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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3049/2024
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attore contro
Controparte_1
Convenuto
Oggi 8 maggio 2025 alle ore 13.27 innanzi al Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, sono comparsi: per l'Avv. PAGNIN MASSIMO Parte_1 per l'Avv. Controparte_1
SPILLARE CARLO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Spillare richiama il doc. 6 da cui si desume che la controparte aveva rinunciato a ricevere la documentazione contrattuale.
I procuratori delle parti discutono la causa e precisano le conclusioni come in atti. Entrambi rinunciano inoltre al diritto di presenziare alla lettura della sentenza nell'orario indicato dal Giudice.
Alle ore 13.29 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 19.00 il Giudice dà lettura ad aula vuota della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 1 di 5 R.G. n. 3049/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Vicenza, Piazza Parte_1 C.F._1
Pontelandolfo 92/94, presso e nello studio dell'Avv. PAGNIN MASSIMO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attrice opponente contro in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Vicenza, Viale della Pace n. 174, presso e nello studio dell'Avv. SPILLARE CARLO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso richiamandosi ai propri atti e dunque in ultimo alla propria memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1, ove chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione,
pagina 2 di 5 per le ragioni tutte esposte in causa, previe le declaratorie di illegittimità invocate e con l'accertamento quindi dei controcrediti della sig.ra nei confronti della banca parte sostanziale, ai fini della Pt_1 compensazione, revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso: spese e competenze di causa rifuse, con accessori”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito, in via principale, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 760/2017 emesso dal Tribunale di Vicenza il 24.2.2017; respingersi ogni domanda dell'opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata, condannarsi l'opponente al pagamento a favore Controparte_2
già in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore, della complessiva somma di € 43.156,38 (quarantatremila- centocinauantasei/38) di cui € 3.197,75 relativamente al conto corrente n. 8100 36063 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito dal 14.12.2016 fino al saldo ed € 39.958,63 relativamente al mutuo chirografario n. 6021831 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito dal 14.12.2016 fino al saldo, nel limite dell'importo della fideiussione rilasciata e comunque entro i limiti di cui alla legge n. 108/96; respingersi ogni altra domanda di parte avversa perché inammissibile e/o infondata;
in ogni caso, disporsi l'integrale rifusione, a favore della convenuta opposta, delle spese e compensi del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 760/2017 del 17.2.2017 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato il pagamento della somma di € 3.187,75 a titolo di saldo del conto corrente n. 81036063 e di € 39.958,63
a titolo di saldo del mutuo n. 6021831, entrambi intestati a P&B Costruzioni s.r.l., fallita nel 2017.
L'opponente esponeva che entrambi i rapporti presentavano plurimi addebiti illegittimi e che la fideiussione dalla stessa sottoscritta era parzialmente nulla con riguardo alla clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., per cui il garante era liberato dalla elativa obbligazione in quanto la Banca non aveva dimostrato di aver diligentemente tentato il recupero del suo credito entro il termine di sei mesi dalla sua scadenza. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, chiedeva Controparte_4
l'assegnazione del termine di legge per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria e pagina 3 di 5 replicava che tra la revoca dei rapporti bancari e la data di deposito del ricorso monitorio era intercorso un termine inferiore a quello semestrale di cui all'art. 1957 c.c., residualmente eccependo la genericità delle ulteriori contestazioni attoree.
Convertito il rito instaurato dall'opponente in quello ratione temporis vigente, veniva rigettata sia l'istanza di sospensione formulata dall'opponente medesimo ai sensi dell'art. 649 c.p.c. sia l'istanza di concessione di concessione del termine per instaurare la procedura di mediazione, in quanto la stessa non era prevista quale condizione di procedibilità in base all'oggetto della causa
All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., veniva fissata per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, ritiene l'odierno giudicante che l'opposizione non sia ammissibile, perché – ferma la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023 – non riveste la Parte_1
qualifica consumeristica necessaria per ottenere la tutela richiesta, come eccepito anche dalla Banca opposta nella sua prima memoria istruttoria. infatti - quando ebbe a sottoscrivere la Parte_1
fideiussione in forza della quale è tenuta a prestare garanzia in sede esecutiva - era socia di maggioranza della società garantita (circostanza non contestata dall'opponente) e vicepresidente del consiglio di amministrazione, per cui partecipava in misura significativa sia alla gestione della società sia alla ripartizione dei relativi utili. In un siffatto contesto, la stessa non ha dimostrato di non aver assunto l'obbligazione per cui è causa nell'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale svolta nella compagine societaria della società fallita.
In forza del principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di … e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000), con riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni trattate, per la fase di trattazione, atteso il deposito delle sole memorie ex art. 183 c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria attesa l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
pagina 4 di 5 2. condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_4
le spese di lite, liquidate in € 4.411,00 per compenso, oltre 15%
[...]
per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Vicenza, 8 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attore contro
Controparte_1
Convenuto
Oggi 8 maggio 2025 alle ore 13.27 innanzi al Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, sono comparsi: per l'Avv. PAGNIN MASSIMO Parte_1 per l'Avv. Controparte_1
SPILLARE CARLO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Spillare richiama il doc. 6 da cui si desume che la controparte aveva rinunciato a ricevere la documentazione contrattuale.
I procuratori delle parti discutono la causa e precisano le conclusioni come in atti. Entrambi rinunciano inoltre al diritto di presenziare alla lettura della sentenza nell'orario indicato dal Giudice.
Alle ore 13.29 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 19.00 il Giudice dà lettura ad aula vuota della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 1 di 5 R.G. n. 3049/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Vicenza, Piazza Parte_1 C.F._1
Pontelandolfo 92/94, presso e nello studio dell'Avv. PAGNIN MASSIMO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attrice opponente contro in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Vicenza, Viale della Pace n. 174, presso e nello studio dell'Avv. SPILLARE CARLO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso richiamandosi ai propri atti e dunque in ultimo alla propria memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1, ove chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione,
pagina 2 di 5 per le ragioni tutte esposte in causa, previe le declaratorie di illegittimità invocate e con l'accertamento quindi dei controcrediti della sig.ra nei confronti della banca parte sostanziale, ai fini della Pt_1 compensazione, revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso: spese e competenze di causa rifuse, con accessori”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito, in via principale, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 760/2017 emesso dal Tribunale di Vicenza il 24.2.2017; respingersi ogni domanda dell'opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata, condannarsi l'opponente al pagamento a favore Controparte_2
già in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore, della complessiva somma di € 43.156,38 (quarantatremila- centocinauantasei/38) di cui € 3.197,75 relativamente al conto corrente n. 8100 36063 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito dal 14.12.2016 fino al saldo ed € 39.958,63 relativamente al mutuo chirografario n. 6021831 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito dal 14.12.2016 fino al saldo, nel limite dell'importo della fideiussione rilasciata e comunque entro i limiti di cui alla legge n. 108/96; respingersi ogni altra domanda di parte avversa perché inammissibile e/o infondata;
in ogni caso, disporsi l'integrale rifusione, a favore della convenuta opposta, delle spese e compensi del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 760/2017 del 17.2.2017 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato il pagamento della somma di € 3.187,75 a titolo di saldo del conto corrente n. 81036063 e di € 39.958,63
a titolo di saldo del mutuo n. 6021831, entrambi intestati a P&B Costruzioni s.r.l., fallita nel 2017.
L'opponente esponeva che entrambi i rapporti presentavano plurimi addebiti illegittimi e che la fideiussione dalla stessa sottoscritta era parzialmente nulla con riguardo alla clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., per cui il garante era liberato dalla elativa obbligazione in quanto la Banca non aveva dimostrato di aver diligentemente tentato il recupero del suo credito entro il termine di sei mesi dalla sua scadenza. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, chiedeva Controparte_4
l'assegnazione del termine di legge per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria e pagina 3 di 5 replicava che tra la revoca dei rapporti bancari e la data di deposito del ricorso monitorio era intercorso un termine inferiore a quello semestrale di cui all'art. 1957 c.c., residualmente eccependo la genericità delle ulteriori contestazioni attoree.
Convertito il rito instaurato dall'opponente in quello ratione temporis vigente, veniva rigettata sia l'istanza di sospensione formulata dall'opponente medesimo ai sensi dell'art. 649 c.p.c. sia l'istanza di concessione di concessione del termine per instaurare la procedura di mediazione, in quanto la stessa non era prevista quale condizione di procedibilità in base all'oggetto della causa
All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., veniva fissata per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, ritiene l'odierno giudicante che l'opposizione non sia ammissibile, perché – ferma la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023 – non riveste la Parte_1
qualifica consumeristica necessaria per ottenere la tutela richiesta, come eccepito anche dalla Banca opposta nella sua prima memoria istruttoria. infatti - quando ebbe a sottoscrivere la Parte_1
fideiussione in forza della quale è tenuta a prestare garanzia in sede esecutiva - era socia di maggioranza della società garantita (circostanza non contestata dall'opponente) e vicepresidente del consiglio di amministrazione, per cui partecipava in misura significativa sia alla gestione della società sia alla ripartizione dei relativi utili. In un siffatto contesto, la stessa non ha dimostrato di non aver assunto l'obbligazione per cui è causa nell'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale svolta nella compagine societaria della società fallita.
In forza del principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di … e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000), con riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni trattate, per la fase di trattazione, atteso il deposito delle sole memorie ex art. 183 c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria attesa l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
pagina 4 di 5 2. condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_4
le spese di lite, liquidate in € 4.411,00 per compenso, oltre 15%
[...]
per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Vicenza, 8 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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