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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1947/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. , e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2 ivi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Licata, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caltanissetta, Viale della Regione n.54.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “Il difensore dei ricorrenti, con le note depositate per l'udienza del 12.3.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., ha insistito nel ricorso introduttivo e nella pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e di quanto convenuto, in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale del 14/2/2025, nei punti 2 e 3 di cui all'atto di modifica depositato unitamente alle presenti note, da intendersi sostitutivi dei punti 2 e 3 di cui alle condizioni versate originariamente nel ricorso introduttivo”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1 Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in data 16.7.2009 in
Caltanissetta, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2009, parte 2, serie A, n. 124, volume
1; che dal matrimonio sono nati due figli, e il 10.9.2010 e il 14.6.2014 Persona_1 Persona_2 rispettivamente;
che il difensore, con le note scritte depositate per l'udienza del 12.3.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., ha insistito nell'accoglimento del ricorso con le modifiche apportate alle clausole n. 2 e n. 3 del ricorso introduttivo, come concordate dalle parti nel relativo atto di modifica depositato l'11.3.2025, avendo le parti, con il ricorso introduttivo, rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza e dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative all'assegnazione della casa familiare (che rimane nella disponibilità della madre presso cui sono collocati i figli minori in via prevalente), all'affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni appaiono conformi alla legge e all'interesse dei predetti figli minorenni, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli minori, con il collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarli secondo la tempistica ivi indicata (con pernottamento nei fine settimana alternati e nella giornata infrasettimanale), e ponendo a carico del l'impegno di provvedere al pagamento di utenze e abbonamenti relative alla casa Pt_2 familiare, con assegno unico interamente in favore della madre (titolare di redditi adeguati e proprietaria della casa familiare), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, nel rispetto del Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Caltanissetta e l'Ordine degli Avvocati in materia di famiglia in data 16.10.2018, come richiamato nell'accordo delle parti, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 2.12.2024, come modificato e integrato con l'accordo depositato l'11.3.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta.
2 Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1947/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. , e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2 ivi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Licata, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caltanissetta, Viale della Regione n.54.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “Il difensore dei ricorrenti, con le note depositate per l'udienza del 12.3.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., ha insistito nel ricorso introduttivo e nella pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e di quanto convenuto, in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale del 14/2/2025, nei punti 2 e 3 di cui all'atto di modifica depositato unitamente alle presenti note, da intendersi sostitutivi dei punti 2 e 3 di cui alle condizioni versate originariamente nel ricorso introduttivo”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1 Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in data 16.7.2009 in
Caltanissetta, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2009, parte 2, serie A, n. 124, volume
1; che dal matrimonio sono nati due figli, e il 10.9.2010 e il 14.6.2014 Persona_1 Persona_2 rispettivamente;
che il difensore, con le note scritte depositate per l'udienza del 12.3.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., ha insistito nell'accoglimento del ricorso con le modifiche apportate alle clausole n. 2 e n. 3 del ricorso introduttivo, come concordate dalle parti nel relativo atto di modifica depositato l'11.3.2025, avendo le parti, con il ricorso introduttivo, rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza e dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative all'assegnazione della casa familiare (che rimane nella disponibilità della madre presso cui sono collocati i figli minori in via prevalente), all'affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni appaiono conformi alla legge e all'interesse dei predetti figli minorenni, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli minori, con il collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarli secondo la tempistica ivi indicata (con pernottamento nei fine settimana alternati e nella giornata infrasettimanale), e ponendo a carico del l'impegno di provvedere al pagamento di utenze e abbonamenti relative alla casa Pt_2 familiare, con assegno unico interamente in favore della madre (titolare di redditi adeguati e proprietaria della casa familiare), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, nel rispetto del Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Caltanissetta e l'Ordine degli Avvocati in materia di famiglia in data 16.10.2018, come richiamato nell'accordo delle parti, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 2.12.2024, come modificato e integrato con l'accordo depositato l'11.3.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta.
2 Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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