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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/07/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 233/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. SILVESTRI ANDREA elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. BONADIES MASSIMO elett.te dom.to in Ancona, via CP_1
Piave 25
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
propone appello avverso la sentenza n. 138/2024, depositata il 30 maggio 2024, Parte_1
notificata a mezzo pec il 03.06.2024, con la quale il Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del
Lavoro, in accoglimento della domanda di regresso esperita dall' , così si pronunciava: CP_1
“accertata la responsabilità esclusiva di in ordine all'infortunio occorso il 21 agosto Parte_1
2019 a JA NW, in accoglimento all'azione di regresso dell' condanna il resistente alla CP_1
pagina 1 di 10 restituzione all' della somma di € 1.378.937,61, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi CP_1
legali dalla richiesta stragiudiziale del 9 febbraio 2024 sino al saldo. Condanna alla Parte_1 rifusione all' delle spese di lite liquidate in complessivi € 23.750,00, oltre al rimborso spese CP_1 generali del 15% ed oneri riflessi”.
La controversia trae origine dall'incidente occorso a JA NW in data 21.08.2019 nei lavori di demolizione di un immobile a , nella disponibilità di , allorquando il Controparte_2 Parte_1 medesimo aveva perso l'equilibrio da un'altezza di almeno tre/quattro metri ed era rovinato a terra a causa del cedimento della trave su cui era salito, impattando con la faccia ed il ventre al suolo, riportando plurime fratture e la perdita dell'uso delle gambe.
L'appellante lamenta, in primo luogo, che il primo giudice avrebbe accertato “l'esclusiva responsabilità del quale datore di lavoro di fatto per l'infortunio occorso a JA, stante la Pt_1
mancanza di misure di sicurezza, di adeguati strumenti di lavoro e di formazione, inadempienze che hanno causalmente cagionato l'evento lesivo, in relazione al quale non è prospettabile alcun concorso di colpa del lavoratore” valutando esclusivamente gli atti di indagini preliminari di cui al parallelo procedimento penale condotto nei confronti del aventi valenza puramente indiziaria ed Pt_1 omettendo di dare ingresso alla prova orale richiesta dall'odierno appellante, senza puntualmente motivare in ordine a tale mancata ammissione. Ritiene, invece, l'appellante che l'ammissione delle orali, avrebbe permesso alla parte di dimostrare la qualità di datore di lavoro di fatto in capo ad CP_3
(ossia il soggetto che aveva portato l'infortunato nel cantiere), e, dall'altra, “l'affidamento riposto
[...] dal committente circa l'espletamento, da parte del ripetuto e della forza lavoro dallo stesso CP_3 garantita quale facente parte della sua ditta, dell'incarico di responsabile dei lavori, figura che, per definizione, sostituisce il committente”.
Lamenta, poi, l'appellante che dagli elementi, peraltro solo indiziari, versati in atti si dovrebbe evincere “la carenza di prova della responsabilità dell'appellante, quanto piuttosto la prova positiva in ordine alla carenza, in capo allo stesso, dei poteri direttivi di fatto, accertati, invece, dal Giudice a quo, sulla scorta di mere presunzioni, disorganicamente lette ed erroneamente valorizzate”.
Ritiene, in ogni caso, l'erroneità della sentenza anche laddove ha ritenuto la responsabilità dl quale committente, per non avere il primo giudice tenuto conto del fatto che lo stesso, all'atto Pt_1 del conferimento dell'incarico ad si era spogliato di qualsivoglia dominio o interferenza sull'area CP_3 di cantiere, lasciandolo nelle mani dell' tant'è che il medesimo era assente il giorno CP_3 dell'infortunio. Secondo l'appellante, “l'azione di regresso dell , per ritenersi esperibile anche CP_1
nei confronti del committente, deve comunque fondarsi sul presupposto della di lui posizione di garanzia nel luogo di lavoro (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/01/2023, n.375) la quale invece
pagina 2 di 10 CP_ risultava essere stata contrattualmente assunta dal predetto anche sulla scorta di un incolpevole
e legittimo affidamento su di questi riposto dal . Pt_1
Nel giudizio di appello si è costituito l' resistendo al gravame di cui chiede il rigetto. CP_1
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
In merito all'azione di regresso, oggetto del presente giudizio, si premette, in generale, che, come da giurisprudenza consolidata (v. per una panoramica generale Cass. Sez. L, Sentenza n. 12561 del
2017) tale azione prevista dagli artt. 10 e 11 del DPR 1124/65 è una speciale azione, di natura contrattuale (Cass. sent. 10529/2008, 16141/2007) che compete all' iure proprio " nei confronti CP_1
delle persone civilmente responsabili", in presenza di un fatto reato perseguibile ex officio, autonomamente accertabile dal giudice civile. Si ricorda, poi, che, a seguito della sentenza n.22 del
1967 la Corte Costituzionale - ampliando l'area della responsabilità civile indiretta del datore e segnatamente ricomprendendovi il fatto illecito di qualunque suo dipendente - ha corrispondentemente esteso anche l'ambito dell'azione di regresso dell' nei confronti del datore di lavoro (Cass. 7 CP_1
febbraio 1992, n. 11336.) Per quanto riguarda invece i terzi rileva la sentenza 16 aprile 1997, n. 3288 con la quale le Sezioni Unite, superando il contrario arresto formulato sempre a Sezioni Unite con la sentenza 1267/1952, hanno esteso l'ambito soggettivo dell'azione di regresso dell' a soggetti CP_1
diversi dal datore di lavoro, statuendo che nei confronti dei compagni di lavoro o dei preposti responsabili dell'infortunio sul lavoro, l' non può esercitare la comune azione di surroga ex art. CP_1
1916 c.c., ma soltanto l'azione di regresso, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 10 del T. U.
Con detta sentenza, la Corte ha significativamente precisato che l'interpretazione più corretta degli articoli 10 e 11 del T.U. è quella secondo la quale all' è attribuita l'azione di regresso nei CP_1
confronti di tutti coloro i quali, nell'ambito del rapporto di lavoro, o, più precisamente, nell'ambito del rischio tutelato, abbiano commesso fatti astrattamente configurabili come reati perseguibili di ufficio dai quali sia derivato il danno. La Corte ha motivato la decisione rilevando che questa interpretazione è
"del tutto coerente con i fini generali di prevenzione che presiedono alla disciplina, non sottraendo i diretti responsabili del danno all'integrità o alla salute del lavoratore, all'azione di rivalsa dell CP_4
che, almeno per certi aspetti, ha efficacia monitoria persino maggiore dell'eventuale azione spiegata dall'interessato o dai suoi aventi causa, ed anzi costituendo una ulteriore remora alla inosservanza delle norme poste a prevenzione degli infortuni." In seguito alla predetta pronuncia la giurisprudenza della Corte ha esteso il medesimo principio dai dipendenti del datore di lavoro ad altri soggetti terzi pagina 3 di 10 rispetto all'obbligo assicurativo, come i soci e gli amministratori (Cass.11426/2006), i soggetti chiamati a collaborare "a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro" (Cass.6212/2008), l'appaltante o il subappaltante (Cass. 9065/2006, 24935/2015). In tal modo la Corte ha ricollegato l'ambito di operatività dell'azione di regresso con la sussistenza del c.d. debito di sicurezza il quale sussiste nei confronti di tutti coloro che in ragione dell'attività svolta siano gravati di specifici obblighi di prevenzione nei confronti dei lavoratori soggetti a rischio.
Fatte queste premesse, nel caso in esame, la sentenza impugnata non appare condivisibile laddove ha ritenuto che il avesse assunto la qualità di datore di lavoro dell'infortunato. Pt_1
Innanzitutto, i fatti, seppure l'appellante ne contesta la ricostruzione in sentenza sulla base delle indagini penali e non su prove raccolte nel giudizio civile, non sono efficacemente contestati e possono essere ricostruiti conformemente a quanto accertato dal primo giudice: in particolare, dalle dichiarazioni rese dagli operatori sanitari, si evince, che la mattina del 21 agosto 2019, gli stessi erano stati inviati verso le 9,30, su richiesta della centrale operativa cui era stato segnalato un episodio d'epistassi, a Montegiorgio in via Morandi nei pressi del ponte sul fiume, ove avevano individuato una
Lancia Y bianca, ferma a bordo strada, all'interno della quale vi erano tre individui stranieri, uno al lato guida, uno disteso sul sedile passeggero e uno seduto sui sedili posteriori. Quello sdraiato sul sedile destro anteriore indossava una maglietta a maniche corte sporca di sangue e si trovava in stato d'incoscienza; era stato estratto dal veicolo e posto sulla barella;
perdeva sangue da naso, bocca ed orecchio destro e presentava una lacerazione sulla nuca di 10-12 cm;
era stato trasferito in ambulanza vicino all'impresa in attesa dell'intervento del personale medico prontamente chiamato;
su Pt_2 indicazione del medico dott. erano stati contatti i C.C. e l'elisoccorso; oltre ai tre era Per_1 registrata anche la presenza di , che all'arrivo dell'ambulanza aveva agitato le braccia Parte_1
per segnalare il luogo;
, escusso lo stesso giorno del fatto, dichiarava di coabitare da tre-quattro mesi Persona_2 con l'infortunato JA e che quella mattina si era recato assieme a lui a , distante Controparte_2
circa 50 km dalla loro residenza di , per effettuare delle demolizioni nella proprietà di un Per_3 individuo, chiamato “Capo”, di cui egli non conosceva il nome completo ma solo l'utenza n.
347/6730035 e che JA chiamava;
quello era il secondo giorno in cui egli assieme al Per_4
connazionale lavorava da ed aveva visto JA rovinare a terra, mentre stava lavorando su un Per_4
muro alto tre-quattro metri;
egli assieme a aveva sollevato JA che perdeva sangue e non era Per_4 cosciente, l'aveva condotto fuori dal cantiere e caricato nella sua auto lancia Y targata AK387BP; Per_4 aveva chiamato l'ambulanza arrivata poco dopo e, dopo l'arrivo dei soccorsi, si era poi allontanato a pagina 4 di 10 bordo di un'utilitaria nera;
egli l'aveva poi contattato per informarlo delle condizioni critiche dell'infortunato, al che aveva risposto di esser già informato. Il “Capo” era un uomo sui CP_5 cinquant'anni alto più di 180 cm, dai capelli biondi e li retribuiva con € 50-60 al giorno;
nel luogo dell'incidente, di proprietà di , padre di , erano Controparte_6 Parte_1
rinvenuti una scala in alluminio grigia con dodici gradini appoggiata su un muro laterale destro dal capanno, altra scala di undici gradini appoggiata sul muro retrostante del capanno, una carriola in alluminio, una piccola impalcatura composta da due cavalletti, due cavi elettrici ed alcune travi in legno e l'area era posta sotto sequestro;
dall'acquisizione dei tabulati erano emerse più di dieci telefonate tra il ed nei giorni Pt_1 CP_3 antecedenti all'incidente, in particolare il 19 agosto 2019 ed il giorno dell'incidente alle 9,58 ed alle
16,23;
NW JA, escusso a s.i.t. il 6 dicembre 2019, ha ricordato che quel 21 agosto 2019, mentre lavorava assieme al in un cantiere di proprietà di nell'attività di demolizione di un CP_3 Pt_1
capanno iniziata il giorno prima grazie ai contatti ed agli accordi tra ed era caduto da una Pt_1 CP_3
trave posta sulla sommità del tetto a circa 7/8 metri da terra, era caduto per il cedimento del sostegno, cozzando con la parte frontale-sinistra della testa al suolo, perdendo i sensi e recuperandoli dopo.
L'attività era retribuita 5 euro all'ora e non era stata regolarizzata;
il 23 agosto 2019 in sede di s.i.t. forniva ulteriori apporti, aggiungendo che per l'attività di CP_3 demolizione si era accordato qualche giorno prima dell'inizio con che aveva coadiuvato i lavori Per_4
e che JA era caduto mentre stava lavorando sulla trave in legno posta a sinistra dell'ingresso, in quel momento già rimossa e posta a terra, ribadendo che nella Lancia Y in attesa dei soccorsi c'erano solo lui e e temporaneamente si era avvicinato un individuo straniero per prestare aiuto. CP_3
Ebbene, a prescindere dal contrasto sulla circostanza della presenza o meno nel cantiere, ove veniva eseguita la demolizione, del (il medesimo riferiva, infatti, di avere incrociato la Lancia Pt_1 dell' mentre tornava dalla ferramenta e di essere andato a casa a telefonare dal fisso perché privo CP_3
di cellulare), ciò che non ha trovato adeguata dimostrazione dalle dichiarazioni testimoniali e dagli accertamenti ispettivi congiunti INPS, , ITL è la qualità di datore di lavoro assunta dal CP_1 Pt_1
Ebbene, anche secondo l'id quod plerumque accidit, appare ben singolare che un soggetto, che di mestiere fa l'operaio metalmeccanico ed abbia bisogno di demolire un rudere di proprietà, provveda ad assumere (seppure in nero) degli operai alle proprie dipendenze per eseguire l'opera di demolizione.
D'altronde, il mero fatto dichiarato dall' (seppure contestato dal che costui, la CP_3 Pt_1 mattina dell'incidente, si trovasse nel cantiere in questione, non assume alcuna valenza assorbente, essendo il rudere in questione accanto all'abitazione del Inoltre, non risulta che nessuno dei Pt_1
pagina 5 di 10 presenti abbia dichiarato che il avesse dato istruzioni specifiche sulla modalità di compimento Pt_1
dei lavori edili, abbia ordinato allo JA di salire sulla trave o abbia fornito agli stessi gli strumenti di lavoro che, pure, sono stati trovati sul posto, come impalcature, travi, carriola, scala.
In questo contesto, appare ben più probabile che il volendo eseguire lavori di Pt_1 demolizione e ricostruzione del rustico accanto alla sua abitazione, si sia rivolto all' unico con il CP_3 quale risultano contatti telefonici nelle giornate antecedenti all'incidente, incaricandolo di eseguire l'opera, seppure senza previa stipula di un contratto di appalto scritto, ma solo orale e che costui abbia, poi, portato con sé dei connazionali dai quali farsi aiutare.
D'altronde, è risultato che lo JA neppure parlava italiano, essendo arrivato in Italia solo pochi mesi prima, ospitato dallo sicché qualsiasi direttiva nei suoi confronti non poteva che pervenire CP_3 da quest'ultimo.
Il fatto, poi, che, secondo quanto riferito dallo JA e dall' gli stessi avessero pattuito una CP_3 retribuzione a giornata non contraddice l'esistenza di un contratto di appalto, ben potendo le parti commisurare il compenso per l'opera al tempo impiegato per il suo completamento.
In ogni caso, il solo compenso orario, in assenza di prova del potere direttivo in capo al Pt_1
non potrebbe servire a provare la subordinazione.
Deve, dunque, ritenersi che il ruolo del debba più correttamente inquadrarsi quale Pt_1 committente dei lavori in questione, l' quale appaltatore e lo JA quale presumibile dipendente CP_3 di quest'ultimo, essendo da questi stato condotto sul luogo dei lavori.
In particolare, il come pure osservato nella sentenza impugnata, in via alternativa alla Pt_1
qualifica di datore di lavoro ritenuta in via principale, ha assunto il ruolo di committente, secondo la previsione dell'art. 89, c. 1, del d.lgs. 81/2008 secondo cui costui è il “soggetto per conto del quale
l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”.
Si ricorda, peraltro, che ai sensi dell'art. 89 del DLGS. 81/2008) si intendono per: “a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X” (ossia “
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali…).
Ebbene, in materia di regresso nei confronti del committente, si è pronunciata, di recente, la
Suprema Corte (v. Sez. L - , Ordinanza n. 375 del 10/01/2023) che ha affermato che “L'azione di regresso dell' , esperibile non solo nei confronti del titolare del rapporto assicurativo, ma anche di CP_1
chi, assumendo una posizione di garanzia nel luogo di lavoro, ha l'obbligo di tutelare l'incolumità degli pagina 6 di 10 occupati al di là della qualifica formale di datore di lavoro, in caso di opere svolte in esecuzione di un contratto di appalto può essere esercitata anche nei confronti del committente, quale garante della vigilanza relativa alle misure di protezione da adottare in concreto, e del direttore dei lavori, di cui risulti la concreta ingerenza nell'esecuzione dei lavori e nella specifica materia della sicurezza”.
Secondo la Corte, infatti, “In linea generale, infatti, deve rilevarsi che la responsabilità dell'appaltatore non solo non esclude quella del committente (Sez. 3, Sentenza n. 25758 del
15/11/2013, Rv. 629134 - 01), ma anzi quest'ultima è configurabile quando vi sia stata in concreto assunzione di una posizione di garanzia e comunque, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, non viene meno se non per i soli rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera (Sez. 4 penale, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud., dep. 20/03/2008, Rv. 239252 - 01). Invero, questa Corte ha già ritenuto (Sez. 4 penale, Sentenza n.
7188 del 10/01/2018 Ud., dep. 14/02/2018, Rv. 272221 - 01) che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea
a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Si è anche affermato
(Sez. 4 penale, Sentenza n. 28728 del 22/09/2020 Ud., dep. 3 16/10/2020, Rv. 280049 - 01) che, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnicoprofessionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo. Analoga la posizione delle sezioni civili di questa Corte, che hanno affermato (Sez. 3, Sentenza n, 21694 del 20/10/2011, Rv.
620243 - 01) che, in tema d'infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ., espressione del principio del
"neminem laedere" per l'imprenditore e l'art. 7 del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, che disciplina
l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare
l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per
pagina 7 di 10 l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi”.
Ricorda la Corte come, “Secondo Sez. L, Sentenza n. 11311 del 09/05/2017, Rv. 644232 - 01, e
Sez. L, Sentenza n. 17092 del 08/10/2012, Rv. 624403 - 01), poi, l'art. 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benché da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire”.
Ebbene, nel caso in esame, appare confermato dallo stesso tenore del capitolato di prova testimoniale articolato dalla parte oggi appellante (e, per tale ragione, correttamente non ammesso) che il nella scelta dell' quale soggetto cui affidare il compito di demolizione del suo capanno, Pt_1 CP_3
si sia limitato ad assumere informazioni da meri conoscenti i quali lo rassicuravano che si trattava di
“soggetto titolare di ditta edile di sicura affidabilità e serietà”.
Dunque, il non ha neppure provveduto a verificare l'iscrizione del medesimo nel registro Pt_1
delle imprese (adempimento, in ogni caso, ritenuto insufficiente dalla giurisprudenza sopra richiamata), accontentandosi del “sentito dire”. Ugualmente, all'atto dell'inizio dei lavori, il medesimo si sarebbe fidato della mera parola dell' il quale lo “rassicurava sullo svolgimento delle opere a regola d'arte CP_3
e nella scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza” senza provvedere a verificare in modo diretto la struttura organizzativa dell'impresa incaricata e la sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell'opera commissionata (v. anche Cass. pen. n. 2872/2020).
I lavori venivano eseguiti senza l'apertura di alcuna pratica amministrativa edilizia e senza formale nomina di un direttore dei lavori a cui trasferire la responsabilità di vigilare sull'esecuzione dell'opera edile, garantendo la conformità dei lavori alle normative di settore, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, e senza nomina di un coordinatore in materia di sicurezza e salute (ossia coordinatore per l'esecuzione dei lavori).
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 81/2008, “Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori”.
Inoltre, a prescindere dall'assenza o meno del dal cantiere la mattina dell'incidente, egli Pt_1 risulta essere rimasto sempre nella piena disponibilità dell'immobile teatro dell'infortunio, assumendo, pertanto, una posizione di garanzia sul luogo di lavoro, con conseguente obbligo di tutelare l'incolumità
pagina 8 di 10 degli occupati che hanno avuto ingresso nell'immobile in questione, che già di per sé si trovava in stato di abbandono e privo di puntelli di sicurezza.
Gli elementi probatori prodotti in giudizio (ovverosia le s.i.t. e gli accertamenti svolti in sede di indagini penali) letti anche unitamente alla sentenza di patteggiamento ed in assenza di prove rilevanti offerte dall'appellante, confermano, dunque, la statuizione di responsabilità resa dal primo giudice.
Quanto, infatti, alla rilevanza della sentenza di patteggiamento, la Cassazione ha affermato (Sez.
U, Sentenza n. 17289 del 31/07/2006) che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova. Si è per altro verso rilevato (Sez. 3, Sentenza n. 20170 del
30/07/2018) che la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.). Sulla base di tali principi, si ribadisce che il Tribunale nella sentenza impugnata ha attribuito la corretta rilevanza alla sentenza di patteggiamento, pervenendo all'affermazione di responsabilità in considerazione della stessa non in sé ma unitamente alle altre emergenze probatorie, ritenute univoche, derivanti dagli elementi evincibili dalle indagini preliminari.
In assenza di motivi riguardanti il quantum, l'appello va complessivamente respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata di accoglimento dell'azione di regresso dell' CP_1 con riguardo alle somme pagate all'infortunato, seppure con la motivazione come sopra emendata.
Considerata la parziale fondatezza delle argomentazioni di cui all'appello, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti in ragione della metà, con condanna, per la restante parte, in capo all'appellante soccombente.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante a rifondere all' la metà delle spese del grado che liquida, per l'intero, in euro CP_1
12.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la parte appellante tenuta pagina 9 di 10 al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvo eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 8 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 233/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. SILVESTRI ANDREA elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. BONADIES MASSIMO elett.te dom.to in Ancona, via CP_1
Piave 25
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
propone appello avverso la sentenza n. 138/2024, depositata il 30 maggio 2024, Parte_1
notificata a mezzo pec il 03.06.2024, con la quale il Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del
Lavoro, in accoglimento della domanda di regresso esperita dall' , così si pronunciava: CP_1
“accertata la responsabilità esclusiva di in ordine all'infortunio occorso il 21 agosto Parte_1
2019 a JA NW, in accoglimento all'azione di regresso dell' condanna il resistente alla CP_1
pagina 1 di 10 restituzione all' della somma di € 1.378.937,61, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi CP_1
legali dalla richiesta stragiudiziale del 9 febbraio 2024 sino al saldo. Condanna alla Parte_1 rifusione all' delle spese di lite liquidate in complessivi € 23.750,00, oltre al rimborso spese CP_1 generali del 15% ed oneri riflessi”.
La controversia trae origine dall'incidente occorso a JA NW in data 21.08.2019 nei lavori di demolizione di un immobile a , nella disponibilità di , allorquando il Controparte_2 Parte_1 medesimo aveva perso l'equilibrio da un'altezza di almeno tre/quattro metri ed era rovinato a terra a causa del cedimento della trave su cui era salito, impattando con la faccia ed il ventre al suolo, riportando plurime fratture e la perdita dell'uso delle gambe.
L'appellante lamenta, in primo luogo, che il primo giudice avrebbe accertato “l'esclusiva responsabilità del quale datore di lavoro di fatto per l'infortunio occorso a JA, stante la Pt_1
mancanza di misure di sicurezza, di adeguati strumenti di lavoro e di formazione, inadempienze che hanno causalmente cagionato l'evento lesivo, in relazione al quale non è prospettabile alcun concorso di colpa del lavoratore” valutando esclusivamente gli atti di indagini preliminari di cui al parallelo procedimento penale condotto nei confronti del aventi valenza puramente indiziaria ed Pt_1 omettendo di dare ingresso alla prova orale richiesta dall'odierno appellante, senza puntualmente motivare in ordine a tale mancata ammissione. Ritiene, invece, l'appellante che l'ammissione delle orali, avrebbe permesso alla parte di dimostrare la qualità di datore di lavoro di fatto in capo ad CP_3
(ossia il soggetto che aveva portato l'infortunato nel cantiere), e, dall'altra, “l'affidamento riposto
[...] dal committente circa l'espletamento, da parte del ripetuto e della forza lavoro dallo stesso CP_3 garantita quale facente parte della sua ditta, dell'incarico di responsabile dei lavori, figura che, per definizione, sostituisce il committente”.
Lamenta, poi, l'appellante che dagli elementi, peraltro solo indiziari, versati in atti si dovrebbe evincere “la carenza di prova della responsabilità dell'appellante, quanto piuttosto la prova positiva in ordine alla carenza, in capo allo stesso, dei poteri direttivi di fatto, accertati, invece, dal Giudice a quo, sulla scorta di mere presunzioni, disorganicamente lette ed erroneamente valorizzate”.
Ritiene, in ogni caso, l'erroneità della sentenza anche laddove ha ritenuto la responsabilità dl quale committente, per non avere il primo giudice tenuto conto del fatto che lo stesso, all'atto Pt_1 del conferimento dell'incarico ad si era spogliato di qualsivoglia dominio o interferenza sull'area CP_3 di cantiere, lasciandolo nelle mani dell' tant'è che il medesimo era assente il giorno CP_3 dell'infortunio. Secondo l'appellante, “l'azione di regresso dell , per ritenersi esperibile anche CP_1
nei confronti del committente, deve comunque fondarsi sul presupposto della di lui posizione di garanzia nel luogo di lavoro (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/01/2023, n.375) la quale invece
pagina 2 di 10 CP_ risultava essere stata contrattualmente assunta dal predetto anche sulla scorta di un incolpevole
e legittimo affidamento su di questi riposto dal . Pt_1
Nel giudizio di appello si è costituito l' resistendo al gravame di cui chiede il rigetto. CP_1
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
In merito all'azione di regresso, oggetto del presente giudizio, si premette, in generale, che, come da giurisprudenza consolidata (v. per una panoramica generale Cass. Sez. L, Sentenza n. 12561 del
2017) tale azione prevista dagli artt. 10 e 11 del DPR 1124/65 è una speciale azione, di natura contrattuale (Cass. sent. 10529/2008, 16141/2007) che compete all' iure proprio " nei confronti CP_1
delle persone civilmente responsabili", in presenza di un fatto reato perseguibile ex officio, autonomamente accertabile dal giudice civile. Si ricorda, poi, che, a seguito della sentenza n.22 del
1967 la Corte Costituzionale - ampliando l'area della responsabilità civile indiretta del datore e segnatamente ricomprendendovi il fatto illecito di qualunque suo dipendente - ha corrispondentemente esteso anche l'ambito dell'azione di regresso dell' nei confronti del datore di lavoro (Cass. 7 CP_1
febbraio 1992, n. 11336.) Per quanto riguarda invece i terzi rileva la sentenza 16 aprile 1997, n. 3288 con la quale le Sezioni Unite, superando il contrario arresto formulato sempre a Sezioni Unite con la sentenza 1267/1952, hanno esteso l'ambito soggettivo dell'azione di regresso dell' a soggetti CP_1
diversi dal datore di lavoro, statuendo che nei confronti dei compagni di lavoro o dei preposti responsabili dell'infortunio sul lavoro, l' non può esercitare la comune azione di surroga ex art. CP_1
1916 c.c., ma soltanto l'azione di regresso, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 10 del T. U.
Con detta sentenza, la Corte ha significativamente precisato che l'interpretazione più corretta degli articoli 10 e 11 del T.U. è quella secondo la quale all' è attribuita l'azione di regresso nei CP_1
confronti di tutti coloro i quali, nell'ambito del rapporto di lavoro, o, più precisamente, nell'ambito del rischio tutelato, abbiano commesso fatti astrattamente configurabili come reati perseguibili di ufficio dai quali sia derivato il danno. La Corte ha motivato la decisione rilevando che questa interpretazione è
"del tutto coerente con i fini generali di prevenzione che presiedono alla disciplina, non sottraendo i diretti responsabili del danno all'integrità o alla salute del lavoratore, all'azione di rivalsa dell CP_4
che, almeno per certi aspetti, ha efficacia monitoria persino maggiore dell'eventuale azione spiegata dall'interessato o dai suoi aventi causa, ed anzi costituendo una ulteriore remora alla inosservanza delle norme poste a prevenzione degli infortuni." In seguito alla predetta pronuncia la giurisprudenza della Corte ha esteso il medesimo principio dai dipendenti del datore di lavoro ad altri soggetti terzi pagina 3 di 10 rispetto all'obbligo assicurativo, come i soci e gli amministratori (Cass.11426/2006), i soggetti chiamati a collaborare "a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro" (Cass.6212/2008), l'appaltante o il subappaltante (Cass. 9065/2006, 24935/2015). In tal modo la Corte ha ricollegato l'ambito di operatività dell'azione di regresso con la sussistenza del c.d. debito di sicurezza il quale sussiste nei confronti di tutti coloro che in ragione dell'attività svolta siano gravati di specifici obblighi di prevenzione nei confronti dei lavoratori soggetti a rischio.
Fatte queste premesse, nel caso in esame, la sentenza impugnata non appare condivisibile laddove ha ritenuto che il avesse assunto la qualità di datore di lavoro dell'infortunato. Pt_1
Innanzitutto, i fatti, seppure l'appellante ne contesta la ricostruzione in sentenza sulla base delle indagini penali e non su prove raccolte nel giudizio civile, non sono efficacemente contestati e possono essere ricostruiti conformemente a quanto accertato dal primo giudice: in particolare, dalle dichiarazioni rese dagli operatori sanitari, si evince, che la mattina del 21 agosto 2019, gli stessi erano stati inviati verso le 9,30, su richiesta della centrale operativa cui era stato segnalato un episodio d'epistassi, a Montegiorgio in via Morandi nei pressi del ponte sul fiume, ove avevano individuato una
Lancia Y bianca, ferma a bordo strada, all'interno della quale vi erano tre individui stranieri, uno al lato guida, uno disteso sul sedile passeggero e uno seduto sui sedili posteriori. Quello sdraiato sul sedile destro anteriore indossava una maglietta a maniche corte sporca di sangue e si trovava in stato d'incoscienza; era stato estratto dal veicolo e posto sulla barella;
perdeva sangue da naso, bocca ed orecchio destro e presentava una lacerazione sulla nuca di 10-12 cm;
era stato trasferito in ambulanza vicino all'impresa in attesa dell'intervento del personale medico prontamente chiamato;
su Pt_2 indicazione del medico dott. erano stati contatti i C.C. e l'elisoccorso; oltre ai tre era Per_1 registrata anche la presenza di , che all'arrivo dell'ambulanza aveva agitato le braccia Parte_1
per segnalare il luogo;
, escusso lo stesso giorno del fatto, dichiarava di coabitare da tre-quattro mesi Persona_2 con l'infortunato JA e che quella mattina si era recato assieme a lui a , distante Controparte_2
circa 50 km dalla loro residenza di , per effettuare delle demolizioni nella proprietà di un Per_3 individuo, chiamato “Capo”, di cui egli non conosceva il nome completo ma solo l'utenza n.
347/6730035 e che JA chiamava;
quello era il secondo giorno in cui egli assieme al Per_4
connazionale lavorava da ed aveva visto JA rovinare a terra, mentre stava lavorando su un Per_4
muro alto tre-quattro metri;
egli assieme a aveva sollevato JA che perdeva sangue e non era Per_4 cosciente, l'aveva condotto fuori dal cantiere e caricato nella sua auto lancia Y targata AK387BP; Per_4 aveva chiamato l'ambulanza arrivata poco dopo e, dopo l'arrivo dei soccorsi, si era poi allontanato a pagina 4 di 10 bordo di un'utilitaria nera;
egli l'aveva poi contattato per informarlo delle condizioni critiche dell'infortunato, al che aveva risposto di esser già informato. Il “Capo” era un uomo sui CP_5 cinquant'anni alto più di 180 cm, dai capelli biondi e li retribuiva con € 50-60 al giorno;
nel luogo dell'incidente, di proprietà di , padre di , erano Controparte_6 Parte_1
rinvenuti una scala in alluminio grigia con dodici gradini appoggiata su un muro laterale destro dal capanno, altra scala di undici gradini appoggiata sul muro retrostante del capanno, una carriola in alluminio, una piccola impalcatura composta da due cavalletti, due cavi elettrici ed alcune travi in legno e l'area era posta sotto sequestro;
dall'acquisizione dei tabulati erano emerse più di dieci telefonate tra il ed nei giorni Pt_1 CP_3 antecedenti all'incidente, in particolare il 19 agosto 2019 ed il giorno dell'incidente alle 9,58 ed alle
16,23;
NW JA, escusso a s.i.t. il 6 dicembre 2019, ha ricordato che quel 21 agosto 2019, mentre lavorava assieme al in un cantiere di proprietà di nell'attività di demolizione di un CP_3 Pt_1
capanno iniziata il giorno prima grazie ai contatti ed agli accordi tra ed era caduto da una Pt_1 CP_3
trave posta sulla sommità del tetto a circa 7/8 metri da terra, era caduto per il cedimento del sostegno, cozzando con la parte frontale-sinistra della testa al suolo, perdendo i sensi e recuperandoli dopo.
L'attività era retribuita 5 euro all'ora e non era stata regolarizzata;
il 23 agosto 2019 in sede di s.i.t. forniva ulteriori apporti, aggiungendo che per l'attività di CP_3 demolizione si era accordato qualche giorno prima dell'inizio con che aveva coadiuvato i lavori Per_4
e che JA era caduto mentre stava lavorando sulla trave in legno posta a sinistra dell'ingresso, in quel momento già rimossa e posta a terra, ribadendo che nella Lancia Y in attesa dei soccorsi c'erano solo lui e e temporaneamente si era avvicinato un individuo straniero per prestare aiuto. CP_3
Ebbene, a prescindere dal contrasto sulla circostanza della presenza o meno nel cantiere, ove veniva eseguita la demolizione, del (il medesimo riferiva, infatti, di avere incrociato la Lancia Pt_1 dell' mentre tornava dalla ferramenta e di essere andato a casa a telefonare dal fisso perché privo CP_3
di cellulare), ciò che non ha trovato adeguata dimostrazione dalle dichiarazioni testimoniali e dagli accertamenti ispettivi congiunti INPS, , ITL è la qualità di datore di lavoro assunta dal CP_1 Pt_1
Ebbene, anche secondo l'id quod plerumque accidit, appare ben singolare che un soggetto, che di mestiere fa l'operaio metalmeccanico ed abbia bisogno di demolire un rudere di proprietà, provveda ad assumere (seppure in nero) degli operai alle proprie dipendenze per eseguire l'opera di demolizione.
D'altronde, il mero fatto dichiarato dall' (seppure contestato dal che costui, la CP_3 Pt_1 mattina dell'incidente, si trovasse nel cantiere in questione, non assume alcuna valenza assorbente, essendo il rudere in questione accanto all'abitazione del Inoltre, non risulta che nessuno dei Pt_1
pagina 5 di 10 presenti abbia dichiarato che il avesse dato istruzioni specifiche sulla modalità di compimento Pt_1
dei lavori edili, abbia ordinato allo JA di salire sulla trave o abbia fornito agli stessi gli strumenti di lavoro che, pure, sono stati trovati sul posto, come impalcature, travi, carriola, scala.
In questo contesto, appare ben più probabile che il volendo eseguire lavori di Pt_1 demolizione e ricostruzione del rustico accanto alla sua abitazione, si sia rivolto all' unico con il CP_3 quale risultano contatti telefonici nelle giornate antecedenti all'incidente, incaricandolo di eseguire l'opera, seppure senza previa stipula di un contratto di appalto scritto, ma solo orale e che costui abbia, poi, portato con sé dei connazionali dai quali farsi aiutare.
D'altronde, è risultato che lo JA neppure parlava italiano, essendo arrivato in Italia solo pochi mesi prima, ospitato dallo sicché qualsiasi direttiva nei suoi confronti non poteva che pervenire CP_3 da quest'ultimo.
Il fatto, poi, che, secondo quanto riferito dallo JA e dall' gli stessi avessero pattuito una CP_3 retribuzione a giornata non contraddice l'esistenza di un contratto di appalto, ben potendo le parti commisurare il compenso per l'opera al tempo impiegato per il suo completamento.
In ogni caso, il solo compenso orario, in assenza di prova del potere direttivo in capo al Pt_1
non potrebbe servire a provare la subordinazione.
Deve, dunque, ritenersi che il ruolo del debba più correttamente inquadrarsi quale Pt_1 committente dei lavori in questione, l' quale appaltatore e lo JA quale presumibile dipendente CP_3 di quest'ultimo, essendo da questi stato condotto sul luogo dei lavori.
In particolare, il come pure osservato nella sentenza impugnata, in via alternativa alla Pt_1
qualifica di datore di lavoro ritenuta in via principale, ha assunto il ruolo di committente, secondo la previsione dell'art. 89, c. 1, del d.lgs. 81/2008 secondo cui costui è il “soggetto per conto del quale
l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”.
Si ricorda, peraltro, che ai sensi dell'art. 89 del DLGS. 81/2008) si intendono per: “a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X” (ossia “
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali…).
Ebbene, in materia di regresso nei confronti del committente, si è pronunciata, di recente, la
Suprema Corte (v. Sez. L - , Ordinanza n. 375 del 10/01/2023) che ha affermato che “L'azione di regresso dell' , esperibile non solo nei confronti del titolare del rapporto assicurativo, ma anche di CP_1
chi, assumendo una posizione di garanzia nel luogo di lavoro, ha l'obbligo di tutelare l'incolumità degli pagina 6 di 10 occupati al di là della qualifica formale di datore di lavoro, in caso di opere svolte in esecuzione di un contratto di appalto può essere esercitata anche nei confronti del committente, quale garante della vigilanza relativa alle misure di protezione da adottare in concreto, e del direttore dei lavori, di cui risulti la concreta ingerenza nell'esecuzione dei lavori e nella specifica materia della sicurezza”.
Secondo la Corte, infatti, “In linea generale, infatti, deve rilevarsi che la responsabilità dell'appaltatore non solo non esclude quella del committente (Sez. 3, Sentenza n. 25758 del
15/11/2013, Rv. 629134 - 01), ma anzi quest'ultima è configurabile quando vi sia stata in concreto assunzione di una posizione di garanzia e comunque, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, non viene meno se non per i soli rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera (Sez. 4 penale, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud., dep. 20/03/2008, Rv. 239252 - 01). Invero, questa Corte ha già ritenuto (Sez. 4 penale, Sentenza n.
7188 del 10/01/2018 Ud., dep. 14/02/2018, Rv. 272221 - 01) che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea
a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Si è anche affermato
(Sez. 4 penale, Sentenza n. 28728 del 22/09/2020 Ud., dep. 3 16/10/2020, Rv. 280049 - 01) che, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnicoprofessionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo. Analoga la posizione delle sezioni civili di questa Corte, che hanno affermato (Sez. 3, Sentenza n, 21694 del 20/10/2011, Rv.
620243 - 01) che, in tema d'infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ., espressione del principio del
"neminem laedere" per l'imprenditore e l'art. 7 del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, che disciplina
l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare
l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per
pagina 7 di 10 l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi”.
Ricorda la Corte come, “Secondo Sez. L, Sentenza n. 11311 del 09/05/2017, Rv. 644232 - 01, e
Sez. L, Sentenza n. 17092 del 08/10/2012, Rv. 624403 - 01), poi, l'art. 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benché da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire”.
Ebbene, nel caso in esame, appare confermato dallo stesso tenore del capitolato di prova testimoniale articolato dalla parte oggi appellante (e, per tale ragione, correttamente non ammesso) che il nella scelta dell' quale soggetto cui affidare il compito di demolizione del suo capanno, Pt_1 CP_3
si sia limitato ad assumere informazioni da meri conoscenti i quali lo rassicuravano che si trattava di
“soggetto titolare di ditta edile di sicura affidabilità e serietà”.
Dunque, il non ha neppure provveduto a verificare l'iscrizione del medesimo nel registro Pt_1
delle imprese (adempimento, in ogni caso, ritenuto insufficiente dalla giurisprudenza sopra richiamata), accontentandosi del “sentito dire”. Ugualmente, all'atto dell'inizio dei lavori, il medesimo si sarebbe fidato della mera parola dell' il quale lo “rassicurava sullo svolgimento delle opere a regola d'arte CP_3
e nella scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza” senza provvedere a verificare in modo diretto la struttura organizzativa dell'impresa incaricata e la sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell'opera commissionata (v. anche Cass. pen. n. 2872/2020).
I lavori venivano eseguiti senza l'apertura di alcuna pratica amministrativa edilizia e senza formale nomina di un direttore dei lavori a cui trasferire la responsabilità di vigilare sull'esecuzione dell'opera edile, garantendo la conformità dei lavori alle normative di settore, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, e senza nomina di un coordinatore in materia di sicurezza e salute (ossia coordinatore per l'esecuzione dei lavori).
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 81/2008, “Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori”.
Inoltre, a prescindere dall'assenza o meno del dal cantiere la mattina dell'incidente, egli Pt_1 risulta essere rimasto sempre nella piena disponibilità dell'immobile teatro dell'infortunio, assumendo, pertanto, una posizione di garanzia sul luogo di lavoro, con conseguente obbligo di tutelare l'incolumità
pagina 8 di 10 degli occupati che hanno avuto ingresso nell'immobile in questione, che già di per sé si trovava in stato di abbandono e privo di puntelli di sicurezza.
Gli elementi probatori prodotti in giudizio (ovverosia le s.i.t. e gli accertamenti svolti in sede di indagini penali) letti anche unitamente alla sentenza di patteggiamento ed in assenza di prove rilevanti offerte dall'appellante, confermano, dunque, la statuizione di responsabilità resa dal primo giudice.
Quanto, infatti, alla rilevanza della sentenza di patteggiamento, la Cassazione ha affermato (Sez.
U, Sentenza n. 17289 del 31/07/2006) che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova. Si è per altro verso rilevato (Sez. 3, Sentenza n. 20170 del
30/07/2018) che la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.). Sulla base di tali principi, si ribadisce che il Tribunale nella sentenza impugnata ha attribuito la corretta rilevanza alla sentenza di patteggiamento, pervenendo all'affermazione di responsabilità in considerazione della stessa non in sé ma unitamente alle altre emergenze probatorie, ritenute univoche, derivanti dagli elementi evincibili dalle indagini preliminari.
In assenza di motivi riguardanti il quantum, l'appello va complessivamente respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata di accoglimento dell'azione di regresso dell' CP_1 con riguardo alle somme pagate all'infortunato, seppure con la motivazione come sopra emendata.
Considerata la parziale fondatezza delle argomentazioni di cui all'appello, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti in ragione della metà, con condanna, per la restante parte, in capo all'appellante soccombente.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante a rifondere all' la metà delle spese del grado che liquida, per l'intero, in euro CP_1
12.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la parte appellante tenuta pagina 9 di 10 al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvo eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 8 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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