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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11830/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11830/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
CP_2 Controparte_3
CONVENUTI
Oggi 4 luglio 2025 si è tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni e decisione a trattazione scritta;
Il Giudice, rilevato che la parte ricorrente ha depositato le note di trattazione scritta¸ alle ore 18.20, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11830/2024 promossa da:
nato a , il 9.12.1969, c.f. e Parte_1 CP_1 C.F._1
, nata a , il 31.10.1991, c.f. entrambi Parte_2 CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliati in , via Mariano Stabile n. 200, presso lo studio dell'Avv. Simona CP_1
Gennusa, che li rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORI contro
il (c.f. ), in persona del suo Controparte_4 P.IVA_1
amministratore pro tempore, Sig.ra Dr.ssa e Controparte_5
nata a , il 16.11.1970, c.f. e Controparte_5 CP_1 C.F._3
residente in [...] A, nella qualità di amministratore pro tempore del
[...]
; Controparte_4
CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. gli odierni ricorrenti, premesso 1) di essere creditori del in forza della sentenza n. 795/2024 del 9.02.2024, con la quale il Controparte_4
Tribunale di Palermo ha condannato l'odierno contumace al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€. 4.060,00, di cui €. 660,00 per esborsi, oltre spese generali iva e cpa, disponendone la distrazione in pagina 2 di 5 favore degli avv. ti e ex art. 93 cod. proc. civ.; 2) di avere richiesto Parte_1 Parte_2
bonariamente all' amministratore del Condominio il pagamento di quanto dovuto;
3) di avere tentato un pignoramento del conto corrente del condominio, a causa del diniego di pagamento ottenuto;
4) che la procedura esecutiva non ha avuto seguito a causa dell'incapienza del conto corrente condominiale;
5) di avere pertanto chiesto all'amministratrice del condominio la consegna dei dati dei condomini morosi come risultanti dell'anagrafe condominiale, ma di avere ottenuto anche questa volta un rifiuto da parte della stessa;
hanno chiesto che il Tribunale di Palermo voglia:
- “ordinare ad nella qualità di amministratore pro tempore del Controparte_5
di comunicare agli odierni ricorrenti il nome, Controparte_4 il cognome, il codice fiscale, l'indirizzo esatto di ciascuno dei condomini morosi e di ogni altro dato utile (come risultanti dall'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 n. 6 c.c.), nonché il piano di riparto delle somme dovute dai singoli condomini per le spese legali di cui alla sentenza n. n. 795/2024 del 9.02.2024;
- condannare, per l'effetto, i convenuti, in solido fra loro o comunque ognuno per quanto di ragione, alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del
2014, come modificato dai d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori);
- condannare, altresì, i convenuti, in solido fra loro o comunque ognuno per quanto di ragione, in caso di inottemperanza e/o eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento al pagamento, ex art. 614 bis c.p.c. della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo dal giorno della domanda, considerato che l'inadempimento si protrae da un lungo lasso di tempo”.
Il Condominio, ritualmente convenuto, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 14 marzo 2025.
La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata rinviata all'udienza del 4 luglio 2025 per la decisione a trattazione scritta.
La parte ricorrente ha depositato le note di trattazione scritta con le quali ha comunicato che in data
9-10.06.2025, la signora nella qualità di amministratore del Controparte_5 [...]
, ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta dagli odierni Controparte_4
ricorrenti e relativa ai dati anagrafici dei condòmini morosi.
I ricorrenti hanno chiesto pertanto la cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale del in persona dell'amministratrice pro tempore. CP_4 Controparte_4 pagina 3 di 5 Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dai ricorrenti, le domande formulate da questi ultimi appaiono fondate e vanno accolte.
Come è noto, l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 220 del 2012, dispone che l'amministratore del condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, e che lo interpellino sul punto, i dati dei condomini morosi, mentre al successivo secondo comma stabilisce che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione dei condomini morosi.
Giova ricordare che la legge di riforma del ha stabilito la natura parziaria delle CP_4
obbligazioni assunte nell'interesse della compagine condominiale. Pertanto, ciascun condomino è obbligato nei confronti dei creditori nei limiti della propria quota. Ai sensi dell'articolo 63 disposizioni di attuazione del codice civile, i creditori insoddisfatti devono rivolgere le proprie pretese innanzitutto nei confronti dei condomini morosi e, solo in via sussidiaria, nei confronti di quelli in regola con i pagamenti. Il medesimo articolo 63 su citato pone il correlativo obbligo in capo all'amministratore del condominio di comunicare ai creditori, che lo interpellino, i dati dei condomini inadempienti. Questi ultimi sono tenuti al pagamento nei limiti delle proprie quote e la responsabilità sussidiaria dei condomini solventi, subordinata alla preventiva escussione degli inadempienti, è limitata alla rispettiva quota di questi ultimi e non all'intero debito verso il terzo creditore (cfr. Cassazione n. 5043/2023). La
Corte di Cassazione sostiene che l'obbligo dell'amministratore è di natura personale e non afferisce alle obbligazioni rientranti nel contratto stipulato con i condomini ed è responsabile personalmente degli eventuali danni che il suo ritardo abbia creato in pregiudizio dei creditori.
Nel corso degli anni, infatti, la giurisprudenza ha delineato i contorni della responsabilità dell'amministratore, tenuto a comunicare ai creditori le generalità dei condomini morosi. Più di recente, con la sentenza n. 1002 del 2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che il ritardo nella comunicazione dei nominativi dei condomini morosi può comportare una responsabilità personale dell'amministratore, in quanto l'obbligo di comunicazione dell'elenco dei condomini morosi deriva direttamente dalla legge.
Pertanto, alla luce dell'art. 63 disp. Att. c.c. e del granitico orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale del e della signora nq di Controparte_4 Controparte_5
amministratore pro tempore di quest'ultimo, per i reiterati rifiuti opposti alle legittime richieste degli odierni ricorrenti e per la consegna della documentazione richiesta soltanto nella fase di definizione del presente giudizio, che i signori e sono stati costretti a promuovere a causa Pt_1 Pt_2 pagina 4 di 5 dell'inadempimento della stessa agli obblighi previsti dalla legge a suo carico.
Per tali motivi, gli odierni contumaci dovranno essere condannati al rimborso delle spese di lite come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- Dichiara cessata la materia del contendere per le ragioni esposte in parte motiva;
.- Condanna altresì il , in persona dell'amministratrice pro Controparte_4
tempore e la signora nq di amministratore pro tempore del Controparte_5 [...]
, in solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si Controparte_4
liquidano in € 264,00 per spese e in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 18.20, mediante allegazione al verbale.
Palermo, 4 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11830/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
CP_2 Controparte_3
CONVENUTI
Oggi 4 luglio 2025 si è tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni e decisione a trattazione scritta;
Il Giudice, rilevato che la parte ricorrente ha depositato le note di trattazione scritta¸ alle ore 18.20, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11830/2024 promossa da:
nato a , il 9.12.1969, c.f. e Parte_1 CP_1 C.F._1
, nata a , il 31.10.1991, c.f. entrambi Parte_2 CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliati in , via Mariano Stabile n. 200, presso lo studio dell'Avv. Simona CP_1
Gennusa, che li rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORI contro
il (c.f. ), in persona del suo Controparte_4 P.IVA_1
amministratore pro tempore, Sig.ra Dr.ssa e Controparte_5
nata a , il 16.11.1970, c.f. e Controparte_5 CP_1 C.F._3
residente in [...] A, nella qualità di amministratore pro tempore del
[...]
; Controparte_4
CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. gli odierni ricorrenti, premesso 1) di essere creditori del in forza della sentenza n. 795/2024 del 9.02.2024, con la quale il Controparte_4
Tribunale di Palermo ha condannato l'odierno contumace al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€. 4.060,00, di cui €. 660,00 per esborsi, oltre spese generali iva e cpa, disponendone la distrazione in pagina 2 di 5 favore degli avv. ti e ex art. 93 cod. proc. civ.; 2) di avere richiesto Parte_1 Parte_2
bonariamente all' amministratore del Condominio il pagamento di quanto dovuto;
3) di avere tentato un pignoramento del conto corrente del condominio, a causa del diniego di pagamento ottenuto;
4) che la procedura esecutiva non ha avuto seguito a causa dell'incapienza del conto corrente condominiale;
5) di avere pertanto chiesto all'amministratrice del condominio la consegna dei dati dei condomini morosi come risultanti dell'anagrafe condominiale, ma di avere ottenuto anche questa volta un rifiuto da parte della stessa;
hanno chiesto che il Tribunale di Palermo voglia:
- “ordinare ad nella qualità di amministratore pro tempore del Controparte_5
di comunicare agli odierni ricorrenti il nome, Controparte_4 il cognome, il codice fiscale, l'indirizzo esatto di ciascuno dei condomini morosi e di ogni altro dato utile (come risultanti dall'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 n. 6 c.c.), nonché il piano di riparto delle somme dovute dai singoli condomini per le spese legali di cui alla sentenza n. n. 795/2024 del 9.02.2024;
- condannare, per l'effetto, i convenuti, in solido fra loro o comunque ognuno per quanto di ragione, alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del
2014, come modificato dai d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori);
- condannare, altresì, i convenuti, in solido fra loro o comunque ognuno per quanto di ragione, in caso di inottemperanza e/o eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento al pagamento, ex art. 614 bis c.p.c. della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo dal giorno della domanda, considerato che l'inadempimento si protrae da un lungo lasso di tempo”.
Il Condominio, ritualmente convenuto, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 14 marzo 2025.
La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata rinviata all'udienza del 4 luglio 2025 per la decisione a trattazione scritta.
La parte ricorrente ha depositato le note di trattazione scritta con le quali ha comunicato che in data
9-10.06.2025, la signora nella qualità di amministratore del Controparte_5 [...]
, ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta dagli odierni Controparte_4
ricorrenti e relativa ai dati anagrafici dei condòmini morosi.
I ricorrenti hanno chiesto pertanto la cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale del in persona dell'amministratrice pro tempore. CP_4 Controparte_4 pagina 3 di 5 Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dai ricorrenti, le domande formulate da questi ultimi appaiono fondate e vanno accolte.
Come è noto, l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 220 del 2012, dispone che l'amministratore del condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, e che lo interpellino sul punto, i dati dei condomini morosi, mentre al successivo secondo comma stabilisce che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione dei condomini morosi.
Giova ricordare che la legge di riforma del ha stabilito la natura parziaria delle CP_4
obbligazioni assunte nell'interesse della compagine condominiale. Pertanto, ciascun condomino è obbligato nei confronti dei creditori nei limiti della propria quota. Ai sensi dell'articolo 63 disposizioni di attuazione del codice civile, i creditori insoddisfatti devono rivolgere le proprie pretese innanzitutto nei confronti dei condomini morosi e, solo in via sussidiaria, nei confronti di quelli in regola con i pagamenti. Il medesimo articolo 63 su citato pone il correlativo obbligo in capo all'amministratore del condominio di comunicare ai creditori, che lo interpellino, i dati dei condomini inadempienti. Questi ultimi sono tenuti al pagamento nei limiti delle proprie quote e la responsabilità sussidiaria dei condomini solventi, subordinata alla preventiva escussione degli inadempienti, è limitata alla rispettiva quota di questi ultimi e non all'intero debito verso il terzo creditore (cfr. Cassazione n. 5043/2023). La
Corte di Cassazione sostiene che l'obbligo dell'amministratore è di natura personale e non afferisce alle obbligazioni rientranti nel contratto stipulato con i condomini ed è responsabile personalmente degli eventuali danni che il suo ritardo abbia creato in pregiudizio dei creditori.
Nel corso degli anni, infatti, la giurisprudenza ha delineato i contorni della responsabilità dell'amministratore, tenuto a comunicare ai creditori le generalità dei condomini morosi. Più di recente, con la sentenza n. 1002 del 2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che il ritardo nella comunicazione dei nominativi dei condomini morosi può comportare una responsabilità personale dell'amministratore, in quanto l'obbligo di comunicazione dell'elenco dei condomini morosi deriva direttamente dalla legge.
Pertanto, alla luce dell'art. 63 disp. Att. c.c. e del granitico orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale del e della signora nq di Controparte_4 Controparte_5
amministratore pro tempore di quest'ultimo, per i reiterati rifiuti opposti alle legittime richieste degli odierni ricorrenti e per la consegna della documentazione richiesta soltanto nella fase di definizione del presente giudizio, che i signori e sono stati costretti a promuovere a causa Pt_1 Pt_2 pagina 4 di 5 dell'inadempimento della stessa agli obblighi previsti dalla legge a suo carico.
Per tali motivi, gli odierni contumaci dovranno essere condannati al rimborso delle spese di lite come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- Dichiara cessata la materia del contendere per le ragioni esposte in parte motiva;
.- Condanna altresì il , in persona dell'amministratrice pro Controparte_4
tempore e la signora nq di amministratore pro tempore del Controparte_5 [...]
, in solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si Controparte_4
liquidano in € 264,00 per spese e in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 18.20, mediante allegazione al verbale.
Palermo, 4 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
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