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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/12/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 5 settembre 2025, iscritta al n. 1985 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E Parte_2
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_3 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in LI (Vt) al Corso Umberto I n. 80 presso lo studio dell'avv. Massimo Quatrini, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_3
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 8 luglio 2001 a LI (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune, parte 2, serie A, n. 12).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 31 marzo 2011; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. Ognuno degli ex coniugi provvederà al proprio personale mantenimento senza nulla pretendere l'uno dall'altro;
2. Il Sig verserà alla Sig.r un assegno di Euro 250,00 Parte_1 Parte_3
mensili quale contributo per il mantenimento della figlia. Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo i vigenti indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di comparizione dei coniugi avanti al Sig. Presidente del
Tribunale di Viterbo e verrà versata entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico sul c/c bancario i cui estremi la Sig.ra avrà cura di comunicare al Sig. Pt_3
o comunque con altra diversa modalità scelta di comune accordo tra di Pt_1
loro;
3. Il Sig. verserà alla Sig.ra , con le stesse modalità Parte_1 Parte_3
indicate nel punto precedente, il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative che comunque dovranno essere previamente concordate di comune accordo tra i due genitori nel superiore interesse della figlia
”. Per_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi-
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_3
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 5 settembre 2025, iscritta al n. 1985 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E Parte_2
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_3 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in LI (Vt) al Corso Umberto I n. 80 presso lo studio dell'avv. Massimo Quatrini, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_3
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 8 luglio 2001 a LI (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune, parte 2, serie A, n. 12).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 31 marzo 2011; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. Ognuno degli ex coniugi provvederà al proprio personale mantenimento senza nulla pretendere l'uno dall'altro;
2. Il Sig verserà alla Sig.r un assegno di Euro 250,00 Parte_1 Parte_3
mensili quale contributo per il mantenimento della figlia. Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo i vigenti indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di comparizione dei coniugi avanti al Sig. Presidente del
Tribunale di Viterbo e verrà versata entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico sul c/c bancario i cui estremi la Sig.ra avrà cura di comunicare al Sig. Pt_3
o comunque con altra diversa modalità scelta di comune accordo tra di Pt_1
loro;
3. Il Sig. verserà alla Sig.ra , con le stesse modalità Parte_1 Parte_3
indicate nel punto precedente, il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative che comunque dovranno essere previamente concordate di comune accordo tra i due genitori nel superiore interesse della figlia
”. Per_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi-
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_3
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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