Decreto cautelare 12 ottobre 2021
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00490/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2021, proposto da
ALKET TUSHA, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI COCCAGLIO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in IA, via Diaz 13/C;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza n. 91 del 30/09/2021 adottata dal predetto ente in data 30/09/2021 e notificata il 01/10/2021 (con effetto dal 01/10/2021 fino al 31/10/2021 compreso);
e per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Coccaglio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è titolare di un esercizio commerciale di denominato “Il Capriccio di LD ubicato nel Comune di Coccaglio, in Via Marconi n.34, dedito all’attività di ristorazione e bar, con orario di apertura originariamente autorizzato fino alle ore 3.00 di tutti i giorni.
L’esercizio commerciale è ubicato al piano terra di un edificio composto da un solo appartamento soprastante ed è circondato da un colonnato che funge da portico e da un ulteriore cortile.
Sotto il portico e nel cortile, entrambi nella disponibilità del ricorrente, sono stati posizionati tavolini per consentire la consumazione all’esterno del locale.
2. In data 1 ottobre 2021, il Comune di Coccaglio ha notificato al ricorrente l’ordinanza sindacale n. 91 del 30/09/2021, che dispone, quale prescrizione aggiuntiva al titolo autorizzativo per la gestione dell’esercizio commerciale, l’anticipazione dell’orario di chiusura alle ore 23.00 dal 01/10/2021 fino al 31/10/2021 compreso.
Il provvedimento, oggetto della presente impugnativa, era stato preceduto il 9 agosto 2021 dall’ordinanza n. 7/2021, la quale aveva già limitato l’orario di chiusura alle ore 24.00 per il periodo dal 09 agosto 2021 al 08 settembre 2021.
3. La motivazione del secondo provvedimento, richiamato il precedente, evidenzia l’esigenza di conciliare il fenomeno dei rumorosi assembramenti con le esigenze di tutela di quiete pubblica, la sicurezza, il decoro ed il riposo dei residenti: avendo accertato (sulla scorta di plurime segnalazioni, seguite anche da interventi delle forze dell’ordine) che la maggior presenza di assembramenti di persone ed i fenomeni incivili e molesti che ne conseguono ricomprendono, tra gli altri, il tratto antistante l’ubicazione dell’esercizio del ricorrente, e che i rumori provocati dagli avventori fuori dal locale si protraggono sino a tarda notte, l’Amministrazione ha ritenuto che esistesse un concreto legame tra l’esercizio dell’attività commerciale in questione e le lamentate problematiche di disturbo della quiete pubblica, tale da giustificare l’adozione di un provvedimento urgente di riduzione dell’orario di apertura del locale medesimo.
4. L’interessato ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 91 del 30/09/2021 prospettando i seguenti motivi di gravame:
A) “ Violazione del procedimento e quindi nullità dell’atto amministrativo conclusivo” , per aver l’Amministrazione omesso la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L.241/90 non motivando le ragioni dell’urgenza;
B) Illegittimità dell’ordinanza , per l’omessa considerazione della non imputabilità dei disturbi segnalati all’attività svolta del ricorrente;
C) “ Eccesso di potere per sviamento, travisamento di fatto, erronea rappresentazione della situazione di fatto, manifesta ingiustizia ”, per aver il Comune travalicato il limite all’esercizio del potere concesso, distorcendone e sviandone la funzione.
Il ricorrente propone anche una domanda di risarcimento dei danni cagionati dal provvedimento impugnato.
5. Con il decreto monocratico n. 336 del 12 ottobre 2021, è stata respinta l’istanza di tutela cautelare provvisoria. Con memoria del 28 ottobre 2021 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare per sopravvenuto difetto di interesse.
6. Costituitosi in resistenza, il Comune di Coccaglio controdeduce nel merito, e chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato.
7. Nelle more del giudizio, con ordinanza sindacale n. 6 del 5 febbraio 2024, il Comune di Coccaglio ha disposto, nuovamente l’anticipazione dell’orario di chiusura alle ore 24.00 dal 9 febbraio 2021 al 10 marzo 2024, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della pubblica quiete sempre in ragione degli accertati fenomeni di aggregazione notturna.
Avverso l’ordinanza suddetta non è stata proposta impugnativa.
8. Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 16 aprile 2025 e, all’esito, è stato trattenuto in decisione.
9. Il ricorso è infondato e va respinto.
9.1. È contestata la legittimità dell’ordinanza sindacale adottata ex art. 50, comma 7 bis , d.lgs. n. 267/2000 di anticipazione dell’orario di chiusura alle ore 23.00 dell’esercizio commerciale di cui il ricorrente è titolare, per un limitato periodo di tempo, ossia dal 1 ottobre al 31 ottobre 2021, al dichiarato fine di contrastare gli inconvenienti correlati al fenomeno della movida notturna.
9.2. In via preliminare, si evidenzia che, nelle more del giudizio, il provvedimento impugnato ha esaurito la propria efficacia.
Ciò non comporta, tuttavia, che lo stesso ricorso sia divenuto improcedibile, in quanto l’esponente, avendo proposto anche la domanda di risarcimento dei danni, conserva interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato in funzione risarcitoria.
9.3. Nel merito si osserva che l’Amministrazione ha esercitato il potere di natura contingibile e urgente e di durata temporanea, di cui dispone in forza della previsione generale di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 241 del 1990 letta in combinato disposto con art. 50, comma 7 bis , d.lgs. n. 267/2000, rappresentando compiutamente le ragioni di urgenza che hanno giustificato l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
Benché le situazioni critiche correlate al fenomeno della movida si protraggano da tempo, determinando l’adozione di analoghe misure, il provvedimento in esame prende in considerazione un oggettivo aggravamento della situazione, reso più significativo dalla violazione delle prescrizioni di cui all’ordinanza sindacale n.7 del 2021, come accertato con verbale di sopralluogo del 23 agosto 2021.
Il primo motivo di ricorso è dunque da ritenersi infondato.
9.4. Con riferimento al secondo ed al terzo motivo di ricorso, la limitazione dell’orario appare misura adeguata a contenere l'occasione di rumorosi assembramenti o altre condotte moleste per la quiete pubblica, non rilevando, a tali fini, che il disturbo sia addebitabile agli avventori del locale e non al gestore dello stesso, in quanto simili provvedimenti non hanno natura sanzionatoria e prescindono dalla responsabilità soggettiva dell'esercente.
Nello specifico, è stato operato un adeguato bilanciamento tra gli interessi in gioco, imponendo un orario di chiusura che consentisse il rispetto, da un lato, delle esigenze dell'attività di impresa esercitata dal ricorrente e, dall'altro lato, il diritto del vicinato alla sicurezza, alla tranquillità e al riposo notturno.
10. In conclusione, il ricorso va respinto.
11. Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO