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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/05/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1617 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Giardino;
Parte_1
opponente
e in p.l.r.p.t., procuratrice di rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2
dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anzà; opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: le parti si riportano ai propri atti.
Ragioni di fatto e di diritto ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 214/2024, con Parte_1
cui le era stato ingiunto il pagamento di euro 15.964,09, per l'esposizione maturata in relazione ad un contratto di finanziamento, lamentando l'infondatezza della domanda monitoria.
La parte opposta si costituiva in giudizio, contestando la domanda ed eccependo, preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione, siccome spiegata oltre il termine di
40 giorni.
L'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Ora, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la certa tardività dell'opposizione proposta: da una parte, quanto al dies a quo, la notifica del decreto ingiuntivo opposto si è perfezionata in data 8.4.2024 per come risulta Parte_1
dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate per la notifica del decreto ingiuntivo;
dall'altra, quanto al dies ad quem, appare certo che la notifica dell'opposizione si sia
1 perfezionata in data 27.5.2024, come risulta dalle ricevute di accettazione e consegna depositate dalle opponenti, relative alla notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, effettuata a mezzo pec.
Sul punto, l'opponente ha dedotto di “aver avuto effettiva conoscenza dell'atto opposto solo in data 23.04.2024”, che “non risulta versata in atti la prova circa la ricezione della prescritta ricevuta della raccomandata informativa per consentire di verificare se il destinatario ha avuto o meno effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale”, evidenziando, altresì, che “nell'avviso di ricevimento raccomandata CAD –
Comunicazione di avvenuto deposito manca, per come prescritto dalla legge, l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente avviso in busta chiusa del tentativo di notifica del piego e del suo deposito a cura dell'operatore postale, e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente”.
L'opposizione è tardiva, essendo il decreto ingiuntivo già passato in giudicato al momento della sua proposizione, e va dunque dichiarata inammissibile, atteso che, nel caso di specie, non rileva la effettiva conoscenza dell'atto, ma la regolare notifica dello stesso, considerato che, in atti, è presente l'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata di notifica del decreto ingiuntivo, per come risultante dalla relativa relata, in cui si da atto della mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, dell'avvenuto deposito in data 28.3.2024, della coeva spedizione della comunicazione di avvenuto deposito e del mancato ritiro dell'atto nel termine di 10 giorni dalla spedizione della c.a.d., tenuto conto della circostanza che, ex art. 8 L. n. 890/1982, la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, ed avuto riguardo alla regolarità dell'avviso di ricevimento della c.a.d., da cui si evince che in data 29.3.2024, la c.a.d. è stata regolarmente immessa nella cassetta postale, dovendosi, da ultimo, rilevare che, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, l'avviso di ricevimento della raccomandata di cui all'art. 8 della L. n. 890/1982 non deve recare alcun avviso, essendo utile solo a certificare la consegna della lettera raccomandata.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, applicando, per ciascuna delle fasi effettivamente espletate, i parametri medi per lo scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, decurtati del 50% attesa la natura della decisione e la modesta difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando sulla domanda nel contraddittorio tra le parti, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione; condanna alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1
2.538,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a..
Cosenza, 27.5.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1617 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Giardino;
Parte_1
opponente
e in p.l.r.p.t., procuratrice di rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2
dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anzà; opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: le parti si riportano ai propri atti.
Ragioni di fatto e di diritto ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 214/2024, con Parte_1
cui le era stato ingiunto il pagamento di euro 15.964,09, per l'esposizione maturata in relazione ad un contratto di finanziamento, lamentando l'infondatezza della domanda monitoria.
La parte opposta si costituiva in giudizio, contestando la domanda ed eccependo, preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione, siccome spiegata oltre il termine di
40 giorni.
L'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Ora, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la certa tardività dell'opposizione proposta: da una parte, quanto al dies a quo, la notifica del decreto ingiuntivo opposto si è perfezionata in data 8.4.2024 per come risulta Parte_1
dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate per la notifica del decreto ingiuntivo;
dall'altra, quanto al dies ad quem, appare certo che la notifica dell'opposizione si sia
1 perfezionata in data 27.5.2024, come risulta dalle ricevute di accettazione e consegna depositate dalle opponenti, relative alla notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, effettuata a mezzo pec.
Sul punto, l'opponente ha dedotto di “aver avuto effettiva conoscenza dell'atto opposto solo in data 23.04.2024”, che “non risulta versata in atti la prova circa la ricezione della prescritta ricevuta della raccomandata informativa per consentire di verificare se il destinatario ha avuto o meno effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale”, evidenziando, altresì, che “nell'avviso di ricevimento raccomandata CAD –
Comunicazione di avvenuto deposito manca, per come prescritto dalla legge, l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente avviso in busta chiusa del tentativo di notifica del piego e del suo deposito a cura dell'operatore postale, e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente”.
L'opposizione è tardiva, essendo il decreto ingiuntivo già passato in giudicato al momento della sua proposizione, e va dunque dichiarata inammissibile, atteso che, nel caso di specie, non rileva la effettiva conoscenza dell'atto, ma la regolare notifica dello stesso, considerato che, in atti, è presente l'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata di notifica del decreto ingiuntivo, per come risultante dalla relativa relata, in cui si da atto della mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, dell'avvenuto deposito in data 28.3.2024, della coeva spedizione della comunicazione di avvenuto deposito e del mancato ritiro dell'atto nel termine di 10 giorni dalla spedizione della c.a.d., tenuto conto della circostanza che, ex art. 8 L. n. 890/1982, la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, ed avuto riguardo alla regolarità dell'avviso di ricevimento della c.a.d., da cui si evince che in data 29.3.2024, la c.a.d. è stata regolarmente immessa nella cassetta postale, dovendosi, da ultimo, rilevare che, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, l'avviso di ricevimento della raccomandata di cui all'art. 8 della L. n. 890/1982 non deve recare alcun avviso, essendo utile solo a certificare la consegna della lettera raccomandata.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, applicando, per ciascuna delle fasi effettivamente espletate, i parametri medi per lo scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, decurtati del 50% attesa la natura della decisione e la modesta difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando sulla domanda nel contraddittorio tra le parti, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione; condanna alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1
2.538,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a..
Cosenza, 27.5.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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