Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 11336/2020
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
CHIETERA FRANCESCA
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to SCHIAVONE CP_1
ENRICO CLAUDIO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento della tutela risarcitoria da illegittima sospensione del rapporto lavorativo e collocazione in CGIS a zero ore senza rotazione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.06.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze della società resistente e di essere stata collocata in Cassa Integrazione a zero ore dal
14.07.2008 all'11.02.2014 senza soluzione di continuità e senza rotazione e di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di altra ditta con rapporto a termine ed a part-time durate il periodo di;
CP_2 dolendosi dell'illegittimità della sospensione del rapporto lavorativo e
16.04.2009 all'11.02.2014 per essere stata collocata illegittimamente in CIGS a zero ore, senza rotazione, e per la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti pari alla differenza tra la retribuzione spettante ed il trattamento salariale percepito, detratto quanto percepito dall'altro datore di lavoro, calcolati nell'ammontare complessivo di € 42.726,75 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo, previa declaratoria di illegittimità della sospensione del rapporto lavorativo e della collocazione in dal CP_2
16.04.2009 all'11.02.2014, vinte le spese processuali. Avanzava istanze istruttorie e domandava l'ammissione di una CTU contabile in caso di contestazione degli importi pretesi.
Si costituiva la società resistente per eccepire l'inammissibilità delle domande per non avere, la parte ricorrente, offerto la prestazione lavorativa nel periodo in contesa, la prescrizione quinquennale dei crediti risarcitori pretesi e, nel merito, per affermare l'infondatezza dell'intrapresa azione giudiziale, rappresentando la piena legittimità e correttezza delle procedure seguite e la conformità alla legislazione vigente all'epoca dei fatti degli accordi raggiunti e delle proroghe della Cassa Integrazione in contesa, come da precedenti richiamati, e per domandare il rigetto del promosso ricorso ed in subordine la riduzione del risarcimento ex art. 1227, comma 2 c.p.c. anche per
Pag. 2 di 21 acquiescenza della ricorrente alla sospensione del rapporto e collocazione in;
contestava i conteggi operati ed i criteri di CP_2 calcolo delle somme pretese per mancata considerazione delle integrazioni salariali erogate da maggio 2012 ad aprile 2013 e delle indennità di integrazione salariale erogate direttamente dall' da CP_3 ottobre 2013 a febbraio 2014, vinte le spese. Avanzava istanze istruttorie e la richiesta di una consulenza tecnico-contabile per l'esatta determinazione degli importi pretesi.
La controversia veniva istruita con il conferimento di incarico peritale disposto d'ufficio per la determinazione dei crediti risarcitori contesi.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Ebbene, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Innanzitutto, occorre rappresentare che nella medesima fattispecie controversa sottoposta al vaglio di questo giudicante il Tribunale di
Bari è già intervenuto statuendo in senso favorevole alle richieste risarcitorie avanzate dai lavoratori dipendenti della medesima società resistente trovatisi nelle stesse condizioni dell'odierna parte ricorrente nel periodo di in contesa. CP_2
Questo giudice ritiene ampiamente condivisibili le argomentazioni spese nei precedenti di questo Tribunale richiamati dalla parte ricorrente a sostegno delle domande avanzate e fa proprie, richiamandole espressamente, le motivazioni delle decisioni rese in analogo contenzioso.
Il decidente, infatti, condivide ampiamente quanto statuito sulle medesime questioni in esame dai precedenti conformi di questo
Tribunale e richiama espressamente ai sensi dell'art. 118, comma 1
Pag. 3 di 21 disp. att. c.p.c. per la motivazione di questa decisione la pronuncia del Tribunale di Bari n. 2157/2018, che di seguito si riporta pressoché integralmente: “… (omissis)… In primo luogo, deve osservarsi che su fattispecie del tutto corrispondenti a quella oggetto di odierna controversia, si è già reiteratamente pronunciata la Sezione lavoro del Tribunale di Bari (cfr. sent. 21/02/2018, n. 718; sent.
21/02/2018, n. 713), con le – condivisibili – motivazioni che saranno di seguito riportate.
2.
In via preliminare deve rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della convenuta, è infondata.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, nelle ipotesi in cui la parte datoriale eserciti illegittimamente il potere di sospensione della prestazione e quindi della retribuzione, i lavoratori possono agire "per ottenere il risarcimento della retribuzione piena ed integrata, restando tale diritto insensibile alle vicende interessanti il piano delle relazioni sindacali e gli eventuali accordi intervenuti in quella sede"
(Cass. n. 10236 del 4.5.2009). Peraltro il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare del diritto stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinuncia tacita o modifica della disciplina contrattuale (Cfr. Cass. n. 23382 del 15.10.2013), rinuncia implicita che nel caso che ci occupa difetta del tutto.
3. Infondata risulta, altresì, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta, applicandosi nella
Pag. 4 di 21 fattispecie la prescrizione decennale, trattandosi di azione risarcitoria derivante da responsabilità contrattuale del datore di lavoro.
4.
Inoltre, non appare corretta la ricostruzione normativa operata dalla resistente.
La difesa della ritiene, infatti, che la disciplina CP_1 contenente gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1 comma 7 della legge 223/91 sia stata interamente superata dal DPR 218/2000, normativa considerata abrogativa della disciplina previgente.
Sul punto va sottolineato che il DPR 218/2000, di natura regolamentare, non ha affatto abrogato le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 223/91, avendo il precipuo scopo di semplificare il procedimento amministrativo che consente l'autorizzazione della e non già quello di alterare il complesso di garanzie assicurato CP_2 dalla legge 223/91 a tutela dei singoli lavoratori e delle organizzazioni sindacali.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha infatti univocamente affermato che il DPR 218/2000 non possa in alcun modo ritenersi abrogativo della precedenti disposizioni di cui all'art. 1 della legge
223/91 e di cui all'art. 5 della legge 164/75, in quanto la delega attribuita dalla legge di semplificazione amministrativa (art. 20 della legge 15.3.1997 n. 59) riguarda unicamente il procedimento amministrativo e non già gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa in tema di cassa integrazione.
Infatti, la recente giurisprudenza di legittimità ha risolto il problema tra le fonti legali (art. 1 legge 223/91 e art. 5 legge 164/75) e quelle regolamentari affermando che "i rapporti tra le due suddette fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che
Pag. 5 di 21 la disciplina del DPR 218 del 2000 non abroga la legge 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione fissati dall'art. 1 di quest'ultimo testo.
Il DPR 218 non incide, infatti, sulle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 5 della legge 164/75 e dell'art. 1 comma 7, della legge 223 del 1991 riguardanti l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare alle organizzazioni sindacali l'avvio della procedura per l'integrazione salariale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione, atteso che la disciplina da esso prevista attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale" (Cfr. Cass. n. 681 del 14.1.2013, Cass. n. 12183 del
16.7.2012; Cass. n. 12056 del 31.5.2011, Cass. n. 13593 dell'1.7.2009; Cass. n. 13240 del 9.6.2009). Del resto, si tratta di un principio di diritto anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza
(Cass. civ., sez. lav., 04/05/2017, n. 10844), in una fattispecie proprio relativa alla cigs richiesta da e ritenuta CP_1 illegittima dalla Corte di Appello di Potenza, tra l'altro, per omessa comunicazione ex art. 1, comma 7 L. n. 223 del 1991.
5.
Venendo all'esame degli aspetti di merito della vicenda, occorre ricordare che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli
Pag. 6 di 21 specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4
e 5 (Cfr. Cass. 23aprile 2004, n, 7720; Cass. 4,maggio 2009, n.
10236; Cass. 1 luglio 2009, n. 15393; Cass. 21 settembre
2011,n. 19235, Cass. 1 giugno 2015, n. 11322).
In applicazione del suddetto principio, è stato precisato che:
a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. n.
7720/2004; in tal senso, v, altresì Cass. n. 12719 e n. 11660 del
2006);
b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008, n. 28464);
c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria,
l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
Pag. 7 di 21 d) in tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio
1991, n. 223, art. 1, comma 7, (Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009; conf. Cass. n. 19618 del 2011, n. 7459 del 2012);
e) tale ultima violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009).
Rispetto a tale orientamento giurisprudenziale non si pongono in antitesi (così come chiarito dalla sentenza della Cassazione 28 novembre 2008, n. 28464) le sentenze nelle quali è stato precisato che gli accordi sindacali possono porre rimedio alla mancata ottemperanza degli oneri di comunicazioni previsti all'inizio della procedura di messa in cassa integrazione.
In tali sentenze, infatti, l'indicata affermazione è sempre stata effettuata sull'esplicito presupposto secondo cui detti accordi, per il loro contenuto, facciano ritenere raggiunti i fini sottesi alle iniziali comunicazioni sia per quanto attiene la specificazione dei criteri di scelta da adottare sia per le modalità della loro concreta applicazione
(Cfr. Cass. 2 agosto 2004 n. 14721; Cass. 5 maggio 2004 n.
8353; Cass. 21 agosto 2003, n. 12307; Cass. 29 maggio 2006, n.
12719; Cass. 28 ottobre 2008, n. 25892; Cass. 21 dicembre 2010, n.
25851).
Pag. 8 di 21 Tale orientamento risponde alla logica in base alla quale è stato affermato che, nella procedura di mobilità di cui alla L. n. 223 del
1991, art. 4, qualora sia stato raggiunto l'accordo sindacale, i vizi della comunicazione di avvio della procedura non sono rilevanti ai fini della inefficacia dei licenziamenti intimati all'esito della procedura medesima, salvo che sia dimostrata l'idoneità dei vizi della comunicazione di avvio a fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali (cfr. Cass.
24 ottobre 2008, n. 25758).
La suddetta evoluzione giurisprudenziale ha la sua matrice comune nel generale principio secondo cui con la L. 23 luglio 1991, n.
223 sono stati previsti puntuali, complete e cadenzate procedimentalizzazioni dei provvedimenti datoriali di licenziamento collettivo, messa in mobilità e cassa integrazione, situazioni che, nonostante la evidente diversità, sono poste dal legislatore sullo stesso piano sotto tale profilo, introducendo un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda.
Pertanto, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale delle diverse operazioni
(Cfr. Cass. 3 marzo 2009, n. 5089; Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825;
Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541).
Pag. 9 di 21 E' stato anche precisato che la suddetta impostazione non risponde ad un "vuoto formalismo", ma al rispetto della volontà del legislatore che ha posto a base dell'assetto normativo della L. n. 223 del
1991 (anche dopo l'emanazione della normativa regolamentare di cui
D.P.R. 10 giugno 2000 (vedi: Cass. n. 11322/2015, Cass. n.
26587/2011; Cass. n. 20391/2011; Cass. n. 13240/2009) la trasparenza dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro di assumere "decisioni volte a incidere pesantemente sulla posizione" dei lavoratori (Cfr. Cass. n. 2555/2006, n. 2555 e Cass. n.
6841/2010), richiedendo l'effettuazione di precise scansioni procedimentali, dirette a tutelare sia l'attività sindacale sia i diritti dei lavoratori (Cass. S.U. n. 302/2000; Cass. S.U. n. 461/2000; Cass. n.
8353/2004; Cass. n. 10236/2009).
Pertanto, il criterio di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione ed in mobilità, determinato nel rispetto delle procedure previste dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 5 non può essere successivamente disapplicato o modificato, travalicando gli ambiti originariamente previsti, non essendo consentito che in tale spazio temporale l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa ed al mero potere discrezionale dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente ed affidabile della mobilità e della riduzione del personale (Cass. n. 6841/2010).
Infatti la cassa integrazione guadagni straordinaria viene autorizzata dal Ministero del Lavoro a seguito dell'approvazione di un programma ed a seguito della valutazione delle ragioni dell'impresa importanti l'esclusione di meccanismi di rotazione, al fine di rendere l'attuazione del suddetto programma funzionale all'efficienza produttiva dell'impresa stessa, sicchè nel corso della sua durata non è
Pag. 10 di 21 consentito, pena l'invalidità dell'intera procedura di messa in cassa integrazione con le consequenziali ricadute in termini risarcitori, determinare, neppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto, un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere, con l'abbandono dei criteri inizialmente previsti nel programma e la contestuale adozione di altri diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile, potendosi operare un mutamento delle regole selettive solo a seguito di un decreto di proroga, volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma stesso, ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma (Cass. n. 13377/2008; Cass. n. 25140/2010).
In particolare la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7459/2012) ha ritenuto generici e, quindi lesivi dell'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 i criteri di scelta dei dipendenti interessati alla sospensione derivante dalla procedura della c.i.g.s., facendo esclusivo riferimento alle "esigenze tecnico organizzative" (riferite, nello specifico, a un non meglio precisato "andamento della ristrutturazione e riorganizzazione" nonchè ad altrettanto vaghe "richieste dei volumi produttivi attuali e necessari al mercato di riferimento"), senza ulteriori indicazioni precise delle posizioni lavorative sulle quali la scelta verrà poi concretamente operata in base alla formazione di una graduatoria rigida alla quale il datore di lavoro deve fare esclusivo riferimento, senza alcun margine di discrezionalità, onde consentire anche al singolo lavoratore di operare la
Pag. 11 di 21 prescritta valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione effettuata dei lavoratori da sospendere.
Orbene, dalla documentazione prodotta si evince che la CP_4 resistente ha adottato una serie di provvedimenti di sospensione del rapporto lavorativo per cassa integrazione straordinaria sulla base degli accordi sindacali allegati del 12 giugno 2006, del 17 giugno 2008, del 16 giugno 2009, del 16 giugno 2010, del 11 ottobre 2010, del 22.09.2011 e del 10.10.2013 (periodo di sospensione ulteriormente prorogato con accordi del
3.03.2015 e del 14.10.2015). I criteri adottati negli accordi sindacali de quibus non sono specifici e, comunque, non sono idonei ex se ad operare una selezione obiettiva e verificabile del personale da sospendere in . CP_2
Infatti, i criteri di cui all'accordo 12 giugno 2006 e del 17 giugno 2008 sono generici ed estremamente valutativi. Nel primo accordo citato, preannunciando la richiesta di per
CP_2 ristrutturazione per 24 mesi a decorrere dal 16 giugno 2006 per un numero massimo di 1000 lavoratori, con riferimento alle modalità di attuazione della è contenuta la seguente affermazione: "
CP_2 attuare la rotazione dei lavoratori in ad eccezione di quelle
CP_2 posizioni non fungibili per ragioni di carattere organizzativo e/o tecnico/organizzativo, mentre i criteri di rotazione saranno su base aziendale per mansioni". Nel secondo accordo citato, dopo avere premesso la richiesta di ulteriori 12 mesi di per
CP_2 riorganizzazione, si dice semplicemente che: "l'azienda dichiara che la tipologia dei provvedimenti da adottare sarà effettuata sulla
CP_2 base dei criteri tecnico- organizzativi e produttivi, connessi al raggiungimento dei livelli di qualità, efficienza, con la più ampia rotazione dei lavoratori coinvolti nella cigs".
Pag. 12 di 21 La stessa valutazione deve essere effettuata per i successivi accordi.
Nell'accordo del 16 giugno 2009 si legge che "con riferimento alle modalità realizzative ed attuative della cigs l'azienda effettuerà la rotazione compatibilmente con le esigenze tecnico produttive organizzative preventivamente verificate ogni trimestre con le RSU e le OO.SS. territoriali".
Non vi è alcuna traccia di tali programmi trimestrali così come concordati nell'accordo. Nel verbale di accordo del 15 giugno 2010, preso atto della necessità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga senza soluzione di continuità, si afferma ancora una volta: "i lavoratori saranno sospesi a orario ridotto o a zero ore;
verrà attuata una equa rotazione tra i lavoratori tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali preventivamente verificate con le RSU e le OO. SS. territoriali.
Le parti concordano, altresì, di effettuare, su richiesta, verifiche periodiche a livello territoriale in merito al rotazione attuata".
Nell'accordo dell'11 ottobre 2010 si conferma che, nell'ulteriore richiesta di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale dal 16 ottobre 2010, "quanto alle modalità attuative, la sospensione e/o riduzione di orario per cassa integrazione avverrà con l'adozione principio della rotazione, compatibilmente con le esigenze tecnico- produttive e organizzative ed in coerenza con gli obiettivi di superamento della crisi accennati in premessa".
Inoltre, con l'accordo del 10.10.2013 nella prima pagina si afferma" … le parti convengono che i lavoratori da collocare in saranno CP_2 individuati tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative e dei criteri di legge connessi alla attuazione del programma di riorganizzazione aziendale e che si darà corso ad una rotazione dei
Pag. 13 di 21 lavoratori sospesi compatibilmente con le suddette esigenze…" e nella seconda pagina si statuisce che alla scadenza dei periodi indicati del
31.12.2013 per l'Area Produzione e del 31.03.2014 per l'Area
Amministrativa e Corporate "… le parti, in considerazione della necessità di garantire livelli di efficienza tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di recupero di produttività e competitività definiti dal Pi. industriale e della strutturalità dell'esubero, convengono che non si darà corso alla rotazione e che i criteri di individuazione delle unità da collocare in a zero ore CP_2 saranno, in una prima fase, circa n. 1800 (di cui 1650 in Area
Produzione e 150 in Area Amministrazione e Corporato)".
In sostanza, con tale accordo del 10.10.2013 le parti contrattuali si sono limitate a richiamare i criteri di scelta dei lavoratori in esubero da licenziare nella procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 5 della L. n. 223 del 1991.
Dunque, le deduzioni difensive della società resistente, nella parte i cui si richiamano - in sede di note autorizzate - i precedenti resi dal
Tribunale di ER (sent. 917/2017, 918/2017 e 919/2017), non possono essere condivise. Ritiene, infatti, il giudicante di dover pervenire ad un apprezzamento in fatto diverso rispetto a quello operato nelle pronunce di primo grado invocate dalla Controparte_1
Ciò, in quanto appare evidente l'assoluta genericità dei criteri indicati negli accordi del 2013, dal momento che non sono state previste le modalità con cui applicare gli stessi criteri di scelta;
non sono stati indicati i meccanismi operativi che portano all'individuazione concreta dei licenziati con la indicazione dei parametri assegnati ai vari criteri;
non è stato precisato l'ordine di priorità fra i criteri stessi, né tantomeno l'obbligo di stilare una graduatoria sulla base di punteggi
Pag. 14 di 21 assegnati e di ogni altro elemento che aiuti a comprendere il percorso seguito.
In una vicenda analoga a quella che ci occupa, la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 2216 del 4.02.2016, ha statuito che non appare affatto sufficiente ai fini della sussistenza di un adeguato tasso di specificità un semplice richiamo contenuto nell'accordo sindacale ai criteri legali indicati nell'art. 5 della L. n. 223 del 1991 ed ha, altresì, affermato in modo condivisibile che "… menzionare, ad esempio, l'ufficio o il reparto di appartenenza e le qualifiche dei lavoratori da sospendere sia del tutto insufficiente, poiché serve a identificare, appunto, i lavoratori da collocare in , ma non CP_2 anche il criterio che presiede a tale selezione". Peraltro anche l'argomentazione di parte resistente secondo cui nell'accordo del 2015 che ha previsto la proroga della cassa integrazione sino al 15.10.2015 è stata comunque individuata la esclusione della rotazione e la adozione di un criterio specifico di sospensione del rapporto di lavoro con riferimento " … ad un numero massimo di 500 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Ginosa…" (Cfr. il verbale di accordo del
3.03.2015 allegato nel fascicolo della società convenuta) non coglie nel segno, in quanto anche tale ultimo accordo di proroga non soddisfa i criteri di determinatezza e specificità richiesti dalla elaborazione giurisprudenziale.
Infatti, non sono specificati nel testo in questione il numero dei lavoratori interessati dalla proroga della cassa integrazione (cosa significa "sino ad un numero massimo di
500"?) e, soprattutto, i criteri di scelta dei vari lavoratori da includere nell'ambito della sospensione del rapporto di lavoro.
Pag. 15 di 21 In definitiva deve ritenersi che la società convenuta non abbia previamente definito, nell'ambito delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali, le concrete modalità operative della rotazione ed in particolare i criteri di selezione del personale che non avrebbe seguito la rotazione, in modo tale da consentire una verifica sia preventiva che successiva.
E non vi è alcun dubbio che debbano ritenersi illegittime le sospensioni in Cassa Integrazione straordinaria, sia perché risulta omessa tout court la comunicazione sindacale, sia perché l'esame congiunto si è svolto senza indicazione dei criteri concreti di scelta dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione.
Inoltre, alle medesime censure non sfugge neppure l'accordo del 14 ottobre 2015 con cui è stata disposta la proroga della cassa integrazione dal 16 ottobre 2015 al 15 ottobre 2016 (trattamento di cassa integrazione per cessazione della attività presso il sito di Gi.).
A differenza di quanto accaduto in altri precedenti giudizi, infatti, siffatto accordo è stato espressamente incluso nel petitum dagli odierni ricorrenti.
Ebbene, tanto premesso, deve rilevarsi come in siffatto accordo non sussiste indicazione alcuna circa, da un lato, le ragioni di scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione e, dall'altro lato, dei criteri alternativi alla rotazione. Né potrebbe reputarsi, a tal fine, sufficiente il mero riferimento ai lavoratori dello stabilimento di Ginosa, considerato che non è dato comprendere la ragione per la quale solo per i relativi dipendenti vi sia stata cassa integrazione, mentre gli altri hanno usufruito del contratto di solidarietà.
Pag. 16 di 21 In effetti, se è vero che dal punto di vista testuale è stato indicato un criterio alternativo alla rotazione, è altresì corretto evidenziare che si tratta di un metodo del tutto discrezionale – finanche arbitrario – da parte del datore di lavoro.
Il che equivale alla sua assenza, già da un punto di vista formale.
L'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali, da parte del datore di lavoro ammesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione configura una violazione procedimentale e incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il quale, a sua volta, investe la sospensione disposta dal datore di lavoro, essendo, di tale sospensione, il presupposto logico - giuridico;
ne consegue che, avendo i lavoratori il diritto soggettivo di percepire la retribuzione (per la prestazione lavorativa non divenuta impossibile) e non essendo prevista un'idoneità del provvedimento a degradare tale situazione soggettiva ad interesse legittimo, ben possono i lavoratori sospesi sollecitare l'accertamento incidentale dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, chiedendone la disapplicazione ex art. 5 legge n.
2248 all.
E del 1865, con conseguente accertamento della "illegittimità" (nei termini sopra precisati) della sospensione dal lavoro e quindi dell'inadempimento del datore di lavoro, il quale sarà tenuto a corrispondere la retribuzione con effetto "ex tunc", in quanto, non essendosi perfezionata, per vizio procedimentale, la fattispecie di
"sospensione" del rapporto per effetto della c.i.g.s., riprende vigore l'ordinario regime dell'adempimento nelle obbligazioni (Cass. Sez.
Lav., n. 11263 del 09/11/1998).
Pag. 17 di 21 Pertanto la società resistente va condannata al pagamento (a titolo di risarcimento dei danni) di una somma corrispondente al differenziale tra la retribuzione piena (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e per voci fisse e ricorrenti) spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex artt.429 e 150 disp. att. c.p.c., dal sorgere dei singoli crediti al saldo effettivo (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 75 del 06/01/1983).
6.
E' evidente che nel caso che ci occupa non sia necessario un atto specifico di costituzione in mora, trattandosi di un'ipotesi di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c..
L'onere del lavoratore di offrire la prestazione in presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalità di fatto, presuppone necessariamente che non sia configurabile mora credendi del datore di lavoro (come avviene, ad esempio, alla scadenza di un termine apposto invalidamente al contratto: vedi Cass. S.U.
8 ottobre 2002, n. 14381), siccome l'adempimento del detto onere è appunto necessario per determinare la mora;
nel caso, invece, del provvedimento del datore di lavoro (negozio giuridico unilaterale), come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non conforme a legge, è questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, che lo mette in mora, con la conseguenza che deve sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione (vedi. (Cfr. Cass. n. 10236 del 4.05.2009; Cass. 6 novembre 2002, n. 15593).
Pag. 18 di 21 Le domande risarcitorie dell'istante, pertanto, devono essere accolte nei limiti precisati nel dispositivo. … (omissis)…”.
Per quel che riguarda la liquidazione dei danni in concreto subiti dalla parte ricorrente dalla condotta illecita perpetrata dalla società resistente, occorre dare rilievo alle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale disposto d'ufficio.
Ebbene, il CTU ha seguito il seguente metodo di calcolo dei danni subiti dalla parte ricorrente: prima è stata verificata la retribuzione spettante confrontando i prospetti-paga acquisiti al processo e le tabelle retributive contenute nel CCNL applicato. Di seguito sono stati indicati gli importi al lordo a titolo di CIGS per tutto il periodo in esame per il calcolo della paga percepita CIGS, sulla base dei massimali CIGS pubblicati dall' anno per anno. Risulta calcolata, CP_3 inoltre, come elemento spettante in costanza di anche la 13° CP_2 mensilità. All'esito è stata operata una sottrazione tra quanto spettante per lo stesso periodo a titolo retributivo secondo le tabelle del CCNL applicato e quanto effettivamente percepito tra maggio
2012 ed aprile 2013 a titolo di trattamento di contratto di solidarietà
e gli importi erogati direttamente dall' per il periodo ottobre CP_3
2013/ottobre 2015 a titolo di integrazione salariale.
Il credito risarcitorio spettante alla parte ricorrente è risultato pari alla complessiva somma di € 38.371,40.
Entrambe le parti hanno fatto acquiescenza alle conclusioni dell'elaborato peritale, non avendo formulato osservazioni alla bozza loro inviata.
Tanto premesso, deve essere dichiarata l'illegittimità della sospensione del rapporto lavorativo e della contestuale collocazione della parte ricorrente in senza rotazione dal 16.04.2009 CP_2 all'11.02.2014.
Pag. 19 di 21 Va condannata, di conseguenza, la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo risarcitorio della complessiva somma di € 38.371,40 oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della presente controversia desunto in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità della sospensione del rapporto lavorativo e della contestuale collocazione della parte ricorrente in senza rotazione dal 16.04.2009 all'11.02.2014; CP_2
- condanna la parte resistente al pagamento a titolo risarcitorio in favore della parte ricorrente della complessiva somma di €
38.371,40, oltre interessi al tasso legale sulle somme man mano rivalutate sino all'effettivo soddisfo;
- compensa per 1/10 tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di
Pag. 20 di 21 quelle appena compensate, liquida in complessivi € 4.165,65 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di
CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,19/06/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
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