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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14291/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14291/2022 tra le parti:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti SONIA Parte_1 C.F._1
TICCIATI (C.F. e CASSANDRA BIANCHI (C.F. ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori in Pontedera (PI), Via F. Lotti n. 12
ATTORE
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti FRANCO CP_1 C.F._4
MODENA (C.F. ) e (C.F. ), C.F._5 CP_2 C.F._6 elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori in Firenze, Via Maggio n. 30
CONVENUTO
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
- Accertare e dichiarare la validità del recesso unilaterale esercitato dall'Architetto Pt_1
anche per giusta causa e, per l'effetto, condannare il sig. alla corresponsione in
[...] CP_1 favore dell'Arch. della somma di € 27.054,30 a titolo di compensi professionali per le Parte_1 opere svolte nell'adempimento del mandato conferito o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
pagina 1 di 9 - In subordine Voglia dichiarare la risoluzione del contratto di conferimento di incarico professionale, per tutte le motivazioni dedotte, con condanna del sig. alla CP_1 corresponsione in favore dell'Arch. della somma di € 27.054,30 a titolo di compensi Parte_1 professionali per le opere svolte o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
- In via istruttoria ammettere tutti i capitoli istruttori di cui alla seconda memoria.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“voglia il Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, condannare, a titolo di risarcimento dei danni di cui è causa, l'arch. Parte_1
a pagare al dott. la somma di € 188.652,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di CP_1 giustizia, con gli interessi di legge a decorrere dalla domanda, da portare, in denegata ipotesi, in parziale compensazione con la minore somma riconosciuta, a titolo di compensi e rimborsi reclamati, in favore dell 'arch. Con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese del Parte_1 giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'architetto ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1
chiedendone la condanna, previo accertamento della validità del recesso unilaterale dal CP_1 medesimo esercitato, al pagamento della somma di euro 32.555,95 – ridotta in sede di precisazione delle conclusioni ad euro 27.054,30 –, a titolo di compenso professionale per le opere svolte sino alla risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti.
In particolare, l'attore, a sostengo della propria domanda, ha evidenziato:
- che, in data 14 aprile 2021, il sig. ha conferito incarico all'architetto CP_1 Parte_1 affinché questi, con l'ausilio di altri tecnici di sua fiducia, riorganizzasse e ristrutturasse l'immobile di proprietà del convenuto, sito in Castagneto UC (LI), Località Fonte Carpoli, Strada Comunale di
Casavecchia n. 84;
- che era intenzione del sig. procedere ad un'ampia ristrutturazione dell'immobile, CP_1 comprendente anche ampliamenti consistenti, usufruendo del c.d. “superbonus”.
- che, all'atto del conferimento dell'incarico, il compenso dell'attore è stato determinato in complessivi
45.000,00 €, con la specifica che, in caso di sospensione dell'incarico per qualunque motivo “saranno
pagina 2 di 9 determinate le aliquote degli incarichi svolti fino a quel momento e proporzionalmente saldati gli onorari del tecnico”;
- che, in data 11 maggio 2021, l'architetto ha fatto accesso agli atti presso il Comune di Pt_1
Castagneto UC ed in tale occasione il geometra , responsabile dell'area 4, gli ha CP_3 consigliato di attendere la pubblicazione del Piano di Recupero di iniziativa pubblica per zone agricole, al fine di avere una maggiore capacità edificatoria in ragione della volontà manifestata dalla committenza;
- che l'attore ha provveduto ad informare l'odierno convenuto di quanto prospettatogli dal
[...]
Controparte_4
- che, tuttavia, il sig. ha insistito affinché si procedesse comunque;
CP_1
- che, a fronte dell'insistenza del committente, l'attore, in data 24 maggio 2021, ha sottoposto una bozza di progetto all'ente comunale;
- che l'assessore all'urbanistica ha ritenuto non attuabile il progetto presentato dall'architetto in Pt_1 base alla normativa all'epoca vigente ed ha confermato la necessità di attendere la pubblicazione del
Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica;
- che, a fronte di tale circostanza, il convenuto ha incaricato l'attore di redigere un nuovo progetto, ridimensionato, conforme alle disposizioni normative in vigore, seppur idoneo a recepire un eventuale ampliamento, qualora il Piano di Recupero fosse stato pubblicato entro le scadenze del bonus fiscale;
- che, in data 4 agosto 2021, l'architetto si è recato presso l'ufficio tecnico del Comune di Pt_1
Castagneto UC al fine di verificare del nuovo progetto con il P.O. vigente;
- che, a seguito di tale incontro, l'attore ha conferito telefonicamente con il sig. al fine di CP_1 relazionarlo in merito a quanto emerso ed in tale occasione ha altresì chiesto un acconto a copertura delle spese;
- che la richiesta di pagamento è stata reiterata anche in occasione del successivo incontro, avvenuto in data 16 settembre 2021;
- che, a partire dal mese di settembre del 2021, il rapporto di fiducia tra le parti ha iniziato a deteriorarsi a causa delle continue critiche del convenuto al lavoro svolto dall'architetto.
- che, nonostante ciò, il sig. ha sempre confermato l'architetto nel proprio incarico, CP_1 Pt_1 rassicurandolo altresì in merito alla corresponsione del corrispettivo;
pagina 3 di 9 - che, in data 15 dicembre 2021 è stato effettuato un sopralluogo, da parte del geologo al CP_5 fine di redigere la relazione geologica;
- che, in data 21 dicembre 2021, l'attore, a seguito dell'approvazione della sig.ra moglie del Per_1 convenuto, ha inviato il progetto alla Commissione di Qualità ed a quella Edilizia;
- che, in data 19 gennaio 2022, la Commissione di Qualità, pur riconoscendo la validità e conformità del progetto, ha suggerito una revisione del medesimo sotto il profilo delle dimensioni, ritenute troppo invadenti rispetto al contesto edilizio preesistente;
- che, in data 24 marzo 2022 è stato inviato il progetto revisionato;
- che, successivamente, sono pervenuti i pareri favorevoli sia della Commissione di Qualità, che di quella Edilizia, rispettivamente in data 29 aprile 2022 e 18 luglio 2022;
- che, nel frattempo, l'architetto ha inviato al convenuto la bozza del computo metrico Pt_1 estimativo limitato alle sole opere architettoniche con suddivisione delle voci rientranti nell'agevolazione “superbonus” e quelle escluse, unitamente alla pre-notula relativa all'acconto sul lavoro svolto;
- che, tuttavia, il sig. non riusciva a reperire un'impresa per lo svolgimento dei lavori, nonché CP_1 una banca per la cessione del credito in relazione al “superbonus”;
- che, in tale contesto, il rapporto tra le parti continuava a deteriorarsi a fronte dei continui attacchi del convenuto al lavoro eseguito dall'attore, il quale, peraltro, continuava ad impiegare risorse proprie senza ricevere alcun pagamento;
- che, venuta meno la fiducia professionale alla base dell'incarico, con PEC del 31 agosto 2022,
l'architetto ha formalmente dichiarato di esercitare il diritto di recesso dall'incarico conferitogli, Pt_1 richiedendo contestualmente il compenso per l'attività svolta sino a quel momento, pari ad euro
32.555,95;
- che, nonostante le richieste, alcun compenso è stato corrisposto all'odierno attore.
Costituitosi in giudizio, il sig. ha chiesto il rigetto delle domande proposte da parte CP_1 attrice, stante l'infondatezza delle argomentazioni prospettate da controparte.
Parte convenuta, ha inoltre rilevato di aver subito un ingente pregiudizio economico a causa della condotta posta in essere dall'architetto il quale, a suo dire, non si è attenuto ai termini previsti Pt_1 nel contratto d'opera.
pagina 4 di 9 Nello specifico, il sig. lamenta un danno determinato dalla perdita dei benefici fiscali correlati CP_1 al c.d. “superbonus 110%”, e chiede, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento della somma di euro 188.652,00.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 21 gennaio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
La domanda attorea è fondata nei limiti qui di seguito esposti.
1. Anzitutto è pacifico, nonché documentalmente provato, che le odierne parti processuali abbiano concluso un contratto di prestazione d'opera intellettuale.
La sussistenza di tale rapporto, oltre ad essere incontestata, emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti, in particolar modo dalla scrittura di conferimento dell'incarico professionale all'architetto nonché dalla copiosa corrispondenza intercorsa in merito tra quest'ultimo Parte_1 ed il sig. (cfr. doc. 1, nonché docc. da 19 a 35 di parte attrice). CP_1
A tal proposito, si rammenta che “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva.” (Cass. n. 1792/2017).
2. Di conseguenza, la fattispecie in esame risulta sottoposta alla disciplina prevista dagli articoli 2229
c.c. e seguenti.
Nello specifico, occorre evidenziare il dettato normativo di cui all'art. 2237 c.c., comma secondo, che regolamenta il recesso esercitato dal prestatore d'opera, stabilendo che “Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.”.
La citata disposizione, al comma terzo, precisa altresì che “Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.”.
pagina 5 di 9 La giurisprudenza di legittimità, ha sottolineato che, “l'esercizio, in assenza di giusta causa, del diritto di recesso da parte del professionista non incide sull'effetto risolutorio del vincolo sinallagmatico, ma si ripercuote sulla possibilità per il cliente di richiedere il risarcimento dei danni e sul diritto a rifiutare il pagamento del compenso sino a quel momento maturato, stante l'illegittima cessazione del rapporto contrattuale.” (Cass. n. 36531/2021).
Sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, spetta la professionista, a sostegno della pretesa del pagamento del corrispettivo per l'attività prestata, dimostrare la sussistenza della giusta causa di recesso, mentre la deduzione secondo cui il recesso è stato esercitato senza giusta causa, con conseguente esonero dal pagamento del compenso, equivale ad un'eccezione di inadempimento che, secondo la costante giurisprudenza, costituisce un'eccezione in senso stretto (cfr. Cass. n. 6168/2011 e
Cass. n. 13746/2002).
Orbene, nel caso di specie, si ritiene debitamente provato il venir meno del rapporto fiduciario tra professionista e cliente.
Tale circostanza emerge chiaramente dal carteggio intercorso tra le parti, peraltro non specificatamente contestato da parte convenuta, ove il sig. in più di un'occasione, esprime chiare CP_1 perplessità in merito alla diligenza prestata dall'architetto nello svolgimento del suo operato. Pt_1
Nella comunicazione 22 settembre 2021, l'odierno convenuto definisce l'attività sino a quel punto svolta dal professionista “semplici schizzi a matita”, invitandolo a proseguire il lavoro “con la diligenza qualificata che le compete” (cfr. doc. 26 di parte attrice).
In data 8 giugno 2022, il sig. afferma poi di non aver “problemi a pagare i conti di chi si CP_1 impegna nel lavoro”, lasciando quindi intendere che il mancato pagamento delle somme nel frattempo richiestegli è dovuto principalmente alla scarsa stima riposta nei confronti dell'attore (cfr. doc. 29 di parte attrice).
A tal proposito, è opportuno rammentare che l'omessa corresponsione del compenso per l'attività svolta da un professionista deve considerarsi idonea ad integrare gli estremi della giusta causa di recesso, in quanto ““l'inadempimento deve essere ricompresso nella giusta causa poiché è proprio
l'inadempimento a far venire meno, prima di ogni altro fatto, il presupposto fiduciario del rapporto”
(cfr. Cass. 24367/2008 nella parte motiva).
Inoltre, con l'e-mail del 1° luglio 2022, il sig. ribadisce chiaramente il concetto già espresso, CP_1 affermando: “di diligenza, nel caso specifico, non ne ho vista molta” (cfr. doc. 32 di parte attrice).
pagina 6 di 9 Infine, è di tutta evidenza che la conferma dell'architetto nell'incarico affidatogli non è dovuta Pt_1 alla fiducia riposta nella figura del professionista, quanto, piuttosto, all'assenza di alternative.
Ciò si evince chiaramente dalla comunicazione del 22 settembre 2021, nella quale si legge: “a questo punto, anche volendo, non ho i tempi per incaricare un altro tecnico…” (cfr. doc. 26 di parte attrice).
Ciò posto, atteso che uno degli aspetti essenziali del contratto d'opera intellettuale è il cosiddetto intuitus personae, caratterizzato dall'importanza dell'identità delle parti e dal legame di fiducia che deve permanere per tutta la durata del rapporto e che costituisce la ragione della disciplina specifica dell'art. 2237 c.c., si ritiene che la decisione assunta dall'odierno attore sia legittima, in quanto pienamente tutelata dalla legge e fondata su di una ragione condivisibile, costituita dalla perdita di fiducia nei confronti del professionista incaricato.
Oltre a ciò, è stato dimostrato che il recesso esercitato dall'architetto non ha arrecato Parte_1 alcun pregiudizio al cliente.
Il consulente d'ufficio, architetto , all'esito delle operazioni peritali effettuate nel Persona_2 contraddittorio delle parti, ossia dei CTP, ha affermato che “all'Arch. non possono essere Pt_1 imputati ritardi che possano essere stati determinanti dell'esito negativo della pratica del 110%.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU risultano condivisibili dal Tribunale, in considerazione della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni.
Si ritiene, pertanto, che parte attrice abbia legittimamente esercitato il diritto di recesso riconosciuto dalla legge.
3. Venendo al quantum della pretesa attorea, il consulente d'ufficio ha rilevato anzitutto che “l'Arch. ha eseguito solo in parte le prestazioni professionali previste nella lettera di incarico Pt_1 sottoscritta in data 15.04.2021 e, più esattamente, tutte quelle riferite alle fasi iniziali di indagine preliminare, rilievo, progettazione di massima e definitiva fino al conseguimento del parere favorevole delle Commissioni Qualità ed Edilizia del Comune di Castagneto C., compresa la redazione di
Computi Metrici parziali e la stima dei lavori come descritto nel precedente par. 5.1.
Non ha eseguito, invece, gli incarichi di redazione dei progetti esecutivi (Architettonico, strutturale, impiantistico ecc…) la Direzione Lavori, la pratica l'aggiornamento catastale, la chiusura CP_6 lavori e la presentazione della Dichiarazione di agibilità/abitabilità.
L'Arch. è stato chiamato, però, a svolgere una serie di prestazioni inizialmente non previste nel Pt_1 mandato ma richieste”.
pagina 7 di 9 A fronte di tali circostanze, questo giudicante ritiene più corretto fare riferimento alla stima operata dal
CTU sulla base del D.M. 140/2012, in quanto, come sottolineato dall'architetto , Persona_2 attraverso il suddetto metodo “si giunge a determinare una percentuale del lavoro effettivamente svolto dall'Arch. non frutto di valutazioni/parzializzazioni approssimative e soggettive ma bensì una Pt_1 percentuale precisa ed oggettiva.”.
Pertanto, il compenso spettante all'architetto è pari ad euro 24.826,50, oltre oneri di Parte_1 legge.
4. Dev'essere rigettata, invece, la domanda formulata in via riconvenzionale da parte convenuta, volta al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito a seguito della perdita dei benefici fiscali derivanti dal c.d. “superbonus 110%”.
Come si è già detto, infatti, il consulente d'ufficio, in un modo convincente da un punto di vista logico- tecnico, ha escluso che all'odierno attore possano essere imputati ritardi che possano essere stati determinanti sotto tale aspetto.
Di conseguenza, prima ancora del nesso causale, manca la possibilità stessa di configurare un danno imputabile all'architetto Pt_1
5. Per quanto attiene ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dall'attore vengono poste a carico della parte convenuta, stante la prevalente soccombenza sostanziale sul quantum.
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del decisum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto vanno parimenti poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea;
2) condanna il sig. al pagamento in favore dell' CP_1 Parte_2 ella somma di euro 24.826,50, oltre oneri di legge;
[...]
pagina 8 di 9 3) condanna il sig. a rimborsare all' le spese CP_1 Parte_2 di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14291/2022 tra le parti:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti SONIA Parte_1 C.F._1
TICCIATI (C.F. e CASSANDRA BIANCHI (C.F. ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori in Pontedera (PI), Via F. Lotti n. 12
ATTORE
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti FRANCO CP_1 C.F._4
MODENA (C.F. ) e (C.F. ), C.F._5 CP_2 C.F._6 elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori in Firenze, Via Maggio n. 30
CONVENUTO
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
- Accertare e dichiarare la validità del recesso unilaterale esercitato dall'Architetto Pt_1
anche per giusta causa e, per l'effetto, condannare il sig. alla corresponsione in
[...] CP_1 favore dell'Arch. della somma di € 27.054,30 a titolo di compensi professionali per le Parte_1 opere svolte nell'adempimento del mandato conferito o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
pagina 1 di 9 - In subordine Voglia dichiarare la risoluzione del contratto di conferimento di incarico professionale, per tutte le motivazioni dedotte, con condanna del sig. alla CP_1 corresponsione in favore dell'Arch. della somma di € 27.054,30 a titolo di compensi Parte_1 professionali per le opere svolte o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
- In via istruttoria ammettere tutti i capitoli istruttori di cui alla seconda memoria.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“voglia il Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, condannare, a titolo di risarcimento dei danni di cui è causa, l'arch. Parte_1
a pagare al dott. la somma di € 188.652,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di CP_1 giustizia, con gli interessi di legge a decorrere dalla domanda, da portare, in denegata ipotesi, in parziale compensazione con la minore somma riconosciuta, a titolo di compensi e rimborsi reclamati, in favore dell 'arch. Con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese del Parte_1 giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'architetto ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1
chiedendone la condanna, previo accertamento della validità del recesso unilaterale dal CP_1 medesimo esercitato, al pagamento della somma di euro 32.555,95 – ridotta in sede di precisazione delle conclusioni ad euro 27.054,30 –, a titolo di compenso professionale per le opere svolte sino alla risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti.
In particolare, l'attore, a sostengo della propria domanda, ha evidenziato:
- che, in data 14 aprile 2021, il sig. ha conferito incarico all'architetto CP_1 Parte_1 affinché questi, con l'ausilio di altri tecnici di sua fiducia, riorganizzasse e ristrutturasse l'immobile di proprietà del convenuto, sito in Castagneto UC (LI), Località Fonte Carpoli, Strada Comunale di
Casavecchia n. 84;
- che era intenzione del sig. procedere ad un'ampia ristrutturazione dell'immobile, CP_1 comprendente anche ampliamenti consistenti, usufruendo del c.d. “superbonus”.
- che, all'atto del conferimento dell'incarico, il compenso dell'attore è stato determinato in complessivi
45.000,00 €, con la specifica che, in caso di sospensione dell'incarico per qualunque motivo “saranno
pagina 2 di 9 determinate le aliquote degli incarichi svolti fino a quel momento e proporzionalmente saldati gli onorari del tecnico”;
- che, in data 11 maggio 2021, l'architetto ha fatto accesso agli atti presso il Comune di Pt_1
Castagneto UC ed in tale occasione il geometra , responsabile dell'area 4, gli ha CP_3 consigliato di attendere la pubblicazione del Piano di Recupero di iniziativa pubblica per zone agricole, al fine di avere una maggiore capacità edificatoria in ragione della volontà manifestata dalla committenza;
- che l'attore ha provveduto ad informare l'odierno convenuto di quanto prospettatogli dal
[...]
Controparte_4
- che, tuttavia, il sig. ha insistito affinché si procedesse comunque;
CP_1
- che, a fronte dell'insistenza del committente, l'attore, in data 24 maggio 2021, ha sottoposto una bozza di progetto all'ente comunale;
- che l'assessore all'urbanistica ha ritenuto non attuabile il progetto presentato dall'architetto in Pt_1 base alla normativa all'epoca vigente ed ha confermato la necessità di attendere la pubblicazione del
Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica;
- che, a fronte di tale circostanza, il convenuto ha incaricato l'attore di redigere un nuovo progetto, ridimensionato, conforme alle disposizioni normative in vigore, seppur idoneo a recepire un eventuale ampliamento, qualora il Piano di Recupero fosse stato pubblicato entro le scadenze del bonus fiscale;
- che, in data 4 agosto 2021, l'architetto si è recato presso l'ufficio tecnico del Comune di Pt_1
Castagneto UC al fine di verificare del nuovo progetto con il P.O. vigente;
- che, a seguito di tale incontro, l'attore ha conferito telefonicamente con il sig. al fine di CP_1 relazionarlo in merito a quanto emerso ed in tale occasione ha altresì chiesto un acconto a copertura delle spese;
- che la richiesta di pagamento è stata reiterata anche in occasione del successivo incontro, avvenuto in data 16 settembre 2021;
- che, a partire dal mese di settembre del 2021, il rapporto di fiducia tra le parti ha iniziato a deteriorarsi a causa delle continue critiche del convenuto al lavoro svolto dall'architetto.
- che, nonostante ciò, il sig. ha sempre confermato l'architetto nel proprio incarico, CP_1 Pt_1 rassicurandolo altresì in merito alla corresponsione del corrispettivo;
pagina 3 di 9 - che, in data 15 dicembre 2021 è stato effettuato un sopralluogo, da parte del geologo al CP_5 fine di redigere la relazione geologica;
- che, in data 21 dicembre 2021, l'attore, a seguito dell'approvazione della sig.ra moglie del Per_1 convenuto, ha inviato il progetto alla Commissione di Qualità ed a quella Edilizia;
- che, in data 19 gennaio 2022, la Commissione di Qualità, pur riconoscendo la validità e conformità del progetto, ha suggerito una revisione del medesimo sotto il profilo delle dimensioni, ritenute troppo invadenti rispetto al contesto edilizio preesistente;
- che, in data 24 marzo 2022 è stato inviato il progetto revisionato;
- che, successivamente, sono pervenuti i pareri favorevoli sia della Commissione di Qualità, che di quella Edilizia, rispettivamente in data 29 aprile 2022 e 18 luglio 2022;
- che, nel frattempo, l'architetto ha inviato al convenuto la bozza del computo metrico Pt_1 estimativo limitato alle sole opere architettoniche con suddivisione delle voci rientranti nell'agevolazione “superbonus” e quelle escluse, unitamente alla pre-notula relativa all'acconto sul lavoro svolto;
- che, tuttavia, il sig. non riusciva a reperire un'impresa per lo svolgimento dei lavori, nonché CP_1 una banca per la cessione del credito in relazione al “superbonus”;
- che, in tale contesto, il rapporto tra le parti continuava a deteriorarsi a fronte dei continui attacchi del convenuto al lavoro eseguito dall'attore, il quale, peraltro, continuava ad impiegare risorse proprie senza ricevere alcun pagamento;
- che, venuta meno la fiducia professionale alla base dell'incarico, con PEC del 31 agosto 2022,
l'architetto ha formalmente dichiarato di esercitare il diritto di recesso dall'incarico conferitogli, Pt_1 richiedendo contestualmente il compenso per l'attività svolta sino a quel momento, pari ad euro
32.555,95;
- che, nonostante le richieste, alcun compenso è stato corrisposto all'odierno attore.
Costituitosi in giudizio, il sig. ha chiesto il rigetto delle domande proposte da parte CP_1 attrice, stante l'infondatezza delle argomentazioni prospettate da controparte.
Parte convenuta, ha inoltre rilevato di aver subito un ingente pregiudizio economico a causa della condotta posta in essere dall'architetto il quale, a suo dire, non si è attenuto ai termini previsti Pt_1 nel contratto d'opera.
pagina 4 di 9 Nello specifico, il sig. lamenta un danno determinato dalla perdita dei benefici fiscali correlati CP_1 al c.d. “superbonus 110%”, e chiede, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento della somma di euro 188.652,00.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 21 gennaio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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La domanda attorea è fondata nei limiti qui di seguito esposti.
1. Anzitutto è pacifico, nonché documentalmente provato, che le odierne parti processuali abbiano concluso un contratto di prestazione d'opera intellettuale.
La sussistenza di tale rapporto, oltre ad essere incontestata, emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti, in particolar modo dalla scrittura di conferimento dell'incarico professionale all'architetto nonché dalla copiosa corrispondenza intercorsa in merito tra quest'ultimo Parte_1 ed il sig. (cfr. doc. 1, nonché docc. da 19 a 35 di parte attrice). CP_1
A tal proposito, si rammenta che “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva.” (Cass. n. 1792/2017).
2. Di conseguenza, la fattispecie in esame risulta sottoposta alla disciplina prevista dagli articoli 2229
c.c. e seguenti.
Nello specifico, occorre evidenziare il dettato normativo di cui all'art. 2237 c.c., comma secondo, che regolamenta il recesso esercitato dal prestatore d'opera, stabilendo che “Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.”.
La citata disposizione, al comma terzo, precisa altresì che “Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.”.
pagina 5 di 9 La giurisprudenza di legittimità, ha sottolineato che, “l'esercizio, in assenza di giusta causa, del diritto di recesso da parte del professionista non incide sull'effetto risolutorio del vincolo sinallagmatico, ma si ripercuote sulla possibilità per il cliente di richiedere il risarcimento dei danni e sul diritto a rifiutare il pagamento del compenso sino a quel momento maturato, stante l'illegittima cessazione del rapporto contrattuale.” (Cass. n. 36531/2021).
Sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, spetta la professionista, a sostegno della pretesa del pagamento del corrispettivo per l'attività prestata, dimostrare la sussistenza della giusta causa di recesso, mentre la deduzione secondo cui il recesso è stato esercitato senza giusta causa, con conseguente esonero dal pagamento del compenso, equivale ad un'eccezione di inadempimento che, secondo la costante giurisprudenza, costituisce un'eccezione in senso stretto (cfr. Cass. n. 6168/2011 e
Cass. n. 13746/2002).
Orbene, nel caso di specie, si ritiene debitamente provato il venir meno del rapporto fiduciario tra professionista e cliente.
Tale circostanza emerge chiaramente dal carteggio intercorso tra le parti, peraltro non specificatamente contestato da parte convenuta, ove il sig. in più di un'occasione, esprime chiare CP_1 perplessità in merito alla diligenza prestata dall'architetto nello svolgimento del suo operato. Pt_1
Nella comunicazione 22 settembre 2021, l'odierno convenuto definisce l'attività sino a quel punto svolta dal professionista “semplici schizzi a matita”, invitandolo a proseguire il lavoro “con la diligenza qualificata che le compete” (cfr. doc. 26 di parte attrice).
In data 8 giugno 2022, il sig. afferma poi di non aver “problemi a pagare i conti di chi si CP_1 impegna nel lavoro”, lasciando quindi intendere che il mancato pagamento delle somme nel frattempo richiestegli è dovuto principalmente alla scarsa stima riposta nei confronti dell'attore (cfr. doc. 29 di parte attrice).
A tal proposito, è opportuno rammentare che l'omessa corresponsione del compenso per l'attività svolta da un professionista deve considerarsi idonea ad integrare gli estremi della giusta causa di recesso, in quanto ““l'inadempimento deve essere ricompresso nella giusta causa poiché è proprio
l'inadempimento a far venire meno, prima di ogni altro fatto, il presupposto fiduciario del rapporto”
(cfr. Cass. 24367/2008 nella parte motiva).
Inoltre, con l'e-mail del 1° luglio 2022, il sig. ribadisce chiaramente il concetto già espresso, CP_1 affermando: “di diligenza, nel caso specifico, non ne ho vista molta” (cfr. doc. 32 di parte attrice).
pagina 6 di 9 Infine, è di tutta evidenza che la conferma dell'architetto nell'incarico affidatogli non è dovuta Pt_1 alla fiducia riposta nella figura del professionista, quanto, piuttosto, all'assenza di alternative.
Ciò si evince chiaramente dalla comunicazione del 22 settembre 2021, nella quale si legge: “a questo punto, anche volendo, non ho i tempi per incaricare un altro tecnico…” (cfr. doc. 26 di parte attrice).
Ciò posto, atteso che uno degli aspetti essenziali del contratto d'opera intellettuale è il cosiddetto intuitus personae, caratterizzato dall'importanza dell'identità delle parti e dal legame di fiducia che deve permanere per tutta la durata del rapporto e che costituisce la ragione della disciplina specifica dell'art. 2237 c.c., si ritiene che la decisione assunta dall'odierno attore sia legittima, in quanto pienamente tutelata dalla legge e fondata su di una ragione condivisibile, costituita dalla perdita di fiducia nei confronti del professionista incaricato.
Oltre a ciò, è stato dimostrato che il recesso esercitato dall'architetto non ha arrecato Parte_1 alcun pregiudizio al cliente.
Il consulente d'ufficio, architetto , all'esito delle operazioni peritali effettuate nel Persona_2 contraddittorio delle parti, ossia dei CTP, ha affermato che “all'Arch. non possono essere Pt_1 imputati ritardi che possano essere stati determinanti dell'esito negativo della pratica del 110%.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU risultano condivisibili dal Tribunale, in considerazione della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni.
Si ritiene, pertanto, che parte attrice abbia legittimamente esercitato il diritto di recesso riconosciuto dalla legge.
3. Venendo al quantum della pretesa attorea, il consulente d'ufficio ha rilevato anzitutto che “l'Arch. ha eseguito solo in parte le prestazioni professionali previste nella lettera di incarico Pt_1 sottoscritta in data 15.04.2021 e, più esattamente, tutte quelle riferite alle fasi iniziali di indagine preliminare, rilievo, progettazione di massima e definitiva fino al conseguimento del parere favorevole delle Commissioni Qualità ed Edilizia del Comune di Castagneto C., compresa la redazione di
Computi Metrici parziali e la stima dei lavori come descritto nel precedente par. 5.1.
Non ha eseguito, invece, gli incarichi di redazione dei progetti esecutivi (Architettonico, strutturale, impiantistico ecc…) la Direzione Lavori, la pratica l'aggiornamento catastale, la chiusura CP_6 lavori e la presentazione della Dichiarazione di agibilità/abitabilità.
L'Arch. è stato chiamato, però, a svolgere una serie di prestazioni inizialmente non previste nel Pt_1 mandato ma richieste”.
pagina 7 di 9 A fronte di tali circostanze, questo giudicante ritiene più corretto fare riferimento alla stima operata dal
CTU sulla base del D.M. 140/2012, in quanto, come sottolineato dall'architetto , Persona_2 attraverso il suddetto metodo “si giunge a determinare una percentuale del lavoro effettivamente svolto dall'Arch. non frutto di valutazioni/parzializzazioni approssimative e soggettive ma bensì una Pt_1 percentuale precisa ed oggettiva.”.
Pertanto, il compenso spettante all'architetto è pari ad euro 24.826,50, oltre oneri di Parte_1 legge.
4. Dev'essere rigettata, invece, la domanda formulata in via riconvenzionale da parte convenuta, volta al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito a seguito della perdita dei benefici fiscali derivanti dal c.d. “superbonus 110%”.
Come si è già detto, infatti, il consulente d'ufficio, in un modo convincente da un punto di vista logico- tecnico, ha escluso che all'odierno attore possano essere imputati ritardi che possano essere stati determinanti sotto tale aspetto.
Di conseguenza, prima ancora del nesso causale, manca la possibilità stessa di configurare un danno imputabile all'architetto Pt_1
5. Per quanto attiene ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dall'attore vengono poste a carico della parte convenuta, stante la prevalente soccombenza sostanziale sul quantum.
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del decisum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto vanno parimenti poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea;
2) condanna il sig. al pagamento in favore dell' CP_1 Parte_2 ella somma di euro 24.826,50, oltre oneri di legge;
[...]
pagina 8 di 9 3) condanna il sig. a rimborsare all' le spese CP_1 Parte_2 di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
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