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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 541/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sezione Seconda Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 541/2022 R.G. A.C. promossa da
(c.f. ) con sede in Roma in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Floro Flori ed elettivamente domiciliato presso la sede della propria Avvocatura in Ancona, Via San Martino n. 23
APPELLANTE
CONTRO C.F._
( .IVA ) in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Cerretti ed elettivamente domiciliato in Milano, via dei Bossi
6 presso lo studio del difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 6 dicembre 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona Pt_2
il al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 5.494,96. Controparte_1
Riferiva che il Sig. , il giorno 17 agosto 2015 in , "scivolando in una buca del Parte_3 CP_1
pagina 1 di 6 marciapiede" riportava lesioni personali per le quali l' erogava una indennità di malattia e della Pt_2
quale, in surroga, chiedeva la restituzione. Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
All'esito della espletata istruttoria ( prova per testi e produzioni documentali ) il Tribunale di
Ancona con sentenza resa ex art. 281 sexies cpc nr. 335/2022 pubblicata in data 09/03/2022 respingeva la domanda condannando altresì la parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello l' con atto ritualmente notificato, Pt_2
chiedendone la riforma e, per l' effetto, sentir “dichiarare infondata e per l'effetto respingere l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado ex adverso formulata. NEL MERITO: dichiarare che il è responsabile delle lesioni riportate da in Controparte_1 Parte_3
conseguenza della caduta di cui sopra e quindi condannare detto in persona del Sindaco pro- CP_1
tempore, a pagare all' , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, per le causali di cui in narrativa, la somma di € 5.494,96 o quella maggiore o (in subordine) minore che risulterà in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo i noti indici Istat, dal dovuto al saldo” In via istruttoria chiedeva “l'ammissione di interrogatorio libero del Geom. responsabile del all'epoca del Controparte_2 Controparte_1
sinistro per cui è causa, sulla presenza o meno di erba alta sulla buca aperta nel marciapiede di cui in narrativa". Con vittoria di spese del presente grado.
Si costituiva in giudizio l' appellato chiedendo “ in via pregiudiziale ed assorbente, in via CP_1
principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall' ai sensi e per gli Pt_2
effetti di cui all'art. 342, comma 1, c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa;
2. In via pregiudiziale ed assorbente, in via subordinata: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall Pt_2
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis, comma 1, c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa;
3. In via subordinata e preliminare, nel merito: rigettare l'istanza di controparte di rimessione della causa in istruttoria per tutti i motivi dedotti in narrativa” e comunque il rigetto dell' appello.
All' udienza del 6 dicembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello interposto per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. non è fondata atteso che sono state rispettate le prescrizioni normative che, come definitivamente chiarito dalla SC, non richiedono formalismi sacramentali (cfr Corte di Cassazione SS.UU16/11/2017 n° 2719). La specificità dei motivi di appello deve essere infatti commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile solo pagina 2 di 6 laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza: ragioni che, nel caso di specie, l' appellante ha, seppur genericamente, comunque rappresentato.
Quanto al merito , l'appellante in sostanza lamenta che il Tribunale ha errato basando il suo convincimento solo sulle fotografie esibite dal teste dalle quali risulta l'assenza di erba Parte_3
alta sul luogo del sinistro: rileva che per ammissione dello stesso teste le foto erano state scattate due giorni dopo l'incidente sinistro e che nel frattempo l'erba poteva essere stata tagliata.
I motivi non sono fondati.
Preliminarmente si osserva, sul diritto di surroga dell' nei confronti della vittima di un sinistro Pt_2
stradale, che il diritto di surrogazione dell' nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della Pt_2
sua invalidità, in relazione alla quale l' abbia erogato la prestazione previdenziale, va Pt_1
rapportato, quanto all'ammontare, agli importi concretamente versati, «atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito» (Cass. civ., n.
4688/2003; Cass. civ., sez. III, sent., 21 marzo 2022, n. 9002 ) . La surrogazione dell'assicuratore
(sociale o privato) consiste infatti in una successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dalla vittima di un fatto illecito nei confronti del responsabile. Essa è infatti una species del generale istituto previsto dall'art. 1203 c.c. (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26647 del 18/10/2019, Rv.
655423 – 01; ma così già Sez. U, Sentenza n. 5246 del 28/05/1994, Rv. 486816 – 01). La surrogazione
è dunque un fenomeno circolatorio del credito. Il trasferimento di un qualsiasi diritto di credito dal titolare ad un terzo in tanto può avvenire, in quanto il credito esista. I corollari di questo principio sono due: a) in tanto l'assicuratore può esercitare la surrogazione, in quanto la vittima abbia effettivamente un diritto di credito nei confronti del terzo responsabile;
b) poiché l'assicuratore per effetto della surrogazione acquista il medesimo diritto che sorgeva in capo al danneggiato e ne assume la posizione rispetto al terzo responsabile, a lui saranno da questi opponibili tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato: e tra queste le eccezioni di inesistenza o di indimostrabilità del danno (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 468 del 17/01/1997, Rv. 501824 – 01; Sez. 3,
Sentenza n. 10597 del 11/10/1995, Rv. 494199 - 01).
Da quanto esposto discende che per esercitare il diritto di surrogazione l'assicuratore sociale ha l'onere di dimostrare: a) che l'assicurato ha subito un danno della medesima natura di quello pagina 3 di 6 indennizzato dall'assicuratore; b) che la stima di tale danno, compiuta con le regole del diritto civile, è pari o superiore all'indennizzo pagato all'assicurato.
Ciò posto, nel caso in esame la pretesa di risarcimento danni svolta nei riguardi del CP_1
nei termini in cui è stata prospettata (omessa adeguata custodia della pubblica strada luogo
[...]
dell'evento lesivo) va inquadrata nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c.
In proposito va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati (art. 16, all. f, l. 2248/1865) discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, r.d. 2506/1923, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr.
Cass. SS.UU. ordinanza n. 20943/2022). Ciò in quanto il dovere di custodia incombe sul soggetto che esercita un potere fisico diretto e non occasionale sulla cosa, concretantesi nell'attività di vigilare e di provvedere affinché la cosa non arrechi pregiudizio e che, in virtù della richiamata previsione normativa, si traduce in un obbligo giuridico.
Com'è noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Si consideri infatti che secondo l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. ex multiis, Cass. Civ. SS.UU. n. 20943/2022), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass.
7.04.2010 n. 8229; Cass. 19.02.2008
n. 4279; Cass. 5.12 2008 n. 828811). In altre parole, il danneggiato potrà trovare agevole ristoro del danno patito ove dimostri che seppur la cosa in custodia non poteva in alcun modo essere portatrice di pericolo, diversamente lo stato o le circostanze dei luoghi abbiano grandemente concorso al verificarsi dell'evento dannoso.
pagina 4 di 6 Grava invece sul custode l'onere di provare il “caso fortuito” ¸ inteso quale evento imprevedibile ed inevitabile tale da interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita e peraltro, alla responsabilità del custode ex art 2051 c.c. si affianca pur sempre, da parte del danneggiato che entri in relazione con la cosa, il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (cfr., per tutte, Cass. 20194/2018), la cui violazione costituisce comportamento del danneggiato stesso idoneo ad interrompere in nesso di causalità tra il danno e il bene in custodia.
Ciò premesso in via generale, ed applicando tali principi al caso concreto oggetto di esame, non ci sono ragioni per dissentire dalla decisione del primo giudice che ha rigettato la domanda.
In primo grado l' ( cfr. atto di citazione ) si è limitata a riferire i fatti senza alcuna prova ed in Pt_2
particolare: a) non ha prodotto fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi;
b) non risultano redatti rapporti da PPUU;
c) non sono stati prodotti certificati medici neanche di pronto soccorso. Gli unici testi citati sono la parte offesa e due impiegati a conferma dell' erogazione dell' indennità Pt_2
erogata al danneggiato per € 5.494,96 ( somma richiesta con l' atto introduttivo ). E neanche le prove orali assunte nel corso delle udienze in data 6 luglio 2021 e in data 26 ottobre 2021 hanno fornito alcun supporto probatorio alla domanda.
Il teste ( cfr verbale ud. 6/7/21 ) funzionario ha solo confermato che “…. Tes_1 Pt_2
l'assicurato ci ha fornito tre dichiarazioni riferite a due periodi distinti di malattia: il primo dal
17.08.2015 al 24.12.2015 ed il secondo dal 29.11.2016 al 25.05.2017. Si tratta di dichiarazioni di responsabilità a firma dello stesso danneggiato in cui lo stesso riferisce dell'evento traumatico, spiegando che il periodo di malattia è collegato all'evento lesivo del 17.08.2015” e il teste Pt_3
l'infortunato, sentito nonostante l' opposizione di parte convenuta che eccepiva un'
[...]
incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. stante l'evidente interesse in causa del teste, si è limitato ad affermare di essere “ scivolato in una buca di Via Caprera. Ho parcheggiato l'auto ed ho fatto un tratto di strada a piedi quando all'inizio del marciapiede c'era un buco con un distacco in cui sono inciampato e caduto a terra. La buca era coperta da erba alta.” Tuttavia ha esibito nr. 5 copie di fotografie dello stato dei luoghi scattate per sua stessa ammissione “due giorni dopo il sinistro” le quali però non confermavano la presenza di erba alta. Le foto sono state solo esibite e non prodotte e sul punto il legale dell' si è limitato ad affermare che “ le fotografie erano state scattate due Pt_2
giorni dopo il sinistro (come riferito dallo stesso come teste) e che nel frattempo l'erba poteva Pt_3
essere stata tagliata.”
pagina 5 di 6 Nessuna prova certa è stata quindi offerta al giudicante con la conseguenza che correttamente il
Tribunale ha respinto la domanda.
Né può essere accolta la richiesta, già respinta in primo grado, di ammissione di interrogatorio libero del Geom. ( responsabile del Comune di all'epoca del sinistro per cui è Controparte_2 CP_1
causa) sulla presenza o meno di erba alta sulla buca in quanto i due capitoli dell' interrogatorio formale, così come articolati dall' ( cfr. pg.
6-7 atto di citazione) non vertono su tale circostanza. Pt_2
Quanto statuito comporta il respingimento delle ulteriori doglianze delle parti.
L' appello deve pertanto essere rigettato e la gravata sentenza confermata.
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore contro il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore ed avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Ancona resa ex art. 281 sexies cpc nr. 335/2022 pubblicata in data 09/03/2022 così provvede:
- rigetta l' appello
- conferma per l'effetto l' impugnata pronuncia;
- condanna dall' in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore a rifondere in favore del in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore le spese del grado, spese che si ritiene dover liquidare in complessivi €.
3.966,00 oltre €. 150 per esborsi , rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sezione Seconda Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 541/2022 R.G. A.C. promossa da
(c.f. ) con sede in Roma in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Floro Flori ed elettivamente domiciliato presso la sede della propria Avvocatura in Ancona, Via San Martino n. 23
APPELLANTE
CONTRO C.F._
( .IVA ) in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Cerretti ed elettivamente domiciliato in Milano, via dei Bossi
6 presso lo studio del difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 6 dicembre 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona Pt_2
il al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 5.494,96. Controparte_1
Riferiva che il Sig. , il giorno 17 agosto 2015 in , "scivolando in una buca del Parte_3 CP_1
pagina 1 di 6 marciapiede" riportava lesioni personali per le quali l' erogava una indennità di malattia e della Pt_2
quale, in surroga, chiedeva la restituzione. Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
All'esito della espletata istruttoria ( prova per testi e produzioni documentali ) il Tribunale di
Ancona con sentenza resa ex art. 281 sexies cpc nr. 335/2022 pubblicata in data 09/03/2022 respingeva la domanda condannando altresì la parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello l' con atto ritualmente notificato, Pt_2
chiedendone la riforma e, per l' effetto, sentir “dichiarare infondata e per l'effetto respingere l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado ex adverso formulata. NEL MERITO: dichiarare che il è responsabile delle lesioni riportate da in Controparte_1 Parte_3
conseguenza della caduta di cui sopra e quindi condannare detto in persona del Sindaco pro- CP_1
tempore, a pagare all' , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, per le causali di cui in narrativa, la somma di € 5.494,96 o quella maggiore o (in subordine) minore che risulterà in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo i noti indici Istat, dal dovuto al saldo” In via istruttoria chiedeva “l'ammissione di interrogatorio libero del Geom. responsabile del all'epoca del Controparte_2 Controparte_1
sinistro per cui è causa, sulla presenza o meno di erba alta sulla buca aperta nel marciapiede di cui in narrativa". Con vittoria di spese del presente grado.
Si costituiva in giudizio l' appellato chiedendo “ in via pregiudiziale ed assorbente, in via CP_1
principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall' ai sensi e per gli Pt_2
effetti di cui all'art. 342, comma 1, c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa;
2. In via pregiudiziale ed assorbente, in via subordinata: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall Pt_2
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis, comma 1, c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa;
3. In via subordinata e preliminare, nel merito: rigettare l'istanza di controparte di rimessione della causa in istruttoria per tutti i motivi dedotti in narrativa” e comunque il rigetto dell' appello.
All' udienza del 6 dicembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello interposto per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. non è fondata atteso che sono state rispettate le prescrizioni normative che, come definitivamente chiarito dalla SC, non richiedono formalismi sacramentali (cfr Corte di Cassazione SS.UU16/11/2017 n° 2719). La specificità dei motivi di appello deve essere infatti commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile solo pagina 2 di 6 laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza: ragioni che, nel caso di specie, l' appellante ha, seppur genericamente, comunque rappresentato.
Quanto al merito , l'appellante in sostanza lamenta che il Tribunale ha errato basando il suo convincimento solo sulle fotografie esibite dal teste dalle quali risulta l'assenza di erba Parte_3
alta sul luogo del sinistro: rileva che per ammissione dello stesso teste le foto erano state scattate due giorni dopo l'incidente sinistro e che nel frattempo l'erba poteva essere stata tagliata.
I motivi non sono fondati.
Preliminarmente si osserva, sul diritto di surroga dell' nei confronti della vittima di un sinistro Pt_2
stradale, che il diritto di surrogazione dell' nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della Pt_2
sua invalidità, in relazione alla quale l' abbia erogato la prestazione previdenziale, va Pt_1
rapportato, quanto all'ammontare, agli importi concretamente versati, «atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito» (Cass. civ., n.
4688/2003; Cass. civ., sez. III, sent., 21 marzo 2022, n. 9002 ) . La surrogazione dell'assicuratore
(sociale o privato) consiste infatti in una successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dalla vittima di un fatto illecito nei confronti del responsabile. Essa è infatti una species del generale istituto previsto dall'art. 1203 c.c. (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26647 del 18/10/2019, Rv.
655423 – 01; ma così già Sez. U, Sentenza n. 5246 del 28/05/1994, Rv. 486816 – 01). La surrogazione
è dunque un fenomeno circolatorio del credito. Il trasferimento di un qualsiasi diritto di credito dal titolare ad un terzo in tanto può avvenire, in quanto il credito esista. I corollari di questo principio sono due: a) in tanto l'assicuratore può esercitare la surrogazione, in quanto la vittima abbia effettivamente un diritto di credito nei confronti del terzo responsabile;
b) poiché l'assicuratore per effetto della surrogazione acquista il medesimo diritto che sorgeva in capo al danneggiato e ne assume la posizione rispetto al terzo responsabile, a lui saranno da questi opponibili tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato: e tra queste le eccezioni di inesistenza o di indimostrabilità del danno (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 468 del 17/01/1997, Rv. 501824 – 01; Sez. 3,
Sentenza n. 10597 del 11/10/1995, Rv. 494199 - 01).
Da quanto esposto discende che per esercitare il diritto di surrogazione l'assicuratore sociale ha l'onere di dimostrare: a) che l'assicurato ha subito un danno della medesima natura di quello pagina 3 di 6 indennizzato dall'assicuratore; b) che la stima di tale danno, compiuta con le regole del diritto civile, è pari o superiore all'indennizzo pagato all'assicurato.
Ciò posto, nel caso in esame la pretesa di risarcimento danni svolta nei riguardi del CP_1
nei termini in cui è stata prospettata (omessa adeguata custodia della pubblica strada luogo
[...]
dell'evento lesivo) va inquadrata nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c.
In proposito va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati (art. 16, all. f, l. 2248/1865) discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, r.d. 2506/1923, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr.
Cass. SS.UU. ordinanza n. 20943/2022). Ciò in quanto il dovere di custodia incombe sul soggetto che esercita un potere fisico diretto e non occasionale sulla cosa, concretantesi nell'attività di vigilare e di provvedere affinché la cosa non arrechi pregiudizio e che, in virtù della richiamata previsione normativa, si traduce in un obbligo giuridico.
Com'è noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Si consideri infatti che secondo l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. ex multiis, Cass. Civ. SS.UU. n. 20943/2022), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass.
7.04.2010 n. 8229; Cass. 19.02.2008
n. 4279; Cass. 5.12 2008 n. 828811). In altre parole, il danneggiato potrà trovare agevole ristoro del danno patito ove dimostri che seppur la cosa in custodia non poteva in alcun modo essere portatrice di pericolo, diversamente lo stato o le circostanze dei luoghi abbiano grandemente concorso al verificarsi dell'evento dannoso.
pagina 4 di 6 Grava invece sul custode l'onere di provare il “caso fortuito” ¸ inteso quale evento imprevedibile ed inevitabile tale da interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita e peraltro, alla responsabilità del custode ex art 2051 c.c. si affianca pur sempre, da parte del danneggiato che entri in relazione con la cosa, il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (cfr., per tutte, Cass. 20194/2018), la cui violazione costituisce comportamento del danneggiato stesso idoneo ad interrompere in nesso di causalità tra il danno e il bene in custodia.
Ciò premesso in via generale, ed applicando tali principi al caso concreto oggetto di esame, non ci sono ragioni per dissentire dalla decisione del primo giudice che ha rigettato la domanda.
In primo grado l' ( cfr. atto di citazione ) si è limitata a riferire i fatti senza alcuna prova ed in Pt_2
particolare: a) non ha prodotto fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi;
b) non risultano redatti rapporti da PPUU;
c) non sono stati prodotti certificati medici neanche di pronto soccorso. Gli unici testi citati sono la parte offesa e due impiegati a conferma dell' erogazione dell' indennità Pt_2
erogata al danneggiato per € 5.494,96 ( somma richiesta con l' atto introduttivo ). E neanche le prove orali assunte nel corso delle udienze in data 6 luglio 2021 e in data 26 ottobre 2021 hanno fornito alcun supporto probatorio alla domanda.
Il teste ( cfr verbale ud. 6/7/21 ) funzionario ha solo confermato che “…. Tes_1 Pt_2
l'assicurato ci ha fornito tre dichiarazioni riferite a due periodi distinti di malattia: il primo dal
17.08.2015 al 24.12.2015 ed il secondo dal 29.11.2016 al 25.05.2017. Si tratta di dichiarazioni di responsabilità a firma dello stesso danneggiato in cui lo stesso riferisce dell'evento traumatico, spiegando che il periodo di malattia è collegato all'evento lesivo del 17.08.2015” e il teste Pt_3
l'infortunato, sentito nonostante l' opposizione di parte convenuta che eccepiva un'
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incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. stante l'evidente interesse in causa del teste, si è limitato ad affermare di essere “ scivolato in una buca di Via Caprera. Ho parcheggiato l'auto ed ho fatto un tratto di strada a piedi quando all'inizio del marciapiede c'era un buco con un distacco in cui sono inciampato e caduto a terra. La buca era coperta da erba alta.” Tuttavia ha esibito nr. 5 copie di fotografie dello stato dei luoghi scattate per sua stessa ammissione “due giorni dopo il sinistro” le quali però non confermavano la presenza di erba alta. Le foto sono state solo esibite e non prodotte e sul punto il legale dell' si è limitato ad affermare che “ le fotografie erano state scattate due Pt_2
giorni dopo il sinistro (come riferito dallo stesso come teste) e che nel frattempo l'erba poteva Pt_3
essere stata tagliata.”
pagina 5 di 6 Nessuna prova certa è stata quindi offerta al giudicante con la conseguenza che correttamente il
Tribunale ha respinto la domanda.
Né può essere accolta la richiesta, già respinta in primo grado, di ammissione di interrogatorio libero del Geom. ( responsabile del Comune di all'epoca del sinistro per cui è Controparte_2 CP_1
causa) sulla presenza o meno di erba alta sulla buca in quanto i due capitoli dell' interrogatorio formale, così come articolati dall' ( cfr. pg.
6-7 atto di citazione) non vertono su tale circostanza. Pt_2
Quanto statuito comporta il respingimento delle ulteriori doglianze delle parti.
L' appello deve pertanto essere rigettato e la gravata sentenza confermata.
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
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in persona del legale rappresentante pro-tempore contro il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore ed avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Ancona resa ex art. 281 sexies cpc nr. 335/2022 pubblicata in data 09/03/2022 così provvede:
- rigetta l' appello
- conferma per l'effetto l' impugnata pronuncia;
- condanna dall' in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore a rifondere in favore del in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore le spese del grado, spese che si ritiene dover liquidare in complessivi €.
3.966,00 oltre €. 150 per esborsi , rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
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