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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 604/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 27.3.2025 e vertente
TRA
, c.f. , in proprio e quale titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1
impresa individuale, p.i. P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Fabio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
, c.f. CP_2 C.F._3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Rosangela Pisano e Massimo Citerni di Siena, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATI
pagina 1 di 14
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 41/2022, R.G. n. 78303/2016, pubblicata in data 4.1.2022, il tribunale di
Roma condannava al pagamento della somma di € 16.000,00 in favore di Parte_1
ed , oltre rivalutazione e interessi legali, e alla rifusione delle Controparte_1 CP_2
spese processuali, ponendo le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto.
***
Il tribunale premetteva che:
- ed avevano convenuto , in proprio e Controparte_1 CP_2 Parte_1 nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, per sentirlo condannare ex artt. 1667 e 1668 c.c. al risarcimento del danno subìto, in misura pari € 21.900,00, deducendo che, a seguito delle infiltrazioni verificatesi in occasione dell'alluvione del
31.1.2014 nel garage e nella cucina situati nel piano interrato dell'immobile di loro proprietà, avevano commissionato al convenuto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione nell'area del giardino, lavori iniziati nel maggio 2014, ultimati nell'aprile
2015 e integralmente saldati dai committenti;
nell'autunno 2015, dopo le prime consistenti precipitazioni temporalesche, si erano manifestati nuovamente ristagni d'acqua e copiose infiltrazioni nelle zone sottostanti la pavimentazione del giardino e nel seminterrato, tanto che in data 26.10.2015 il legale degli attori aveva inviato al
[...]
una diffida, intimandogli di provvedere immediatamente al rifacimento delle Pt_1
opere male eseguite e a risolvere la problematica;
il , dopo aver effettuato un Pt_1
sopralluogo, nel corso del quale riscontrava i vizi lamentati dagli attori, si era impegnato per iscritto a risolvere entro il 15.12.2015 le numerose problematiche denunciate nella diffida;
tuttavia, nonostante l'esecuzione dei lavori, terminati nel dicembre 2015, le infiltrazioni si erano nuovamente verificate;
sebbene il , Pt_1
dopo essere stato contattato telefonicamente, avesse dichiarato di essere disponibile ad effettuare ulteriori interventi riparatori, non li aveva poi eseguiti;
nel tempo la situazione era addirittura peggiorata e nell'ottobre 2016 il tecnico incaricato dagli attori aveva affermato che era necessario operare “lo smantellamento totale ed il rifacimento completo della pavimentazione” realizzata dal , indicando in € 21.900,00 il costo dei Pt_1
suddetti lavori;
pagina 2 di 14 - si era costituito , eccependo in rito l'improcedibilità della domanda per Parte_1
mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e la nullità della citazione ex art. 164, 1° comma, c.p.c., stante l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito, ricondotta la fattispecie nell'alveo del contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c., deduceva che dovevano applicarsi i termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 2226 c.c. e non quelli di cui all'art. 1667 c.c. in materia di appalto ed eccepiva l'intervenuto decorso del termine decadenziale per la denuncia dei vizi e l'intervenuta prescrizione dell'azione; deduceva, inoltre, di aver eseguito i lavori a regola d'arte, evidenziando che nessun nesso eziologico sussisteva tra le infiltrazioni e le opere di impermeabilizzazione del giardino;
- era stata esperita, con esito negativo, la negoziazione assistita ed era stata disposta ed eseguita la rinnovazione della citazione.
***
Fatta tale premessa, il primo giudice così motivava:
‹‹… Occorre innanzitutto esaminare, secondo l'ordine logico e giuridico fissato dall'art. 276, 2° comma, c.p.c., le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dal convenuto.
Entrambe le eccezioni vanno disattese.
In proposito, a prescindere dalla qualificazione del rapporto negoziale instauratosi tra le parti in termini di contratto d'opera o di appalto, appare dirimente osservare che nel caso in esame il sig. , a seguito Pt_1 dell'atto di intimazione e diffida del 16/10/2015 inviatogli dal legale del sig. (doc. 7 prodotto dagli attori) CP_1
e della ricognizione dello stato dei luoghi effettuata in data 30/10/2015, abbia “preso atto dei vizi riscontrati in sede di sopralluogo di oggi, anche del mancato completamento dei lavori” e si sia impegnato “personalmente e come Ditta di ristrutturazione a realizzare a regola d'arte” tutte le opere che gli erano state commissionate, eliminando i difetti rilevati, con “tutte le garanzie di legge” (doc. 8 prodotto dagli attori).
Orbene, secondo un risalente e mai contraddetto orientamento della Suprema Corte, “In tema di contratto di prestazione d'opera, sebbene l'art. 2226 c.c. non ne faccia richiamo, è applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall'art. 1667 c.c. in ordine alla garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia dei vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, conseguendone che l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data di assunzione dell'impegno stesso” (cfr., ex plurimis, Cass. 13/11/1984 n. 5718; Cass. 8/3/2006 n. 4925; Cass.
11/3/2015 n. 4908; Cass. 5/12/2017 n. 29099).
In altre parole, “In tema di appalto o di contratto d'opera, l'impegno ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera, assunto dall'appaltatore o dal prestatore, alla stregua di principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, costituisce fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione
pagina 3 di 14 di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo, e rimane, pertanto, soggetto non ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale” (Cass. 30/5/2013 n. 13613).
Ciò posto, la domanda attorea è fondata e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Merita innanzitutto ricordare che, secondo l'ormai granitico insegnamento della Suprema Corte, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno” - come nel caso di specie - “ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 30/10/2001 n.
13533 e, più recentemente, Cass. 20/1/2015 n. 826; Cass. 21/5/2019 n. 13685; Cass. 11/2/2021 n. 3587; Cass.
16/7/2021 n. 20320).
Gli attori hanno assolto l'onere probatorio su di essi gravante, producendo l'impegno scritto del convenuto ad eseguire a regola d'arte le lavorazioni inizialmente commissionategli e ad eliminare i vizi ed i difetti riscontrati (e comunque costituisce circostanza incontroversa tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che l'impresa individuale del sig. abbia eseguito le opere di ristrutturazione per cui è causa). Hanno inoltre dedotto il grave Pt_1 inadempimento del convenuto, rappresentando che la situazione dell'immobile a causa dei lavori di ristrutturazione male eseguiti dal (lavori che avrebbero dovuto impedire il ripetersi delle massicce Pt_1 infiltrazioni d'acqua verificatesi nei locali seminterrati del villino degli attori) è addirittura “drasticamente peggiorata rispetto alle condizioni dell'immobile prima dell'intervento di ristrutturazione”.
Di converso, il sig. non ha provato di aver correttamente adempiuto le obbligazioni assunte nei confronti Pt_1 degli attori, non avendo dimostrato di aver realizzato i lavori de quibus in conformità alle regole tecniche dell'arte
(né avrebbe potuto provare alcunché attraverso i capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria, inammissibili per le ragioni indicate nell'ordinanza riservata depositata in data 22/02/21).
Tanto premesso, si esaminano le risultanze della consulenza tecnica disposta per verificare la sussistenza dei vizi, analiticamente elencati dagli attori e riconosciuti in sede stragiudiziale dal convenuto, nonché la loro causa e l'esborso necessario alla loro eliminazione.
Il perito incaricato ha accertato la sussistenza dei vizi e delle difformità lamentate dagli attori e li ha ricondotti alla mancata osservanza delle regole dell'arte nelle esecuzioni delle lavorazioni da parte della ditta del sig. . Pt_1
In particolare ha individuato la causa delle infiltrazioni lamentate dagli attori nella non corretta esecuzione della impermeabilizzazione della pavimentazione ad opera del convenuto, evidenziando la necessità - per porvi rimedio - di procedere all'eliminazione dell'intera pavimentazione realizzata dalla ditta del , del massetto, Pt_1 nonché della guaina e del sottofondo dell'intero terrazzo.
Il Tribunale condivide le risultanze cui è pervenuto il c.t.u. in quanto le operazioni peritali, svolte mediante analisi a vista e sulla scorta di una prova di allagamento precedentemente eseguita in contraddittorio, appaiono attendibili. Inoltre, il consulente d'ufficio ha debitamente risposto alle osservazioni critiche del c.t.p. del convenuto. L'elaborato peritale è dunque esaustivo oltre che esente da errori logici e/o contraddizioni.
Allo stesso modo è da condividersi la quantificazione in € 14.554,45 + IVA, pari ad € 16.009,90, arrotondata ad €
16.000,00, dell'esborso necessario per eseguire le opere indispensabili a rimuovere i difetti ed i vizi riscontrati ed a risistemare i locali sottostanti il giardino (oltre ai lavori sopra indicati il c.t.u. ha prescritto che si dovrà pagina 4 di 14 procedere allo spianamento dell'area, dando la giusta pendenza verso lo scarico al fine di far defluire correttamente le acque piovane e si dovrà procedere anche alla tinteggiatura del garage).
Detto importo è stato infatti determinato in modo analitico, con riguardo alla singola lavorazione, e ottenuto maggiorando del 10% gli importi della Tariffa dei prezzi 2012 della Regione Lazio “per compensare gli aumenti dal 2012 e la quantità moderata dell'opera perché questi prezzi sono indicati per grandi opere pubbliche che risultano meno costose perché si risparmia sulla quantità”.
Pertanto, sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., la somma dovuta agli attori a mente dell'art. 1668
c.c. (norma alla quale fa espresso rinvio l'ultimo comma dell'art. 2226 c.c. per cui, in ogni caso, il committente ha diritto di esperire le medesime azioni spettanti all'appaltante), ammonta ad € 16.000,00 IVA compresa.
Inoltre, poiché la somma liquidata costituisce un debito di valore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, sull'importo sopra indicato - anche a prescindere da una espressa domanda da parte dell'attore - è dovuta la rivalutazione monetaria dal 14/3/2020, data di deposito della consulenza tecnica che ha accertato ed attualizzato il danno, sino alla presente sentenza nonché gli interessi legali che vanno calcolati sulla somma annualmente rivalutata (secondo il noto criterio di cui alla sentenza delle Sezioni Unite
17/2/1995 n. 1712). Sull'importo complessivo come sopra determinato, spettano altresì gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico del convenuto e liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014 secondo i parametri medi previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00” dalla Tabella 2 al medesimo allegata.
A carico del sig. , infine, va posta in via definitiva la spesa della c.t.u. espletata nella misura Parte_1 liquidata con decreto in data 22/02/21...››.
***
Ha proposto appello , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
.- ammettere il presente appello avverso la sentenza n. 41/2022, resa dal Tribunale Civile di Roma – Sez. X -
G.O.P. dott.ssa S. Vescovi, nella causa N. R.G. 78303/2016, pubblicata il 04/01/2022 e notificata in pari data;
.- disporre, in accoglimento del presente appello, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, statuire:
.- in via preliminare e nel merito: - accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto di azione nei confronti del sig. , ai sensi dell'art. 2226 c.c., rigettare la domanda avanzata dai Signori Parte_1 ed;
Controparte_1 CP_2 nel merito, in via principale: - ferma l'eccezione che precede, accertare che le opere eseguite dall'odierno appellato in esecuzione all'incarico ricevuto giusta preventivo del mese di maggio 2014 siano state realizzate a
“regola d'arte”, e che nessuna correlazione le infiltrazioni lamentate dai proprietari e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata nei confronti del sig. in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale;
Parte_1 nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta che precede e senza riconoscimento alcuno di responsabilità, disporre un intervento risolutivo a cura e spese del sig. , Pt_1 mediante l'esecuzione delle opere specificate nella narrativa delle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc e riportate pagina 5 di 14 nella Ctp a firma dell'Arch. (rimozione del giunto di dilatazione danneggiato e posa in opera di un Persona_1 nuovo giunto a regola d'arte; applicazione di due file di nuove mattonelle nella zona descritta – lunghezza del terrazzo ca. 5 ml - mattonelle di dimensione, colore e caratteristiche identiche a quelle esistenti, ripulitura zone danneggiate dall'infiltrazione, con colore analogo a quello esistente) o, in alternativa, disporre il pagamento di complessivi € 600,00 a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa, dedotta e deducibile, avanzata da controparte, per le ragioni esposte in narrativa o per ogni altra motivazione adottata dell'Ecc.ma Corte di Appello adita.
In ogni caso:- con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.”
In via istruttoria ha chiesto di rinnovare, ove necessario, la c.t.u. e di ammettere le prove orali articolate con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.
***
Si sono costituiti, in data 27.4.2022, gli appellati chiedendo alla Corte di rigettare l'appello, confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado.
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Con ordinanza del 26.5.2022, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 283 c.p.c.
e ha condannato l'istante alla pena pecuniaria di € 1.000,00, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 28.2.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 27.3.2025.
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All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso come da verbale.
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Quanto alla richiesta di termine, oggi formulata dall'appellante, va premesso, in via generale, che la scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso concreto rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito (Cass. ord.
4.9.2019 n.
22094).
La Corte, con decreto del 27/28.2.2025, ha comunicato alle parti la scelta di definire la causa all'odierna udienza del 27.3.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella quale le parti stesse hanno la possibilità di svolgere ulteriori argomenti, anche in replica, in sede di discussione orale.
pagina 6 di 14 Nella specie, tra l'altro, non vi è l'esigenza di argomentare sull'istanza ex art. 283 c.p.c., che, essendo la causa stata fissata per la decisione, rimane assorbita, né assume rilievo la dichiarata pendenza di un procedimento penale per irregolarità edilizie, avuto riguardo all'oggetto della controversia in sede civile.
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Il primo motivo denuncia “Errata applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. travisamento dei fatti sulla natura del rapporto negoziale instauratosi tra le parti”.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe ritenuto responsabile il , Pt_1 escludendo che la fattispecie dovesse essere sussunta nell'alveo del contratto d'opera ex art. 2222 ss. c.c., nonostante il predetto fosse un piccolo artigiano, unico titolare dell'omonima impresa individuale, privo di dipendenti, che aveva eseguito personalmente il lavoro di pavimentazione del terrazzo-giardino, avvalendosi saltuariamente di un operaio e perfino dell'apporto lavorativo di uno dei committenti, i quali avevano fornito i materiali necessari alla realizzazione delle opere;
il tribunale avrebbe quindi omesso di considerare che, a fronte della ultimazione dei lavori nel dicembre 2014, nessun vizio era stato denunciato dai proprietari nel temine di otto giorni, ai sensi dell'art. 2226, comma 2 c.c., o comunque nel più lungo termine decadenziale di sessanta giorni dalla scoperta, ex art. 1667 c.c., non potendo
“assurgere a rango di prova il già contestato documento (all.8 fascicolo di controparte) unilateralmente e strumentalmente predisposto dagli odierni appellati a distanza di ben 10 (dieci mesi), rectius in data 30.10.2015 dalla consegna dei lavori, ovvero dopo circa un anno (lavori ultimati nel 2014 e abbondanti temporali estivi nel
2015)”; pertanto, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la decadenza dalla garanzia e l'intervenuta prescrizione dell'azione, atteso che le prime doglianze erano state sollevate nel mese di ottobre 2015 e la notifica dell'atto di citazione si era perfezionata in 24/28.11.2016, ovvero a distanza di quasi due anni dalla consegna dei lavori risalente al mese di dicembre
2014.
***
Il secondo motivo denuncia “Erronea e/o mancata valutazione delle prove - travisamento di fondamentali circostanze di fatto sottese alla materia del contendere – Violazione degli artt. 1697 c.c. e 116, 183 cpc.”.
Lamenta l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, gli attori non avevano assolto l'onere probatorio su di essi gravante ex art. 2697 c.c., dal momento che i medesimi erano stati resi edotti dal delle eventuali problematiche derivanti dalla Pt_1
pavimentazione del giardino e il citato documento sub all. 8 era costituito da fogli, peraltro, predisposti unilateralmente dagli stessi, i quali: “dopo averli redatti e strumentalmente precostituiti li pagina 7 di 14 sottoponevano, artatamente e forzatamente, al piccolo artigiano, il quale, pur contro la sua volontà, solo pro bono pacis e per mero spirito collaborativo e di cortesia si rendeva disponibile ad intervenire”; priva di valore probatorio era anche la trascrizione di un presunto colloquio intervenuto tra la e il CP_2 [...]
; inoltre, nessun nesso eziologico poteva ravvisarsi tra le lamentate infiltrazioni e la Pt_1 regolarità̀ delle opere eseguite, fermo restando che in ogni caso il giudice avrebbe dovuto valutare le suddette circostanze anche ai fini del concorso di responsabilità dei proprietari nella causazione del danno, unitamente ad altre cause, in relazione al particolare stato dei luoghi.
***
Il terzo motivo denuncia “Mancata ammissione della prova testimoniale su circostanze di fatto decisive ai fini del decidere”.
Lamenta l'appellante che avrebbe errato il tribunale a non ammettere le prove orali, siccome dirette a dimostrare che: il aveva debitamente informato i proprietari che in uno dei Pt_1 tre livelli di giardino (quello adiacente all'ingresso dell'abitazione) vi era una diversa rigidità̀ dei due sottofondi, in quanto da un lato si trovava il solaio del garage, mentre, dall'altro, a ridosso del garage, vi era un terrapieno;
il terrapieno era ed è soggetto ad assestamenti e ribassamenti, mentre il solaio non subisce movimenti;
i committenti avevano autorizzato il
[...]
a posizionare, nel punto di giunzione tra il solaio e il massetto realizzato nella zona Pt_1
precedentemente adibita a giardino, un giunto di dilatazione per consentire una migliore tenuta della impermeabilizzazione;
i proprietari avevano approvato e concordato l'esecuzione delle opere descritte nel preventivo del mese di maggio 2014, assicurando i materiali per la pavimentazione, fornendo fonti energetiche e acqua e mettendo a disposizione pure un locale per il ricovero degli attrezzi e degli accessori;
il si era avvalso anche della Pt_1
collaborazione del i committenti controllavano e vigilavano quotidianamente lo CP_1
svolgimento e la prosecuzione dei lavori;
dopo la consegna, nel mese di dicembre 2014, erano state eseguite numerose prove di allagamento dei tre livelli di terrazzo, senza che venissero sollevate eccezioni e senza che venissero riscontrate infiltrazioni.
Secondo l'appellante, in sostanza, la prova, ove ammessa ed espletata, avrebbe dimostrato che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e avrebbe consentito di acquisire elementi in relazione al menzionato documento n. 8.
***
Il quarto motivo denuncia “Omessa valutazione delle incongruenze della CTU – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione”.
pagina 8 di 14 Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe acriticamente recepito le conclusioni espresse dal C.T.U., senza considerare i rilievi critici formulati dal consulente tecnico di parte del convenuto né le argomentazioni difensive esposte in sede di comparsa conclusionale e senza tener conto del fatto che il sopralluogo era stato eseguito a distanza di anni, non avendo i committenti denunziato i vizi nei termini di legge e non avendo introdotto un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.; non si era altresì tenuto conto (né il giudice aveva motivato) del fatto che solamente sotto il primo terrazzo era stata rilevata un'infiltrazione, circoscritta al punto di giunzione tra il solaio del garage e il terrapieno, di talché era inutile demolire e provvedere al rifacimento dell'intera pavimentazione, risultando invece risolutiva, come indicato dal C.T.P., la sostituzione del giunto, con intervento limitato al punto interessato dall'infiltrazione.
***
Il quinto motivo denuncia “Errata condanna al pagamento delle spese di lite”.
Lamenta l'appellante che “L'impugnata sentenza risulta errata, oltre che spropositata e punitiva, anche nella parte in cui ha inflitto al piccolo artigiano la condanna al pagamento delle spese di lite a favore degli odierni appellati”, dal momento che sussistevano quantomeno giustificati motivi per la compensazione, atteso che erano state accolte entrambe le eccezioni preliminari in rito.
***
I primi quattro motivi, che per ragioni di connessione saranno trattati congiuntamente, sono infondati.
In primo luogo, il tribunale ha espressamente ritenuto irrilevante, ai fini delle eccezioni di decadenza e prescrizione, la qualificazione del rapporto negoziale in termini di contratto d'opera o di appalto, spiegando che, sebbene l'art. 2226 c.c. non ne faccia richiamo, trova applicazione la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall'art. 1667 c.c.
Ha, infatti, dato atto che il , a seguito dell'atto di intimazione e diffida del 16.10.2015 Pt_1
(doc. 7) e della ricognizione dello stato dei luoghi effettuata in data 30.10.2015 (doc. 8), aveva riconosciuto l'esistenza dei vizi e il mancato completamento dei lavori e si era impegnato a realizzare a regola d'arte tutte le opere che gli erano state commissionate, eliminando i difetti rilevati, con “tutte le garanzie di legge”.
Ha, inoltre, richiamato le pronunce della Suprema Corte, secondo cui, sia in tema di appalto che in tema di contratto d'opera, l'impegno a eliminare i vizi costituisce fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", che si affianca all'originaria obbligazione di garanzia e che rimane soggetta non ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella garanzia, ma pagina 9 di 14 all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (cfr. anche Cass. n. 62/2018; Cass. n. 14815/2018).
Tale ragionamento logico giuridico è condivisibile e immune da vizi, in quanto aderente alle risultanze in atti e al consolidato orientamento giurisprudenziale.
A tanto si aggiunga che il primo giudice ha riconosciuto la somma dovuta agli attori “a mente dell'art. 1668 c.c. (norma alla quale fa espresso rinvio l'ultimo comma dell'art. 2226 c.c. per cui, in ogni caso, il committente ha diritto di esperire le medesime azioni spettanti all'appaltante)”.
Ne consegue che correttamente il tribunale, senza incorrere in alcun errore, ha disatteso le eccezioni di decadenza e prescrizione.
In secondo luogo, per le ragioni appresso spiegate, deve condividersi la sentenza nella parte in cui ha affermato la responsabilità del , per non aver questi dimostrato, a fronte Pt_1 dell'allegato inadempimento, di aver eseguito la propria prestazione secondo le regole dell'arte e di aver posto rimedio ai vizi.
E invero, quanto al valore probatorio del documento n. 8 di parte attrice, trattasi di una dichiarazione denominata “lettera di impegno lavori di ripristino difetti e di completamento”, sottoscritta il
30.102015 dal in proprio e “come Ditta di Ristrutturazioni”, con allegate n. 15 fotografie Pt_1 raffiguranti i vizi, anch'esse sottoscritte una per una.
La sottoscrizione non è mai stata disconosciuta dal convenuto, il quale, nel prendere atto dei vizi riscontrati in sede di sopralluogo, nonché del mancato completamento dei lavori, si impegnava a realizzare a regola d'arte le opere ivi analiticamente elencate (“alle quali troveranno applicazione tutte le garanzie di legge”) entro e non oltre il 15.12.2015.
Tra le opere rientravano il “Rifacimento completo dei lavori in corrispondenza del giunto e sostituzione della guaina sotto la cornice”, il “Ripristino del soffitto del garage danneggiato dalle infiltrazioni d'acqua causate dall'errata esecuzione dei lavori di cui al punto che precede” e la “Risoluzione della problematica relativa al passaggio e/o infiltrazioni di acqua nel seminterrato, in particolare nella cucina”.
È dunque pacifico che il abbia riconosciuto i vizi e si sia impegnato ad eliminarli. Pt_1
Del pari pacifico è il valore probatorio attribuito dal tribunale al suddetto documento, osservandosi che del tutto generiche (già in termini di prospettazione) sono le deduzioni secondo cui il documento sarebbe stato predisposto dai committenti e poi sottoposto
“artatamente e forzatamente, al piccolo artigiano”, il quale, “pur contro la sua volontà”, si sarebbe reso disponibile ad intervenire “solo pro bono pacis e per mero spirito collaborativo e di cortesia”.
Non vi è traccia, infatti, di alcun vizio del consenso, mai specificamente denunciato.
pagina 10 di 14 Inoltre, e ciò è significativo, i lavori indicati nella dichiarazione sono stati eseguiti (circostanza incontestata: cfr. pag. 7 comparsa in primo grado), anche se non sono stati risolutivi.
Per il resto, premesso che della trascrizione del “presunto colloquio” tra la e il il CP_2 Pt_1
giudice non ha tenuto conto, inconferenti sono le argomentazioni in ordine alla mancata contestazione di vizi nel dicembre 2014, ciò alla luce della nuova obbligazione di facere espressamente assunta dal il 30.10.2015. Pt_1
Con riguardo alla dedotta corresponsabilità dei committenti, va richiamato l'orientamento secondo cui (cfr. Cass. n. 23594 del 09/10/2017; Cass. n. 777 del 16/01/2020) l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo; pertanto, in mancanza di tale prova,
l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
Anche sul punto, le deduzioni dell'appellante sono generiche, non essendo certo sufficiente che il committente sia stato reso edotto delle problematiche o che abbia collaborato nell'esecuzione dell'opera, dal momento che tali asserite condotte, già in radice, non sono idonee ad allegare e a dimostrare l'ingerenza del committente limitativa dell'autonomia dell'appaltatore o del prestatore d'opera).
Per quel che attiene alla mancata ammissione della prova, si premette che il primo giudice, con l'ordinanza del 22.2.2021, richiamata in sentenza, ha spiegato, con motivazione analitica, che taluni capitoli formulati erano irrilevanti ai fini della decisione (capp.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 17,18), altri erano non contestati ovvero già provati documentalmente
(capp. 8 e 13) o contrari a documenti in atti (cap. 19), altri infine formulati in termini ipotetici o valutativi (capp. 16, 20, 21).
Sul punto, deve rammentarsi che la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal pagina 11 di 14 giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass. n. 5812/2016; Cass. n. 16420/2023).
Deve rammentarsi, altresì, che la parte non può riproporre istanze istruttorie disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, facendo valere l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice (cfr. Cass. n. 1532 del 22/01/2018).
L'appellante, invece, nelle conclusioni ha fatto mero rinvio alla memoria istruttoria e non ha spiegato perché la valutazione delle prove da parte del giudice sarebbe errata, poiché si è limitato genericamente a riepilogare le circostanze oggetto di prova “siccome vertenti su circostanze di fatto decisive ai fini del decidere”, senza criticare specificamente il ragionamento del tribunale, con conseguente inammissibilità della censura.
Destituita di fondamento, infine, è la doglianza riguardante l'asserito acritico recepimento, nella gravata sentenza, delle conclusioni del C.T.U.
Com'è noto, il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742/2022).
Ora, il tribunale ha spiegato adeguatamente le ragioni per le quali ha inteso aderire alla consulenza, ritenuta pienamente esaustiva, evidenziando che alle osservazioni critiche del consulente di parte convenuta era stata data debita risposta dall'ausiliare.
Quest'ultimo, dal canto suo, ha tenuto conto delle osservazioni dei C.T.P. e ha dato risposta alle stesse, con argomentazioni puntuali, coerenti e immuni da errori, concludendo che le infiltrazioni nel garage provenienti da un terrazzo di circa 90 mq. dovevano ricondursi a un problema di impermeabilizzazione non eseguita correttamente.
Premesso che le infiltrazioni, provenienti dal tetto del garage posto sotto il terrazzo, erano ancora in atto al momento del sopralluogo (sicché è irrilevante che l'accertamento sia stato eseguito a distanza di anni), il C.T.U., se, per un verso, ha individuato il punto d'uscita lungo il giunto fra il terrapieno che è stato pavimentato e la parete in calcestruzzo del garage posta sotto la stessa pavimentazione, per altro verso, ha chiarito che l'acqua che si infiltra può
pagina 12 di 14 provenire da qualsiasi parte del terrazzo posto allo stesso livello e per questo era necessario procedere con il completo rifacimento del terrazzo e procedere con una corretta impermeabilizzazione.
Nella risposta alle osservazioni ha ribadito che “il punto dove l'infiltrazione si evidenza è facilmente identificabile, invece è molto difficile verificare da dove proviene l'acqua che arriva a questo punto”.
Ne discende che non può considerarsi sufficiente un intervento limitato, quale quello prospettato dall'appellante, che non consentirebbe di risolvere definitivamente il problema di future infiltrazioni.
Inoltre, non sono state formulate censure specifiche in ordine alla risposta alle osservazioni, con cui, tra l'altro, il C.T.U. ha evidenziato che, nonostante un intervento mirato ad eliminare le infiltrazioni fosse stato realizzato dal , questo intervento non aveva avuto i risultati Pt_1
sperati, poiché le infiltrazioni erano proseguite, ribadendo che, pertanto, occorreva procedere al rifacimento dell'intero terrazzo, come indicato nella relazione preliminare.
In conclusione, i motivi sin qui esaminati devono essere disattesi.
Rimane assorbita in quanto esposto la richiesta di rinnovazione della c.t.u.
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Anche il quinto e ultimo motivo è infondato.
Va osservato che il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, a nulla rilevando che siano state disattese o accolte eccezioni di carattere processuale o anche di merito (cfr. Cass. n.
18503/2014; Cass. n. 5373/2003).
Nel caso di specie, l'esito finale della lite ha visto il totalmente soccombente, Pt_1
essendo stata accolta la domanda formulata da parte attrice, di talché a nulla rileva, ai fini in esame, che fossero state accolte l'eccezione avente ad oggetto il mancato esperimento della negoziazione assistita e l'eccezione di nullità della citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire, sollevate dal convenuto.
Il primo giudice, nel regolare le spese, si è correttamente uniformato al suddetto principio, non ricorrendo i presupposti di legge per disporre la compensazione.
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Per le ragioni sin qui illustrate, l'appello deve essere respinto e la gravata sentenza deve essere confermata.
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pagina 13 di 14 L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 41/2022, R.G. n. 78303/2016, pubblicata in data 4.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, alla Parte_1
rifusione, in favore di ed , delle spese del secondo grado Controparte_1 CP_2 di giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 27.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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