Decreto cautelare 28 maggio 2021
Ordinanza cautelare 8 luglio 2021
Sentenza breve 25 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 25/10/2021, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2021
N. 01267/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Giuseppe Bergamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annu-OMISSIS-mento
del decreto del Questore di -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-e notificato il 07/05/2021 con cui veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo con contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni;
di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale agli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti de-OMISSIS- causa;
Relatore ne-OMISSIS- camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino-OMISSIS- titolare di permesso di soggiorno dal 1990, sposato dal -OMISSIS-, con -OMISSIS-, residenti in Italia, in data 20 giugno 2013 ha subito la condanna emessa da-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- per un’ipotesi di -OMISSIS- di lieve entità, relativa a condotte commesse nel -OMISSIS-.
Successivamente, il ricorrente, nel 2015, ha posto in essere delle condotte di maltrattamento nei confronti -OMISSIS-, in un caso tentando, altresì, di avere un-OMISSIS- -OMISSIS- con la stessa, finendo, pertanto, per essere sottoposto a procedimento penale per i delitti di cui agli artt. 572 e 56, 609 bis c.p., conclusosi con l’emissione a carico dello stesso de-OMISSIS- sentenza di condanna n.-OMISSIS- da parte de-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, che ha irrogato la pena di anni -OMISSIS-.
Il ricorrente, conseguentemente, è stato allontanato da-OMISSIS- famiglia e il -OMISSIS-, dapprima lo ha sospeso e poi lo ha dichiarato decaduto da-OMISSIS- responsabilità genitoriale, in data 09.10.2018, “per prevenire il rischio che egli possa assumere iniziative pregiudizievoli per i minori, reiterando condotte violente o portandoli in-OMISSIS-contro la loro volontà”.
A seguito de-OMISSIS- presentazione dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno avanzata in data 21.06.2019, la Questura di -OMISSIS- ha respinto l’istanza con provvedimento del -OMISSIS-.
Avverso lo stesso parte ricorrente ha proposto impugnazione con ricorso depositato in data 27 maggio 2021, su-OMISSIS- scorta delle seguenti ragioni:
1. il provvedimento di diniego sarebbe illogico e non adeguatamente istruito, né motivato, in specie con riguardo a-OMISSIS- pericolosità del ricorrente e all’effettivo bisogno ed interesse dei due minori;
2. il diniego, poi, sarebbe illegittimo in quanto non sarebbero state prese in adeguata considerazione le positive sopravvenienze tra le quali l’ordinanza n. -OMISSIS- emessa in data 27.10.2020, depositata in cancelleria in data 16.11.2020 dal -OMISSIS- -OMISSIS- con riferimento al procedimento esecutivo n.-OMISSIS-Venezia che ha concesso al ricorrente la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale esprimendo una valutazione positiva anche con riferimento a-OMISSIS- comprensione del disvalore delle condotte poste in essere e sotto il profilo dei rapporti lavorativi, sociali e personali; nonché la relazione aggiornata al 13.03.2021 del Servizio Sociale di -OMISSIS-;
3. il provvedimento sarebbe illegittimo per avere la Questura omesso qualsiasi valutazione circa l’interesse dei figli minori, non avendo motivato alcunché in merito a-OMISSIS- prevalenza accordata al giudizio di pericolosità sociale del ricorrente rispetto a-OMISSIS- ripristinata figura genitoriale dello stesso, in violazione dell’art. 28, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, e all’interesse dei minori a mantenere un rapporto con il padre.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza depositata l’8 luglio 2021, l’intestato Tribunale ha disposto che la Questura, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., provvedesse a rideterminarsi anche tenendo conto e valutando specificamente gli elementi istruttori a disposizione e sopravvenuti concernenti l’evoluzione dei rapporti del ricorrente con i figli, come valutati dai servizi sociali nelle relative relazioni, se del caso assumendo all’uopo informazioni presso questi ultimi, così come presso il -OMISSIS- al fine di avere contezza dell’adempimento da parte del ricorrente alle prescrizioni di cui all’ordinanza n. -OMISSIS-, emessa in data 27.10.2020.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
Con provvedimento datato 27 settembre 2021, la Questura di -OMISSIS-, ha nuovamente negato il provvedimento richiesto da parte ricorrente.
All’esito dell’udienza del 20 ottobre 2021 la causa viene trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti, previo avviso come da verbale di causa.
Come sopra accennato, da-OMISSIS- documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente in data 16 ottobre 2021 risulta che la Questura di -OMISSIS-, in data 27 settembre 2021, in ogni caso oltre il termine previsto dall’art. 73 c.p.a. per il deposito dei documenti, ha emesso un nuovo provvedimento di diniego, confermativo, ma non “meramente confermativo” di quello impugnato con il ricorso introduttivo.
Infatti, con il provvedimento in esame la Questura:
- ha nuovamente richiamato gli elementi già valorizzati dal provvedimento impugnato [ovvero la sentenza da-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- in data 20/06/2013 di -OMISSIS- per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990; la sentenza, de-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- in data 02.03.2017, per i reati di cui agli artt. 572 (-OMISSIS-), e 61, comma 11 quinquies del C.P., art. 582 del C.P (-OMISSIS-), art. 56 (-OMISSIS-) e art.609 bis del C.P. (-OMISSIS-), e i provvedimenti di del -OMISSIS-];
- ha rivalutato l'ordinanza del -OMISSIS- n. -OMISSIS- dell'11 novembre 2020 che ha concesso al ricorrente l'affidamento in prova al servizio sociale;
- ha, altresì, per la prima volta sottolineato che, secondo la Circolare Ministeriale nr. -OMISSIS-datata 02/12/2000, per i cittadini stranieri detenuti, ammessi alle misure alternative previste da-OMISSIS- legge, non si reputa possibile rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, né ad altro titolo, ben potendo l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza costituire ex se un'autorizzazione a permane nel territorio nazionale. E dunque il cittadino straniero risulterebbe soggiornare sul territorio nazionale in virtù di tale disposizione del -OMISSIS- salvo differenti determinazioni che potrà predetto Tribunale adottare in virtù de-OMISSIS- nuova e recente condotta antigiuridica, sicché, nel caso di specie, la richiesta avanzata dal cittadino straniero non può comunque trovare accoglimento sussistendo, allo stato, i presupposti per l'applicazione delle circolare Ministeriale sopra citata;
- inoltre, ha rilevato che il Questore de-OMISSIS- Provincia di -OMISSIS-, in data 23.08.2021, ha adottato nei confronti del cittadino straniero il provvedimento dell'Avviso Orale rif. -OMISSIS- notificato in data 26.08.2021 e non ancora impugnato, dal quale risulta che il cittadino straniero risulta essersi reso responsabile, in data 24.04.2021, di reati di lesioni aggravate e minaccia e che tale condotta violenta risulta essersi manifestata durante e nonostante la sua sottoposizione a-OMISSIS- misura dell'affidamento in prova al Servizio Sociale, emessa nei suoi confronti dal -OMISSIS- -OMISSIS- il 27.10.2020;
- quindi, ha sottolineato come la recentissima condotta assunta dal cittadino straniero sia una rinnovazione del comportamento antigiuridico adottato nel corso de-OMISSIS- sua permanenza sul territorio nazionale.
La Questura, nel nuovo provvedimento, oltre a valorizzare il disvalore dell’insieme delle condotte e dei reati posti in essere nel tempo dal ricorrente, sia ai sensi degli artt. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 e 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, sia ai sensi dell’art. 18 bis, comma 4 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, ha, altresì, esaminato approfonditamente, ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e l'esistenza dei legami familiari e sociali con il suo paese d'origine, nonché de-OMISSIS- durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, rilevando che:
- allo stato il cittadino straniero non risulta avere alcun legame formale con i figli minori rimanendo valido e pienamente efficace il decreto cron-OMISSIS-emesso in data 28.09.2018 dal -OMISSIS- -OMISSIS-, e le valutazioni che in ordine al ricorrente tale Autorità giudiziaria ha effettuato, sottolineandone le violazioni ai doveri genitoriali;
- dal provvedimento del -OMISSIS- di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, dell'11 novembre 2020, emerge la pendenza a carico del -OMISSIS- di un procedimento per violazione degli obblighi di assistenza familiare a seguito di divorzio quanto meno fino al Maggio 2019;
- dalle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di -OMISSIS- sul nucleo familiare in parola, da-OMISSIS- sentenza del Tribunale Ordinario di -OMISSIS- - nr. -OMISSIS- e, a-OMISSIS- luce di fatti più recenti (avvenuti nel 2021), emerge come il ricorrente non sia in grado di tenere comportamenti e condotte in linea con le norme giuridiche e civili del paese ospitante;
- l'occasione concessa dal -OMISSIS- di una misura alternativa a-OMISSIS- detenzione non ha impedito al cittadino straniero di scegliere ancora una volta di adottare comportamenti violenti in presenza dei figli minori;
- da quanto emerge dalle Banche Dati Inps ed Agenzia delle Entrate, il cittadino straniero dimostra di aver percepito e percepire un reddito adeguato, sicché appare una scelta que-OMISSIS- di non adempiere a-OMISSIS- soddisfazione dei beni primari dei minori "legando" comunque la ex coniuge ad un rapporto dovuto a dipendenza economica ed organizzativa più che affettiva.
La Questura, quindi, dopo aver effettuato un giudizio comparativo tra le azioni del cittadino straniero e la sua condotta complessiva dall'ingresso sul territorio nazionale (ritenendo di fatto cessata la tutela del diritto all'unità familiare), ha ritenuto che non possa che propendersi inequivocabilmente per la prevalenza del disvalore dei reati commessi dal cittadino straniero e questo a tutela del superiore interesse sociale de-OMISSIS- collettività, che non può recedere a fronte di comportamenti particolarmente indicativi di pericolosità sociale.
A-OMISSIS- luce di quanto esposto, il nuovo provvedimento de-OMISSIS- Questura non si limita a meramente confermare il precedente provvedimento impugnato, ma attraverso anche un’attività istruttoria e motivazionale che ha coinvolto e valorizzato anche nuovi elementi di giudizio, ha nuovamente, ma in modo autonomo, manifestato il suo diniego all’accoglimento de-OMISSIS- domanda di parte ricorrente.
Si tratta, quindi, di un provvedimento autonomamente lesivo.
Va richiamato, al riguardo, l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale <<il remand cautelare si caratterizza per rimettere in gioco l’assetto di interessi definiti con l’atto gravato, restituendo quindi all’Amministrazione l’intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale, potendo condurre, qualora non dia luogo all’adozione di un atto meramente confermativo, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione de-OMISSIS- materia del contendere (ove abbia contenuto satisfattivo de-OMISSIS- pretesa azionata da-OMISSIS- parte ricorrente), oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo in caso di esito negativo, esito che, costituendo nuova espressione de-OMISSIS- funzione amministrativa e non mera attività esecutiva de-OMISSIS- pronuncia giurisdizionale, comporta il trasferimento dell'interesse del ricorrente all'annu-OMISSIS-mento del nuovo provvedimento>> (Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile 2021, n. 3169).
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso originario, l’interesse del ricorrente essendosi “trasferito” sul nuovo provvedimento sopra menzionato, nei confronti del quale lo stesso potrà, eventualmente, proporre nuovo ricorso nei termini.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità de-OMISSIS- controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o de-OMISSIS- dignità de-OMISSIS- parte interessata, manda a-OMISSIS- Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia ne-OMISSIS- camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.