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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 963 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 20 novembre 2024, celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Lanciano, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandro Silvi, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da note di udienza depositate in vista dell'udienza del 20 novembre 2024, celebratasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha richiesto la separazione giudiziale dal Parte_1
marito, con addebito a suo carico, e il riconoscimento di un risarcimento Controparte_1
danni pari ad € 90.000. Secondo la ricorrente, il matrimonio, celebrato nel 2022, sarebbe stato voluto e accelerato dal marito non per genuina intenzione di costituire una famiglia, ma per ottenere benefici lavorativi, approfittando della sua fiducia e dei suoi sentimenti. La Parte_1 ha descritto il matrimonio come un'esperienza caratterizzata da trascuratezza, distacco e atteggiamenti ingannevoli da parte del marito. La ricorrente inoltre sostiene che il , CP_1 fin dall'inizio della convivenza, non avrebbe mai realmente condiviso il progetto matrimoniale, mantenendo un comportamento distante, fisicamente ed emotivamente. Viene denunciata anche la presenza di rapporti non appropriati con altre donne, rilevati tramite messaggi e contatti social, nonché episodi di provocazione, come l'introduzione di un gatto nella casa coniugale nonostante la nota allergia della moglie, che avrebbe causato un grave episodio di malessere. La ha inoltre segnalato l'abbandono della casa coniugale da parte del Parte_1
marito e ha richiesto il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti, oltre alla restituzione di somme spese in costanza di matrimonio.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha respinto categoricamente Controparte_1
le accuse della moglie, affermando che il matrimonio è stato celebrato di comune accordo, senza alcuna pressione da parte sua, e che le accuse di strumentalità, infedeltà e abbandono sono infondate. Egli sostiene di aver sempre rispettato i doveri matrimoniali, pur in un contesto di evidente incompatibilità caratteriale tra i coniugi. Secondo il resistente, i presunti messaggi e contatti con altre donne citati dalla ricorrente rappresenterebbero banali interazioni sociali, prive di rilevanza giuridica o morale. Il nega di aver beneficiato di alcun vantaggio CP_1
lavorativo derivante dal matrimonio, affermando di aver continuato a svolgere la propria attività presso l'Aeronautica Militare a Roma senza trasferimenti o incrementi retributivi. Egli sottolinea di aver più volte invitato la moglie a trasferirsi nella capitale, invito che sarebbe stato
2 ripetutamente rifiutato. Quanto all'episodio del gatto, il resistente lo ridimensiona, definendolo una questione banale, priva di rilevanza ai fini della crisi coniugale, e negando ogni responsabilità per l'episodio di malessere lamentato dalla moglie. Un aspetto centrale della difesa del è la rivelazione che la moglie avrebbe nascosto, al momento del CP_1
matrimonio, una condizione di invalidità e altri problemi di salute, scoperti solo in un momento successivo e che avrebbero compromesso il rapporto di fiducia. Tale circostanza, secondo il resistente, potrebbe influire sulla validità del consenso matrimoniale. Inoltre, egli nega ogni pretesa economica avanzata dalla ricorrente, affermando che le spese del matrimonio sono state sostenute in proporzione alle rispettive disponibilità e che eventuali richieste di rimborso non possono trovare accoglimento.
Tanto sommariamente premesso in ordine alle posizioni delle parti, in vista dell'udienza di comparizione davanti al giudice delegato alla trattazione, le parti hanno congiuntamente rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione. Più in particolare, ferma la volontà di addivenire alla separazione personale, stante la ormai inconciliabilità, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito e alle pretese risarcitorie e restitutorie, mentre il resistente, dal canto suo, si è impegnato a rimettere una querela proposta nei confronti della coniuge;
le parti congiuntamente hanno rappresentato di aver diviso i beni tra di loro e di non aver ulteriori pretese.
Ora va osservato che effettivamente in data 12 novembre 2024 è stato depositato accordo sottoscritto dalle parti, contenente le condizioni di separazione indicate sopra. Quindi le parti hanno chiesto al Tribunale, ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., di dichiarare la separazione personale ed omologare il contenuto dell'accordo, con sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta, secondo le forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
In riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti contenute nel testo dell'accordo è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Per quanto concerne l'accordo, non sono emersi elementi di criticità che inducono a richiedere chiarimenti in merito alle condizioni proposte. Dal momento che il contenuto
3 dell'accordo non comprende statuizioni riferibili specificamente alle condizioni di separazione,
ma la rinuncia a pretese accessorie, il Tribunale si limita a prenderne atto.
In considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di separazione, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., perché le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), e (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura d el
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le
annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni di separazione contenute nell'accordo depositato in data 12 novembre 2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 963 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 20 novembre 2024, celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Lanciano, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandro Silvi, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da note di udienza depositate in vista dell'udienza del 20 novembre 2024, celebratasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha richiesto la separazione giudiziale dal Parte_1
marito, con addebito a suo carico, e il riconoscimento di un risarcimento Controparte_1
danni pari ad € 90.000. Secondo la ricorrente, il matrimonio, celebrato nel 2022, sarebbe stato voluto e accelerato dal marito non per genuina intenzione di costituire una famiglia, ma per ottenere benefici lavorativi, approfittando della sua fiducia e dei suoi sentimenti. La Parte_1 ha descritto il matrimonio come un'esperienza caratterizzata da trascuratezza, distacco e atteggiamenti ingannevoli da parte del marito. La ricorrente inoltre sostiene che il , CP_1 fin dall'inizio della convivenza, non avrebbe mai realmente condiviso il progetto matrimoniale, mantenendo un comportamento distante, fisicamente ed emotivamente. Viene denunciata anche la presenza di rapporti non appropriati con altre donne, rilevati tramite messaggi e contatti social, nonché episodi di provocazione, come l'introduzione di un gatto nella casa coniugale nonostante la nota allergia della moglie, che avrebbe causato un grave episodio di malessere. La ha inoltre segnalato l'abbandono della casa coniugale da parte del Parte_1
marito e ha richiesto il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti, oltre alla restituzione di somme spese in costanza di matrimonio.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha respinto categoricamente Controparte_1
le accuse della moglie, affermando che il matrimonio è stato celebrato di comune accordo, senza alcuna pressione da parte sua, e che le accuse di strumentalità, infedeltà e abbandono sono infondate. Egli sostiene di aver sempre rispettato i doveri matrimoniali, pur in un contesto di evidente incompatibilità caratteriale tra i coniugi. Secondo il resistente, i presunti messaggi e contatti con altre donne citati dalla ricorrente rappresenterebbero banali interazioni sociali, prive di rilevanza giuridica o morale. Il nega di aver beneficiato di alcun vantaggio CP_1
lavorativo derivante dal matrimonio, affermando di aver continuato a svolgere la propria attività presso l'Aeronautica Militare a Roma senza trasferimenti o incrementi retributivi. Egli sottolinea di aver più volte invitato la moglie a trasferirsi nella capitale, invito che sarebbe stato
2 ripetutamente rifiutato. Quanto all'episodio del gatto, il resistente lo ridimensiona, definendolo una questione banale, priva di rilevanza ai fini della crisi coniugale, e negando ogni responsabilità per l'episodio di malessere lamentato dalla moglie. Un aspetto centrale della difesa del è la rivelazione che la moglie avrebbe nascosto, al momento del CP_1
matrimonio, una condizione di invalidità e altri problemi di salute, scoperti solo in un momento successivo e che avrebbero compromesso il rapporto di fiducia. Tale circostanza, secondo il resistente, potrebbe influire sulla validità del consenso matrimoniale. Inoltre, egli nega ogni pretesa economica avanzata dalla ricorrente, affermando che le spese del matrimonio sono state sostenute in proporzione alle rispettive disponibilità e che eventuali richieste di rimborso non possono trovare accoglimento.
Tanto sommariamente premesso in ordine alle posizioni delle parti, in vista dell'udienza di comparizione davanti al giudice delegato alla trattazione, le parti hanno congiuntamente rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione. Più in particolare, ferma la volontà di addivenire alla separazione personale, stante la ormai inconciliabilità, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito e alle pretese risarcitorie e restitutorie, mentre il resistente, dal canto suo, si è impegnato a rimettere una querela proposta nei confronti della coniuge;
le parti congiuntamente hanno rappresentato di aver diviso i beni tra di loro e di non aver ulteriori pretese.
Ora va osservato che effettivamente in data 12 novembre 2024 è stato depositato accordo sottoscritto dalle parti, contenente le condizioni di separazione indicate sopra. Quindi le parti hanno chiesto al Tribunale, ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., di dichiarare la separazione personale ed omologare il contenuto dell'accordo, con sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta, secondo le forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
In riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti contenute nel testo dell'accordo è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Per quanto concerne l'accordo, non sono emersi elementi di criticità che inducono a richiedere chiarimenti in merito alle condizioni proposte. Dal momento che il contenuto
3 dell'accordo non comprende statuizioni riferibili specificamente alle condizioni di separazione,
ma la rinuncia a pretese accessorie, il Tribunale si limita a prenderne atto.
In considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di separazione, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., perché le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), e (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura d el
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le
annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni di separazione contenute nell'accordo depositato in data 12 novembre 2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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