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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/06/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marzia Mingione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 4328/2022, avente ad oggetto:
“occupazione senza titolo di immobile”;
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ,) tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pier Giovanni Lupo, presso il cui studio legale, sito in Maruggio (Ta) alla via Macallè, n. 3, sono elettivamente domiciliati
-attori-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù Controparte_1 C.F._4 di procura in atti dall' avv. Giuseppe De Sario, presso il cui studio legale sito in Manduria
(TA) alla Via per Maruggio n. 19, è elettivamente domiciliata
-convenuta-
All'udienza del 24.10.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi;
all'esito la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, sig.ri , Parte_1 Pt_2
e , premesso di aver acquisito, quali eredi del sig.
[...] Parte_3 Per_1
, la proprietà dell'immobile sito in Maruggio (Ta), alla via Piave n. 26 (identificato
[...]
in Catasto dalla pc.68l sub 2 del fg.26), convenivano in giudizio la sig.ra CP_1
chiedendo la condanna al rilascio del predetto immobile, per averlo occupato
[...]
senza alcun valido ed efficace titolo;
chiedevano, altresì, la condanna della convenuta al
1 pagamento di una somma a titolo di indennità da illegittima occupazione, da quantificarsi in € 400,00 mensili o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
A sostegno della domanda, gli attori deducevano che l'immobile era stato concesso in comodato da a con scrittura privata del 19.09.2012 e Persona_1 Controparte_1
che, in seguito al decesso del comodante in data 14.12.2019, in qualità di eredi, ne avevano chiesto la restituzione con due distinte raccomandate a firma dell'Avv. Mariliano
Stano, rispettivamente in data 22.2.2021 e 18.06.2021, rimaste prive di riscontro;
oltre ad avere esperito invano il procedimento di mediazione.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 16.11.2022, si costituiva in giudizio invocando l'inammissibilità dell'avversa domanda e Controparte_1
comunque chiedendone il rigetto, essendo stato convenuto tra le parti un nuovo contratto di comodato, in forma verbale, in epoca successiva alla scrittura privata del 19.09.2012.
In particolare, esponeva che, in base al nuovo accordo, lei si sarebbe fatta carico delle spese di manutenzione straordinaria di cui necessitava l'immobile (tra cui l'impianto elettrico, intonaco e piastrelle, opere di pitturazione e montaggio di infissi) e, come controprestazione, il le avrebbe concesso la possibilità di continuare ad abitare nel Per_1
predetto immobile vita natural durante.
Concessi i termini ex art. 183, 6°co., c.p.c. e disattese le richieste di prova orale formulate dalla parte convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024 e all'esito riservata in decisione con concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'OCCUPAZIONE SINE TITULO
DA PARTE DELLA CONVENUTA E SULL'OBBLIGO DI RILASCIO DEL BENE.
Parte attrice chiede accertarsi l'illegittima occupazione dell'immobile sito in Maruggio
(Ta), alla via Piave n. 26 (identificato in Catasto dalla pc.68l sub 2 del fg.26), da parte di
. La domanda è fondata e merita di essere accolta. Controparte_1
Costituisce, infatti, dato fattuale documentato e non contestato tra le parti, la scrittura privata sottoscritta in data 19.09.2012, da (comodante) e Persona_1 CP_1
(comodataria), avente ad oggetto l'immobile come sopra contraddistinto
[...]
catastalmente (doc. 1).
L'accordo era a titolo gratuito e non viene fissata alcuna data di scadenza e, per tale motivo, le parti hanno convenuto la restituzione del bene a richiesta del comodante con un preavviso di due mesi (punto 2)).
2 A ciò consegue la legittimità della richiesta di rilascio formulata dai sig.ri
[...]
e , n.q. di eredi del (doc. 2) Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
a mezzo del proprio difensore, sin dal 23.02.2021 (doc. 3).
Com'è noto, infatti, la disciplina codicistica dettata per il contratto di comodato regolamenta la concessione gratuita della cosa 'per un tempo o per un uso determinato'
(art. 1803 c.c.) con obbligo del comodatario a restituire la cosa alla scadenza convenuta o per essersene servito in conformità dell'uso pattuito (art. 1809 c.c.); nel caso di contratto di comodato precario e non a termine, ai sensi dell'art. 1810 c.c., se non è stato convenuto un termine il comodatario è tenuto a restituirla (la cosa, n.d.r.) non appena il comodante la richiede. Del resto, nella specie, ove le parti avessero voluto prevedere un nuovo contratto di comodato, come prospettato dalla convenuta, lo avrebbero espressamente riversato in un atto scritto, come precedentemente.
In particolare, tenuto conto del comportamento complessivo assunto dalle parti, non appare ragionevole affermare che, i medesimi soggetti, in un primo momento abbiano ritenuto opportuno riversare la loro volontà in un atto scritto con espressa previsione dell'obbligo per la comodataria di restituire il bene a richiesta del comodante e, viceversa, in un secondo momento abbiano ritenuto di utilizzare una tecnica del tutto diversa, addirittura, non riversando la loro volontà in un atto scritto come precedentemente, invece, ritenuto di fare e prevedendo il comodato vita natural durante.
Pertanto, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza (art. 2723 c.c.), deve escludersi che l'accordo posteriore integri un patto aggiuntivo o contrario, la cui esistenza possa essere provata con testimoni.
Inoltre, anche a voler ritenere che le parti abbiano inteso stipulare un nuovo contratto, la previsione di una controprestazione (quale sarebbe la possibilità di continuare a detenere il bene, a fronte delle spese sostenute per i lavori straordinari di cui necessitava l'immobile), esclude che possa trattarsi di comodato redatto in forma orale, come dedotto dalla convenuta.
Se è vero, infatti, che il comodato ha carattere normalmente gratuito e tale gratuità non viene meno se al comodatario viene imposto un onere, è altrettanto vero che tale modus non deve configurare un vero e proprio corrispettivo del godimento della cosa e non può costituire una controprestazione.
In particolare, perché possa parlarsi di comodato (e non di locazione) l'eventuale somma richiesta per il godimento del bene dovrà essere di lievissima entità, simbolica;
viceversa,
3 se l'onere imposto per godimento del bene assurge a vero e proprio corrispettivo, non potrà più parlarsi di comodato, ma di locazione.
Ne consegue, dunque, anche sotto tale profilo, l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dalla convenuta, in quanto, per i contratti per i quali è prevista la forma scritta
"ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto, richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (cfr. Cass. n. 888972025; Cass. n. 1452/2019).
SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'OCCUPAZIONE SINE TITULO
DA PARTE DEI CONVENUTI E SULL'OBBLIGO DI RILASCIO DEL BENE.
Parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità da illegittima occupazione, sul presupposto della mancata percezione dei frutti che la stessa avrebbe potuto percepire, ovvero, nella perdita da parte dei proprietari del diritto di poter esercitare il godimento diretto dell'immobile, ovvero indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo.
La domanda in questione va esaminata facendo applicazione dei principi recentemente dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un., 33645/2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno
"normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto
(allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto).
Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal Giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di
4 mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
Ciò posto, nella specie, parte attrice non ha provato, nè prima ancora allegato, le circostanze dalle quali far discendere in via presuntiva l'esistenza del danno richiesto.
Sebbene, infatti, la sussistenza del danno è collegata all'indisponibilità del bene fruttifero secondo criteri di normalità (c.d. “danno normale” o “danno presunto”), che onerano l'occupante alla prova dell'anomala infruttuosità di uno specifico immobile, tuttavia, un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di godere dell'immobile e di metterlo a frutto.
Parte attrice ha, invece, semplicemente riportato in maniera del tutto indicativa il valore del canone di locazione, senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali, lasciando così la sua pretesa sfornita di allegazione e prova.
SULLE SPESE DI LITE.
Le spese del presente giudizio seguono la prevalente soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. accerta l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Maruggio (Ta), alla via
Piave n. 26 (identificato in Catasto dalla pc.68l sub 2 del fg.26), da parte della convenuta, sig.ra ; Controparte_1
2. condanna la convenuta, sig.ra all'immediato rilascio Controparte_1 dell'immobile, libero da persone e cose;
3. rigetta la domanda risarcitoria formulata dagli attori;
4. condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in € 2.906,00, oltre al rimborso delle spese pari ad € 518,00, oltre oltre rimb.forf., iva e cpa come per legge;
Così deciso in Taranto, 14.06.2025 Il Giudice
dr.ssa Marzia Mingione
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marzia Mingione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 4328/2022, avente ad oggetto:
“occupazione senza titolo di immobile”;
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ,) tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pier Giovanni Lupo, presso il cui studio legale, sito in Maruggio (Ta) alla via Macallè, n. 3, sono elettivamente domiciliati
-attori-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù Controparte_1 C.F._4 di procura in atti dall' avv. Giuseppe De Sario, presso il cui studio legale sito in Manduria
(TA) alla Via per Maruggio n. 19, è elettivamente domiciliata
-convenuta-
All'udienza del 24.10.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi;
all'esito la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, sig.ri , Parte_1 Pt_2
e , premesso di aver acquisito, quali eredi del sig.
[...] Parte_3 Per_1
, la proprietà dell'immobile sito in Maruggio (Ta), alla via Piave n. 26 (identificato
[...]
in Catasto dalla pc.68l sub 2 del fg.26), convenivano in giudizio la sig.ra CP_1
chiedendo la condanna al rilascio del predetto immobile, per averlo occupato
[...]
senza alcun valido ed efficace titolo;
chiedevano, altresì, la condanna della convenuta al
1 pagamento di una somma a titolo di indennità da illegittima occupazione, da quantificarsi in € 400,00 mensili o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
A sostegno della domanda, gli attori deducevano che l'immobile era stato concesso in comodato da a con scrittura privata del 19.09.2012 e Persona_1 Controparte_1
che, in seguito al decesso del comodante in data 14.12.2019, in qualità di eredi, ne avevano chiesto la restituzione con due distinte raccomandate a firma dell'Avv. Mariliano
Stano, rispettivamente in data 22.2.2021 e 18.06.2021, rimaste prive di riscontro;
oltre ad avere esperito invano il procedimento di mediazione.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 16.11.2022, si costituiva in giudizio invocando l'inammissibilità dell'avversa domanda e Controparte_1
comunque chiedendone il rigetto, essendo stato convenuto tra le parti un nuovo contratto di comodato, in forma verbale, in epoca successiva alla scrittura privata del 19.09.2012.
In particolare, esponeva che, in base al nuovo accordo, lei si sarebbe fatta carico delle spese di manutenzione straordinaria di cui necessitava l'immobile (tra cui l'impianto elettrico, intonaco e piastrelle, opere di pitturazione e montaggio di infissi) e, come controprestazione, il le avrebbe concesso la possibilità di continuare ad abitare nel Per_1
predetto immobile vita natural durante.
Concessi i termini ex art. 183, 6°co., c.p.c. e disattese le richieste di prova orale formulate dalla parte convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024 e all'esito riservata in decisione con concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'OCCUPAZIONE SINE TITULO
DA PARTE DELLA CONVENUTA E SULL'OBBLIGO DI RILASCIO DEL BENE.
Parte attrice chiede accertarsi l'illegittima occupazione dell'immobile sito in Maruggio
(Ta), alla via Piave n. 26 (identificato in Catasto dalla pc.68l sub 2 del fg.26), da parte di
. La domanda è fondata e merita di essere accolta. Controparte_1
Costituisce, infatti, dato fattuale documentato e non contestato tra le parti, la scrittura privata sottoscritta in data 19.09.2012, da (comodante) e Persona_1 CP_1
(comodataria), avente ad oggetto l'immobile come sopra contraddistinto
[...]
catastalmente (doc. 1).
L'accordo era a titolo gratuito e non viene fissata alcuna data di scadenza e, per tale motivo, le parti hanno convenuto la restituzione del bene a richiesta del comodante con un preavviso di due mesi (punto 2)).
2 A ciò consegue la legittimità della richiesta di rilascio formulata dai sig.ri
[...]
e , n.q. di eredi del (doc. 2) Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
a mezzo del proprio difensore, sin dal 23.02.2021 (doc. 3).
Com'è noto, infatti, la disciplina codicistica dettata per il contratto di comodato regolamenta la concessione gratuita della cosa 'per un tempo o per un uso determinato'
(art. 1803 c.c.) con obbligo del comodatario a restituire la cosa alla scadenza convenuta o per essersene servito in conformità dell'uso pattuito (art. 1809 c.c.); nel caso di contratto di comodato precario e non a termine, ai sensi dell'art. 1810 c.c., se non è stato convenuto un termine il comodatario è tenuto a restituirla (la cosa, n.d.r.) non appena il comodante la richiede. Del resto, nella specie, ove le parti avessero voluto prevedere un nuovo contratto di comodato, come prospettato dalla convenuta, lo avrebbero espressamente riversato in un atto scritto, come precedentemente.
In particolare, tenuto conto del comportamento complessivo assunto dalle parti, non appare ragionevole affermare che, i medesimi soggetti, in un primo momento abbiano ritenuto opportuno riversare la loro volontà in un atto scritto con espressa previsione dell'obbligo per la comodataria di restituire il bene a richiesta del comodante e, viceversa, in un secondo momento abbiano ritenuto di utilizzare una tecnica del tutto diversa, addirittura, non riversando la loro volontà in un atto scritto come precedentemente, invece, ritenuto di fare e prevedendo il comodato vita natural durante.
Pertanto, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza (art. 2723 c.c.), deve escludersi che l'accordo posteriore integri un patto aggiuntivo o contrario, la cui esistenza possa essere provata con testimoni.
Inoltre, anche a voler ritenere che le parti abbiano inteso stipulare un nuovo contratto, la previsione di una controprestazione (quale sarebbe la possibilità di continuare a detenere il bene, a fronte delle spese sostenute per i lavori straordinari di cui necessitava l'immobile), esclude che possa trattarsi di comodato redatto in forma orale, come dedotto dalla convenuta.
Se è vero, infatti, che il comodato ha carattere normalmente gratuito e tale gratuità non viene meno se al comodatario viene imposto un onere, è altrettanto vero che tale modus non deve configurare un vero e proprio corrispettivo del godimento della cosa e non può costituire una controprestazione.
In particolare, perché possa parlarsi di comodato (e non di locazione) l'eventuale somma richiesta per il godimento del bene dovrà essere di lievissima entità, simbolica;
viceversa,
3 se l'onere imposto per godimento del bene assurge a vero e proprio corrispettivo, non potrà più parlarsi di comodato, ma di locazione.
Ne consegue, dunque, anche sotto tale profilo, l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dalla convenuta, in quanto, per i contratti per i quali è prevista la forma scritta
"ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto, richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (cfr. Cass. n. 888972025; Cass. n. 1452/2019).
SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'OCCUPAZIONE SINE TITULO
DA PARTE DEI CONVENUTI E SULL'OBBLIGO DI RILASCIO DEL BENE.
Parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità da illegittima occupazione, sul presupposto della mancata percezione dei frutti che la stessa avrebbe potuto percepire, ovvero, nella perdita da parte dei proprietari del diritto di poter esercitare il godimento diretto dell'immobile, ovvero indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo.
La domanda in questione va esaminata facendo applicazione dei principi recentemente dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un., 33645/2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno
"normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto
(allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto).
Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal Giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di
4 mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
Ciò posto, nella specie, parte attrice non ha provato, nè prima ancora allegato, le circostanze dalle quali far discendere in via presuntiva l'esistenza del danno richiesto.
Sebbene, infatti, la sussistenza del danno è collegata all'indisponibilità del bene fruttifero secondo criteri di normalità (c.d. “danno normale” o “danno presunto”), che onerano l'occupante alla prova dell'anomala infruttuosità di uno specifico immobile, tuttavia, un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di godere dell'immobile e di metterlo a frutto.
Parte attrice ha, invece, semplicemente riportato in maniera del tutto indicativa il valore del canone di locazione, senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali, lasciando così la sua pretesa sfornita di allegazione e prova.
SULLE SPESE DI LITE.
Le spese del presente giudizio seguono la prevalente soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M
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Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. accerta l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Maruggio (Ta), alla via
Piave n. 26 (identificato in Catasto dalla pc.68l sub 2 del fg.26), da parte della convenuta, sig.ra ; Controparte_1
2. condanna la convenuta, sig.ra all'immediato rilascio Controparte_1 dell'immobile, libero da persone e cose;
3. rigetta la domanda risarcitoria formulata dagli attori;
4. condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in € 2.906,00, oltre al rimborso delle spese pari ad € 518,00, oltre oltre rimb.forf., iva e cpa come per legge;
Così deciso in Taranto, 14.06.2025 Il Giudice
dr.ssa Marzia Mingione
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