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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. nr. 1582/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/05/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato il [...] a [...] e residente a Parte_1
Canicattì (AG) in Via Germania n. 92 (C.F. , CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Panepinto (C.F. ), CodiceFiscale_2 con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC:
Email_1
- opponente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Dolce Stefano (CF Controparte_2
) e Russo Carmelo (CF , in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC istituzionali e;
Email_2 Email_3
- opposto - dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29/10/2024, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000675899, notificata il 30/092024, con cui l' gli ha intimato il pagamento della somma di € 1474,00 CP_1 (oltre € 9,05 per spese di notifica) a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2020. A fondamento dell'impugnativa, l'opponente ha dedotto:
- che l' ha adottato il provvedimento opposto nei suoi confronti quale CP_1 legale rappresentante della società “Mediterr Shock Absorbers S.p.a.”;
- che la violazione contestata fa riferimento all'anno 2020 ma la stessa non è a lui imputabile poiché in data 27/01/2020 la predetta società è stata dichiarata fallita
[doc. 2] con subentro del curatore fallimentare;
- che, pertanto, a partire dal 27/01/2020 non ha più potuto espletare il ruolo di amministratore e, di conseguenza, non può essere considerato responsabile del mancato adempimento degli obblighi previdenziali;
1 - che, a conferma di quanto rappresentato, depone il fatto che l' , CP_1 successivamente all'ordinanza opposta, <ha emesso le Ordinanze Ingiunzione n.ri OI-000692839 e OI-000675898 nei confronti della società fallita e del suo Curatore
Fallimentare notificate in data 1/10/2024>> [doc. 3]. L' si è costituito in giudizio, rappresentando che “il competente ufficio CP_1 amministrativo ha comunicato che, riesaminata la posizione del ricorrente, ha disposto in autotutela l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.”. Ha chiesto quindi di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione della condotta processuale tenuta. All'odierna udienza la difesa del ricorrente ha aderito all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo però per la liquidazione delle spese di lite.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' circa l'intervenuta CP_1 definizione in via amministrativa della vicenda, con l'annullamento in autotutela dell'ordinanza impugnata. In forza di tale circostanza sopravvenuta, l'Ente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e la difesa del ricorrente, all'odierna udienza, ha aderito a tale richiesta.
2.1 Deve conseguentemente ritenersi che l'opposizione non debba essere esaminata e che siano venute meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. In assenza di accordo, la regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale. Applicando tale criterio, si ritiene di addossare gli esborsi di causa a carico di
; le circostanze di fatto fotografe in ricorso sottolineano come il sig. CP_1 Parte_1 non potesse rispondere di una violazione riferita ad un periodo in cui lo stesso era stato privato dei poteri direttivi a causa del fallimento della società “Mediterr Shock Absorbers S.p.a.”. Tale conclusione trova conferma nella circostanza che l' , CP_1 successivamente all'emissione dell'ordinanza qui gravata, ha irrogato la sanzione nei confronti del fallimento e dei relativi organi [doc. 3 ric].
La liquidazione delle spese viene effettuata applicando i parametri tariffari minimi (in considerazione della serialità del contenzioso e della scarna attività processuale svolta) stabiliti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le cause di previdenza di valore compreso tra € 1101 ed € 5200, escluse le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, così provvede:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere al ricorrente la spese di lite, spese che liquida in complessivi € 500 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Caltanissetta, 22/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/05/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato il [...] a [...] e residente a Parte_1
Canicattì (AG) in Via Germania n. 92 (C.F. , CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Panepinto (C.F. ), CodiceFiscale_2 con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC:
Email_1
- opponente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Dolce Stefano (CF Controparte_2
) e Russo Carmelo (CF , in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC istituzionali e;
Email_2 Email_3
- opposto - dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29/10/2024, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000675899, notificata il 30/092024, con cui l' gli ha intimato il pagamento della somma di € 1474,00 CP_1 (oltre € 9,05 per spese di notifica) a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2020. A fondamento dell'impugnativa, l'opponente ha dedotto:
- che l' ha adottato il provvedimento opposto nei suoi confronti quale CP_1 legale rappresentante della società “Mediterr Shock Absorbers S.p.a.”;
- che la violazione contestata fa riferimento all'anno 2020 ma la stessa non è a lui imputabile poiché in data 27/01/2020 la predetta società è stata dichiarata fallita
[doc. 2] con subentro del curatore fallimentare;
- che, pertanto, a partire dal 27/01/2020 non ha più potuto espletare il ruolo di amministratore e, di conseguenza, non può essere considerato responsabile del mancato adempimento degli obblighi previdenziali;
1 - che, a conferma di quanto rappresentato, depone il fatto che l' , CP_1 successivamente all'ordinanza opposta, <ha emesso le Ordinanze Ingiunzione n.ri OI-000692839 e OI-000675898 nei confronti della società fallita e del suo Curatore
Fallimentare notificate in data 1/10/2024>> [doc. 3]. L' si è costituito in giudizio, rappresentando che “il competente ufficio CP_1 amministrativo ha comunicato che, riesaminata la posizione del ricorrente, ha disposto in autotutela l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.”. Ha chiesto quindi di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione della condotta processuale tenuta. All'odierna udienza la difesa del ricorrente ha aderito all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo però per la liquidazione delle spese di lite.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' circa l'intervenuta CP_1 definizione in via amministrativa della vicenda, con l'annullamento in autotutela dell'ordinanza impugnata. In forza di tale circostanza sopravvenuta, l'Ente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e la difesa del ricorrente, all'odierna udienza, ha aderito a tale richiesta.
2.1 Deve conseguentemente ritenersi che l'opposizione non debba essere esaminata e che siano venute meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. In assenza di accordo, la regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale. Applicando tale criterio, si ritiene di addossare gli esborsi di causa a carico di
; le circostanze di fatto fotografe in ricorso sottolineano come il sig. CP_1 Parte_1 non potesse rispondere di una violazione riferita ad un periodo in cui lo stesso era stato privato dei poteri direttivi a causa del fallimento della società “Mediterr Shock Absorbers S.p.a.”. Tale conclusione trova conferma nella circostanza che l' , CP_1 successivamente all'emissione dell'ordinanza qui gravata, ha irrogato la sanzione nei confronti del fallimento e dei relativi organi [doc. 3 ric].
La liquidazione delle spese viene effettuata applicando i parametri tariffari minimi (in considerazione della serialità del contenzioso e della scarna attività processuale svolta) stabiliti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le cause di previdenza di valore compreso tra € 1101 ed € 5200, escluse le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, così provvede:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere al ricorrente la spese di lite, spese che liquida in complessivi € 500 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Caltanissetta, 22/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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