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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 193/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to BERTUCCELLI VERONICA, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
- , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1 P.IVA_1
QUARTA ROSSELLA, per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione in appello
- cod. fisc. rappresentato e difeso, come CP_2 P.IVA_2
da procura generale alle liti agli atti, dagli avv.ti Stefania
Gualtieri (cod. fisc. pec: C.F._2
e Paola Astegiano (cod. fisc. Email_1 pec: , con C.F._3 Email_2
domicilio eletto in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76, presso l'Avvocatura Inail
AGENZIA codice Controparte_3
fiscale e p. iva n. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Sara Trisoglio (cod. fisc. ; pec C.F._4
come da procura alle liti Email_3
depositata nel fascicolo telematico
APPELLATI
Oggetto: Impugnazione estratto di ruolo
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine fissato al
07/05/2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 24.8.2021 al Tribunale di Massa il sig.
- premesso di aver richiesto in data Parte_1
27.7.2021 all' l'estratto di Controparte_4
ruolo, venendo così a conoscenza di essere destinatario di una serie di cartelle di pagamento e di avvisi di addebito CP_2 CP_1
mai notificatigli prima d'ora, ha chiesto accertarsi la nullità degli atti impositivi per inesistenza o nullità della notifica e, nel merito, l'estinzione dei crediti assicurativi e previdenziali per intervenuta prescrizione quinquennale degli stessi ai sensi del
2
comma 9 dell'art. 3 della L. n. 335/95.
Le controparti si sono costituite in giudizio eccependo, tra gli altri rilievi, l'inammissibilità del ricorso in applicazione dello ius superveniens di cui al comma 4 bis all'art. 12 del DPR 602/733 introdotto dall'art. 3 bis aggiunto al D.L. 146/2021 dalla legge di conversione n. 215/2021.
Il giudice ha accolto tale eccezione, condannando il ricorrente alla rifusione a favore delle controparti delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza.
Il Sig. ha appellato la sentenza invocando Pt_1
giurisprudenza di merito secondo cui la normativa applicata dal giudice si riferirebbe esclusivamente alle ipotesi in cui il contribuente intenda eccepire la inesistenza o illegittimità della notifica dell'atto impositivo, mentre nel caso in esame era stata eccepita anche la prescrizione maturata dopo l'asserita notifica degli atti stessi.
In subordine ha chiesto la compensazione tra tutte le parti in causa delle spese di lite, essendo stata applicata una normativa intervenuta dopo il deposito del ricorso introduttivo.
Alla prima data fissata per la discussione della causa mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., si è costituito in giudizio solo l' , insistendo CP_1
nell'eccezione di carenza di interesse ad agire e, nel merito, nella sussistenza dei propri crediti, essendo stata la prescrizione validamente interrotta dagli atti regolarmente notificati al contribuente.
3
Non essendosi costituiti in giudizio e , con CP_2 CP_5
ordinanza del 21/01/2025, la Corte ha disposto che l'appellante provvedesse, entro il termine del 15 febbraio 2025, alla rinnovazione della notifica all'Avv. Petrini, quale difensore di
, essendovi agli atti una notifica all'indirizzo PEC CP_5
dell'Avv. Eugenio Bossi che non risultava essere un difensore dell'ente di riscossione;
inoltre ha disposto che l'appellante provvedesse a depositare la documentazione relativa alla notifica del ricorso in appello ad , nei cui confronti non risultava CP_2
alcuna notificazione.
L'appellante, a seguito dell'ordinanza di cui sopra, ha provveduto a notificare l'appello all'Avv. Petrini, difensore di e all'Avv. Gualtieri, difensore di , tramite rispettive CP_5 CP_2
pec inviate in data 22.01.2025.
Entrambe le controparti si sono costituite in giudizio insistendo nelle proprie memorie difensive. In particolare, l' ha CP_2
eccepito l'improcedibilità dell'appello nei suoi confronti per aver il Sig. notificatogli il ricorso solo in data 22 gennaio Pt_1
2025, successivamente all'ordinanza del collegio che non aveva autorizzato la rinnovazione della notifica (come avvenuto nei confronti di ), ma soltanto ordinato di fornire la prova CP_5
dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'istituto assicurativo mediante il deposito degli atti notificatori;
prova che non era stata raggiunta dall'appellante perché mai prima di allora l'appellante aveva provveduto a notificargli il ricorso.
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La causa, discussa ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note scritte entro il termine del 7 maggio 2025, viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
13/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto accolta l'eccezione di di improcedibilità del CP_2
ricorso nei suoi confronti.
Come sopra rilevato, con ordinanza del 21 gennaio 2025 la Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso in appello solo nei confronti di , risultando agli atti una notifica CP_5
effettuata ad un legale (Avv.to Eugenio Bossi) diverso da quello costituitosi in primo grado;
ha invece disposto il deposito degli atti di notificazione dell'appello ad , non risultando alcuna CP_2
notifica nei confronti di tale ente.
Il Sig. ha invece provveduto a notificare il ricorso in Pt_1
appello ad entrambi i soggetti solo in data 22.1.2025, unitamente all'ordinanza del 21/1/2025; ciò dimostra che lo stesso non ha effettuato alcuna notifica ad prima di allora. CP_2
L'inesistenza della notifica, a differenza della nullità (come si è ritenuto per la notifica ad avvenuta mediante pec CP_5
all'indirizzo di un difensore diverso da quello costituito), non consente la rinnovazione della stessa e comporta l'improcedibilità dell'appello.
In tal senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza (v. recentemente Cass. 23159/2024), affermando che “nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente
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proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia affatto avvenuta, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008; Cass. Sez. L -
Sentenza n. 24742 del 19/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n.
20613 del 09/09/2013; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9597 del
30/04/2011)”.
Come evidenziato dall' nelle proprie difese, con ordinanza CP_2
n. 27471 del 23/10/2024 la Cassazione civile sez. lav., ha ribadito il principio di cui sopra, rilevando come l'improcedibilità dell'impugnazione conseguente alla mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (o dei termini per il deposito di note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c.), trova la sua
“giustificazione anche nell'esigenza di tutelare la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso;
ciò a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire
l'instaurazione del contraddittorio.” (Cass. n. 6159 del 2018; n.
17368 del 2018).
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L'appello va quindi dichiarato preliminarmente improcedibile nei confronti di , con compensazione tra le pari delle spese di CP_2
lite del grado, essendosi accolta una eccezione processuale.
Nei confronti degli altri soggetti appellati, ai quali il ricorso in appello è stato regolarmente notificato, l'impugnazione va comunque respinta, dovendosi ritenere corretta la decisione del
Tribunale che, in applicazione del comma 4 bis all'art. 12 del
DPR 602/733 introdotto dall'art. 3 bis aggiunto al D.L. 146/2021 dalla legge di conversione n. 215/2021, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in opposizione all'estratto di ruolo.
La norma, recependo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, sancisce infatti che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
La tesi dell'appellante, secondo cui la normativa sopra riportata
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regolerebbe esclusivamente i casi di azione diretta avverso gli estratti di ruolo e non anche quelli in cui - come nella fattispecie in esame - il debitore proponga un'azione di mero accertamento della estinzione del credito per prescrizione, non coglie nel segno.
Anzitutto il legislatore ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, senza individuare alcuna eccezione;
deve dunque ritenersi che abbia inteso riferirsi ad ogni azione giudiziale al di fuori dei rimedi tassativamente previsti per contrastare la riscossione di crediti previdenziali, quali l'opposizione ex art. 24 comma 6° del D.Lgs. n. 46/99 e le opposizioni ex artt. 615 e 617
c.p.c, come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del
22/05/2013 num. 12583 e con successive pronunzie conformi.
Sostiene tuttavia l'appellante che la seconda parte della norma si riferisca esclusivamente all'ipotesi di impugnazione diretta del contribuente che deduca la inesistenza o nullità della notifica dell'atto impositivo e quindi con funzione c.d. recuperatoria;
situazione differente da quella in esame in cui il contribuente ha fatto valere anche la prescrizione dei crediti maturata successivamente all'asserita notifica degli atti impositivi.
Anche tale ragionamento non viene condiviso.
Va anzitutto rilevato che il Sig. ha impostato la causa Pt_1
prospettando di non aver avuto prima di allora notizia di alcun atto impositivo e/o esecutivo e di essere venuto conoscenza per la prima volta delle pretese contributive soltanto a seguito di una richiesta dell' estratto di ruolo all' Ente di Riscossione per
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conoscere la propria situazione debitoria;
in altri termini egli ha fatto leva proprio sul fatto di non aver mai avuto contezza di alcun atto di pagamento o esecutivo e di aver pertanto diritto di impugnare direttamente ed autonomamente l' estratto di ruolo proprio in funzione recuperatoria.
Ma in ogni caso, anche a voler interpretare il ricorso come volto ad ottenere un semplice accertamento negativo dei crediti previdenziali in quanto estinti per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica degli atti impositivi,
l'ammissibilità dell'azione di accertamento incontra sempre il limite della ricorrenza di uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto.
E' pur vero che, in via di principio, deve ritenersi ammissibile l'azione di accertamento negativo di un diritto altrui (nella fattispecie in esame il credito previdenziale ritenuto dal contribuente estinto per prescrizione), ma occorre che sussista un concreto ed attuale interesse ad agire per eliminare una situazione di incertezza giuridica.
Al riguardo la giurisprudenza si è più volte espressa nel ritenere che “l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in
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via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento”. ( Cass. n. 22946/2016).
La giurisprudenza maggioritaria ha infatti inteso bloccare l'iniziativa del contribuente che, fatti decorrere i termini di prescrizione dei crediti contributivi nei suoi confronti, si rivolga all'ente di riscossione per ottenere il rilascio di un estratto di ruolo da impugnare in via recuperatoria, in tal modo ottenendo l'effetto distorto di essere rimesso in termini mediante un'azione di mero accertamento della non debenza del credito per intervenuta estinzione dello stesso.
Con la novella del 2021 il legislatore ha recepito tale orientamento, stabilendo in modo chiaro ed univoco che il semplice estratto di ruolo non è un atto idoneo ad essere impugnato sia in via recuperatoria, sia per far valere - in via di azione di accertamento - una causa di estinzione del credito quale la prescrizione che può essere oggetto solo di eccezione per paralizzare l'altrui pretesa creditoria. In altri termini il contribuente può agire in giudizio solo per contrastare le pretese creditorie fatte valere mediante un atto impositivo (cartella esattoriale o avviso di addebito) o esecutivo (intimazione di pagamento) o di garanzia del credito (preavviso di fermo o di iscrizione ipotecaria), in assenza dei quali atti non vi è interesse ad agire da parte del contribuente debitore.
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Si rileva inoltre che nella fattispecie concreta il sig. Parte_2
neppure ha dedotto in ricorso alcun concreto ed attuale pregiudizio che potrebbe derivare da quanto contenuto nell'estratto di ruolo, ad esempio sostenendo di non poter partecipare ad appalti per mancata emanazione del DURC
(documento unico di regolarità contributiva) o altre similari problematiche. In assenza di un pregiudizio attuale e non solo potenziale, l'azione non è dunque ammissibile, come recentemente stabilito dal legislatore con la normativa sopra riportata, pacificamente applicabile in via retroattiva anche nei giudizi in corso (Cass. S.U. n. 26283/2022).
Va invece accolto il motivo di appello sulle spese di lite, dovendosi ritenere che il Tribunale abbia errato ad applicare il principio della soccombenza nella regolazione delle stesse;
ciò in quanto, prima dell'intervento legislativo intervenuto in corso di causa, una parte seppur minoritaria della giurisprudenza aveva ammesso l'azione di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo in funzione recuperatoria e comunque di accertamento negativo della sussistenza dei crediti risultanti da un estratto di ruolo per far valere la prescrizione degli stessi maturata successivamente alla notifica degli impositivi non opposti (v. in tal senso Cass.
S.U. n. 19704 del 02.10.2015 e successivamente Ord. 12 ottobre
2016, n. 20611).
In considerazione di tali contrastanti orientamenti, seppur minoritari, precedenti allo ius superveniens, sussistono i presupposti di legge per addivenire ad una compensazione delle
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spese di lite sostenute nel giudizio di primo grado nei rapporti processuali tra il Sig. da un lato, e ed , Pt_1 CP_1 CP_5
dall'altro.
Essendo stato accolto, nei confronti dei sopra indicati appellati, il motivo di appello proposto in via subordinata sulle spese di lite, sussistono altresì i presupposti per compensare le spese del presente grado anche tra le suddette parti.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., dichiara l'improcedibilità dell'appello nei confronti di;
CP_2
in parziale accoglimento dell' appello nei confronti di e CP_1
, compensa le spese di primo grado tra le predette parti. CP_5
Compensa le spese del presente grado tra tutte le parti in causa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13/05/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 193/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to BERTUCCELLI VERONICA, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
- , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1 P.IVA_1
QUARTA ROSSELLA, per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione in appello
- cod. fisc. rappresentato e difeso, come CP_2 P.IVA_2
da procura generale alle liti agli atti, dagli avv.ti Stefania
Gualtieri (cod. fisc. pec: C.F._2
e Paola Astegiano (cod. fisc. Email_1 pec: , con C.F._3 Email_2
domicilio eletto in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76, presso l'Avvocatura Inail
AGENZIA codice Controparte_3
fiscale e p. iva n. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Sara Trisoglio (cod. fisc. ; pec C.F._4
come da procura alle liti Email_3
depositata nel fascicolo telematico
APPELLATI
Oggetto: Impugnazione estratto di ruolo
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine fissato al
07/05/2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 24.8.2021 al Tribunale di Massa il sig.
- premesso di aver richiesto in data Parte_1
27.7.2021 all' l'estratto di Controparte_4
ruolo, venendo così a conoscenza di essere destinatario di una serie di cartelle di pagamento e di avvisi di addebito CP_2 CP_1
mai notificatigli prima d'ora, ha chiesto accertarsi la nullità degli atti impositivi per inesistenza o nullità della notifica e, nel merito, l'estinzione dei crediti assicurativi e previdenziali per intervenuta prescrizione quinquennale degli stessi ai sensi del
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comma 9 dell'art. 3 della L. n. 335/95.
Le controparti si sono costituite in giudizio eccependo, tra gli altri rilievi, l'inammissibilità del ricorso in applicazione dello ius superveniens di cui al comma 4 bis all'art. 12 del DPR 602/733 introdotto dall'art. 3 bis aggiunto al D.L. 146/2021 dalla legge di conversione n. 215/2021.
Il giudice ha accolto tale eccezione, condannando il ricorrente alla rifusione a favore delle controparti delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza.
Il Sig. ha appellato la sentenza invocando Pt_1
giurisprudenza di merito secondo cui la normativa applicata dal giudice si riferirebbe esclusivamente alle ipotesi in cui il contribuente intenda eccepire la inesistenza o illegittimità della notifica dell'atto impositivo, mentre nel caso in esame era stata eccepita anche la prescrizione maturata dopo l'asserita notifica degli atti stessi.
In subordine ha chiesto la compensazione tra tutte le parti in causa delle spese di lite, essendo stata applicata una normativa intervenuta dopo il deposito del ricorso introduttivo.
Alla prima data fissata per la discussione della causa mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., si è costituito in giudizio solo l' , insistendo CP_1
nell'eccezione di carenza di interesse ad agire e, nel merito, nella sussistenza dei propri crediti, essendo stata la prescrizione validamente interrotta dagli atti regolarmente notificati al contribuente.
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Non essendosi costituiti in giudizio e , con CP_2 CP_5
ordinanza del 21/01/2025, la Corte ha disposto che l'appellante provvedesse, entro il termine del 15 febbraio 2025, alla rinnovazione della notifica all'Avv. Petrini, quale difensore di
, essendovi agli atti una notifica all'indirizzo PEC CP_5
dell'Avv. Eugenio Bossi che non risultava essere un difensore dell'ente di riscossione;
inoltre ha disposto che l'appellante provvedesse a depositare la documentazione relativa alla notifica del ricorso in appello ad , nei cui confronti non risultava CP_2
alcuna notificazione.
L'appellante, a seguito dell'ordinanza di cui sopra, ha provveduto a notificare l'appello all'Avv. Petrini, difensore di e all'Avv. Gualtieri, difensore di , tramite rispettive CP_5 CP_2
pec inviate in data 22.01.2025.
Entrambe le controparti si sono costituite in giudizio insistendo nelle proprie memorie difensive. In particolare, l' ha CP_2
eccepito l'improcedibilità dell'appello nei suoi confronti per aver il Sig. notificatogli il ricorso solo in data 22 gennaio Pt_1
2025, successivamente all'ordinanza del collegio che non aveva autorizzato la rinnovazione della notifica (come avvenuto nei confronti di ), ma soltanto ordinato di fornire la prova CP_5
dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'istituto assicurativo mediante il deposito degli atti notificatori;
prova che non era stata raggiunta dall'appellante perché mai prima di allora l'appellante aveva provveduto a notificargli il ricorso.
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La causa, discussa ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note scritte entro il termine del 7 maggio 2025, viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
13/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto accolta l'eccezione di di improcedibilità del CP_2
ricorso nei suoi confronti.
Come sopra rilevato, con ordinanza del 21 gennaio 2025 la Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso in appello solo nei confronti di , risultando agli atti una notifica CP_5
effettuata ad un legale (Avv.to Eugenio Bossi) diverso da quello costituitosi in primo grado;
ha invece disposto il deposito degli atti di notificazione dell'appello ad , non risultando alcuna CP_2
notifica nei confronti di tale ente.
Il Sig. ha invece provveduto a notificare il ricorso in Pt_1
appello ad entrambi i soggetti solo in data 22.1.2025, unitamente all'ordinanza del 21/1/2025; ciò dimostra che lo stesso non ha effettuato alcuna notifica ad prima di allora. CP_2
L'inesistenza della notifica, a differenza della nullità (come si è ritenuto per la notifica ad avvenuta mediante pec CP_5
all'indirizzo di un difensore diverso da quello costituito), non consente la rinnovazione della stessa e comporta l'improcedibilità dell'appello.
In tal senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza (v. recentemente Cass. 23159/2024), affermando che “nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente
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proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia affatto avvenuta, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008; Cass. Sez. L -
Sentenza n. 24742 del 19/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n.
20613 del 09/09/2013; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9597 del
30/04/2011)”.
Come evidenziato dall' nelle proprie difese, con ordinanza CP_2
n. 27471 del 23/10/2024 la Cassazione civile sez. lav., ha ribadito il principio di cui sopra, rilevando come l'improcedibilità dell'impugnazione conseguente alla mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (o dei termini per il deposito di note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c.), trova la sua
“giustificazione anche nell'esigenza di tutelare la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso;
ciò a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire
l'instaurazione del contraddittorio.” (Cass. n. 6159 del 2018; n.
17368 del 2018).
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L'appello va quindi dichiarato preliminarmente improcedibile nei confronti di , con compensazione tra le pari delle spese di CP_2
lite del grado, essendosi accolta una eccezione processuale.
Nei confronti degli altri soggetti appellati, ai quali il ricorso in appello è stato regolarmente notificato, l'impugnazione va comunque respinta, dovendosi ritenere corretta la decisione del
Tribunale che, in applicazione del comma 4 bis all'art. 12 del
DPR 602/733 introdotto dall'art. 3 bis aggiunto al D.L. 146/2021 dalla legge di conversione n. 215/2021, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in opposizione all'estratto di ruolo.
La norma, recependo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, sancisce infatti che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
La tesi dell'appellante, secondo cui la normativa sopra riportata
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regolerebbe esclusivamente i casi di azione diretta avverso gli estratti di ruolo e non anche quelli in cui - come nella fattispecie in esame - il debitore proponga un'azione di mero accertamento della estinzione del credito per prescrizione, non coglie nel segno.
Anzitutto il legislatore ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, senza individuare alcuna eccezione;
deve dunque ritenersi che abbia inteso riferirsi ad ogni azione giudiziale al di fuori dei rimedi tassativamente previsti per contrastare la riscossione di crediti previdenziali, quali l'opposizione ex art. 24 comma 6° del D.Lgs. n. 46/99 e le opposizioni ex artt. 615 e 617
c.p.c, come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del
22/05/2013 num. 12583 e con successive pronunzie conformi.
Sostiene tuttavia l'appellante che la seconda parte della norma si riferisca esclusivamente all'ipotesi di impugnazione diretta del contribuente che deduca la inesistenza o nullità della notifica dell'atto impositivo e quindi con funzione c.d. recuperatoria;
situazione differente da quella in esame in cui il contribuente ha fatto valere anche la prescrizione dei crediti maturata successivamente all'asserita notifica degli atti impositivi.
Anche tale ragionamento non viene condiviso.
Va anzitutto rilevato che il Sig. ha impostato la causa Pt_1
prospettando di non aver avuto prima di allora notizia di alcun atto impositivo e/o esecutivo e di essere venuto conoscenza per la prima volta delle pretese contributive soltanto a seguito di una richiesta dell' estratto di ruolo all' Ente di Riscossione per
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conoscere la propria situazione debitoria;
in altri termini egli ha fatto leva proprio sul fatto di non aver mai avuto contezza di alcun atto di pagamento o esecutivo e di aver pertanto diritto di impugnare direttamente ed autonomamente l' estratto di ruolo proprio in funzione recuperatoria.
Ma in ogni caso, anche a voler interpretare il ricorso come volto ad ottenere un semplice accertamento negativo dei crediti previdenziali in quanto estinti per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica degli atti impositivi,
l'ammissibilità dell'azione di accertamento incontra sempre il limite della ricorrenza di uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto.
E' pur vero che, in via di principio, deve ritenersi ammissibile l'azione di accertamento negativo di un diritto altrui (nella fattispecie in esame il credito previdenziale ritenuto dal contribuente estinto per prescrizione), ma occorre che sussista un concreto ed attuale interesse ad agire per eliminare una situazione di incertezza giuridica.
Al riguardo la giurisprudenza si è più volte espressa nel ritenere che “l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in
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via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento”. ( Cass. n. 22946/2016).
La giurisprudenza maggioritaria ha infatti inteso bloccare l'iniziativa del contribuente che, fatti decorrere i termini di prescrizione dei crediti contributivi nei suoi confronti, si rivolga all'ente di riscossione per ottenere il rilascio di un estratto di ruolo da impugnare in via recuperatoria, in tal modo ottenendo l'effetto distorto di essere rimesso in termini mediante un'azione di mero accertamento della non debenza del credito per intervenuta estinzione dello stesso.
Con la novella del 2021 il legislatore ha recepito tale orientamento, stabilendo in modo chiaro ed univoco che il semplice estratto di ruolo non è un atto idoneo ad essere impugnato sia in via recuperatoria, sia per far valere - in via di azione di accertamento - una causa di estinzione del credito quale la prescrizione che può essere oggetto solo di eccezione per paralizzare l'altrui pretesa creditoria. In altri termini il contribuente può agire in giudizio solo per contrastare le pretese creditorie fatte valere mediante un atto impositivo (cartella esattoriale o avviso di addebito) o esecutivo (intimazione di pagamento) o di garanzia del credito (preavviso di fermo o di iscrizione ipotecaria), in assenza dei quali atti non vi è interesse ad agire da parte del contribuente debitore.
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Si rileva inoltre che nella fattispecie concreta il sig. Parte_2
neppure ha dedotto in ricorso alcun concreto ed attuale pregiudizio che potrebbe derivare da quanto contenuto nell'estratto di ruolo, ad esempio sostenendo di non poter partecipare ad appalti per mancata emanazione del DURC
(documento unico di regolarità contributiva) o altre similari problematiche. In assenza di un pregiudizio attuale e non solo potenziale, l'azione non è dunque ammissibile, come recentemente stabilito dal legislatore con la normativa sopra riportata, pacificamente applicabile in via retroattiva anche nei giudizi in corso (Cass. S.U. n. 26283/2022).
Va invece accolto il motivo di appello sulle spese di lite, dovendosi ritenere che il Tribunale abbia errato ad applicare il principio della soccombenza nella regolazione delle stesse;
ciò in quanto, prima dell'intervento legislativo intervenuto in corso di causa, una parte seppur minoritaria della giurisprudenza aveva ammesso l'azione di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo in funzione recuperatoria e comunque di accertamento negativo della sussistenza dei crediti risultanti da un estratto di ruolo per far valere la prescrizione degli stessi maturata successivamente alla notifica degli impositivi non opposti (v. in tal senso Cass.
S.U. n. 19704 del 02.10.2015 e successivamente Ord. 12 ottobre
2016, n. 20611).
In considerazione di tali contrastanti orientamenti, seppur minoritari, precedenti allo ius superveniens, sussistono i presupposti di legge per addivenire ad una compensazione delle
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spese di lite sostenute nel giudizio di primo grado nei rapporti processuali tra il Sig. da un lato, e ed , Pt_1 CP_1 CP_5
dall'altro.
Essendo stato accolto, nei confronti dei sopra indicati appellati, il motivo di appello proposto in via subordinata sulle spese di lite, sussistono altresì i presupposti per compensare le spese del presente grado anche tra le suddette parti.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., dichiara l'improcedibilità dell'appello nei confronti di;
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in parziale accoglimento dell' appello nei confronti di e CP_1
, compensa le spese di primo grado tra le predette parti. CP_5
Compensa le spese del presente grado tra tutte le parti in causa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13/05/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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