Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/05/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 748 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
D'ANGELO CHIARA e ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e TE P.IVA_1
difeso dall'Avv.DI GIROLAMO GIOVANNA , elettivamente domiciliato in vindirizzo telematico.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 10/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 30/04/2024, ha evocato in Parte_1
giudizio l' e l' , per proporre opposizione avverso CP_2 TE
avverso l'Intimazione di pagamento n. 29920229004796991000, con riferimento all'avviso di addebito 5992013000164747000, eccependo la mancata notifica CP_2
dell'atto presupposto e la prescrizione.
L' e l' costituendosi in giudizio, a seguito di CP_2 TE
regolare instaurazione del contraddittorio,haNNO chiesto il rigetto del ricorso, siccome
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La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e non può essere accolto.
L'opposizione proposta,relativa ai crediti contributivi di cui all'intimazione opposta, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,non soggetto al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché
l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica).
Tanto premesso, si osserva che l'avviso di addebito risulta regolarmente notificato in data 19/03/2013 a mezzo raccomandata a.r, quindi secondo le previsioni di cui 30 comma 4 d.l. 78/2010.
Quanto alla eccepita prescrizione quinquennale dei crediti ex art 3 L. 335/95, la stessa va accolta tenuto conto dei documenti prodotti dall'Agente della riscossione
In particolare, va premesso che al termine ordinario quinquennale va aggiunto un ulteriore periodo secondo quanto disposto dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in tema di sospensione della prescrizione, che prevede “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ed ancora, per l'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L. 26 febbraio
2021, n. 21, “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [31/12/2020] fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Deve quindi aggiungersi al primo periodo di sospensione di giorni 129, l'ulteriore periodo di giorni 182, con la conseguenza che il termine finale è allungato di n.311 giorni.
2 Nel caso in esame, a seguito della notifica dell'avviso di addebito , l'agente della riscossione ha provveduto in data 09.11.2017 a notificare l'avviso di intimazione n.
29920179006967628000 ed in data 08.02.2024 l'avviso di intimazione opposto.
Pertanto, gli atti suddetti non sono tempestivi, poiché il secondo atto interruttivo è stato inoltrato oltre il termine finale del 19/9/2023 e vanno quindi dichiarati prescritti i crediti di cui alla intimazione opposta.
In conclusione, il ricorso va accolto con declaratoria di prescrizione dei crediti di cui all'intimazione opposta.
Le spese di lite seguono seguono la soccombenza tra la parte ricorrente e l' , mentre vanno compensate integralmente con TE
, tenuto conto del fatto che la prescrizione è maturata in corso di procedura di CP_2
riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1.dichiara prescritti i crediti come in motivazione;
3. compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' e condanna l' CP_2 [...]
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro TE
2.000,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente, con distrazione ai procuratori.
Trapani, 10/05/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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