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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/06/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn.544-2020 rg e 887/2020 rg
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilia Zanframundo e Cataldo Giannattasio Parte_1
ATTRICE nel giudizio 544/2020 e convenuta nel giudizio 887/2020 rg
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Bucci Parte_2
CONVENUTO nel giudizio 544/2020 ed attore nel giudizio 887/2020 rg
NONCHE'
e - rappresentati e difesi dagli avv.ti Emilia Zanframundo e Controparte_1 Parte_3
Cataldo Giannattasio
INTERVENIENTI VOLONTARI
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENIENTE ex lege
All'udienza del 20-3-2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27-1-2020, premesso di aver contratto in data 5-6-1999 Parte_1
matrimonio in Taranto con cui avevano fatto seguito il 18-7-2001 la nascita del Parte_2
figlio ed il 17-12-2003 quella della figlia chiedeva pronunziarsi la separazione dal CP_1 Pt_3
coniuge con addebito a quest'ultimo, prevalente domicilio della minore presso il domicilio della madre, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale in via Dante 217 in Taranto, disciplina del diritto di visita ed intrattenimento paterno con mediante consultorio, previsione di assegno Pt_3
di mantenimento per sé,in ragione di € 1000, e per i figli, in ragione di complessivi € 2000, contributo nelle spese straordinarie da porsi a carico del coniuge nella misura del 50%, obbligo del di Pt_2
rimborsare interamente il mutuo gravante sulla casa coniugale, il tutto con vittoria di spese di lite.
Deduceva a sostegno l'attrice: che sin da primi mesi di matrimonio aveva dovuto sottostare al carattere autoritario del marito, il quale era andato sempre peggiorando sino a quando lo stesso aveva assunto atteggiamenti aggressivi nei suoi riguardi;
che nel corso della convivenza il l'aveva Pt_2
spesso denigrata anche in pubblico, e negli ultimi tempi aveva mostrato disaffezione nei suoi confronti, rifiutando anche i rapporti intimi, e disinteresse nei confronti della famiglia;
che il marito aveva sempre preteso una gestione esclusiva delle risorse economiche senza consentire in proposito alcun dialogo, era stato un padre assente e poco attento alle esigenze dei figli ,disattendendo sia i primari doveri derivanti dal rapporto di coniugio, che quelli nascenti dallo status di genitore,mentre essa attrice si era costantemente dedicata alla casa ed alla famiglia;
che il aveva sempre Pt_2
prestato lavoro nell'azienda della propria famiglia di origine, specializzata nella installazione e manutenzione di ascensori ed impianti di elevazione, sino a rivestirne la carica di socio e realizzando in questa maniera redditi elevatissimi, che avevano consentito ad essa istante di mantenere un tenore di vita assai agiato con frequenti viaggi, acquisto di beni di lusso,frequenti trattamenti estetici;
che nell'aprile del 2019 il con i cospicui proventi dell'attività di impresa aveva acquisito per la Pt_2
moglie un centro estetico per tentare di inserirla nel mondo del lavoro ma con scarsi risultati, visto che la nuova attività aveva prodotto solo perdite;
che negli ultimi anni ogni occasione era stata buona per il marito per offenderla e denigrarla con toni accesi e volgari, tanto che nel 2019 i coniugi avevano deciso di addivenire ad una separazione consensuale depositando un ricorso congiunto che prevedeva l'obbligo del di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli di € 750 Pt_2
cadauno,oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'obbligo di versare interamente i ratei di mutuo gravanti sulla casa coniugale;
che tuttavia il non aveva inteso sottoscrivere l'accordo dinanzi Pt_2
al giudice delegato, ed in seguito si era reso protagonista di comportamenti incresciosi nei confronti di essa attrice arrivando a picchiarla in data 21-8-2019 in presenza dei figli - tanto che ella aveva sporto denuncia querela il 21-8-2019; che sempre il 21-8-2019 il si era allontanato dalla casa Pt_2
familiare, ed in seguito aveva versato somme irrisorie per il mantenimento dei figli , rifiutando di incontrarli;
che tuttavia spettava per sé ed i figli conviventi un congruo assegno di mantenimento essendo il marito unico percettore di reddito, sebbene di recente stesse compiendo atti volti a depauperare il suo patrimonio come un atto di cessione di quote di società a responsabilità limitata del 2-3-2018.
Si costituiva con memoria del 9-7-2020 contestando quanto allegato dalla Parte_2
circa il proprio carattere autoritario ed il disinteresse per la famiglia, atteso che sino al Parte_1
2018 allorquando aveva scoperto la relazione extraconiugale della moglie con un amico di famiglia,
la vita coniugale era proseguita con regolare armonia;
non era vero che egli avesse rifiutato rapporti intimi ed anzi era stata la a farlo a causa della relazione adulterina. Il convenuto Parte_1
evidenziava di lavorare nell'azienda paterna, ma smentiva di conseguire elevati guadagni, essendo dipendente della con un salario mensile di 1600/1800 euro, mentre nulla Parte_4
ricavava dalla posizione di socio al 4%, dato che la stessa società non distribuiva utili;
egli era socio al 50% della Lift Service Puglia con il fratello ma neanche tale società distribuiva utili, che altrimenti sarebbero stati dichiarati. Il aggiungeva che era stato costretto a dilapidare i risparmi Pt_2
familiari per accontentare moglie e figli, mentre la non aveva mai inteso lavorare benchè Parte_1
fosse parrucchiera qualificata;
evidenziava che nel 2019, quando ormai la rottura del matrimonio era divenuta definitiva , la moglie gli aveva chiesto di aiutarla ad acquistare un centro estetico con il contributo economico del di lei padre, ed egli al fine di consentire alla a raggiungere il Parte_1
proprio sogno aveva chiesto un finanziamento per l'apertura di un centro estetico che le aveva dato autonomia reddituale;
che la separazione consensuale depositata nell'aprile 2019 non aveva tenuto conto delle reali capacità economiche dei coniugi e le relative condizioni sarebbero state per lui insostenibili. Deduceva quindi il che il matrimonio era fallito a causa della relazione Pt_2
extraconiugale iniziata dalla moglie e tuttora in corso, e di dovere attualmente sostenere il rimborso di un mutuo gravante sulla casa coniugale e del finanziamento acceso per procurare un impiego alla moglie per oltre 1000 euro mensili ,tanto che ,anche a seguito degli esborsi correnti per il mantenimento dei figli, era stato costretto a chiedere aiuto ai propri familiari. Su tali presupposti il chiedeva che la separazione fosse addebitata alla con rigetto della richiesta di Pt_2 Parte_1
mantenimento per quest'ultima anche per la sua capacità reddituale, con affido condiviso della figlia
,contributo al mantenimento della prole di complessivi € 400, concorso per la metà al Pt_3
pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, assegnazione della casa coniugale in comproprietà alla moglie con intestazione delle relative utenze, previsione di suo contributo al pagamento del mutuo gravante sull'abitazione nella misura del 50%, condanna della a Parte_1
restituirgli la somma di € 40.000 spesa per l'avvio di un centro estetico, intestazione della vettura tg.
FA190 ES alla , il tutto con vittoria di spese di lite. Parte_1
In precedenza con ricorso depositato il 7-2-2020 il esponendo le stesse circostanze, aveva Pt_2
chiesto la separazione dal coniuge con analoghe conclusioni. Riunite le cause, erano adottati in data
15-7-2020 i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti;
a seguito di reclamo era incrementato con ordinanza del 23-10-2020 della Corte di Appello il contributo di mantenimento per i figli posto a carico del padre.
Designato l'istruttore, con sentenza non definitiva del 4-5-2021 era pronunciata la separazione tra le parti. Con memoria del 15-2-2022 il dichiarava di rinunciare alle domande di concorso della Pt_2
moglie nel pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale,a quella di restituzione del finanziamento di € 40.000,ed a quella di intestazione alla moglie della vettura Peugeot tg.FA 190 ES.
Con memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. ad integrazione e modifica delle conclusioni precedenti la chiedeva obbligare il a versarle mensilmente la somma di € 4000 di cui € 1500 Parte_1 Pt_2
per ciascun figlio € 1000 in proprio favore,oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, ed al 50%
del mutuo gravante sulla casa, ed accertare che l'autovettura Peugeot 5008 Tg. 190 ES rientrava nella massa dei beni in comunione tra i coniugi.
Intervenivano volontariamente in causa con memoria del 23-6-2023 i figli e Parte_3
dichiarando di aderire alle domande formulate dalla loro madre;
deducevano che Controparte_1
era affetto da dislessia, disturbo specifico dell'apprendimento del calcolo e della lettura e da CP_1 disturbi della coordinazione motoria;
aggiungevano che il padre si era rifiutato di contribuire alle spese necessarie per il conseguimento da parte del figlio della patente di guida, ed al pagamento delle spese per la sua iscrizione universitaria e che comunque si era disinteressato dei figli.
Assunte informative di polizia tributaria e prova per interpello,all'udienza del 20-3-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni precisate nel relativo verbale con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso in fatto, poiché è già intervenuta sentenza sullo status, occorre delibare le questioni accessorie, dando atto che il compimento della maggiore età da parte anche della figlia fa Pt_3
ritenere superate le questioni inerenti il suo affido e collocamento.
Va preliminarmente rilevata l'inutilizzabilità ai fini della decisione dei documenti tardivamente prodotti dalla con gli scritti conclusionali ex art.190 c.p.c., in fase del giudizio non più Parte_1
destinata alla formazione del materiale istruttorio, ed al di fuori della possibilità di articolare prova contraria.
Occorre poi esaminare le reciproche domande di addebito della separazione proposte dai coniugi.
La domanda proposta dal è motivata principalmente dalla violazione da parte della Pt_2
del dovere di fedeltà. Parte_1
A riguardo emerge dagli atti la ripetuta ammissione in sede stragiudiziale da parte della Parte_1
(querela del 9-2-2018 sporta dalla a carico di relazione dei Servizi sociali Parte_1 Parte_5
del Comune di Taranto del 24-4-2020) di avere intrattenuto in costanza di convivenza matrimoniale una relazione extraconiugale con un amico di famiglia;
ammissione della cui veridicità non pare esservi motivo di dubitare in quanto non vantaggiosa per la dichiarante ed effettuata a soggetti incaricati dello svolgimento di pubbliche funzioni(organi di polizia giudiziaria), o di servizi pubblici(Servizi sociali del Comune di Taranto).
In particolare emerge da quanto riferito nella querela del febbraio 2018 (che è utilizzabile ai fini della decisione non essendo stato dimostrato che il l'abbia acquisita in modo illecito) che la Pt_2
aveva in quel periodo manifestato al la volontà di interrompere la relazione con lui Parte_1 Pt_5
in quel periodo intrattenuta, e che l'uomo aveva minacciato di informare di tale relazione il Pt_2 la riferì ulteriormente agli organi di polizia giudiziaria di un acceso litigio da lei avuto il Parte_1
8-2-2018 con il , la moglie di questi e durante la quale quest'ultimo era stato Pt_5 Parte_2
informato dal primo della esistenza di quella relazione.
A breve distanza temporale è stato documentato che le parti furono sul punto di avviare pratiche di separazione (cfr. lettera avv. Dinoi dell'aprile 2018 per conto di in cui la Parte_2 Parte_1
era invitata a prendere contatto con il legale di fiducia del marito per concordare una separazione consensuale). Non è poi in contestazione che tuttavia nell'immediato non si giunse a proporre alcun giudizio di separazione e che anzi la convivenza era proseguita;
tuttavia in seguito le parti avevano proposto, depositandolo il 18-4-2019, ricorso congiunto per separazione consensuale a mezzo di medesimo difensore.
Secondo l'assunto della dopo l'episodio del primi mesi del 2018 la convivenza tra i Parte_1
coniugi sarebbe pienamente ripresa con riconciliazione, tanto che il nell'agosto del 2018 Pt_2
aveva organizzato per la famiglia un soggiorno presso un resort di lusso in Polignano a Mare ed ancora nel marzo del 2019 aveva offerto alla moglie un festeggiamento per il cinquantesimo compleanno e si era sottoposto con la moglie a terapia di coppia;
infine sempre nel marzo del 2019 il aveva contribuito economicamente, contraendo un mutuo con Compass, per rendere Pt_2
possibile l'avvio di un centro estetico nel centro di Taranto da parte della . Parte_1
Tali circostanze anche se oggetto di chiesta prova testimoniale, non varrebbero tuttavia a dimostrare
,ad avviso del collegio, che la frattura creatasi nel rapporto di coppia nei primi mesi del 2018 si fosse effettivamente risanata, tanto da privare di rilevanza eziologica gli effetti della violazione del dovere di fedeltà ai fini della sopraggiunta intollerabilità della convivenza. Ciò in primo luogo perché la stessa convenuta ascrive quelle circostanze a “tentativi” del di riconciliarsi con la moglie, il Pt_2
che dimostra che la crisi non fosse stata in realtà superata perché altrimenti quei “tentativi” non sarebbero stati necessari;
in secondo luogo perchè nella citata relazione dei Servizi sociali di Taranto
del 22-4-2020, rinvenibile nel fascicolo proveniente dal Tribunale dei minorenni versato in atti dal
PM, sono riferite le affermazioni della agli operatori dei Servizi, secondo le quali la Parte_1
relazione extraconiugale da lei intrattenuta con un amico di famiglia aveva cagionato nel 2017 una “crisi profonda” e tensione tra i coniugi, in realtà non più risoltasi nonostante la proseguita convivenza, tanto che in seguito la figlia aveva perso l'anno scolastico, risentendo Pt_3
negativamente del continuo clima di tensione avvertito in casa, mentre i litigi tra i coniugi erano stati all'ordine del giorno sin quando il non aveva, nell'agosto del 2019, lasciato definitivamente Pt_2
la casa coniugale trasferendosi presso i propri genitori.
In linea generale va ricordato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già
irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 2/9/2022, n. 25966, id. Sent. 17-01-2017, n. 977; cfr. anche, tra le tante, Cass.
14/8/2015, n. 16859; Cass. 17/6/2013 n. 16270; Cass. 14/2/2012 n. 2059, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale fa presumere la intollerabilità dell'ulteriore convivenza, e numerose altre in termini).
In altre parole, può presumersi l'efficacia eziologica della violazione in parola nel procurare l'intollerabilità della convivenza;
spetta quindi al coniuge che eccepisca l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di separazione con addebito, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà(Cassazione civile, sez. VI,
19/02/2018, n. 3923); senonchè nella specie tale prova non è stata fornita. Nella seconda memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. la ha chiesto di provare per testimoni(cap.4) che sin dal Parte_1
2015 la “era in crisi coniugale con il marito perché quest'ultimo aveva comportamenti Parte_1
offensivi nei confronti dei figli e e che “dal 2016 la coppia viveva separata in casa CP_1 Pt_3
accordandosi reciproche libertà in attesa di una separazione legale”. Si tratta tuttavia di prova testimoniale inammissibile, sia perché intesa a demandare ai testimoni un giudizio sull'esistenza di una crisi coniugale e sui suoi motivi (indicati in comportamenti offensivi nei confronti dei figli non storicamente specificati e non individuati nella loro natura), sia perché ricadente su fatti (quale la decisione che sarebbe stata presa in accordo tra i coniugi nel 2015 di vivere il rapporto coniugale da separati in casa, frequentando liberamente altre persone) in precedenza non allegati entro il primo dei termini ex art.183 comma 6 c.p.c., utile a pena di decadenza per la precisazione dei fatti posti a base delle domande ed eccezioni spiegate;
non senza poi rilevare l'intima contraddizione tra la prospettazione ,per un verso, di una vita coniugale molto agiata a caratterizzata da viaggi, trattamenti estetici, soggiorni in hotel di lusso nei fine settimana e dazioni di elevate somme di denaro per euro
5000 mensili dal marito alla moglie, e per altro verso di una convivenza apparente e svuotata di significato (da “separati in casa”), che sarebbe stata cagionata da “incomprensioni nel gestire le problematiche familiari”.
In definitiva nel caso di specie l'infedeltà coniugale della ha trovato riscontro in quanto Parte_1
ricordato circa le dichiarazioni da costei rese nella predetta querela ed agli operatori dei Servizi
sociali, mentre non vi sono elementi istruttori per affermare che l'intollerabilità della convivenza fosse preesistente e riconducibile ad una crisi coniugale già conclamata e precedente quella mancanza. L'accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte della comporta l'addebito a lei della separazione con accoglimento della domanda proposta sul Parte_1
punto da . Ne deriva che non può essere accolta la domanda svolta dalla Parte_2 Parte_1
di riconoscimento di assegno di mantenimento in suo favore presupponendo quello la non addebitabilità della separazione al richiedente(art.156 comma 1 c.civ.) .
Non è fondata la domanda di addebito della separazione anche al Essa è stata Pt_2
articolata(punti da 4 a 8 del ricorso ) su allegazioni in ordine al carattere autoritario del Parte_1
alla frequente offesa alla sua dignità della moglie con epiteti denigratori e lesivi, alla Pt_2
progressiva disaffezione e disinteresse nei confronti della moglie e dei propri familiari, alla gestione esclusiva delle risorse economiche di famiglia.
Si tratta tuttavia di affermazioni alquanto generiche prive di riferimento ad episodi e fatti storici che avrebbero potuto confermarle e non tali quindi da dimostrarne la concorrente ed effettiva rilevanza causale, quali violazioni di doveri nascenti dal rapporto di coniugio, nel provocare l'intollerabilità
della convivenza. Sempre sotto il profilo dell'addebito ha allegato la (punto 20 del ricorso) Parte_1
di essere stata picchiata al culmine della crisi coniugale alla presenza dei figli da parte del marito in data 21-8-2019 riportando lesioni descritte nel referto proveniente dal nosocomio cittadino e costringendola a sporgere denunzia querela in pari data. Si tratta tuttavia di episodio contestato dal pag.5 memoria di costituzione del 9-7-2020), di cui non è possibile ricostruzione nei suoi Pt_2
esatti termini perché non è stata richiesta attività probatoria sul punto;
né potrebbe trarsene conferma dalla sentenza penale n.3507 del 27-11-2024 di questo Tribunale (pur ritualmente prodotta dalla il 19-3-2025 perché documento di formazione sopravvenuta allo spirare dei termini per le Parte_1
richieste probatorie) non constando che la stessa pronuncia sia divenuta irrevocabile,ed essendo la decisione penale fondata principalmente sulla deposizione della stessa . Egualmente Parte_1
generico e comunque tardivamente allegato è il riferimento ad una relazione extraconiugale del con tale;
in ogni caso l'episodio di cui si è chiesta prova al punto 7 di Pt_2 Persona_1
prova testimoniale della seconda memoria istruttoria della sarebbe da ascrivere, anche ove Parte_1
in ipotesi veritiero, ad un periodo(vigilia di ferragosto del 2019) già successivo al manifestarsi della crisi coniugale con il deposito di ricorso per separazione consensuale e pertanto presumibilmente privo di efficacia eziologica rispetto alla intollerabilità della convivenza.
In definitiva la domanda di addebito della separazione anche al è rimasta priva di adeguato Pt_2
supporto probatorio e va respinta.
La convivenza dei figli e presso la madre comporta la conferma dell'assegnazione Pt_3 CP_1
a quest'ultima della casa familiare in Taranto alla via Dante 217.
Venendo alle ulteriori questioni economiche concernenti il mantenimento della prole, il ha Pt_2
chiesto che sia posto a proprio carico assegno di concorso al mantenimento dei figli nella complessiva misura di € 600, oltre alla partecipazione al 50% nella erogazione delle spese straordinarie, già sancita in sede di provvedimenti presidenziali provvisori con riduzione, più volte richiesta in corso di causa dell'assegno di € 1500 riconosciuto in sede di reclamo. Per contro la ha chiesto Parte_1
riconoscimento di somme maggiori di quelle riconosciute in sede presidenziale a seguito dell'accoglimento del reclamo da parte della Corte d'Appello.
In ordine alla situazione patrimoniale dei coniugi, dalle informative di GdF depositate il 19-12-2023,
è risultato che la nel 2020 ha percepito reddito di cittadinanza;
nel 2021 ha percepito Parte_1
reddito di cittadinanza per complessivi € 11.315,42; nel 2022 ha percepito complessivi €
5852,57,sempre a titolo di reddito di cittadinanza(€ 514,17 per alcune rate mensili;
364,17 per altre rate),ed infine nei mesi di gennaio e febbraio 2023 reddito di cittadinanza per € 477,31 mensili. E'
stato documentato che il centro estetico avviato nel 2019 da parte della ha avuto breve Parte_1
periodo di attività cessandola dal 4-12-2019 ( cfr. prod. con memoria del 29-10-2020) Parte_1
senza conseguire utili. Non vi è prova che la realizzi guadagni pur possedendo la qualifica Parte_1
professionale di parrucchiera. La stessa è proprietaria per metà della casa coniugale in Taranto alla via Dante 217 mentre non è risultata titolare di beni mobili. Dalle informative è risultato che la
è titolare di tre libretti di risparmio presso Poste Italiane di cui due cointestati con Parte_1 [...]
ed con saldi minimi ed anche il libretto intestato singolarmente non Parte_6 Parte_7
presenta significative movimentazioni. La titolarità di carte postali non dà dimostrazione di accrediti incompatibili con le fonti di reddito segnalate e con la percezione dell'assegno stabilito in via provvisoria per il mantenimento della prole.
Dagli accertamenti della Guardia di Finanza si ricava che dichiarò nel 2022 un Parte_2
reddito lordo di € 25638, e nel 2021 un reddito lordo di € 22944 pressocchè interamente ricavato da lavoro dipendente quale operaio prima della Capozza Ascensori in Liquidazione s.r.l. e poi della con un salario mediamente di € 1700 nette mensili. Lo stesso è Controparte_2
proprietario per metà della casa coniugale in Taranto alla via Dante 217, e per 2/18 dell'immobile abitativo alla via Cicerone 12 in Taranto;
non è proprietario di beni mobili. Sempre sulla scorta degli accertamenti di polizia tributaria il è risultato titolare di conto corrente n.12796.54 personale Pt_2
a lui intestato presso Banca MPS con saldo al 21-11-2023 di € 571,37; delegato ad operare su altri conti correnti MPS dal 6-6-2018 ,dall' 8-4-2016, dal 5-8-2015 e dal 29-4-2020;titolare quale legale rappresentante di Capozza Ascensori in Liquidazione s.r.l. di due conti correnti MPS dal 13-12-2022
uno dei quali con saldo di € 21.238,45 alla data degli accertamenti;
delegato ad operare su conto intestato alla cui risulta intestato un conto corrente con saldo al 21- Controparte_2
11-2023, di € 134.816,49. Allo stato attuale non consta che il sia titolare di quote sociali Pt_2
della non risulta inoltre sia titolare di quote societarie riconducibili Controparte_2
all'attività di installazione e manutenzione di impianti di ascensore. Inoltre in corso di causa la
Capozza Ascensori in Liquidazione s.r.l.,di cui al tempo dei provvedimenti presidenziali il Pt_2
risultava socio al 4%, è stata posta in liquidazione;
e dalla documentazione prodotta con la seconda memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. della del 3-5-2023 risulta che la Parte_1 Controparte_3
costituita il 24-1-2017 di cui al tempo dei provvedimenti presidenziali era
[...] Parte_2
socio al 50% (insieme al germano titolare dell'altro 50%) ed amministratore Persona_2
unico, è stata sciolta il 17-9-2020 e posta in liquidazione volontaria il 24-9-2020, con successiva cancellazione dal registro delle imprese del 28-1-2022.
Vi sono tuttavia elementi per ritenere in via presuntiva che il fruisca di somme maggiori di Pt_2
quelle riscontrate nelle dichiarazioni reddituali ( queste ultime non decisive nelle loro risultanze quando si tratta di valutare le condizioni economiche da parte del giudice del conflitto coniugale- ex multis cfr. Cass.3905-2011), verosimilmente derivanti dall'attività di impresa svolta nell'ambito del nucleo familiare di origine, di cui s'è detto.
A questo riguardo valgono le seguenti considerazioni:
--- nell'aprile del 2019 come documentato il accettò di corrispondere con la separazione Pt_2
consensuale depositata in quel mese, a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli la somma di € 1500,con contemporanea assegnazione della casa coniugale alla moglie,pagamento del mutuo a tasso variabile gravante sulla abitazione familiare allora per € 432,assunzione degli oneri per utenze domestiche, pagamento di altri finanziamenti allora in corso(tra i quali quello contratto il 25-3-2019
con Compass di € 40.000 da rimborsare in 120 mesi che vedeva quale coobbligata la;
cfr. Parte_1
contratto in produzione del . Sebbene il abbia successivamente ritirato il proprio Pt_2 Pt_2
consenso e la procedura di separazione consensuale si sia estinta, non pare esservi altra plausibile spiegazione rispetto all'iniziale consenso ad essa prestato che quella per cui egli sapesse di poter fruire di altre fonti di guadagno oltre a quella del salario di operaio specializzato della
[...] , già allora dichiaratamente pari ad € 1600/1700. Poco attendibile è, infatti, l'allegata Parte_4
spiegazione alternativa di un ripensamento dell'obbligato determinato dal successivo riscontro di insostenibilità dei costi previsti nel ricorso congiunto dell'aprile 2019 rispetto a quel salario. Ciò
perché tale non sostenibilità rispetto alla retribuzione da operaio sarebbe stata percepibile ictu oculi
anche a soggetto inesperto già ex ante, sol che si fossero considerati gli esborsi fissi di misura determinata (€ 1500 oltre ad € 432 per il mutuo cointestato, maggiori del salario) programmati nel ricorso congiunto;
ed a maggior ragione tale insostenibilità sarebbe stata avvertibile per persona non sprovveduta ed esercente attività economica, sia pure attraverso lo strumento societario ( Pt_2
era stato socio anche al 50% della e nel 2019 era amministratore
[...] Parte_4
unico e socio al 50% della Lift Service Puglia);
--- dalla documentazione fotografica versata in atti(doc.12 allegato al ricorso introduttivo della
) relativa all'attività di svago della famiglia - con la prole, risulta che Parte_1 Pt_2 Parte_1
questa effettuò viaggi all'estero (Parigi,Londra, Barcellona,Vienna,Scozia;tali destinazioni e viaggi non sono state contestate specificamente per gli effetti dell'art.115 comma 1 c.p.c.) presumibilmente tali da comportare, già secondo il notorio, esborsi rilevanti e non compatibili con le disponibilità di una famiglia monoreddito, composta da quattro persone, e che avesse fatto affidamento su un salario di soli € 1600-1700 mensili;
né alcuna prova è stata offerta del fatto che si trattasse di viaggi oggetto di non meglio specificate donazioni, di cui non si ha alcun riscontro estrinseco);
--- non pare potersi porre in dubbio sulla scorta della documentazione in atti, che l'attività economica di impresa di installazione e manutenzione di impianti di ascensore avesse carattere sostanzialmente familiare, essendo stata esercitata nel tempo sia pure attraverso lo strumento societario e con varie denominazioni e compagini dai genitori del (coniugi ed Pt_2 CP_2 Persona_3
e dai figli germani e , con il coinvolgimento di questi
[...] Parte_2 Persona_2
ultimi nella titolarità di quote e/o cariche societarie. In particolare dalla documentazione in atti si ritrae che la costituita nel 2002 vide quale socio, amministratore unico e Parte_4
responsabile tecnico (cfr. doc. in atti) e socia con Controparte_4 Persona_3
contratto del 14-12-2010 titolare della quota del 45% del capitale sociale cedette la Parte_2 stessa al padre che, per effetto di tale cessione, divenne socio al 55%, mentre Controparte_4
lo era al 45%;in seguito tuttavia con contratto del 7-11-2014 Persona_3 CP_2
socio al 55% e cedettero l'intera loro quota di partecipazione ai figli e Persona_3 Pt_2
che vennero ad assumere titolarità della quota del 50% ciascuno del capitale sociale;
nel Per_2
2016 si dimise dalla carica di amministratore unico venendo nominata in Controparte_4
sua vece nel 2017 venne costituita con analogo oggetto sociale rispetto alla Persona_3
la di cui era socio al 50% ed Parte_4 Controparte_3 Parte_2
amministratore unico (questa società è stata sciolta il 17-9-2020 e posta in liquidazione volontaria il
24-9-2020 con successiva cancellazione dal registro delle imprese del 28-1-2022); in seguito Pt_2
cedette al fratello prima il 46% delle quote della con
[...] Per_2 Parte_4
scrittura privata del 2-3-2018, e dipoi con contratto del 29-5-2020 il residuo 4%(cfr. scritture private di cessione prodotta con la seconda memoria istruttoria della );con contratto del 1-10-2020 Parte_1
la trasferì la propria azienda alla in persona Parte_4 Controparte_5
dell'amministratore unico;
a seguito di tanto la società cedente, che da ultimo Persona_2
aveva quale socio unico , venne sciolta e posta in liquidazione con nomina a Persona_2
liquidatore di mentre rimase amministratore e socio della Persona_3 Persona_2
che attualmente, come pacifico in causa, svolge l'attività di impresa Controparte_5
già esercitata dalla dante causa Da tali risultanze si evince un apparente Parte_4
progressivo disimpegno del dall'attività economica di impresa a partire da epoca Parte_2
coincidente con la crisi coniugale di cui innanzi si è detto(cfr. in particolare la cessione quote del marzo 2018 e la successiva del 29-5-2020); e tuttavia di tale progressivo disimpegno dall'attività
economica familiare, con conservazione del solo ruolo di dipendente da parte del , Parte_2
non è stata fornita alcuna spiegazione plausibile o comunque alternativa rispetto a quella allegata
(dalla ) collegata all'intento di dare veste apparente - in coincidenza con la crisi familiare Parte_1
ben suscettibile di importanti conseguenze economiche - di una più ridotta disponibilità patrimoniale;
né è stata allegata una situazione di crisi dell'impresa di famiglia che avrebbe potuto giustificare quell'apparente progressiva riduzione del contributo di . Per altro verso Parte_2 Pt_2 risulta in qualche modo tuttora titolare di importante potere gestorio (la delega per operare
[...]
su conto corrente attivo della con un saldo attivo di circa € 134.000 Controparte_5
al 21-11-2023), non compatibile con il ruolo di semplice operaio specializzato dipendente di quella società. Deve quindi presumersi che ancora all'attualità il non sia su piano fattuale Parte_2
disimpegnato dall'attività di impresa e dai suoi effetti economici;
ed è importante rilevare che nell'aprile del 2019 quando il medesimo già aveva ceduto la gran parte (il 46%) delle quote societarie della in suo possesso al germano , aveva tuttavia accettato almeno Parte_4 Per_2
inizialmente di assumere impegni economici ben superiori a quelli che gli sarebbero stati consentiti dal solo salario di dipendente. La complessiva valutazione di tali dati probatori induce a ritenere giustificata ,anche in questa sede, la conferma del contributo di mantenimento per la prole(di € 750
per figlio per complessivi € 1500) liquidato dalla Corte di appello in sede di reclamo con l'ordinanza del 23-10-2020, senza che sia necessaria ulteriore istruttoria sul tenore di vita in costanza di matrimonio, e tenendo conto della assegnazione alla della casa coniugale in comproprietà, Parte_1
anch'essa dotata di valenza economica, e delle presumibili esigenze dei figli, attualmente entrambi studenti universitari. Occorre peraltro rilevare che la prova testimoniale diretta articolata in ordine al tenore di vita nella seconda memoria istruttoria della è inammissibile perchè chiamerebbe Parte_1
i testimoni ad esprimere un giudizio soggettivo e globale in ordine all'agiatezza della vita condotta dal nucleo familiare durante il matrimonio(cap.1-2) oppure a riferire di circostanze - la dazione dal marito alla moglie della somma di € 5000 mensili per spese personali - non allegate tempestivamente nella fase processuale a ciò deputata (entro il primo termine ex art.183 comma 6 c.p.c., utile per soddisfare l'onere di allegazione dei fatti principali posti a base della domanda di assegno di separazione).
L'assegno di € 1500 mensili per il mantenimento dei figli e potrà essere riconosciuto CP_1 Pt_3
con decorrenza dal giorno cinque di ogni mese a fare data dal luglio 2020, epoca in cui furono assunti i provvedimenti presidenziali poi parzialmente modificati in sede di reclamo, oltre alla rivalutazione annuale secondo indici Istat con la stessa decorrenza;
appare giustificato stabilire la citata decorrenza in considerazione delle complessiva condizione economica delle parti e del fatto che non risulta dimostrato né allegato che nel periodo dalla proposizione della domanda di separazione da parte della al mese di luglio 2020 non fosse stato versato alcun mantenimento. Va inoltre confermato Parte_1
a carico dei coniugi l'obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, come individuate nel protocollo da ultimo adottato da questo Tribunale il 4-7-2022.
L'assegno appena liquidato dovrà essere versato alla quale genitrice convivente con i figli Parte_1
maggiorenni non autosufficienti e e non direttamente a questi ultimi ex art.337 CP_1 Pt_3
septies comma 1 c.civ.. In proposito occorre rilevare che gli intervenienti volontari hanno assunto una posizione processuale di mera adesione alle domande materne,senza spiegarne di nuove;
per contro ai fini del versamento diretto dell'assegno al figlio maggiorenne occorre, secondo il principio di cui all'art.99 c.p.c. ,apposita domanda da parte del figlio a ciò interessato (Cassazione civile, sez.
VI, 16/9/2022, n. 27308).
Ulteriori domande in precedenza proposte nel corso del giudizio da entrambe le parti non sono state reiterate nelle conclusioni precisate specificamente dalle parti all'udienza del 20-3-2025, e si intendono quindi abbandonate. Solo negli scritti conclusionali sono state riproposte dalla Parte_1
la domanda di accertamento della ricomprensione nella comunione legale della vettura “Peugeot 5008
Tg. 190 ES”, e la domanda intesa ad obbligare il a pagare la somma del 50% delle rate di Pt_2
mutuo della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi. Si tratta comunque di domande inammissibili perché di contenuto patrimoniale (accertamento di titolarità di un diritto reale;
accertamento afferente il contenuto di rapporto obbligatorio tra condebitori di un mutuo) e comunque non dotate di connessione qualificata con la domanda di separazione personale. In
proposito va ricordato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36). Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito speciale della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda soggetta a rito speciale (cfr. Cass. n. 6660/2001;id. 26158/06;id. 9915/07;id.
11828/09;id. 2155/10; id. 18870/2014; id. 13/03/2017, n. 6424; Tribunale Terni 13/05/2020 n. 296;
Tribunale Pavia, 13/05/2019, n. 824;Tribunale Ragusa 20/1/2020 n. 61).
L'esito complessivo della controversia con soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese dei giudizi riuniti tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
del 27-1-2020 , e su quelle proposte da con ricorso del 7-2-2020 ed in Parte_2
riconvenzionale, e dato atto della già intervenuta pronuncia di separazione, così provvede:
1) addebita la separazione tra i coniugi a rigetta la domanda di addebito da Parte_1
quest'ultima proposta;
2) rigetta la domanda di intesa ad ottenere assegno per il proprio mantenimento;
Parte_1
3) conferma l'assegnazione della casa coniugale in Taranto alla via Dante 217 a;
Parte_1
4)pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_2 Parte_1
concorso nel mantenimento dei figli e con decorrenza dal giorno 5 del mese di CP_1 Pt_3
luglio 2020 l'assegno mensile di euro 1500 (di cui € 750 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat
con la medesima decorrenza, ed oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo di intesa adottato da questo Tribunale il 4-7-2022;
5)compensa tra tutte le parti le spese di lite dei giudizi riuniti.
Taranto, 12.6.2025
IL PRESIDENTE(dott. Marcello Maggi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn.544-2020 rg e 887/2020 rg
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilia Zanframundo e Cataldo Giannattasio Parte_1
ATTRICE nel giudizio 544/2020 e convenuta nel giudizio 887/2020 rg
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Bucci Parte_2
CONVENUTO nel giudizio 544/2020 ed attore nel giudizio 887/2020 rg
NONCHE'
e - rappresentati e difesi dagli avv.ti Emilia Zanframundo e Controparte_1 Parte_3
Cataldo Giannattasio
INTERVENIENTI VOLONTARI
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENIENTE ex lege
All'udienza del 20-3-2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27-1-2020, premesso di aver contratto in data 5-6-1999 Parte_1
matrimonio in Taranto con cui avevano fatto seguito il 18-7-2001 la nascita del Parte_2
figlio ed il 17-12-2003 quella della figlia chiedeva pronunziarsi la separazione dal CP_1 Pt_3
coniuge con addebito a quest'ultimo, prevalente domicilio della minore presso il domicilio della madre, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale in via Dante 217 in Taranto, disciplina del diritto di visita ed intrattenimento paterno con mediante consultorio, previsione di assegno Pt_3
di mantenimento per sé,in ragione di € 1000, e per i figli, in ragione di complessivi € 2000, contributo nelle spese straordinarie da porsi a carico del coniuge nella misura del 50%, obbligo del di Pt_2
rimborsare interamente il mutuo gravante sulla casa coniugale, il tutto con vittoria di spese di lite.
Deduceva a sostegno l'attrice: che sin da primi mesi di matrimonio aveva dovuto sottostare al carattere autoritario del marito, il quale era andato sempre peggiorando sino a quando lo stesso aveva assunto atteggiamenti aggressivi nei suoi riguardi;
che nel corso della convivenza il l'aveva Pt_2
spesso denigrata anche in pubblico, e negli ultimi tempi aveva mostrato disaffezione nei suoi confronti, rifiutando anche i rapporti intimi, e disinteresse nei confronti della famiglia;
che il marito aveva sempre preteso una gestione esclusiva delle risorse economiche senza consentire in proposito alcun dialogo, era stato un padre assente e poco attento alle esigenze dei figli ,disattendendo sia i primari doveri derivanti dal rapporto di coniugio, che quelli nascenti dallo status di genitore,mentre essa attrice si era costantemente dedicata alla casa ed alla famiglia;
che il aveva sempre Pt_2
prestato lavoro nell'azienda della propria famiglia di origine, specializzata nella installazione e manutenzione di ascensori ed impianti di elevazione, sino a rivestirne la carica di socio e realizzando in questa maniera redditi elevatissimi, che avevano consentito ad essa istante di mantenere un tenore di vita assai agiato con frequenti viaggi, acquisto di beni di lusso,frequenti trattamenti estetici;
che nell'aprile del 2019 il con i cospicui proventi dell'attività di impresa aveva acquisito per la Pt_2
moglie un centro estetico per tentare di inserirla nel mondo del lavoro ma con scarsi risultati, visto che la nuova attività aveva prodotto solo perdite;
che negli ultimi anni ogni occasione era stata buona per il marito per offenderla e denigrarla con toni accesi e volgari, tanto che nel 2019 i coniugi avevano deciso di addivenire ad una separazione consensuale depositando un ricorso congiunto che prevedeva l'obbligo del di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli di € 750 Pt_2
cadauno,oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'obbligo di versare interamente i ratei di mutuo gravanti sulla casa coniugale;
che tuttavia il non aveva inteso sottoscrivere l'accordo dinanzi Pt_2
al giudice delegato, ed in seguito si era reso protagonista di comportamenti incresciosi nei confronti di essa attrice arrivando a picchiarla in data 21-8-2019 in presenza dei figli - tanto che ella aveva sporto denuncia querela il 21-8-2019; che sempre il 21-8-2019 il si era allontanato dalla casa Pt_2
familiare, ed in seguito aveva versato somme irrisorie per il mantenimento dei figli , rifiutando di incontrarli;
che tuttavia spettava per sé ed i figli conviventi un congruo assegno di mantenimento essendo il marito unico percettore di reddito, sebbene di recente stesse compiendo atti volti a depauperare il suo patrimonio come un atto di cessione di quote di società a responsabilità limitata del 2-3-2018.
Si costituiva con memoria del 9-7-2020 contestando quanto allegato dalla Parte_2
circa il proprio carattere autoritario ed il disinteresse per la famiglia, atteso che sino al Parte_1
2018 allorquando aveva scoperto la relazione extraconiugale della moglie con un amico di famiglia,
la vita coniugale era proseguita con regolare armonia;
non era vero che egli avesse rifiutato rapporti intimi ed anzi era stata la a farlo a causa della relazione adulterina. Il convenuto Parte_1
evidenziava di lavorare nell'azienda paterna, ma smentiva di conseguire elevati guadagni, essendo dipendente della con un salario mensile di 1600/1800 euro, mentre nulla Parte_4
ricavava dalla posizione di socio al 4%, dato che la stessa società non distribuiva utili;
egli era socio al 50% della Lift Service Puglia con il fratello ma neanche tale società distribuiva utili, che altrimenti sarebbero stati dichiarati. Il aggiungeva che era stato costretto a dilapidare i risparmi Pt_2
familiari per accontentare moglie e figli, mentre la non aveva mai inteso lavorare benchè Parte_1
fosse parrucchiera qualificata;
evidenziava che nel 2019, quando ormai la rottura del matrimonio era divenuta definitiva , la moglie gli aveva chiesto di aiutarla ad acquistare un centro estetico con il contributo economico del di lei padre, ed egli al fine di consentire alla a raggiungere il Parte_1
proprio sogno aveva chiesto un finanziamento per l'apertura di un centro estetico che le aveva dato autonomia reddituale;
che la separazione consensuale depositata nell'aprile 2019 non aveva tenuto conto delle reali capacità economiche dei coniugi e le relative condizioni sarebbero state per lui insostenibili. Deduceva quindi il che il matrimonio era fallito a causa della relazione Pt_2
extraconiugale iniziata dalla moglie e tuttora in corso, e di dovere attualmente sostenere il rimborso di un mutuo gravante sulla casa coniugale e del finanziamento acceso per procurare un impiego alla moglie per oltre 1000 euro mensili ,tanto che ,anche a seguito degli esborsi correnti per il mantenimento dei figli, era stato costretto a chiedere aiuto ai propri familiari. Su tali presupposti il chiedeva che la separazione fosse addebitata alla con rigetto della richiesta di Pt_2 Parte_1
mantenimento per quest'ultima anche per la sua capacità reddituale, con affido condiviso della figlia
,contributo al mantenimento della prole di complessivi € 400, concorso per la metà al Pt_3
pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, assegnazione della casa coniugale in comproprietà alla moglie con intestazione delle relative utenze, previsione di suo contributo al pagamento del mutuo gravante sull'abitazione nella misura del 50%, condanna della a Parte_1
restituirgli la somma di € 40.000 spesa per l'avvio di un centro estetico, intestazione della vettura tg.
FA190 ES alla , il tutto con vittoria di spese di lite. Parte_1
In precedenza con ricorso depositato il 7-2-2020 il esponendo le stesse circostanze, aveva Pt_2
chiesto la separazione dal coniuge con analoghe conclusioni. Riunite le cause, erano adottati in data
15-7-2020 i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti;
a seguito di reclamo era incrementato con ordinanza del 23-10-2020 della Corte di Appello il contributo di mantenimento per i figli posto a carico del padre.
Designato l'istruttore, con sentenza non definitiva del 4-5-2021 era pronunciata la separazione tra le parti. Con memoria del 15-2-2022 il dichiarava di rinunciare alle domande di concorso della Pt_2
moglie nel pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale,a quella di restituzione del finanziamento di € 40.000,ed a quella di intestazione alla moglie della vettura Peugeot tg.FA 190 ES.
Con memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. ad integrazione e modifica delle conclusioni precedenti la chiedeva obbligare il a versarle mensilmente la somma di € 4000 di cui € 1500 Parte_1 Pt_2
per ciascun figlio € 1000 in proprio favore,oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, ed al 50%
del mutuo gravante sulla casa, ed accertare che l'autovettura Peugeot 5008 Tg. 190 ES rientrava nella massa dei beni in comunione tra i coniugi.
Intervenivano volontariamente in causa con memoria del 23-6-2023 i figli e Parte_3
dichiarando di aderire alle domande formulate dalla loro madre;
deducevano che Controparte_1
era affetto da dislessia, disturbo specifico dell'apprendimento del calcolo e della lettura e da CP_1 disturbi della coordinazione motoria;
aggiungevano che il padre si era rifiutato di contribuire alle spese necessarie per il conseguimento da parte del figlio della patente di guida, ed al pagamento delle spese per la sua iscrizione universitaria e che comunque si era disinteressato dei figli.
Assunte informative di polizia tributaria e prova per interpello,all'udienza del 20-3-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni precisate nel relativo verbale con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso in fatto, poiché è già intervenuta sentenza sullo status, occorre delibare le questioni accessorie, dando atto che il compimento della maggiore età da parte anche della figlia fa Pt_3
ritenere superate le questioni inerenti il suo affido e collocamento.
Va preliminarmente rilevata l'inutilizzabilità ai fini della decisione dei documenti tardivamente prodotti dalla con gli scritti conclusionali ex art.190 c.p.c., in fase del giudizio non più Parte_1
destinata alla formazione del materiale istruttorio, ed al di fuori della possibilità di articolare prova contraria.
Occorre poi esaminare le reciproche domande di addebito della separazione proposte dai coniugi.
La domanda proposta dal è motivata principalmente dalla violazione da parte della Pt_2
del dovere di fedeltà. Parte_1
A riguardo emerge dagli atti la ripetuta ammissione in sede stragiudiziale da parte della Parte_1
(querela del 9-2-2018 sporta dalla a carico di relazione dei Servizi sociali Parte_1 Parte_5
del Comune di Taranto del 24-4-2020) di avere intrattenuto in costanza di convivenza matrimoniale una relazione extraconiugale con un amico di famiglia;
ammissione della cui veridicità non pare esservi motivo di dubitare in quanto non vantaggiosa per la dichiarante ed effettuata a soggetti incaricati dello svolgimento di pubbliche funzioni(organi di polizia giudiziaria), o di servizi pubblici(Servizi sociali del Comune di Taranto).
In particolare emerge da quanto riferito nella querela del febbraio 2018 (che è utilizzabile ai fini della decisione non essendo stato dimostrato che il l'abbia acquisita in modo illecito) che la Pt_2
aveva in quel periodo manifestato al la volontà di interrompere la relazione con lui Parte_1 Pt_5
in quel periodo intrattenuta, e che l'uomo aveva minacciato di informare di tale relazione il Pt_2 la riferì ulteriormente agli organi di polizia giudiziaria di un acceso litigio da lei avuto il Parte_1
8-2-2018 con il , la moglie di questi e durante la quale quest'ultimo era stato Pt_5 Parte_2
informato dal primo della esistenza di quella relazione.
A breve distanza temporale è stato documentato che le parti furono sul punto di avviare pratiche di separazione (cfr. lettera avv. Dinoi dell'aprile 2018 per conto di in cui la Parte_2 Parte_1
era invitata a prendere contatto con il legale di fiducia del marito per concordare una separazione consensuale). Non è poi in contestazione che tuttavia nell'immediato non si giunse a proporre alcun giudizio di separazione e che anzi la convivenza era proseguita;
tuttavia in seguito le parti avevano proposto, depositandolo il 18-4-2019, ricorso congiunto per separazione consensuale a mezzo di medesimo difensore.
Secondo l'assunto della dopo l'episodio del primi mesi del 2018 la convivenza tra i Parte_1
coniugi sarebbe pienamente ripresa con riconciliazione, tanto che il nell'agosto del 2018 Pt_2
aveva organizzato per la famiglia un soggiorno presso un resort di lusso in Polignano a Mare ed ancora nel marzo del 2019 aveva offerto alla moglie un festeggiamento per il cinquantesimo compleanno e si era sottoposto con la moglie a terapia di coppia;
infine sempre nel marzo del 2019 il aveva contribuito economicamente, contraendo un mutuo con Compass, per rendere Pt_2
possibile l'avvio di un centro estetico nel centro di Taranto da parte della . Parte_1
Tali circostanze anche se oggetto di chiesta prova testimoniale, non varrebbero tuttavia a dimostrare
,ad avviso del collegio, che la frattura creatasi nel rapporto di coppia nei primi mesi del 2018 si fosse effettivamente risanata, tanto da privare di rilevanza eziologica gli effetti della violazione del dovere di fedeltà ai fini della sopraggiunta intollerabilità della convivenza. Ciò in primo luogo perché la stessa convenuta ascrive quelle circostanze a “tentativi” del di riconciliarsi con la moglie, il Pt_2
che dimostra che la crisi non fosse stata in realtà superata perché altrimenti quei “tentativi” non sarebbero stati necessari;
in secondo luogo perchè nella citata relazione dei Servizi sociali di Taranto
del 22-4-2020, rinvenibile nel fascicolo proveniente dal Tribunale dei minorenni versato in atti dal
PM, sono riferite le affermazioni della agli operatori dei Servizi, secondo le quali la Parte_1
relazione extraconiugale da lei intrattenuta con un amico di famiglia aveva cagionato nel 2017 una “crisi profonda” e tensione tra i coniugi, in realtà non più risoltasi nonostante la proseguita convivenza, tanto che in seguito la figlia aveva perso l'anno scolastico, risentendo Pt_3
negativamente del continuo clima di tensione avvertito in casa, mentre i litigi tra i coniugi erano stati all'ordine del giorno sin quando il non aveva, nell'agosto del 2019, lasciato definitivamente Pt_2
la casa coniugale trasferendosi presso i propri genitori.
In linea generale va ricordato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già
irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 2/9/2022, n. 25966, id. Sent. 17-01-2017, n. 977; cfr. anche, tra le tante, Cass.
14/8/2015, n. 16859; Cass. 17/6/2013 n. 16270; Cass. 14/2/2012 n. 2059, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale fa presumere la intollerabilità dell'ulteriore convivenza, e numerose altre in termini).
In altre parole, può presumersi l'efficacia eziologica della violazione in parola nel procurare l'intollerabilità della convivenza;
spetta quindi al coniuge che eccepisca l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di separazione con addebito, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà(Cassazione civile, sez. VI,
19/02/2018, n. 3923); senonchè nella specie tale prova non è stata fornita. Nella seconda memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. la ha chiesto di provare per testimoni(cap.4) che sin dal Parte_1
2015 la “era in crisi coniugale con il marito perché quest'ultimo aveva comportamenti Parte_1
offensivi nei confronti dei figli e e che “dal 2016 la coppia viveva separata in casa CP_1 Pt_3
accordandosi reciproche libertà in attesa di una separazione legale”. Si tratta tuttavia di prova testimoniale inammissibile, sia perché intesa a demandare ai testimoni un giudizio sull'esistenza di una crisi coniugale e sui suoi motivi (indicati in comportamenti offensivi nei confronti dei figli non storicamente specificati e non individuati nella loro natura), sia perché ricadente su fatti (quale la decisione che sarebbe stata presa in accordo tra i coniugi nel 2015 di vivere il rapporto coniugale da separati in casa, frequentando liberamente altre persone) in precedenza non allegati entro il primo dei termini ex art.183 comma 6 c.p.c., utile a pena di decadenza per la precisazione dei fatti posti a base delle domande ed eccezioni spiegate;
non senza poi rilevare l'intima contraddizione tra la prospettazione ,per un verso, di una vita coniugale molto agiata a caratterizzata da viaggi, trattamenti estetici, soggiorni in hotel di lusso nei fine settimana e dazioni di elevate somme di denaro per euro
5000 mensili dal marito alla moglie, e per altro verso di una convivenza apparente e svuotata di significato (da “separati in casa”), che sarebbe stata cagionata da “incomprensioni nel gestire le problematiche familiari”.
In definitiva nel caso di specie l'infedeltà coniugale della ha trovato riscontro in quanto Parte_1
ricordato circa le dichiarazioni da costei rese nella predetta querela ed agli operatori dei Servizi
sociali, mentre non vi sono elementi istruttori per affermare che l'intollerabilità della convivenza fosse preesistente e riconducibile ad una crisi coniugale già conclamata e precedente quella mancanza. L'accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte della comporta l'addebito a lei della separazione con accoglimento della domanda proposta sul Parte_1
punto da . Ne deriva che non può essere accolta la domanda svolta dalla Parte_2 Parte_1
di riconoscimento di assegno di mantenimento in suo favore presupponendo quello la non addebitabilità della separazione al richiedente(art.156 comma 1 c.civ.) .
Non è fondata la domanda di addebito della separazione anche al Essa è stata Pt_2
articolata(punti da 4 a 8 del ricorso ) su allegazioni in ordine al carattere autoritario del Parte_1
alla frequente offesa alla sua dignità della moglie con epiteti denigratori e lesivi, alla Pt_2
progressiva disaffezione e disinteresse nei confronti della moglie e dei propri familiari, alla gestione esclusiva delle risorse economiche di famiglia.
Si tratta tuttavia di affermazioni alquanto generiche prive di riferimento ad episodi e fatti storici che avrebbero potuto confermarle e non tali quindi da dimostrarne la concorrente ed effettiva rilevanza causale, quali violazioni di doveri nascenti dal rapporto di coniugio, nel provocare l'intollerabilità
della convivenza. Sempre sotto il profilo dell'addebito ha allegato la (punto 20 del ricorso) Parte_1
di essere stata picchiata al culmine della crisi coniugale alla presenza dei figli da parte del marito in data 21-8-2019 riportando lesioni descritte nel referto proveniente dal nosocomio cittadino e costringendola a sporgere denunzia querela in pari data. Si tratta tuttavia di episodio contestato dal pag.5 memoria di costituzione del 9-7-2020), di cui non è possibile ricostruzione nei suoi Pt_2
esatti termini perché non è stata richiesta attività probatoria sul punto;
né potrebbe trarsene conferma dalla sentenza penale n.3507 del 27-11-2024 di questo Tribunale (pur ritualmente prodotta dalla il 19-3-2025 perché documento di formazione sopravvenuta allo spirare dei termini per le Parte_1
richieste probatorie) non constando che la stessa pronuncia sia divenuta irrevocabile,ed essendo la decisione penale fondata principalmente sulla deposizione della stessa . Egualmente Parte_1
generico e comunque tardivamente allegato è il riferimento ad una relazione extraconiugale del con tale;
in ogni caso l'episodio di cui si è chiesta prova al punto 7 di Pt_2 Persona_1
prova testimoniale della seconda memoria istruttoria della sarebbe da ascrivere, anche ove Parte_1
in ipotesi veritiero, ad un periodo(vigilia di ferragosto del 2019) già successivo al manifestarsi della crisi coniugale con il deposito di ricorso per separazione consensuale e pertanto presumibilmente privo di efficacia eziologica rispetto alla intollerabilità della convivenza.
In definitiva la domanda di addebito della separazione anche al è rimasta priva di adeguato Pt_2
supporto probatorio e va respinta.
La convivenza dei figli e presso la madre comporta la conferma dell'assegnazione Pt_3 CP_1
a quest'ultima della casa familiare in Taranto alla via Dante 217.
Venendo alle ulteriori questioni economiche concernenti il mantenimento della prole, il ha Pt_2
chiesto che sia posto a proprio carico assegno di concorso al mantenimento dei figli nella complessiva misura di € 600, oltre alla partecipazione al 50% nella erogazione delle spese straordinarie, già sancita in sede di provvedimenti presidenziali provvisori con riduzione, più volte richiesta in corso di causa dell'assegno di € 1500 riconosciuto in sede di reclamo. Per contro la ha chiesto Parte_1
riconoscimento di somme maggiori di quelle riconosciute in sede presidenziale a seguito dell'accoglimento del reclamo da parte della Corte d'Appello.
In ordine alla situazione patrimoniale dei coniugi, dalle informative di GdF depositate il 19-12-2023,
è risultato che la nel 2020 ha percepito reddito di cittadinanza;
nel 2021 ha percepito Parte_1
reddito di cittadinanza per complessivi € 11.315,42; nel 2022 ha percepito complessivi €
5852,57,sempre a titolo di reddito di cittadinanza(€ 514,17 per alcune rate mensili;
364,17 per altre rate),ed infine nei mesi di gennaio e febbraio 2023 reddito di cittadinanza per € 477,31 mensili. E'
stato documentato che il centro estetico avviato nel 2019 da parte della ha avuto breve Parte_1
periodo di attività cessandola dal 4-12-2019 ( cfr. prod. con memoria del 29-10-2020) Parte_1
senza conseguire utili. Non vi è prova che la realizzi guadagni pur possedendo la qualifica Parte_1
professionale di parrucchiera. La stessa è proprietaria per metà della casa coniugale in Taranto alla via Dante 217 mentre non è risultata titolare di beni mobili. Dalle informative è risultato che la
è titolare di tre libretti di risparmio presso Poste Italiane di cui due cointestati con Parte_1 [...]
ed con saldi minimi ed anche il libretto intestato singolarmente non Parte_6 Parte_7
presenta significative movimentazioni. La titolarità di carte postali non dà dimostrazione di accrediti incompatibili con le fonti di reddito segnalate e con la percezione dell'assegno stabilito in via provvisoria per il mantenimento della prole.
Dagli accertamenti della Guardia di Finanza si ricava che dichiarò nel 2022 un Parte_2
reddito lordo di € 25638, e nel 2021 un reddito lordo di € 22944 pressocchè interamente ricavato da lavoro dipendente quale operaio prima della Capozza Ascensori in Liquidazione s.r.l. e poi della con un salario mediamente di € 1700 nette mensili. Lo stesso è Controparte_2
proprietario per metà della casa coniugale in Taranto alla via Dante 217, e per 2/18 dell'immobile abitativo alla via Cicerone 12 in Taranto;
non è proprietario di beni mobili. Sempre sulla scorta degli accertamenti di polizia tributaria il è risultato titolare di conto corrente n.12796.54 personale Pt_2
a lui intestato presso Banca MPS con saldo al 21-11-2023 di € 571,37; delegato ad operare su altri conti correnti MPS dal 6-6-2018 ,dall' 8-4-2016, dal 5-8-2015 e dal 29-4-2020;titolare quale legale rappresentante di Capozza Ascensori in Liquidazione s.r.l. di due conti correnti MPS dal 13-12-2022
uno dei quali con saldo di € 21.238,45 alla data degli accertamenti;
delegato ad operare su conto intestato alla cui risulta intestato un conto corrente con saldo al 21- Controparte_2
11-2023, di € 134.816,49. Allo stato attuale non consta che il sia titolare di quote sociali Pt_2
della non risulta inoltre sia titolare di quote societarie riconducibili Controparte_2
all'attività di installazione e manutenzione di impianti di ascensore. Inoltre in corso di causa la
Capozza Ascensori in Liquidazione s.r.l.,di cui al tempo dei provvedimenti presidenziali il Pt_2
risultava socio al 4%, è stata posta in liquidazione;
e dalla documentazione prodotta con la seconda memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. della del 3-5-2023 risulta che la Parte_1 Controparte_3
costituita il 24-1-2017 di cui al tempo dei provvedimenti presidenziali era
[...] Parte_2
socio al 50% (insieme al germano titolare dell'altro 50%) ed amministratore Persona_2
unico, è stata sciolta il 17-9-2020 e posta in liquidazione volontaria il 24-9-2020, con successiva cancellazione dal registro delle imprese del 28-1-2022.
Vi sono tuttavia elementi per ritenere in via presuntiva che il fruisca di somme maggiori di Pt_2
quelle riscontrate nelle dichiarazioni reddituali ( queste ultime non decisive nelle loro risultanze quando si tratta di valutare le condizioni economiche da parte del giudice del conflitto coniugale- ex multis cfr. Cass.3905-2011), verosimilmente derivanti dall'attività di impresa svolta nell'ambito del nucleo familiare di origine, di cui s'è detto.
A questo riguardo valgono le seguenti considerazioni:
--- nell'aprile del 2019 come documentato il accettò di corrispondere con la separazione Pt_2
consensuale depositata in quel mese, a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli la somma di € 1500,con contemporanea assegnazione della casa coniugale alla moglie,pagamento del mutuo a tasso variabile gravante sulla abitazione familiare allora per € 432,assunzione degli oneri per utenze domestiche, pagamento di altri finanziamenti allora in corso(tra i quali quello contratto il 25-3-2019
con Compass di € 40.000 da rimborsare in 120 mesi che vedeva quale coobbligata la;
cfr. Parte_1
contratto in produzione del . Sebbene il abbia successivamente ritirato il proprio Pt_2 Pt_2
consenso e la procedura di separazione consensuale si sia estinta, non pare esservi altra plausibile spiegazione rispetto all'iniziale consenso ad essa prestato che quella per cui egli sapesse di poter fruire di altre fonti di guadagno oltre a quella del salario di operaio specializzato della
[...] , già allora dichiaratamente pari ad € 1600/1700. Poco attendibile è, infatti, l'allegata Parte_4
spiegazione alternativa di un ripensamento dell'obbligato determinato dal successivo riscontro di insostenibilità dei costi previsti nel ricorso congiunto dell'aprile 2019 rispetto a quel salario. Ciò
perché tale non sostenibilità rispetto alla retribuzione da operaio sarebbe stata percepibile ictu oculi
anche a soggetto inesperto già ex ante, sol che si fossero considerati gli esborsi fissi di misura determinata (€ 1500 oltre ad € 432 per il mutuo cointestato, maggiori del salario) programmati nel ricorso congiunto;
ed a maggior ragione tale insostenibilità sarebbe stata avvertibile per persona non sprovveduta ed esercente attività economica, sia pure attraverso lo strumento societario ( Pt_2
era stato socio anche al 50% della e nel 2019 era amministratore
[...] Parte_4
unico e socio al 50% della Lift Service Puglia);
--- dalla documentazione fotografica versata in atti(doc.12 allegato al ricorso introduttivo della
) relativa all'attività di svago della famiglia - con la prole, risulta che Parte_1 Pt_2 Parte_1
questa effettuò viaggi all'estero (Parigi,Londra, Barcellona,Vienna,Scozia;tali destinazioni e viaggi non sono state contestate specificamente per gli effetti dell'art.115 comma 1 c.p.c.) presumibilmente tali da comportare, già secondo il notorio, esborsi rilevanti e non compatibili con le disponibilità di una famiglia monoreddito, composta da quattro persone, e che avesse fatto affidamento su un salario di soli € 1600-1700 mensili;
né alcuna prova è stata offerta del fatto che si trattasse di viaggi oggetto di non meglio specificate donazioni, di cui non si ha alcun riscontro estrinseco);
--- non pare potersi porre in dubbio sulla scorta della documentazione in atti, che l'attività economica di impresa di installazione e manutenzione di impianti di ascensore avesse carattere sostanzialmente familiare, essendo stata esercitata nel tempo sia pure attraverso lo strumento societario e con varie denominazioni e compagini dai genitori del (coniugi ed Pt_2 CP_2 Persona_3
e dai figli germani e , con il coinvolgimento di questi
[...] Parte_2 Persona_2
ultimi nella titolarità di quote e/o cariche societarie. In particolare dalla documentazione in atti si ritrae che la costituita nel 2002 vide quale socio, amministratore unico e Parte_4
responsabile tecnico (cfr. doc. in atti) e socia con Controparte_4 Persona_3
contratto del 14-12-2010 titolare della quota del 45% del capitale sociale cedette la Parte_2 stessa al padre che, per effetto di tale cessione, divenne socio al 55%, mentre Controparte_4
lo era al 45%;in seguito tuttavia con contratto del 7-11-2014 Persona_3 CP_2
socio al 55% e cedettero l'intera loro quota di partecipazione ai figli e Persona_3 Pt_2
che vennero ad assumere titolarità della quota del 50% ciascuno del capitale sociale;
nel Per_2
2016 si dimise dalla carica di amministratore unico venendo nominata in Controparte_4
sua vece nel 2017 venne costituita con analogo oggetto sociale rispetto alla Persona_3
la di cui era socio al 50% ed Parte_4 Controparte_3 Parte_2
amministratore unico (questa società è stata sciolta il 17-9-2020 e posta in liquidazione volontaria il
24-9-2020 con successiva cancellazione dal registro delle imprese del 28-1-2022); in seguito Pt_2
cedette al fratello prima il 46% delle quote della con
[...] Per_2 Parte_4
scrittura privata del 2-3-2018, e dipoi con contratto del 29-5-2020 il residuo 4%(cfr. scritture private di cessione prodotta con la seconda memoria istruttoria della );con contratto del 1-10-2020 Parte_1
la trasferì la propria azienda alla in persona Parte_4 Controparte_5
dell'amministratore unico;
a seguito di tanto la società cedente, che da ultimo Persona_2
aveva quale socio unico , venne sciolta e posta in liquidazione con nomina a Persona_2
liquidatore di mentre rimase amministratore e socio della Persona_3 Persona_2
che attualmente, come pacifico in causa, svolge l'attività di impresa Controparte_5
già esercitata dalla dante causa Da tali risultanze si evince un apparente Parte_4
progressivo disimpegno del dall'attività economica di impresa a partire da epoca Parte_2
coincidente con la crisi coniugale di cui innanzi si è detto(cfr. in particolare la cessione quote del marzo 2018 e la successiva del 29-5-2020); e tuttavia di tale progressivo disimpegno dall'attività
economica familiare, con conservazione del solo ruolo di dipendente da parte del , Parte_2
non è stata fornita alcuna spiegazione plausibile o comunque alternativa rispetto a quella allegata
(dalla ) collegata all'intento di dare veste apparente - in coincidenza con la crisi familiare Parte_1
ben suscettibile di importanti conseguenze economiche - di una più ridotta disponibilità patrimoniale;
né è stata allegata una situazione di crisi dell'impresa di famiglia che avrebbe potuto giustificare quell'apparente progressiva riduzione del contributo di . Per altro verso Parte_2 Pt_2 risulta in qualche modo tuttora titolare di importante potere gestorio (la delega per operare
[...]
su conto corrente attivo della con un saldo attivo di circa € 134.000 Controparte_5
al 21-11-2023), non compatibile con il ruolo di semplice operaio specializzato dipendente di quella società. Deve quindi presumersi che ancora all'attualità il non sia su piano fattuale Parte_2
disimpegnato dall'attività di impresa e dai suoi effetti economici;
ed è importante rilevare che nell'aprile del 2019 quando il medesimo già aveva ceduto la gran parte (il 46%) delle quote societarie della in suo possesso al germano , aveva tuttavia accettato almeno Parte_4 Per_2
inizialmente di assumere impegni economici ben superiori a quelli che gli sarebbero stati consentiti dal solo salario di dipendente. La complessiva valutazione di tali dati probatori induce a ritenere giustificata ,anche in questa sede, la conferma del contributo di mantenimento per la prole(di € 750
per figlio per complessivi € 1500) liquidato dalla Corte di appello in sede di reclamo con l'ordinanza del 23-10-2020, senza che sia necessaria ulteriore istruttoria sul tenore di vita in costanza di matrimonio, e tenendo conto della assegnazione alla della casa coniugale in comproprietà, Parte_1
anch'essa dotata di valenza economica, e delle presumibili esigenze dei figli, attualmente entrambi studenti universitari. Occorre peraltro rilevare che la prova testimoniale diretta articolata in ordine al tenore di vita nella seconda memoria istruttoria della è inammissibile perchè chiamerebbe Parte_1
i testimoni ad esprimere un giudizio soggettivo e globale in ordine all'agiatezza della vita condotta dal nucleo familiare durante il matrimonio(cap.1-2) oppure a riferire di circostanze - la dazione dal marito alla moglie della somma di € 5000 mensili per spese personali - non allegate tempestivamente nella fase processuale a ciò deputata (entro il primo termine ex art.183 comma 6 c.p.c., utile per soddisfare l'onere di allegazione dei fatti principali posti a base della domanda di assegno di separazione).
L'assegno di € 1500 mensili per il mantenimento dei figli e potrà essere riconosciuto CP_1 Pt_3
con decorrenza dal giorno cinque di ogni mese a fare data dal luglio 2020, epoca in cui furono assunti i provvedimenti presidenziali poi parzialmente modificati in sede di reclamo, oltre alla rivalutazione annuale secondo indici Istat con la stessa decorrenza;
appare giustificato stabilire la citata decorrenza in considerazione delle complessiva condizione economica delle parti e del fatto che non risulta dimostrato né allegato che nel periodo dalla proposizione della domanda di separazione da parte della al mese di luglio 2020 non fosse stato versato alcun mantenimento. Va inoltre confermato Parte_1
a carico dei coniugi l'obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, come individuate nel protocollo da ultimo adottato da questo Tribunale il 4-7-2022.
L'assegno appena liquidato dovrà essere versato alla quale genitrice convivente con i figli Parte_1
maggiorenni non autosufficienti e e non direttamente a questi ultimi ex art.337 CP_1 Pt_3
septies comma 1 c.civ.. In proposito occorre rilevare che gli intervenienti volontari hanno assunto una posizione processuale di mera adesione alle domande materne,senza spiegarne di nuove;
per contro ai fini del versamento diretto dell'assegno al figlio maggiorenne occorre, secondo il principio di cui all'art.99 c.p.c. ,apposita domanda da parte del figlio a ciò interessato (Cassazione civile, sez.
VI, 16/9/2022, n. 27308).
Ulteriori domande in precedenza proposte nel corso del giudizio da entrambe le parti non sono state reiterate nelle conclusioni precisate specificamente dalle parti all'udienza del 20-3-2025, e si intendono quindi abbandonate. Solo negli scritti conclusionali sono state riproposte dalla Parte_1
la domanda di accertamento della ricomprensione nella comunione legale della vettura “Peugeot 5008
Tg. 190 ES”, e la domanda intesa ad obbligare il a pagare la somma del 50% delle rate di Pt_2
mutuo della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi. Si tratta comunque di domande inammissibili perché di contenuto patrimoniale (accertamento di titolarità di un diritto reale;
accertamento afferente il contenuto di rapporto obbligatorio tra condebitori di un mutuo) e comunque non dotate di connessione qualificata con la domanda di separazione personale. In
proposito va ricordato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36). Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito speciale della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda soggetta a rito speciale (cfr. Cass. n. 6660/2001;id. 26158/06;id. 9915/07;id.
11828/09;id. 2155/10; id. 18870/2014; id. 13/03/2017, n. 6424; Tribunale Terni 13/05/2020 n. 296;
Tribunale Pavia, 13/05/2019, n. 824;Tribunale Ragusa 20/1/2020 n. 61).
L'esito complessivo della controversia con soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese dei giudizi riuniti tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
del 27-1-2020 , e su quelle proposte da con ricorso del 7-2-2020 ed in Parte_2
riconvenzionale, e dato atto della già intervenuta pronuncia di separazione, così provvede:
1) addebita la separazione tra i coniugi a rigetta la domanda di addebito da Parte_1
quest'ultima proposta;
2) rigetta la domanda di intesa ad ottenere assegno per il proprio mantenimento;
Parte_1
3) conferma l'assegnazione della casa coniugale in Taranto alla via Dante 217 a;
Parte_1
4)pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_2 Parte_1
concorso nel mantenimento dei figli e con decorrenza dal giorno 5 del mese di CP_1 Pt_3
luglio 2020 l'assegno mensile di euro 1500 (di cui € 750 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat
con la medesima decorrenza, ed oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo di intesa adottato da questo Tribunale il 4-7-2022;
5)compensa tra tutte le parti le spese di lite dei giudizi riuniti.
Taranto, 12.6.2025
IL PRESIDENTE(dott. Marcello Maggi)