Art. 5.
Per la risoluzione delle controversie relative alle restituzioni di cui al precedente articolo 2, sorte tra le dogane e gli esportatori, si applicano le disposizioni vigenti per la risoluzione delle controversie doganali.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, nonche' per le modalita' relative alla concessione delle restituzioni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni vigenti in materia di restituzione dei dazi doganali all'esportazione.
Per la risoluzione delle controversie relative alle restituzioni di cui al precedente articolo 2, sorte tra le dogane e gli esportatori, si applicano le disposizioni vigenti per la risoluzione delle controversie doganali.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, nonche' per le modalita' relative alla concessione delle restituzioni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni vigenti in materia di restituzione dei dazi doganali all'esportazione.