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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.03.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 2043/2024 R.G
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Albora, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Allocca e Maria Alvino, presso i quali elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
Resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.01.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere
Contr dipendente dall'1.09.2016, con anzianità convenzionale dal 24.07.2004, con mansioni di operatore tecnico, inquadrato nel parametro retributivo 170 del CCNL Autoferrotranvieri, ha dedotto di prestare servizio con turni avvicendati, collocati in fasce orarie diverse sia diurne che notturne, secondo l'articolazione predisposta dall'azienda per assicurare all'utenza la fruizione del servizio pubblico di trasporto in ogni giorno della settimana, domenica compresa;
che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali non ha percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio;
che, in particolare, la datrice di lavoro non ha ricompreso nell'indennità versata per i periodi di ferie le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni: a) indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del
16.12.2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25.07.2012 e dall'Accordo Aziendale del
19.02.2013; b) l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21.05.1981; pertanto, richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, ha chiesto all'adito Tribunale di “1) In caso di contestazione del diritto del ricorrente sin d'ora si chiede accertare e dichiarare la nullità ed /o inopponibilità al ricorrente di qualsiasi norma di accordo o norma contrattuale eccepita da controparte volta ad escludere il pagamento dell'indennità perequativa Accordo Regionale 2011e l'indennità di turno di cui all'Accordo
Nazionale del 1981 nel giorno di ferie in quanto contraria a norme imperative ed alla normativa europea. 2)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva della voce di retribuzione “indennità perequativa a.r. 2011” e
l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 3) Per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 in favore dell'istante l'importo pari alle differenze retributive tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti all'istante con l'inclusione nella retribuzione giornaliera dell'indennità perequativa a.r. 2011” e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 pari alla somma di Euro 510,38 maturata per il periodo e la causale sopra indicati, ovvero della diversa somma maggiore o minore anche scaturente dal diverso periodo che l'adito Giudice vorrà ritenere, previa nomina di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”; vinte le spese legali, con attribuzione.
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva l' (d'ora in Controparte_1
Contr avanti ), che ha eccepito l'infondatezza della domanda, attesa la natura delle indennità reclamate, legate all'effettiva presenza fisica in servizio e rientranti nella retribuzione variabile;
ha contestato l'assunto secondo il quale la mancata corresponsione delle indennità richieste per le giornate di ferie possa produrre un effetto dissuasivo dal godimento delle stesse, ritenendo esigua l'incidenza di tale voci sulla retribuzione ordinaria giornaliera;
ha contestato altresì i conteggi formulati da parte ricorrente, rilevando che gli importi percepiti a titolo di indennità perequativa risultavano inferiori rispetto a quelli indicati in ricorso, formulando all'uopo dei conteggi alternativi ammontanti ad € 249,77; ha eccepito, infine, la prescrizione quinquennale, quanto meno dei crediti maturati fino a febbraio 2019.
Ha concluso pertanto affinché “Affinché l'adito Giudicante dichiari: 1) l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
2) la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dall'istante; In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia l'On.le Giudice ridurre la somma maturata a favore del ricorrente, alla minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa, indennità di turno), non rientrando le stesse, per i motivi innanzi esposti, nella c.d. retribuzione “normale”. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Disposta la trattazione della causa secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., esaminati gli atti, lette le note di trattazione depositate dalle parti, la causa è stata decisa con la pronuncia della seguente sentenza.
***
Preliminarmente, possono essere qui richiamati i precedenti già espressi da altri giudici di questo
Tribunale (cfr., su tutte, sent. n. 1131/25 dott.ssa Amalia Urzini) ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendosi integralmente le motivazioni in fatto ed in diritto ivi esplicitate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive,
l'importo a lui sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti a titolo di indennità perequativa e indennità di turno.
Non forma oggetto di richiesta nel presente giudizio il pagamento dell'indennità compensativa.
La normativa delle ferie per gli autoferrotranvieri, categoria di cui ha fatto parte il ricorrente fino al suo pensionamento, è prevista dall'art. 5 del CCNL autoferrotranvieri del 1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980, a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 2000, il quale stabilisce che “A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli …
(modificato dall'art. 5 del CCNL 27 novembre 2000, v. pag. 86). Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due…Non è ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata. In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato;
la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo
1980”.
Per la soluzione della controversia, occorre altresì richiamare la nozione cd. “europea” di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425 / 2019 e n. 22401 / 2020).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; Per_1 Per_2
Per_ Per_ del 29 novembre 2017, C- 214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto
25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); Per_5
ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_6
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto
[...] Per_7
26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre
2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Persona_8
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). Persona_9
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_8 Persona_9
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, IL e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili
a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_7
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza IL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza IL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza IL e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti
29, 30, 31).
In ordine alla questione controversa, la Scrivente, nel prendere atto dell'orientamento dei Giudici di legittimità favorevole alla tesi attorea, ritiene di conformarsi allo stesso, in applicazione del principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della Corte di Cassazione.
Va quindi riportata la motivazione della sentenza della Cassazione del 27/09/2024 n.25850 che, nell'ordine, risulta essere tra le più recenti, intervenute in una controversia nei confronti dell'
[...]
in relazione all'indennità perequativa, oltre che all'indennità Controparte_1
compensativa, non reclamata in giudizio.
Il Giudice di legittimità nella predetta sentenza osserva quanto segue: “Rileva preliminarmente il
Collegio che questa Sezione si è di nuovo espressa sulle questioni di diritto anche qui poste nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame.
3.1. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede.
4. Occorre allora premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_10
l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Per_6
e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del
[...]
lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre Per_7
2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale
e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
4.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
4.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n.
185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
4.4. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte
Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
4.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato
FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr.
CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 CP_3 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa CP_4
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella
Eurounitaria, ma non è questo il caso.
5. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
6. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile
è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7. In particolare, circa l'indennità perequativa e l'indennità compensativa, l'argomento della ricorrente che fa leva sul dato che in tali indennità sarebbero confluite varie indennità precedenti corrisposte in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese è meramente assertivo, come il cenno ad un'indennità chilometrica”.
Avuto riguardo alle indennità “perequativa”, è documentato che l'Accordo Regionale del 2011 ha introdotto, all'art. 2, con decorrenza dal 01/01/2012, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000, ciò allo scopo di realizzare una
“omogeneizzazione del costo del lavoro” nelle società a capitale pubblico esercenti il trasporto pubblico locale.
La predetta indennità è stata istituita poi, insieme a quella compensativa, con Accordo in materia di contrattazione collettiva di secondo livello siglato, in data 16/12/2011, presso la Regione Campania
Contr doc 4, tra l'associazione Datoriale ASSTRA, la società e le Organizzazioni Sindacali Regionali
e territoriali CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL, recepito dall'accordo aziendale siglato in data 25 luglio 2012 per il personale ferro e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013 per gli autisti.
L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale (mansioni) e del parametro professionale (status professionale/anzianità) rivestiti dal lavoratore e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende.
Contestualmente, lo stesso Accordo del 2011, all'art. 3, ha disposto, da un lato, la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 che contemplassero trattamenti Contr di miglior favore per i dipendenti dell' rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale e, dall'altro, ha previsto, con decorrenza dal 01/01/2012, la corresponsione ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequativa e compensativa avente, appunto, lo scopo di garantire il mantenimento per i lavoratori di “condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento”.
Lo stesso Accordo regionale del 2011 (cfr. Titolo IV, titolato “Articolo 3 dell'Accordo”) ha precisato che le indennità perequative (e compensative), assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi, “ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”.
Pertanto, lo stesso Accordo regionale del 2011, cui l'Accordo aziendale del 2012 dichiara di dare attuazione, afferma esplicitamente che il riconoscimento dell'indennità in parola è connesso alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore e le stesse aziende di provenienza dei lavoratori (Metrocampania, Circumvesuviana e Sepsa), precisando che il riconoscimento dell'indennità perequativa (e compensativa) sostituisce le precedenti indennità riconosciute dalla contrattazione aziendale, connesse “alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore”.
Le voci retributive (confluite nelle indennità perequativa e compensativa) risultano indicate nella tabella contenuta nell'allegato 4 dell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012: “.... Indennità di cassa,
Pernottamento10% CCNL, Maggiorazione diarie e pernottamenti, Diarie forfettizzate, Integrazione diaria, Indennità km 2 ETR, Indennità KM3 ETR, Lavoro domenicale acc az., Indennità agente regolatore, Indennità di gestione, Indennità di disponibilità, Indennità unico, Indennità DCO,
Indennità ACE/PPLL, Indennità forfettaria04/12/03, Indennità squadretta controlleria, Indennità rischio GPG diurno, Indennità rischio GPG notturno, Indennità agente solo, Indennità tutor macchinista, Indennità tutor capotreno, Indennità ex acc. 29/03/2006, Indennità speciale strutturali,
Indennità speciale, Premio manutenzione…”.
Lo stesso dicasi per l'indennità di turno, che trova il suo fondamento nell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, che ne ha previsto la corresponsione giornaliera nella misura originaria di 500 lire (oggi rivalutata a 0,52 euro) per il personale viaggiante di macchina, di guida e per tutti i lavoratori che prestano servizio in turni avvicendati.
L'istituzione di tale indennità è collegata alla particolare organizzazione del lavoro nel settore del trasporto pubblico, che richiede una copertura del servizio in fasce orarie diverse nell'arco della giornata, inclusi i giorni festivi. Essa è volta, quindi, a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore per ogni giornata di effettiva presenza.
Non trattandosi, dunque, di un'indennità volta a rimborsare spese occasionali o accessorie, ma di un compenso che remunera la particolare penosità e il disagio derivanti dall'articolazione della prestazione su turni avvicendati, predisposti unilateralmente dall'azienda per garantire la continuità del servizio pubblico, l'indennità di turno presenta caratteristiche tali da qualificarla come elemento strettamente connesso alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
L'indennità in parola, inoltre, essendo corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione in turno, rappresenta un elemento stabile della retribuzione del personale turnista.
In ragione della natura intrinsecamente retributiva di tutte le peculiarità connesse all'espletamento della prestazione lavorativa propria del profilo professionale di appartenenza, consegue che l'esclusione di dette indennità dalla retribuzione “normale” da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse (ex artt. 10 del CCNL 12.03.1980, 29 CCNL 28.11.2015 e 3, punto 1 del CCNL 27.11.2000), disposta dagli artt.
2 e 3 dell'accordo regionale del 16 dicembre 2011 e dal successivo accordo aziendale del 25/07/2012, contrasta con la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Infatti, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema
Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, sono affette da conseguente nullità/illegittimità, in parte qua, le suddette previsioni dell'Accordo Regionale del 2011 e del relativo Accordo di recepimento del 25.07.2012, escludenti il computo delle indennità perequativa nel compenso per i giorni di ferie.
Parimenti, sono da considerarsi nulle le previsioni dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981 nella parte in cui ha escluso espressamente che l'indennità di turno rientri nel concetto di “retribuzione normale” riconosciuta ai lavoratori.
Sulla base di tale ricostruzione, la valutazione del giudice di merito di considerare tali indennità parte integrante del trattamento retributivo spettante durante i giorni di ferie, sottoposta al vaglio di legittimità, risulta del tutto condivisa dalla Cassazione per cui non vi è ragione ostativa al loro riconoscimento quale differenza retributiva tra il trattamento retributivo percepito e quello spettante per ciascun giorno di ferie maturato e goduto.
In ordine al quantum debeatur, appare fondata l'eccezione formulata dalla convenuta.
Invero, dall'esame delle buste paga versate in atti da entrambe le parti emerge che l'importo dell'indennità perequativa non è stato pari ad € 2,50 per tutto il periodo oggetto di richiesta
(dall'1.01.2016 al 30.06.2022), avendo subito delle variazioni nel corso dei mesi, anche nell'ambito dello stesso anno. Ne consegue che appaiono condivisibili i conteggi contenuti nella memoria di Contr costituzione dell' , in quanto formulati in modo analitico sulla base dei dati indicati in busta paga, privi di errori formali e di calcolo, solo genericamente contestati da controparte.
Ne deriva la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'istante di € 249,77, per le causali di cui in premessa, per il periodo dall'1.01.2016 al 30.06.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze al saldo. Non rileva l'entità della somma dovuta all'esito della quantificazione effettuata in giudizio, in quanto l'effetto dissuasivo che la Corte di Giustizia ha voluto evitare deve valutarsi ex ante e non ex post.
Va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Come statuito dalla suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26246 del 6.9.2022, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Contr In definitiva, va disposta la condanna di al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 249,77, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, dichiara il diritto di a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il Parte_1
calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie l'indennità perequativa e l'indennità di scorta;
2) condanna al pagamento in favore del ricorrente di € 249,77, oltre interessi legali sulle CP_5
somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo;
3) condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in CP_5
321,00, oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Napoli, 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.03.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 2043/2024 R.G
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Albora, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Allocca e Maria Alvino, presso i quali elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
Resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.01.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere
Contr dipendente dall'1.09.2016, con anzianità convenzionale dal 24.07.2004, con mansioni di operatore tecnico, inquadrato nel parametro retributivo 170 del CCNL Autoferrotranvieri, ha dedotto di prestare servizio con turni avvicendati, collocati in fasce orarie diverse sia diurne che notturne, secondo l'articolazione predisposta dall'azienda per assicurare all'utenza la fruizione del servizio pubblico di trasporto in ogni giorno della settimana, domenica compresa;
che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali non ha percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio;
che, in particolare, la datrice di lavoro non ha ricompreso nell'indennità versata per i periodi di ferie le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni: a) indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del
16.12.2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25.07.2012 e dall'Accordo Aziendale del
19.02.2013; b) l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21.05.1981; pertanto, richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, ha chiesto all'adito Tribunale di “1) In caso di contestazione del diritto del ricorrente sin d'ora si chiede accertare e dichiarare la nullità ed /o inopponibilità al ricorrente di qualsiasi norma di accordo o norma contrattuale eccepita da controparte volta ad escludere il pagamento dell'indennità perequativa Accordo Regionale 2011e l'indennità di turno di cui all'Accordo
Nazionale del 1981 nel giorno di ferie in quanto contraria a norme imperative ed alla normativa europea. 2)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva della voce di retribuzione “indennità perequativa a.r. 2011” e
l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 3) Per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 in favore dell'istante l'importo pari alle differenze retributive tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti all'istante con l'inclusione nella retribuzione giornaliera dell'indennità perequativa a.r. 2011” e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 pari alla somma di Euro 510,38 maturata per il periodo e la causale sopra indicati, ovvero della diversa somma maggiore o minore anche scaturente dal diverso periodo che l'adito Giudice vorrà ritenere, previa nomina di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”; vinte le spese legali, con attribuzione.
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva l' (d'ora in Controparte_1
Contr avanti ), che ha eccepito l'infondatezza della domanda, attesa la natura delle indennità reclamate, legate all'effettiva presenza fisica in servizio e rientranti nella retribuzione variabile;
ha contestato l'assunto secondo il quale la mancata corresponsione delle indennità richieste per le giornate di ferie possa produrre un effetto dissuasivo dal godimento delle stesse, ritenendo esigua l'incidenza di tale voci sulla retribuzione ordinaria giornaliera;
ha contestato altresì i conteggi formulati da parte ricorrente, rilevando che gli importi percepiti a titolo di indennità perequativa risultavano inferiori rispetto a quelli indicati in ricorso, formulando all'uopo dei conteggi alternativi ammontanti ad € 249,77; ha eccepito, infine, la prescrizione quinquennale, quanto meno dei crediti maturati fino a febbraio 2019.
Ha concluso pertanto affinché “Affinché l'adito Giudicante dichiari: 1) l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
2) la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dall'istante; In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia l'On.le Giudice ridurre la somma maturata a favore del ricorrente, alla minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa, indennità di turno), non rientrando le stesse, per i motivi innanzi esposti, nella c.d. retribuzione “normale”. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Disposta la trattazione della causa secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., esaminati gli atti, lette le note di trattazione depositate dalle parti, la causa è stata decisa con la pronuncia della seguente sentenza.
***
Preliminarmente, possono essere qui richiamati i precedenti già espressi da altri giudici di questo
Tribunale (cfr., su tutte, sent. n. 1131/25 dott.ssa Amalia Urzini) ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendosi integralmente le motivazioni in fatto ed in diritto ivi esplicitate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive,
l'importo a lui sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti a titolo di indennità perequativa e indennità di turno.
Non forma oggetto di richiesta nel presente giudizio il pagamento dell'indennità compensativa.
La normativa delle ferie per gli autoferrotranvieri, categoria di cui ha fatto parte il ricorrente fino al suo pensionamento, è prevista dall'art. 5 del CCNL autoferrotranvieri del 1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980, a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 2000, il quale stabilisce che “A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli …
(modificato dall'art. 5 del CCNL 27 novembre 2000, v. pag. 86). Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due…Non è ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata. In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato;
la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo
1980”.
Per la soluzione della controversia, occorre altresì richiamare la nozione cd. “europea” di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425 / 2019 e n. 22401 / 2020).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; Per_1 Per_2
Per_ Per_ del 29 novembre 2017, C- 214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto
25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); Per_5
ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_6
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto
[...] Per_7
26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre
2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Persona_8
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). Persona_9
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_8 Persona_9
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, IL e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili
a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_7
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza IL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza IL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza IL e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti
29, 30, 31).
In ordine alla questione controversa, la Scrivente, nel prendere atto dell'orientamento dei Giudici di legittimità favorevole alla tesi attorea, ritiene di conformarsi allo stesso, in applicazione del principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della Corte di Cassazione.
Va quindi riportata la motivazione della sentenza della Cassazione del 27/09/2024 n.25850 che, nell'ordine, risulta essere tra le più recenti, intervenute in una controversia nei confronti dell'
[...]
in relazione all'indennità perequativa, oltre che all'indennità Controparte_1
compensativa, non reclamata in giudizio.
Il Giudice di legittimità nella predetta sentenza osserva quanto segue: “Rileva preliminarmente il
Collegio che questa Sezione si è di nuovo espressa sulle questioni di diritto anche qui poste nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame.
3.1. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede.
4. Occorre allora premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_10
l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Per_6
e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del
[...]
lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre Per_7
2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale
e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
4.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
4.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n.
185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
4.4. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte
Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
4.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato
FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr.
CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 CP_3 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa CP_4
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella
Eurounitaria, ma non è questo il caso.
5. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
6. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile
è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7. In particolare, circa l'indennità perequativa e l'indennità compensativa, l'argomento della ricorrente che fa leva sul dato che in tali indennità sarebbero confluite varie indennità precedenti corrisposte in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese è meramente assertivo, come il cenno ad un'indennità chilometrica”.
Avuto riguardo alle indennità “perequativa”, è documentato che l'Accordo Regionale del 2011 ha introdotto, all'art. 2, con decorrenza dal 01/01/2012, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000, ciò allo scopo di realizzare una
“omogeneizzazione del costo del lavoro” nelle società a capitale pubblico esercenti il trasporto pubblico locale.
La predetta indennità è stata istituita poi, insieme a quella compensativa, con Accordo in materia di contrattazione collettiva di secondo livello siglato, in data 16/12/2011, presso la Regione Campania
Contr doc 4, tra l'associazione Datoriale ASSTRA, la società e le Organizzazioni Sindacali Regionali
e territoriali CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL, recepito dall'accordo aziendale siglato in data 25 luglio 2012 per il personale ferro e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013 per gli autisti.
L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale (mansioni) e del parametro professionale (status professionale/anzianità) rivestiti dal lavoratore e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende.
Contestualmente, lo stesso Accordo del 2011, all'art. 3, ha disposto, da un lato, la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 che contemplassero trattamenti Contr di miglior favore per i dipendenti dell' rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale e, dall'altro, ha previsto, con decorrenza dal 01/01/2012, la corresponsione ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequativa e compensativa avente, appunto, lo scopo di garantire il mantenimento per i lavoratori di “condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento”.
Lo stesso Accordo regionale del 2011 (cfr. Titolo IV, titolato “Articolo 3 dell'Accordo”) ha precisato che le indennità perequative (e compensative), assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi, “ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”.
Pertanto, lo stesso Accordo regionale del 2011, cui l'Accordo aziendale del 2012 dichiara di dare attuazione, afferma esplicitamente che il riconoscimento dell'indennità in parola è connesso alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore e le stesse aziende di provenienza dei lavoratori (Metrocampania, Circumvesuviana e Sepsa), precisando che il riconoscimento dell'indennità perequativa (e compensativa) sostituisce le precedenti indennità riconosciute dalla contrattazione aziendale, connesse “alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore”.
Le voci retributive (confluite nelle indennità perequativa e compensativa) risultano indicate nella tabella contenuta nell'allegato 4 dell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012: “.... Indennità di cassa,
Pernottamento10% CCNL, Maggiorazione diarie e pernottamenti, Diarie forfettizzate, Integrazione diaria, Indennità km 2 ETR, Indennità KM3 ETR, Lavoro domenicale acc az., Indennità agente regolatore, Indennità di gestione, Indennità di disponibilità, Indennità unico, Indennità DCO,
Indennità ACE/PPLL, Indennità forfettaria04/12/03, Indennità squadretta controlleria, Indennità rischio GPG diurno, Indennità rischio GPG notturno, Indennità agente solo, Indennità tutor macchinista, Indennità tutor capotreno, Indennità ex acc. 29/03/2006, Indennità speciale strutturali,
Indennità speciale, Premio manutenzione…”.
Lo stesso dicasi per l'indennità di turno, che trova il suo fondamento nell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, che ne ha previsto la corresponsione giornaliera nella misura originaria di 500 lire (oggi rivalutata a 0,52 euro) per il personale viaggiante di macchina, di guida e per tutti i lavoratori che prestano servizio in turni avvicendati.
L'istituzione di tale indennità è collegata alla particolare organizzazione del lavoro nel settore del trasporto pubblico, che richiede una copertura del servizio in fasce orarie diverse nell'arco della giornata, inclusi i giorni festivi. Essa è volta, quindi, a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore per ogni giornata di effettiva presenza.
Non trattandosi, dunque, di un'indennità volta a rimborsare spese occasionali o accessorie, ma di un compenso che remunera la particolare penosità e il disagio derivanti dall'articolazione della prestazione su turni avvicendati, predisposti unilateralmente dall'azienda per garantire la continuità del servizio pubblico, l'indennità di turno presenta caratteristiche tali da qualificarla come elemento strettamente connesso alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
L'indennità in parola, inoltre, essendo corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione in turno, rappresenta un elemento stabile della retribuzione del personale turnista.
In ragione della natura intrinsecamente retributiva di tutte le peculiarità connesse all'espletamento della prestazione lavorativa propria del profilo professionale di appartenenza, consegue che l'esclusione di dette indennità dalla retribuzione “normale” da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse (ex artt. 10 del CCNL 12.03.1980, 29 CCNL 28.11.2015 e 3, punto 1 del CCNL 27.11.2000), disposta dagli artt.
2 e 3 dell'accordo regionale del 16 dicembre 2011 e dal successivo accordo aziendale del 25/07/2012, contrasta con la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Infatti, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema
Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, sono affette da conseguente nullità/illegittimità, in parte qua, le suddette previsioni dell'Accordo Regionale del 2011 e del relativo Accordo di recepimento del 25.07.2012, escludenti il computo delle indennità perequativa nel compenso per i giorni di ferie.
Parimenti, sono da considerarsi nulle le previsioni dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981 nella parte in cui ha escluso espressamente che l'indennità di turno rientri nel concetto di “retribuzione normale” riconosciuta ai lavoratori.
Sulla base di tale ricostruzione, la valutazione del giudice di merito di considerare tali indennità parte integrante del trattamento retributivo spettante durante i giorni di ferie, sottoposta al vaglio di legittimità, risulta del tutto condivisa dalla Cassazione per cui non vi è ragione ostativa al loro riconoscimento quale differenza retributiva tra il trattamento retributivo percepito e quello spettante per ciascun giorno di ferie maturato e goduto.
In ordine al quantum debeatur, appare fondata l'eccezione formulata dalla convenuta.
Invero, dall'esame delle buste paga versate in atti da entrambe le parti emerge che l'importo dell'indennità perequativa non è stato pari ad € 2,50 per tutto il periodo oggetto di richiesta
(dall'1.01.2016 al 30.06.2022), avendo subito delle variazioni nel corso dei mesi, anche nell'ambito dello stesso anno. Ne consegue che appaiono condivisibili i conteggi contenuti nella memoria di Contr costituzione dell' , in quanto formulati in modo analitico sulla base dei dati indicati in busta paga, privi di errori formali e di calcolo, solo genericamente contestati da controparte.
Ne deriva la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'istante di € 249,77, per le causali di cui in premessa, per il periodo dall'1.01.2016 al 30.06.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze al saldo. Non rileva l'entità della somma dovuta all'esito della quantificazione effettuata in giudizio, in quanto l'effetto dissuasivo che la Corte di Giustizia ha voluto evitare deve valutarsi ex ante e non ex post.
Va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Come statuito dalla suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26246 del 6.9.2022, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Contr In definitiva, va disposta la condanna di al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 249,77, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, dichiara il diritto di a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il Parte_1
calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie l'indennità perequativa e l'indennità di scorta;
2) condanna al pagamento in favore del ricorrente di € 249,77, oltre interessi legali sulle CP_5
somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo;
3) condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in CP_5
321,00, oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Napoli, 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori