Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 21/02/2023, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/02/2023
N. 00231/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00503/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 503 del 2015, proposto da
Società A & G Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Acqua Barralis, Francesco Massa, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;
contro
Comune di Loano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Massacano, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica, 21/18;
nei confronti
Società Eucalipto S.r.l., Società Immobiliare Stella S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto prot. N° 32.630/ Cat.VI Classe 3 in data 12 Marzo 2015, notificato via PEC in pari data, con cui il Dirigente dell’Area Gestione Territorio e Demanio del Comune di Loano, con riferimento alla richiesta di agibilità n.90163 acquisita a protocollo al n. 32630 in data 19/12/2011, relativamente al lotto B3 zona CC1, ha dichiarato “che l’agibilità in oggetto non potrà essere rilasciata e/o non potrà autoformarsi per decorrenza dei termini mediante l’istituto del silenzio assenso non potendo prescindere la stessa dalla completa esecuzione delle opere di urbanizzazione”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Loano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe con il quale è stata respinta l’istanza di agibilità per l’immobile pure in epigrafe identificato, ritenendo l’Ente necessaria la previa completa esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Deduce, a fondamento del gravame, che nella convenzione originaria (meglio precisata in atti) è previsto (art. 10) che i certificati di agibilità delle opere “ potranno essere rilasciati..una volta ultimate le opere di urbanizzazione primaria relative alla rete dell’acqua potabile e delle fognature ”; che l’agibilità è già stata attestata dal direttore dei lavori, senza obiezioni da parte dell’Ente; che la mancata quota di opere ancora residua non sarebbe imputabile alla odierna società, ma alle controinteressate; che comunque l’agibilità delle unità immobiliari realizzate e già alienate a terzi, o in corso di alienazione, sussisterebbe.
Si è costituito il Comune che resiste al ricorso, argomentando circa l’infondatezza delle censure.
Nel corso del giudizio, scambiate memorie e documenti, parte ricorrente ha da ultimo concluso per la sopravvenuta carenza d’interesse avendo l’Ente dato atto della natura non lesiva e non provvedimentale dell’atto impugnato che costituisce mero invito al rispetto degli obblighi convenzionali (memoria del 21 dicembre 2022).
Nella pubblica udienza straordinaria del 26 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Avendo riguardo alla documentata memoria di parte ricorrente del 21 dicembre 2022, va dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse, con conseguente improcedibilità del giudizio.
Invero, il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione può dichiarare di non avervi più interesse, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816; Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968).
Avuto riguardo ad ogni circostanza, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO