TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/10/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1285/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. MICALI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 18/06/2024, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che le ha riconosciuto un grado di invalidità del 72% con decorrenza da febbraio 2024. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente Persona_1 il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente: Anchilosi rachide lombare (cervico-dorso- lombalgia, esiti frattura L2, artralgia spalla dx da lesione cuffia dei rottori): 31-40% • Miocardiopatie
o valvulopatie con insufficienza cardiologica moderata e tiroidectomia (II classe NYHA): 41-50% •
Sindrome depressiva endoreattiva grave: 31-40% • Cataratta (scotomi in pz con sclerosi iniziale del cristallino): 5%.
Il c.t.u. ha concluso ritenendo che “Per la sig.ra l'applicazione della formula Parte_1 riduzionistica di Balthazard consente di quantificare una percentuale invalidante del 75%. La richiesta dell'assegno di assistenza È riconoscibile ai sensi della legge n°118/1971. La decorrenza dei termini si riconosce da gennaio 2024”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza da gennaio 2024.
3- Va inoltre evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
4- Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere per intero compensate tra le parti posto che il requisito sanitario necessario al riconoscimento del diritto alla prestazione invocata è successivo alla domanda amministrativa del 21.07.2022 ( cfr Cass. n. 14577/2025). CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1285/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da sussistono, in capo a , le Parte_2 Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 06/10/2025 . Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1285/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. MICALI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 18/06/2024, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che le ha riconosciuto un grado di invalidità del 72% con decorrenza da febbraio 2024. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente Persona_1 il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente: Anchilosi rachide lombare (cervico-dorso- lombalgia, esiti frattura L2, artralgia spalla dx da lesione cuffia dei rottori): 31-40% • Miocardiopatie
o valvulopatie con insufficienza cardiologica moderata e tiroidectomia (II classe NYHA): 41-50% •
Sindrome depressiva endoreattiva grave: 31-40% • Cataratta (scotomi in pz con sclerosi iniziale del cristallino): 5%.
Il c.t.u. ha concluso ritenendo che “Per la sig.ra l'applicazione della formula Parte_1 riduzionistica di Balthazard consente di quantificare una percentuale invalidante del 75%. La richiesta dell'assegno di assistenza È riconoscibile ai sensi della legge n°118/1971. La decorrenza dei termini si riconosce da gennaio 2024”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza da gennaio 2024.
3- Va inoltre evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
4- Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere per intero compensate tra le parti posto che il requisito sanitario necessario al riconoscimento del diritto alla prestazione invocata è successivo alla domanda amministrativa del 21.07.2022 ( cfr Cass. n. 14577/2025). CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1285/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da sussistono, in capo a , le Parte_2 Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 06/10/2025 . Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano