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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/11/2024, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS N.R.G. 647/2024 Oggi 5 novembre 2024, alle ore 13:11, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per AS PHARMA S.R.L., l'avv. ORTENZI MONICA, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per , l'avv. SCHIPANI in sostituzione Controparte_1 dell'avv. GIORDANO FABRIZIO, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della dichiarazione/per conoscenza personale. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione.
Parte opponente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti e documenti. Insiste per l'accoglimento dell'opposizione.
Parte opposta discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda.
Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 647/2024 promossa da:
AS PHARMA S.R.L. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ORTENZI MONICA, presso P.IVA_1 il cui studio è elettivamente d forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opponente contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. GIORDANO Controparte_1 C.F._1 udio è o, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. , parte ricorrente nel monitorio, premesso di aver Controparte_1 lavorato come autista per la società opponente, per il periodo dal 20 maggio 2023 al 29 novembre 2023, ha chiesto che il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ingiungesse ad AS PHARMA S.R.L. di pagare l'importo complessivo di € 913,91 a titolo di TFR, oltre interessi al saldo effettivo, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso in data 18.06.2024 il decreto ingiuntivo n. 83/2024 (r.g. d.i. n. 466/2024).
Con ricorso ex art. 645 c.p.c., iscritto a ruolo in data 01/08/2024, AS PHARMA S.R.L. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo contestando la negligenza di nell'esecuzione della Controparte_1 prestazione di lavoro, richiamando lettere di contestazione disciplinare relative a bancali mancanti ed al danneggiamento del mezzo aziendale tg. XA556TC, per le quali aveva trattenuto il TFR dovuto in busta paga.
La società opponente ha concluso per la sospensione del decreto ingiuntivo e per la revoca dello stesso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si è costituito regolarmente nel giudizio di opposizione , contestando le avverse Controparte_1 deduzioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 83/2024 emesso in data 18.06.2024 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti, non essendovi richieste istruttorie di prova orale formulate
1 dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c.
Il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento e il decreto opposto deve essere confermato.
Occorre premettere che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per la somma di € 913,91 a titolo di
TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in data 29.11.2023.
La sussistenza ed ammontare del credito spettante a parte opposta, al lordo, risultano dalla certificazione unica del 2024, di provenienza datoriale e dalla busta paga in atti, che ne sono prova scritta e documentale, oltre a non essere circostanze in contestazione tra le parti (art. 115 co. 1 c.p.c.)(doc. n. 7 fasc. opponente).
Per contro, non può condividersi quanto dedotto dall'ingiunta odierna opponente AS PHARMA S.R.L. perché non è stata in grado di fornire in giudizio prova della ricezione da parte dell'opposto delle due lettere di contestazione disciplinare, datate 05.12.2023 (mancato reso di n. 9 bancali) e 17.11.2023 (parcheggio in zona non destinata al fermo dell'automezzo tg. XA556TC), non producendo in giudizio copia integrale della notificazione perfezionatasi ed in particolare omettendo la produzione dell'avviso di ricevimento all'indirizzo dell'odierno opposto. Si tratta di contestazioni disciplinari che risultano oggetto di una comunicazione interna alla società e che non appaiono portate a conoscenza del lavoratore, impossibilitato a far valere le sue difese in sede di procedimento disciplinare (v. doc. n.
4-5 fasc. opponente).
Si osserva altresì che la società opponente, onerata della produzione trattandosi di CCNL privato (tra le tante,
v. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 25/02/2021, n. 5114), omette di produrre in giudizio copia del CCNL applicato al rapporto, impedendo così di apprezzare la previsione di cui all'art. 32 del CCNL inerente la presunta sanzione e di apprezzare altresì la eventuale o meno proporzionalità rispetto all'infrazione presunta;
oltre a quanto sopra detto sull'omessa prova della ricezione delle lettere di contestazione disciplinare,
l'odierna opponente omette di formulare capitoli di prova o richieste istruttorie atti a fornire prova dei fatti materiali oggetto di addebito e della loro riferibilità a condotta tenuta dall'opposto. Si aggiunge che già da una mera lettura della lettera di contestazione del 17.11.2023, l'addebito relativo a condotta tenuta lo stesso giorno non risulta imputabile all'opposto, essendo vieppiù verosimile che il danno sia stato arrecato da terzi,
e dagli stessi debba essere risarcito.
Si osserva altresì che l'omessa produzione in giudizio del CCNL impedisce altresì di verificare se la società avesse il potere di effettuare le trattenute in busta paga degli importi presuntivamente imputabili a condotta del dipendente, come da lettere di contestazione, che devono pertanto dichiararsi illegittime.
Per questi motivi
l'opposizione non merita di essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto n. 83/2024 emesso in data 18.06.2024 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro (r.g. n. 466/2024), deve essere confermato nella sua interezza, con conferma della esecutività di cui era munito.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza di As Pharma s.r.l. e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri minimi per la semplicità delle questioni affrontate, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione di AS PHARMA S.R.L.,
- conferma il decreto ingiuntivo n. 83/2024 emesso in data 18.06.2024 dal Tribunale di Lodi, in funzione di
Giudice del Lavoro,
- conferma l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 83/2024 emesso in data 18.06.2024 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro,
- condanna altresì la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 300,00 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 5 novembre 2024
Il Giudice dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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