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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3021 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da Pt_1
, nata a [...] il [...] e ivi residente alla Contrada Peritano n.27,
[...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Mauro Cordasco del foro di RI
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in RI C.F._1
(CS) al V.le Padre F. Russo, snc
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carnovale ( , C.F._2
Umberto Ferrato (c.f. ), Carmela Filice ( ) e Roberto C.F._3 CodiceFiscale_4
Annovazzi (C.F. in virtù di procura alle liti rep. n. 37590, del 23.01.2023 per C.F._5
atti notaio di Roma ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Persona_1
Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
Resistente Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25/07/2024 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe adiva il
Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età e, per l'effetto, condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., al pagamento dei relativi ratei con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 25.10.2023, oltre accessori di legge e con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
A sostegno della domanda proposta, esponeva di essere in possesso del requisito sanitario per il conseguimento della prestazione richiesta (invalidità non inferiore all'80%) e contestava, pertanto, il provvedimento di rigetto dell'istituto motivato dalla ritenuta insussistenza del requisito sanitario (cfr. provvedimento di reiezione in atti) avverso il quale ha vanamente proposto ricorso amministrativo e che l'istituto ha respinto con provvedimento in atti datato 19.12.2023.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto alla pensione di vecchiaia con requisiti ridotti ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/92 e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento dei ratei in misura di CP_1
legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione e spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'ente convenuto che contestava la fondatezza dell'avversa domanda per assenza dei requisiti, evidenziando in particolare l'insussistenza del requisito sanitario e di quello assicurativo/contributivo; evidenziava, infine, l'applicazione delle c.d. finestre anche a tale tipo di pensione.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce unitamente alle seguenti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, il ricorso è ammissibile e procedibile, attesa la rituale presentazione della domanda e del ricorso amministrativo, come comprovato dalla documentazione in atti (cfr. domanda amministrativa e ricorso amministrativo allegati al ricorso).
Nel merito, la domanda è infondata per le seguenti ragioni. Oggetto del presente giudizio è il diritto dell'istante al riconoscimento della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto.
Occorre, infatti, premettere che l'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/1992 (Riforma Dini sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche , circolari n. 82 del 11 marzo CP_1
1994 e n. 65 del 6 marzo 1995).
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato D.lgs. n. 503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità> (cfr. Cass. 13495/2003, 15465/2004).
Anche a seguito della riforma pensionistica introdotta dalla c.d. legge Fornero (n. 211/2011) la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i pensionati non invalidi sono stati alzati dalla legge Fornero cit. i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento che mantengono il requisito anagrafico di favore e l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia siccome fissato dall'art.1, comma 8 d.lgs 503/1992. Sul punto, si richiama anche quanto sostenuto in proposito dalla circolare n. 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima CP_1
legge 201/2011, ha infatti affermato che "nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma Fornero modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge Fornero le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione (cfr. Cass. n. 2382/2020 in parte motiva). In merito al requisito sanitario prescritto dall'art. 1, comma 8, D.lgs. n. 503/1992 questo giudice, pur consapevole dell'esistenza di orientamento secondo cui il parametro normativo di riferimento per la quali/quantificazione dell'invalidità è quello derivante dalla legge n. 222/84 vale a dire l'invalidità pensionabile (tesi qui propugnata dall' ) ritiene di aderire all'orientamento secondo cui la CP_1
formulazione del D.Lgs. n.503 del 1992, art. 1, comma 8, è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell'ambito dell'invalidità civile.
Con sentenza n. 9081/2013, la SC – richiamando il proprio precedente n. 13495/2003 – ha affermato:
Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n.
13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%.>
Nell'affermare tale principio, la SC ha ritenuto fondato il motivo di ricorso avverso la sentenza di merito di rigetto della domanda, sull'assunto che la percentuale di invalidità dell'80%, di cui al D.Lgs.
n. 503 del 1992, ridetto art. 1, comma 8, doveva essere accertata in base ai criteri stabiliti per l'invalidità pensionabile e non secondo la differente disciplina normativa concernente l'invalidità civile e ha pertanto ritenuto fondato il motivo di ricorso basato sulla denunciata violazione del D.Lgs. n.503 del 1992, art. 1, comma 8, sull'assunto che la formulazione di tale norma è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell'ambito dell'invalidità civile.
Orbene, l'infondatezza del ricorso discende dal rilievo che la ricorrente risulta invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74 per cento (come accertato dalla competente commissione medica nella seduta del 14.11.2023, in epoca coeva alla presentazione della domanda di pensione, percependo quindi la ricorrente l'assegno mensile di assistenza dal novembre del
2023, come da estratto conto in atti) e rispetto a tale valutazione – non contestata - non allega né comprova alcun aggravamento tale da ricondurre la percentuale di invalidità alla misura dell'80 per cento, limitandosi ad affermare che – stanti le patologie da cui è affetta – sussiste il prescritto requisito sanitario, osservandosi che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex plurimis, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011).
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso;
spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3021 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da Pt_1
, nata a [...] il [...] e ivi residente alla Contrada Peritano n.27,
[...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Mauro Cordasco del foro di RI
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in RI C.F._1
(CS) al V.le Padre F. Russo, snc
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carnovale ( , C.F._2
Umberto Ferrato (c.f. ), Carmela Filice ( ) e Roberto C.F._3 CodiceFiscale_4
Annovazzi (C.F. in virtù di procura alle liti rep. n. 37590, del 23.01.2023 per C.F._5
atti notaio di Roma ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Persona_1
Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
Resistente Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25/07/2024 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe adiva il
Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età e, per l'effetto, condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., al pagamento dei relativi ratei con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 25.10.2023, oltre accessori di legge e con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
A sostegno della domanda proposta, esponeva di essere in possesso del requisito sanitario per il conseguimento della prestazione richiesta (invalidità non inferiore all'80%) e contestava, pertanto, il provvedimento di rigetto dell'istituto motivato dalla ritenuta insussistenza del requisito sanitario (cfr. provvedimento di reiezione in atti) avverso il quale ha vanamente proposto ricorso amministrativo e che l'istituto ha respinto con provvedimento in atti datato 19.12.2023.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto alla pensione di vecchiaia con requisiti ridotti ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/92 e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento dei ratei in misura di CP_1
legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione e spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'ente convenuto che contestava la fondatezza dell'avversa domanda per assenza dei requisiti, evidenziando in particolare l'insussistenza del requisito sanitario e di quello assicurativo/contributivo; evidenziava, infine, l'applicazione delle c.d. finestre anche a tale tipo di pensione.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce unitamente alle seguenti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, il ricorso è ammissibile e procedibile, attesa la rituale presentazione della domanda e del ricorso amministrativo, come comprovato dalla documentazione in atti (cfr. domanda amministrativa e ricorso amministrativo allegati al ricorso).
Nel merito, la domanda è infondata per le seguenti ragioni. Oggetto del presente giudizio è il diritto dell'istante al riconoscimento della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto.
Occorre, infatti, premettere che l'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/1992 (Riforma Dini sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche , circolari n. 82 del 11 marzo CP_1
1994 e n. 65 del 6 marzo 1995).
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato D.lgs. n. 503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità> (cfr. Cass. 13495/2003, 15465/2004).
Anche a seguito della riforma pensionistica introdotta dalla c.d. legge Fornero (n. 211/2011) la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i pensionati non invalidi sono stati alzati dalla legge Fornero cit. i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento che mantengono il requisito anagrafico di favore e l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia siccome fissato dall'art.1, comma 8 d.lgs 503/1992. Sul punto, si richiama anche quanto sostenuto in proposito dalla circolare n. 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima CP_1
legge 201/2011, ha infatti affermato che "nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma Fornero modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge Fornero le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione (cfr. Cass. n. 2382/2020 in parte motiva). In merito al requisito sanitario prescritto dall'art. 1, comma 8, D.lgs. n. 503/1992 questo giudice, pur consapevole dell'esistenza di orientamento secondo cui il parametro normativo di riferimento per la quali/quantificazione dell'invalidità è quello derivante dalla legge n. 222/84 vale a dire l'invalidità pensionabile (tesi qui propugnata dall' ) ritiene di aderire all'orientamento secondo cui la CP_1
formulazione del D.Lgs. n.503 del 1992, art. 1, comma 8, è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell'ambito dell'invalidità civile.
Con sentenza n. 9081/2013, la SC – richiamando il proprio precedente n. 13495/2003 – ha affermato:
Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n.
13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%.>
Nell'affermare tale principio, la SC ha ritenuto fondato il motivo di ricorso avverso la sentenza di merito di rigetto della domanda, sull'assunto che la percentuale di invalidità dell'80%, di cui al D.Lgs.
n. 503 del 1992, ridetto art. 1, comma 8, doveva essere accertata in base ai criteri stabiliti per l'invalidità pensionabile e non secondo la differente disciplina normativa concernente l'invalidità civile e ha pertanto ritenuto fondato il motivo di ricorso basato sulla denunciata violazione del D.Lgs. n.503 del 1992, art. 1, comma 8, sull'assunto che la formulazione di tale norma è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell'ambito dell'invalidità civile.
Orbene, l'infondatezza del ricorso discende dal rilievo che la ricorrente risulta invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74 per cento (come accertato dalla competente commissione medica nella seduta del 14.11.2023, in epoca coeva alla presentazione della domanda di pensione, percependo quindi la ricorrente l'assegno mensile di assistenza dal novembre del
2023, come da estratto conto in atti) e rispetto a tale valutazione – non contestata - non allega né comprova alcun aggravamento tale da ricondurre la percentuale di invalidità alla misura dell'80 per cento, limitandosi ad affermare che – stanti le patologie da cui è affetta – sussiste il prescritto requisito sanitario, osservandosi che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex plurimis, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011).
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso;
spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Fedora Cavalcanti