Articolo 5 della Legge 8 novembre 1973, n. 773
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 dicembre 1973
Art. 5.
Per la risoluzione delle controversie relative alle restituzioni di cui al precedente articolo 2, sorte tra le dogane e gli esportatori, si applicano le disposizioni vigenti per la risoluzione delle controversie doganali.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, nonche' per le modalita' relative alla concessione delle restituzioni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni vigenti in materia di restituzione dei dazi doganali all'esportazione.
Entrata in vigore il 6 dicembre 1973