TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4196/2022 R.G.
TRIBUNALE DI PALERMO Sezione Sesta Civile - Esecuzioni Immobiliari REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Palermo, sezione sesta civile, dott.ssa Valentina Imperiale, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4196 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente TRA
nato a [...] il [...] (Cod. fisc.: Parte_1
), nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(Cod. fisc.: ), nato a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
(Cod. fisc.: ) e nato a [...] il C.F._3 Parte_4
07/10/1972 (Cod. fisc.: , tutti elettivamente dom.ti in Palermo, C.F._4 nella Via Ludovico Ariosto, 28/B presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Gandolfo, che li rappresenta e difende per procura apposta in calce a foglio separato, prodotta in sede di iscrizione a ruolo dell'opposizione all'esecuzione R/g n. 101/2021 e allegato all'atto di citazione in riassunzione, telematicamente versato in atti in data 25/03/2022; ATTORI– OPPONENTI– DEBITORI NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 101/2021 R.G. ES. RIUNITA ALLA PROCEDURA N. 54/2006 R.G. ES. contro società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_1 costituita in Italia ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, , e per essa la P.IVA_1 [...] con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154, in Parte_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Gioia per procura alle liti rilasciata su foglio allegato all'atto di pignoramento notificato il 2.03.2021 anche allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 8/06/2022, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Palermo, via Nicolò Gallo n. 14; CONVENUTO OPPOSTO – CREDITORE PROCEDENTE (CEDENTE) NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 206/2018 R.G.
[...]
[...]
società unipersonale con sede legale in Milano (MI), Corso Parte_6
Vittorio Emanuele n. 24/28, rappresentata da Parte_5 società per azioni con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 284 e difesa dall'Avv. Paolo Gioia, costituitasi in data 29/09/2023 in sostituzione della originaria convenuta di Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA – CREDITRICE PROCEDENTE (CESSIONARIA) NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 101/2021 R.G. ES. RIUNITA ALLA PROCEDURA N. 54/2006 R.G. ES. E (cod. Fisc: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente come in atti dagli Avv.ti Mauro Barresi ed Antonino Cucinella AVV. , nato a [...] il [...], ivi Controparte_3 residente nella P.pe di Belmonte, 101 CONVENUTI OPPOSTI CONTUMACI – CREDITORI INTERVENUTI NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 54/2006 R.G. ES.
E NEI CONFRONTI DI in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, corrente in Palermo nella Via Maltese, 102; DEBITRICE OPPOSTA NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 54/2006 R.G. ES.- CONTUMACE –
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. del 16/04/2021 avverso il pignoramento immobiliare promosso da nella procedura n. 101/2021 R.G. Controparte_1
Es. poi riunita alla procedura n. 54/2006 R.G. Es. Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 11/06/2025, gli attori opponenti concludevano come in atto di citazione in riassunzione e memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. con l'estensione delle stesse in favore della cessionaria e alle successive memorie, difese ed eccezioni. Nessuno compariva per la convenuta opposta. IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso in opposizione all'esecuzione, depositato in data 16.4.2021 nella procedura esecutiva n. 101/2021 R.G. Es. (poi riunita alla precedente procedura n. 54/2006 R.G. Es.), gli esecutati , , Parte_1 Parte_2
e , chiedevano al giudice dell'esecuzione la Parte_3 Parte_4 sospensione dell'esecuzione forzata contestando, con il primo motivo, il diritto a procedere del creditore pignorante, con la successiva procedura esecutiva (n. 101/2021 R.G. Es.) ritenendo estinta l'obbligazione pecuniaria riportata nel titolo esecutivo azionato, avuto riguardo agli incassi già conseguiti dallo stesso creditore nella procedura di più antica iscrizione a ruolo n. 54/2006 R. G. Es., alla stregua del medesimo titolo esecutivo;
con il secondo motivo, l'indeterminatezza del credito azionato in ragione della circostanza che la successiva esecuzione forzata era stata avviata dal creditore procedente senza notificare un nuovo atto di precetto con
2 aggiornamento del credito residuo (in ragione delle utilità economiche già conseguite per effetto della vendita dei cespiti aggrediti con l'esecuzione n. 54/2006) ma alla stregua dell'atto di precetto originario. Con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 20/12/2021 (comunicata il 21/12/2021) veniva rigettata la chiesta sospensione e fissato il termine di novanta giorni per l'introduzione del presente giudizio di merito.
* Con atto di citazione, tempestivamente notificato in data 21/03/2022 (nel rispetto del termine perentorio di giorni 90 concesso dal giudice dell'esecuzione dalla comunicazione dell'ordinanza del 21/12/2021) e depositato telematicamente in data 25/03/2022, gli attori-opponenti introducevano il giudizio di cognizione relativo al ricorso di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c., c.p.c. depositato in data 16.4.2021 dinanzi al Giudice dell'Esecuzione promossa da
[...]
(per in forza del titolo Controparte_1 Parte_5 esecutivo rappresentato da contratto di mutuo fondiario stipulato in data 17 giugno 1982 tra Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane (mutuante), e (mutuataria), rogato dal Notaio di Palermo, Controparte_4 Persona_1 repertorio n. 99202, registrato il 23 giugno 1982 al n. 1765. Gli odierni attori, deducevano, preliminarmente, un motivo nuovo di opposizione, non rappresentato in sede di ricorso in opposizione, e consistente nell'interruzione del processo esecutivo, atteso che uno dei creditori intervenuti, ossia l'Avv. di , si era cancellato volontariamente dall'albo il CP_3 CP_3
21/12/2017 e, conseguentemente, tale evento doveva essere equiparato alla morte del procuratore (art. 301 c.p.c), e nel merito, contestavano il diritto a procedere del creditore pignorante reiterando, con il primo motivo, l'estinzione integrale del debito per effetto delle vendite immobiliari già avvenute nella procedura di più antica iscrizione a ruolo (R.G. 54/2006) atteso che il precetto originario indicava € 1.257.074,59, ma il Tribunale aveva accertato con sentenza definitiva n. 3626/2009 un credito di € 628.918,78, e, con il secondo motivo, l'indeterminatezza del credito azionato, anche in relazione alla sentenza definitiva n. 3626/2009 del Tribunale di Palermo, con la quale era stato rideterminato il credito in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel precetto originario. A supporto, gli attori richiamavano la relazione del custode giudiziario del 21/06/2017, che indicava gli incassi per € 510.858,87 e un saldo residuo di € 192.770,32, con ulteriori € 173.000 incassati dalla vendita dell'ultimo lotto;
nonché una relazione tecnica (redatta dalla Rag.
[...]
) che stimava un saldo positivo di € 96.579,31 in favore dei Persona_2 debitori. Con riferimento alla rideterminazione del credito, chiedevano procedersi alla nomina di un consulente tecnico contabile. Sulla base di tali premesse, gli opponenti chiedevano, preliminarmente, di dichiarare l'interruzione del processo esecutivo R.G. 54/2006 dal 21/12/2017, con nullità degli atti successivi a tale data, nel merito, di dichiarare inammissibile e improcedibile il pignoramento immobiliare per indeterminatezza del credito;
in subordine, dichiarare estinta l'obbligazione oppure accertare il credito residuo
3 mediante CTU contabile, con condanna di al pagamento di Controparte_1 una somma ex art. 96 c.p.c. per temerarietà, oltre che al pagamento delle spese legali.
* Si costituiva l'opposta, rappresentata da Controparte_1 [...]
(creditrice procedente nella procedura esecutiva Parte_5 sottostante) con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8/06/2022 con la quale, premettendo di agire in forza di mutuo fondiario del 17/06/1982, accertato con sentenza definitiva n. 3626/2009 del Tribunale di Palermo, con il quale il credito era stato rideterminato in € 628.918,78 (di cui € 597.532,05 per capitale e € 31.386,73 per interessi di mora al 31/10/1997), oltre interessi moratori dal 1/11/1997 al soddisfo, contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Più in particolare, preliminarmente, contestava la richiesta di interruzione per cancellazione dell'Avv. di , atteso che l'interruzione non CP_3 CP_3 trovava applicazione al processo esecutivo;
nel merito, contestava la richiesta di estinzione della procedura esecutiva, sostenendo che gli incassi ricevuti nella procedura più antica (la n. 54/2006) erano insufficienti rispetto al credito complessivo, che includeva interessi moratori e spese, e soprattutto non era idoneo a coprire le spese di procedura fino a quel momento sostenute per la liquidazione dei beni pignorati;
contestava l'indeterminatezza del credito, precisando che il credito era stato quantificato secondo i criteri offerti dalla sentenza n. 3626/2009 e aggiornato con conteggi dettagliati, tenendo conto dei versamenti ricevuti.
Con ordinanza del 9/11/2022, resa all'esito dell'udienza tenutasi in data 26/10/2022, si disponeva l'interruzione del procedimento atteso che, pur non potendo trovare applicazione le norme sull'interruzione del processo in sede esecutiva, le stesse trovavano applicazione nella presente fase di cognizione, ove la cancellazione dell'Avv. di dall'Albo di appartenenza, avvenuta CP_3 CP_3 in data 21.12.2017, costituiva una causa di interruzione del processo. Con successiva ordinanza del 10/02/2023, a seguito dell'istanza depositata in data 07.02.2023 nell'interesse degli opponenti, con la quale veniva chiesta la revoca dell'ordinanza del 09-14.11.2022 e la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo, verificato che l'atto introduttivo del presente giudizio di merito veniva anche notificato all'Avv. di personalmente, nella CP_3 CP_3 consapevolezza che lo stesso non fosse più iscritto all'Albo degli Avvocati di Palermo, veniva disposta la revoca dell'ordinanza del 09-14.11.2022 e fissata l'udienza per la comparizione delle parti al 17/05/2023, all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviata la causa per la pronuncia sulle istanze istruttorie all'udienza del 6/12/2023. Nelle more, si costituiva in data 29/09/2023 con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. la convenuta cessionaria opposta rappresentata da Parte_6 [...] reiterando le domande già proposte dalla cedente. Parte_5
4 Con ordinanza dell'1/03/2024, resa a scioglimento della riserva assunta in data 24/01/2024, si disponeva l'ammissione della documentazione prodotta dalle parti;
l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva sottostante portante il n. 54/2006 R.G. Es. (a cui risultava già riunita, con provvedimento dell'8/07/2021, anche la procedura n. 101/2021 R.G. Es., ove era stato depositato il ricorso in opposizione); si nominava quale ausiliario l'Avv. Calogero Pisciotta, già professionista delegato nella procedura esecutiva sottesa, al fine di rendere una preliminare relazione dettagliata sullo stato delle somme effettivamente incamerate dalla procedura esecutiva, a seguito della vendita dei beni immobili pignorati, indicando anche le date di tali trasferimenti, nonché tutte le rendite incamerate nel corso dell'espletamento dell'incarico di Custode giudiziario e delle somme già distribuite in sede di approvazione del progetto di distribuzione parziale al creditore opposto (e procedente nella predetta procedura), indicando anche i criteri utilizzati per tale assegnazione, nonché avendo cura di scorporare le somme assegnate a titolo di spese per la procedura esecutiva e quelle invece assegnate per capitale e interessi ed il relativo criterio di calcolo utilizzato;
e si rinviava per la decisione sugli altri mezzi istruttori all'udienza del 29/05/2024. Con relazione del 18/04/2024 l'ausiliario ottemperava all'incarico ricevuto. Con successiva ordinanza del 30/10/2024 si rigettavano le ulteriori richieste istruttorie e si fissava l'udienza del 26/03/2025 per la precisazione delle conclusioni, poi differita al giorno 11/06/2025 attesa la necessità di acquisire l'ulteriore documentazione, di formazione successiva (sentenza n. 1986/2024 pubblicata il 7/12/2024, della Corte di appello di Palermo sul fascicolo R.G. n. 1107/2019), nella quale data la causa veniva posta in decisione con i termini di legge. Depositava tempestivamente comparsa conclusionale in data 11/08/2025, la convenuta opposta, mentre, gli attori opponenti, provvedevano tardivamente (in data 10/09/2025). Infine, in data 16/09/2025, la convenuta opposta, e Parte_6 per essa la mandataria depositava memoria di Parte_5 replica al fine di rilevare la tardività della comparsa conclusionale degli attori, stante la sottrazione del presente giudizio alla sospensione feriale dei termini.
_______________________________ 2. Così ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, l'opposizione degli odierni opponenti, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esplicate. Parte_4
2.1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei seguenti convenuti che, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti: Controparte_2
AVV. e
[...] Controparte_3 Controparte_4
2.2. Prima di passare in rassegna i motivi dedotti dagli opponenti occorre valutare le refluenze in ordine alla mancata comparizione del procuratore della parte convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni. Come è noto, la funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è quella di precisare le domande ed eccezioni già proposte (essendo le parti già
5 incorse nelle decadenze e le preclusioni già previste dagli artt. 167, 183 e 184 c.p.c.) o l'abbandono di alcune di esse. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il procuratore di una delle parti non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate in atto introduttivo (cfr. Cass. n. 22360/2013, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 11222 del 09/05/2018, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4664 del 22/02/2021).
2.3. Ancora, giova precisare che non si applica la disciplina della sospensione feriale dei termini, prevista dalla Legge 7/10/1969 n. 742, ai giudizi di opposizione all'esecuzione promossi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. ed ai relativi gradi di impugnazione. Le cause di opposizione all'esecuzione, infatti, sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969 (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 20354 del 2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20745 del 28/09/2009 e nel medesimo senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4375 del 25/03/2003). Ne consegue l'inammissibilità della comparsa conclusionale depositata dagli opponenti in data 10/09/2025, essendo stata presentata oltre il termine di legge fissato all'1/09/2025.
2.4. Ciò premesso, l'opposizione non è fondata. 2.3.1. Preliminarmente, occorre rigettare la richiesta, avanzata in via preliminare dagli attori, di dichiarare l'interruzione del processo esecutivo per morte del procuratore di uno dei creditori intervenuti, atteso che l'azione esecutiva si esercita e si svolge in un processo non caratterizzato da formale contraddittorio in quanto essa non è volta all'accertamento della fondatezza di una pretesa, ma è direttamente volta a conseguirne la realizzazione essendone già stato accertato il fondamento. Pertanto, al processo esecutivo non è applicabile l'istituto dell'interruzione (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37729 del 23/12/2022). 2.3.2. Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, giova premettere, in punto di fatto, che gli odierni opponenti, , , Parte_1 Parte_2
e , sono esecutati (in qualità di terzi proprietari dei Parte_3 Parte_4 beni pignorati ex art. 602 c.p.c.), unitamente alla (già s.p.a., Controparte_4 debitrice esecutata diretta) e (originaria datrice di ipoteca sugli CP_5 immobili poi donati ai figli sig.ri , sopra indicati), in seno alla procedura Pt_1 esecutiva n. 54/2006 R.G. Es., originariamente intrapresa da Island Finance 2 (ICR7) s.r.l. (cessionaria del credito) – con atto di precetto notificato il 9-25-28.11.2005, seguito da pignoramento, trascritto il 18.02.2006 ai nn. 10373/5120 –, in forza del contratto di mutuo del 17/06/1982 in Not. di Palermo, n. 99202 di Persona_1
Rep., ivi registrato il 23/06/1982 al n. 1765 (con il quale la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane ha concesso alla un Controparte_4 mutuo di £ 1.930.000.000).
6 Detto mutuo era garantito da ipoteca iscritta nei RR. II. di Palermo del 23.06.1982 ai nn. 24284/1982 contro la terza datrice nonché da CP_5 fideiussione prestata dalla stessa unitamente a . I beni posti a CP_5 Parte_7 garanzia del credito, con atto in notar di Palermo del 2.01.2003, rep. Persona_3
46230, trascritto il giorno 8.01.2003 ai nn. 572/428, sono stati donati dalla ai CP_5 figli , , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
La procedura esecutiva veniva iscritta al n. 54/2006 R.G. Es. del Tribunale di Palermo. L'esposizione debitoria di e dei garanti, derivante dal Controparte_4 titolo menzionato, veniva rideterminata con la sentenza definitiva n. 3626/2009 del 14.04.2009 emessa dal Tribunale di Palermo II Sezione Civile. In pendenza della procedura richiamata, la cessionaria del credito
[...]
e per essa la mandataria Controparte_1 Parte_5
– rappresentando che i versamenti ex art. 41 t.u.b., percepiti nell'ambito della
[...] procedura esecutiva n. 54/2006 ed imputati a deconto del credito vantato per capitale e interessi di mora dall'1.11.1997, non risultavano satisfattivi di quanto ancora dovuto fino al soddisfo – notificava nuovo atto di pignoramento immobiliare, trascritto il 12.04.2021 ai nn. 16527/12807, allegando la certificazione di pendenza della procedura esecutiva, rilasciata dalla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Palermo del 15.12.2020, ed aggredendo ulteriori tre cespiti oggetto di garanzia, nella titolarità di , , Parte_1 Parte_2
e , per averli ricevuti in donazione da Parte_3 Parte_4 CP_5
e, segnatamente:
1. locale sito in Palermo, via Aquileia n. 7/A e n. 7/B iscritto al N.C.E.U. al fg. 39, p.lla 1737, sub 152;
2. locale sito in Palermo, viale delle Alpi n. 40/A iscritto al N.C.E.U. al fg.. 39, p.lla 1737, sub. 75;
3. locale sito in Palermo, viale delle Alpi n. 40/A iscritto al N.C.E.U. al fg.. 39, p.lla 1737, sub. 145. La procedura esecutiva veniva iscritta al n. 101/2021 R.G. Es. e, sussistendone i presupposti, riunita a quella di più antica iscrizione a ruolo n. 54/2006 R.G. Es. Con il ricorso in opposizione ex art. 615 comma II c.p.c., depositato il 16.4.2021, gli odierni reclamanti, nella veste di opponenti, chiedevano al G.E. la sospensione della procedura esecutiva di nuova iscrizione a ruolo (n. 101/2021 R.G. Es.), eccependo i due motivi sopra sintetizzati. Con ordinanza emessa in data 20.12.2021 (e comunicata in data 21.12.2021) il giudice dell'esecuzione rigettava tale richiesta cautelare, fissando il termine di novanta giorni per introdurre il presente giudizio di merito.
* Ciò premesso, l'opposizione non merita accoglimento. Già nel corso delle fasi cautelari dell'opposizione, sia il Giudice dell'esecuzione, sia il Tribunale chiamato a pronunciarsi sul reclamo, interposto
7 dagli opponenti ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., avevano rigettato la richiesta sommaria di sospensione della procedura esecutiva, rilevando che non risultava dimostrato che la pretesa vantata dal creditore procedente era stata interamente soddisfatta con conseguente estinzione del credito (soprattutto, in considerazione degli interessi dovuti dal 30.10.1997 ad oggi, nonché delle spese e compensi, nascenti nel corso della procedura esecutiva), precisando che, anche tenendo in considerazione le somme già incamerate dal creditore pignorante fondiario ai sensi dell'art. 41 T.U.B. – le quali è bene ribadire hanno carattere meramente provvisorio – non risultava dimostrato che la pretesa vantata dal creditore procedente (oltre che dagli intervenuti) era stata interamente soddisfatta con conseguente estinzione del credito. La medesima circostanza ha trovato ulteriore conferma nel corso del giudizio di merito, a seguito della nomina, con ordinanza dell'1/03/2024, come ausiliario del giudice, dell'avv. Calogero Pisciotta, già Professionista Delegato alla vendita nella procedura esecutiva sottostante, portante il n. 54/2006 R.G. Es., al fine di rendere una relazione dettagliata sullo stato delle somme effettivamente incamerate dalla procedura esecutiva, a seguito della vendita dei beni immobili pignorati, indicando le date di tali trasferimenti, nonché di tutte le rendite incamerate nel corso dell'espletamento dell'incarico di Custode giudiziario e delle somme già distribuite in sede di approvazione del progetto di distribuzione parziale al creditore opposto (e procedente nella predetta procedura), indicando i criteri utilizzati per tale assegnazione nonché avendo cura di scorporare le somme assegnate a titolo di spese per la procedura esecutiva e quelle invece assegnate per capitale e interessi ed il relativo criterio di calcolo utilizzato. Proprio la relazione depositata da tale ausiliario in data 18/04/2024, fondata su dati contabili, ha permesso di escludere la fondatezza della domanda di estinzione totale del credito azionato dal creditore procedente. In particolare, la relazione mette in evidenza che il creditore fondiario aveva incassato la somma complessiva di € 710.770,87, di cui € 592.770,87 a titolo di saldo prezzo degli immobili venduti (v. pag. 2) ed € 118.000,00 a titolo di rendite incamerate (v. pag. 5). Pur tuttavia, come accertato definitivamente dal Tribunale di Palermo con la sentenza n. 3626/2009 - passata in giudicato per effetto della successiva sentenza n. 1171/2016 del 17/06/2016 della Corte di appello -, ha rideterminato il debito originario in complessivi € 628.918,78 oltre interessi moratori dall'1/11/1997 al tasso previsto dall'art. 5 del capitolato di mutuo (tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 punti). In sede di riparto parziale (11/11/2022), era stata assegnata al creditore la somma di € 103.460,65 in via ipotecaria, riducendo il credito residuo a € 10.616,60 (v. pag. 6). La documentazione acquisita dimostra che, al momento della presentazione del ricorso in opposizione, la posizione debitoria non risultava integralmente soddisfatta, con conseguente sussistenza del diritto a procedere del creditore
8 procedente esecutivamente nonché la stessa legittimità della procedura esecutiva promossa. Si aggiunga, inoltre, che all'importo quantificato deve sommarsi il credito chirografario (v. pag. 6–7) e le spese della procedura. Per le considerazioni sopra esposte, non può trovare accoglimento la richiesta di nuova consulenza tecnico contabile al fine di rideterminare il credito residuo derivante dal rapporto di mutuo fondiario rielaborato il piano di ammortamento applicando i saggi degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti e procedendo all'imputazione dei singoli pagamenti effettuati durante la vigenza del contratto in base a quanto previsto nel regolamento contrattuale. Tale credito, infatti, è già stato definitivamente rideterminato in € 629.918,78 al 31.7.1997 con sentenza del Tribunale di Palermo n. 3626/2009.
* Anche l'ulteriore doglianza sull'indeterminatezza del credito è infondata. Come è noto, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 cod. proc. civ., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare, anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico precetto, altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo (cfr. Cass. n. 9966/2006). Conseguentemente, in aderenza all'indirizzo giurisprudenziale richiamato, l'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente è sorretta dall'originario atto di precetto che ha ormai acquisito una sua efficacia, né si determina una situazione di incertezza per i debitori, i quali non possono che essere consapevoli del fatto per cui, nei limiti in cui il titolo esecutivo conserva la sua validità ed efficacia, saranno esposti all'inizio di azioni esecutive fino a quando non si provvederà al pagamento del credito portato dal titolo. Tale interpretazione risulta coerente con la funzione propria del precetto, volto a costituire in mora il debitore ai fini esecutivi con la fissazione di un termine ultimo, onde consentirgli il volontario adempimento dell'obbligo portato dal titolo. A ciò si aggiunga che la stessa domanda di rideterminazione del credito, è già stata definitivamente respinta con sentenza n. 1986/2024 del 7/12/2024 della Corte di appello di Palermo, prodotta dalla convenuta opposta e ammessa con ordinanza dell'11/04/2025, confermando la legittimità dell'azione esecutiva e la validità del titolo esecutivo, mettendo in evidenza che “la verifica dell'andamento della procedura esecutiva con riferimento all'ammontare dei crediti soddisfatti a seguito della vendita forzata dei beni pignorati esorbita dall'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione, funzionale a contestare il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata a motivo della sua inesistenza o l'inidoneità o inesistenza del titolo esecutivo mentre al giudice dell'esecuzione compete verificare il progressivo svolgimento dell'attività liquidatoria forzata.
9 Si tratta di principio inequivocabilmente applicabile anche alla corrente opposizione, con cui la medesima domanda è stata reiterata, e poiché la sentenza n. 1986/2024 è passata anch'essa in giudicato, si è verificato l'effetto preclusivo proprio del divieto del ne bis in idem e la conseguente inammissibilità delle istanze attoree ai sensi degli artt. 2909 cod. civ. e 324 c.p.c. In conclusione, il diritto del creditore a promuovere l'azione esecutiva si fonda su titolo esecutivo valido, certo e liquido, e non è stato dimostrato che il credito sia stato integralmente soddisfatto. Al contrario, come evidenziato anche nella relazione dell'Ausiliario del Giudice, permane un credito residuo. Considerata l'infondatezza dell'opposizione, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna ex art. 96 c.c. formulata dagli attori opponenti. 3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta. Di converso, le spese di lite vanno dichiarate compensate per intero tra gli attori e i convenuti contumaci in assenza di domande spiegate nei loro confronti. Vanno, infine, poste definitivamente a carico degli attori le somme liquidate a favore dell'Ausiliario nominato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia dei convenuti di Controparte_2
AVV. e Controparte_3 Controparte_4
- rigetta l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2
, ; Parte_3 Parte_4
- condanna gli opponenti, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , a pagare in solido, le spese del giudizio, in favore della Pt_3 Parte_4 convenuta costituita, e per essa la mandataria Parte_6 [...] costituitasi in data 29/09/2023 in sostituzione della originaria Parte_5 convenuta di che si liquidano, in € 9.860,00 per compensi Controparte_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
- compensa per intero le spese di lite tra gli attori e i convenuti contumaci;
- pone definitivamente a carico degli attori , Parte_1 Parte_2
, , , in solido tra loro, le somme liquidate con
[...] Parte_3 Parte_4 decreto dell'1/10/2025 a favore dell'ausiliario nominato dal Giudice. rigetta ogni altra domanda. Così deciso in Palermo il 1/10/2025 Il Giudice Dott.ssa Valentina Imperiale
10 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
11
TRIBUNALE DI PALERMO Sezione Sesta Civile - Esecuzioni Immobiliari REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Palermo, sezione sesta civile, dott.ssa Valentina Imperiale, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4196 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente TRA
nato a [...] il [...] (Cod. fisc.: Parte_1
), nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(Cod. fisc.: ), nato a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
(Cod. fisc.: ) e nato a [...] il C.F._3 Parte_4
07/10/1972 (Cod. fisc.: , tutti elettivamente dom.ti in Palermo, C.F._4 nella Via Ludovico Ariosto, 28/B presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Gandolfo, che li rappresenta e difende per procura apposta in calce a foglio separato, prodotta in sede di iscrizione a ruolo dell'opposizione all'esecuzione R/g n. 101/2021 e allegato all'atto di citazione in riassunzione, telematicamente versato in atti in data 25/03/2022; ATTORI– OPPONENTI– DEBITORI NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 101/2021 R.G. ES. RIUNITA ALLA PROCEDURA N. 54/2006 R.G. ES. contro società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_1 costituita in Italia ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, , e per essa la P.IVA_1 [...] con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154, in Parte_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Gioia per procura alle liti rilasciata su foglio allegato all'atto di pignoramento notificato il 2.03.2021 anche allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 8/06/2022, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Palermo, via Nicolò Gallo n. 14; CONVENUTO OPPOSTO – CREDITORE PROCEDENTE (CEDENTE) NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 206/2018 R.G.
[...]
[...]
società unipersonale con sede legale in Milano (MI), Corso Parte_6
Vittorio Emanuele n. 24/28, rappresentata da Parte_5 società per azioni con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 284 e difesa dall'Avv. Paolo Gioia, costituitasi in data 29/09/2023 in sostituzione della originaria convenuta di Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA – CREDITRICE PROCEDENTE (CESSIONARIA) NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 101/2021 R.G. ES. RIUNITA ALLA PROCEDURA N. 54/2006 R.G. ES. E (cod. Fisc: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente come in atti dagli Avv.ti Mauro Barresi ed Antonino Cucinella AVV. , nato a [...] il [...], ivi Controparte_3 residente nella P.pe di Belmonte, 101 CONVENUTI OPPOSTI CONTUMACI – CREDITORI INTERVENUTI NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 54/2006 R.G. ES.
E NEI CONFRONTI DI in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, corrente in Palermo nella Via Maltese, 102; DEBITRICE OPPOSTA NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 54/2006 R.G. ES.- CONTUMACE –
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. del 16/04/2021 avverso il pignoramento immobiliare promosso da nella procedura n. 101/2021 R.G. Controparte_1
Es. poi riunita alla procedura n. 54/2006 R.G. Es. Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 11/06/2025, gli attori opponenti concludevano come in atto di citazione in riassunzione e memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. con l'estensione delle stesse in favore della cessionaria e alle successive memorie, difese ed eccezioni. Nessuno compariva per la convenuta opposta. IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso in opposizione all'esecuzione, depositato in data 16.4.2021 nella procedura esecutiva n. 101/2021 R.G. Es. (poi riunita alla precedente procedura n. 54/2006 R.G. Es.), gli esecutati , , Parte_1 Parte_2
e , chiedevano al giudice dell'esecuzione la Parte_3 Parte_4 sospensione dell'esecuzione forzata contestando, con il primo motivo, il diritto a procedere del creditore pignorante, con la successiva procedura esecutiva (n. 101/2021 R.G. Es.) ritenendo estinta l'obbligazione pecuniaria riportata nel titolo esecutivo azionato, avuto riguardo agli incassi già conseguiti dallo stesso creditore nella procedura di più antica iscrizione a ruolo n. 54/2006 R. G. Es., alla stregua del medesimo titolo esecutivo;
con il secondo motivo, l'indeterminatezza del credito azionato in ragione della circostanza che la successiva esecuzione forzata era stata avviata dal creditore procedente senza notificare un nuovo atto di precetto con
2 aggiornamento del credito residuo (in ragione delle utilità economiche già conseguite per effetto della vendita dei cespiti aggrediti con l'esecuzione n. 54/2006) ma alla stregua dell'atto di precetto originario. Con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 20/12/2021 (comunicata il 21/12/2021) veniva rigettata la chiesta sospensione e fissato il termine di novanta giorni per l'introduzione del presente giudizio di merito.
* Con atto di citazione, tempestivamente notificato in data 21/03/2022 (nel rispetto del termine perentorio di giorni 90 concesso dal giudice dell'esecuzione dalla comunicazione dell'ordinanza del 21/12/2021) e depositato telematicamente in data 25/03/2022, gli attori-opponenti introducevano il giudizio di cognizione relativo al ricorso di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c., c.p.c. depositato in data 16.4.2021 dinanzi al Giudice dell'Esecuzione promossa da
[...]
(per in forza del titolo Controparte_1 Parte_5 esecutivo rappresentato da contratto di mutuo fondiario stipulato in data 17 giugno 1982 tra Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane (mutuante), e (mutuataria), rogato dal Notaio di Palermo, Controparte_4 Persona_1 repertorio n. 99202, registrato il 23 giugno 1982 al n. 1765. Gli odierni attori, deducevano, preliminarmente, un motivo nuovo di opposizione, non rappresentato in sede di ricorso in opposizione, e consistente nell'interruzione del processo esecutivo, atteso che uno dei creditori intervenuti, ossia l'Avv. di , si era cancellato volontariamente dall'albo il CP_3 CP_3
21/12/2017 e, conseguentemente, tale evento doveva essere equiparato alla morte del procuratore (art. 301 c.p.c), e nel merito, contestavano il diritto a procedere del creditore pignorante reiterando, con il primo motivo, l'estinzione integrale del debito per effetto delle vendite immobiliari già avvenute nella procedura di più antica iscrizione a ruolo (R.G. 54/2006) atteso che il precetto originario indicava € 1.257.074,59, ma il Tribunale aveva accertato con sentenza definitiva n. 3626/2009 un credito di € 628.918,78, e, con il secondo motivo, l'indeterminatezza del credito azionato, anche in relazione alla sentenza definitiva n. 3626/2009 del Tribunale di Palermo, con la quale era stato rideterminato il credito in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel precetto originario. A supporto, gli attori richiamavano la relazione del custode giudiziario del 21/06/2017, che indicava gli incassi per € 510.858,87 e un saldo residuo di € 192.770,32, con ulteriori € 173.000 incassati dalla vendita dell'ultimo lotto;
nonché una relazione tecnica (redatta dalla Rag.
[...]
) che stimava un saldo positivo di € 96.579,31 in favore dei Persona_2 debitori. Con riferimento alla rideterminazione del credito, chiedevano procedersi alla nomina di un consulente tecnico contabile. Sulla base di tali premesse, gli opponenti chiedevano, preliminarmente, di dichiarare l'interruzione del processo esecutivo R.G. 54/2006 dal 21/12/2017, con nullità degli atti successivi a tale data, nel merito, di dichiarare inammissibile e improcedibile il pignoramento immobiliare per indeterminatezza del credito;
in subordine, dichiarare estinta l'obbligazione oppure accertare il credito residuo
3 mediante CTU contabile, con condanna di al pagamento di Controparte_1 una somma ex art. 96 c.p.c. per temerarietà, oltre che al pagamento delle spese legali.
* Si costituiva l'opposta, rappresentata da Controparte_1 [...]
(creditrice procedente nella procedura esecutiva Parte_5 sottostante) con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8/06/2022 con la quale, premettendo di agire in forza di mutuo fondiario del 17/06/1982, accertato con sentenza definitiva n. 3626/2009 del Tribunale di Palermo, con il quale il credito era stato rideterminato in € 628.918,78 (di cui € 597.532,05 per capitale e € 31.386,73 per interessi di mora al 31/10/1997), oltre interessi moratori dal 1/11/1997 al soddisfo, contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Più in particolare, preliminarmente, contestava la richiesta di interruzione per cancellazione dell'Avv. di , atteso che l'interruzione non CP_3 CP_3 trovava applicazione al processo esecutivo;
nel merito, contestava la richiesta di estinzione della procedura esecutiva, sostenendo che gli incassi ricevuti nella procedura più antica (la n. 54/2006) erano insufficienti rispetto al credito complessivo, che includeva interessi moratori e spese, e soprattutto non era idoneo a coprire le spese di procedura fino a quel momento sostenute per la liquidazione dei beni pignorati;
contestava l'indeterminatezza del credito, precisando che il credito era stato quantificato secondo i criteri offerti dalla sentenza n. 3626/2009 e aggiornato con conteggi dettagliati, tenendo conto dei versamenti ricevuti.
Con ordinanza del 9/11/2022, resa all'esito dell'udienza tenutasi in data 26/10/2022, si disponeva l'interruzione del procedimento atteso che, pur non potendo trovare applicazione le norme sull'interruzione del processo in sede esecutiva, le stesse trovavano applicazione nella presente fase di cognizione, ove la cancellazione dell'Avv. di dall'Albo di appartenenza, avvenuta CP_3 CP_3 in data 21.12.2017, costituiva una causa di interruzione del processo. Con successiva ordinanza del 10/02/2023, a seguito dell'istanza depositata in data 07.02.2023 nell'interesse degli opponenti, con la quale veniva chiesta la revoca dell'ordinanza del 09-14.11.2022 e la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo, verificato che l'atto introduttivo del presente giudizio di merito veniva anche notificato all'Avv. di personalmente, nella CP_3 CP_3 consapevolezza che lo stesso non fosse più iscritto all'Albo degli Avvocati di Palermo, veniva disposta la revoca dell'ordinanza del 09-14.11.2022 e fissata l'udienza per la comparizione delle parti al 17/05/2023, all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviata la causa per la pronuncia sulle istanze istruttorie all'udienza del 6/12/2023. Nelle more, si costituiva in data 29/09/2023 con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. la convenuta cessionaria opposta rappresentata da Parte_6 [...] reiterando le domande già proposte dalla cedente. Parte_5
4 Con ordinanza dell'1/03/2024, resa a scioglimento della riserva assunta in data 24/01/2024, si disponeva l'ammissione della documentazione prodotta dalle parti;
l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva sottostante portante il n. 54/2006 R.G. Es. (a cui risultava già riunita, con provvedimento dell'8/07/2021, anche la procedura n. 101/2021 R.G. Es., ove era stato depositato il ricorso in opposizione); si nominava quale ausiliario l'Avv. Calogero Pisciotta, già professionista delegato nella procedura esecutiva sottesa, al fine di rendere una preliminare relazione dettagliata sullo stato delle somme effettivamente incamerate dalla procedura esecutiva, a seguito della vendita dei beni immobili pignorati, indicando anche le date di tali trasferimenti, nonché tutte le rendite incamerate nel corso dell'espletamento dell'incarico di Custode giudiziario e delle somme già distribuite in sede di approvazione del progetto di distribuzione parziale al creditore opposto (e procedente nella predetta procedura), indicando anche i criteri utilizzati per tale assegnazione, nonché avendo cura di scorporare le somme assegnate a titolo di spese per la procedura esecutiva e quelle invece assegnate per capitale e interessi ed il relativo criterio di calcolo utilizzato;
e si rinviava per la decisione sugli altri mezzi istruttori all'udienza del 29/05/2024. Con relazione del 18/04/2024 l'ausiliario ottemperava all'incarico ricevuto. Con successiva ordinanza del 30/10/2024 si rigettavano le ulteriori richieste istruttorie e si fissava l'udienza del 26/03/2025 per la precisazione delle conclusioni, poi differita al giorno 11/06/2025 attesa la necessità di acquisire l'ulteriore documentazione, di formazione successiva (sentenza n. 1986/2024 pubblicata il 7/12/2024, della Corte di appello di Palermo sul fascicolo R.G. n. 1107/2019), nella quale data la causa veniva posta in decisione con i termini di legge. Depositava tempestivamente comparsa conclusionale in data 11/08/2025, la convenuta opposta, mentre, gli attori opponenti, provvedevano tardivamente (in data 10/09/2025). Infine, in data 16/09/2025, la convenuta opposta, e Parte_6 per essa la mandataria depositava memoria di Parte_5 replica al fine di rilevare la tardività della comparsa conclusionale degli attori, stante la sottrazione del presente giudizio alla sospensione feriale dei termini.
_______________________________ 2. Così ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, l'opposizione degli odierni opponenti, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esplicate. Parte_4
2.1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei seguenti convenuti che, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti: Controparte_2
AVV. e
[...] Controparte_3 Controparte_4
2.2. Prima di passare in rassegna i motivi dedotti dagli opponenti occorre valutare le refluenze in ordine alla mancata comparizione del procuratore della parte convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni. Come è noto, la funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è quella di precisare le domande ed eccezioni già proposte (essendo le parti già
5 incorse nelle decadenze e le preclusioni già previste dagli artt. 167, 183 e 184 c.p.c.) o l'abbandono di alcune di esse. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il procuratore di una delle parti non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate in atto introduttivo (cfr. Cass. n. 22360/2013, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 11222 del 09/05/2018, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4664 del 22/02/2021).
2.3. Ancora, giova precisare che non si applica la disciplina della sospensione feriale dei termini, prevista dalla Legge 7/10/1969 n. 742, ai giudizi di opposizione all'esecuzione promossi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. ed ai relativi gradi di impugnazione. Le cause di opposizione all'esecuzione, infatti, sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969 (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 20354 del 2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20745 del 28/09/2009 e nel medesimo senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4375 del 25/03/2003). Ne consegue l'inammissibilità della comparsa conclusionale depositata dagli opponenti in data 10/09/2025, essendo stata presentata oltre il termine di legge fissato all'1/09/2025.
2.4. Ciò premesso, l'opposizione non è fondata. 2.3.1. Preliminarmente, occorre rigettare la richiesta, avanzata in via preliminare dagli attori, di dichiarare l'interruzione del processo esecutivo per morte del procuratore di uno dei creditori intervenuti, atteso che l'azione esecutiva si esercita e si svolge in un processo non caratterizzato da formale contraddittorio in quanto essa non è volta all'accertamento della fondatezza di una pretesa, ma è direttamente volta a conseguirne la realizzazione essendone già stato accertato il fondamento. Pertanto, al processo esecutivo non è applicabile l'istituto dell'interruzione (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37729 del 23/12/2022). 2.3.2. Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, giova premettere, in punto di fatto, che gli odierni opponenti, , , Parte_1 Parte_2
e , sono esecutati (in qualità di terzi proprietari dei Parte_3 Parte_4 beni pignorati ex art. 602 c.p.c.), unitamente alla (già s.p.a., Controparte_4 debitrice esecutata diretta) e (originaria datrice di ipoteca sugli CP_5 immobili poi donati ai figli sig.ri , sopra indicati), in seno alla procedura Pt_1 esecutiva n. 54/2006 R.G. Es., originariamente intrapresa da Island Finance 2 (ICR7) s.r.l. (cessionaria del credito) – con atto di precetto notificato il 9-25-28.11.2005, seguito da pignoramento, trascritto il 18.02.2006 ai nn. 10373/5120 –, in forza del contratto di mutuo del 17/06/1982 in Not. di Palermo, n. 99202 di Persona_1
Rep., ivi registrato il 23/06/1982 al n. 1765 (con il quale la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane ha concesso alla un Controparte_4 mutuo di £ 1.930.000.000).
6 Detto mutuo era garantito da ipoteca iscritta nei RR. II. di Palermo del 23.06.1982 ai nn. 24284/1982 contro la terza datrice nonché da CP_5 fideiussione prestata dalla stessa unitamente a . I beni posti a CP_5 Parte_7 garanzia del credito, con atto in notar di Palermo del 2.01.2003, rep. Persona_3
46230, trascritto il giorno 8.01.2003 ai nn. 572/428, sono stati donati dalla ai CP_5 figli , , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
La procedura esecutiva veniva iscritta al n. 54/2006 R.G. Es. del Tribunale di Palermo. L'esposizione debitoria di e dei garanti, derivante dal Controparte_4 titolo menzionato, veniva rideterminata con la sentenza definitiva n. 3626/2009 del 14.04.2009 emessa dal Tribunale di Palermo II Sezione Civile. In pendenza della procedura richiamata, la cessionaria del credito
[...]
e per essa la mandataria Controparte_1 Parte_5
– rappresentando che i versamenti ex art. 41 t.u.b., percepiti nell'ambito della
[...] procedura esecutiva n. 54/2006 ed imputati a deconto del credito vantato per capitale e interessi di mora dall'1.11.1997, non risultavano satisfattivi di quanto ancora dovuto fino al soddisfo – notificava nuovo atto di pignoramento immobiliare, trascritto il 12.04.2021 ai nn. 16527/12807, allegando la certificazione di pendenza della procedura esecutiva, rilasciata dalla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Palermo del 15.12.2020, ed aggredendo ulteriori tre cespiti oggetto di garanzia, nella titolarità di , , Parte_1 Parte_2
e , per averli ricevuti in donazione da Parte_3 Parte_4 CP_5
e, segnatamente:
1. locale sito in Palermo, via Aquileia n. 7/A e n. 7/B iscritto al N.C.E.U. al fg. 39, p.lla 1737, sub 152;
2. locale sito in Palermo, viale delle Alpi n. 40/A iscritto al N.C.E.U. al fg.. 39, p.lla 1737, sub. 75;
3. locale sito in Palermo, viale delle Alpi n. 40/A iscritto al N.C.E.U. al fg.. 39, p.lla 1737, sub. 145. La procedura esecutiva veniva iscritta al n. 101/2021 R.G. Es. e, sussistendone i presupposti, riunita a quella di più antica iscrizione a ruolo n. 54/2006 R.G. Es. Con il ricorso in opposizione ex art. 615 comma II c.p.c., depositato il 16.4.2021, gli odierni reclamanti, nella veste di opponenti, chiedevano al G.E. la sospensione della procedura esecutiva di nuova iscrizione a ruolo (n. 101/2021 R.G. Es.), eccependo i due motivi sopra sintetizzati. Con ordinanza emessa in data 20.12.2021 (e comunicata in data 21.12.2021) il giudice dell'esecuzione rigettava tale richiesta cautelare, fissando il termine di novanta giorni per introdurre il presente giudizio di merito.
* Ciò premesso, l'opposizione non merita accoglimento. Già nel corso delle fasi cautelari dell'opposizione, sia il Giudice dell'esecuzione, sia il Tribunale chiamato a pronunciarsi sul reclamo, interposto
7 dagli opponenti ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., avevano rigettato la richiesta sommaria di sospensione della procedura esecutiva, rilevando che non risultava dimostrato che la pretesa vantata dal creditore procedente era stata interamente soddisfatta con conseguente estinzione del credito (soprattutto, in considerazione degli interessi dovuti dal 30.10.1997 ad oggi, nonché delle spese e compensi, nascenti nel corso della procedura esecutiva), precisando che, anche tenendo in considerazione le somme già incamerate dal creditore pignorante fondiario ai sensi dell'art. 41 T.U.B. – le quali è bene ribadire hanno carattere meramente provvisorio – non risultava dimostrato che la pretesa vantata dal creditore procedente (oltre che dagli intervenuti) era stata interamente soddisfatta con conseguente estinzione del credito. La medesima circostanza ha trovato ulteriore conferma nel corso del giudizio di merito, a seguito della nomina, con ordinanza dell'1/03/2024, come ausiliario del giudice, dell'avv. Calogero Pisciotta, già Professionista Delegato alla vendita nella procedura esecutiva sottostante, portante il n. 54/2006 R.G. Es., al fine di rendere una relazione dettagliata sullo stato delle somme effettivamente incamerate dalla procedura esecutiva, a seguito della vendita dei beni immobili pignorati, indicando le date di tali trasferimenti, nonché di tutte le rendite incamerate nel corso dell'espletamento dell'incarico di Custode giudiziario e delle somme già distribuite in sede di approvazione del progetto di distribuzione parziale al creditore opposto (e procedente nella predetta procedura), indicando i criteri utilizzati per tale assegnazione nonché avendo cura di scorporare le somme assegnate a titolo di spese per la procedura esecutiva e quelle invece assegnate per capitale e interessi ed il relativo criterio di calcolo utilizzato. Proprio la relazione depositata da tale ausiliario in data 18/04/2024, fondata su dati contabili, ha permesso di escludere la fondatezza della domanda di estinzione totale del credito azionato dal creditore procedente. In particolare, la relazione mette in evidenza che il creditore fondiario aveva incassato la somma complessiva di € 710.770,87, di cui € 592.770,87 a titolo di saldo prezzo degli immobili venduti (v. pag. 2) ed € 118.000,00 a titolo di rendite incamerate (v. pag. 5). Pur tuttavia, come accertato definitivamente dal Tribunale di Palermo con la sentenza n. 3626/2009 - passata in giudicato per effetto della successiva sentenza n. 1171/2016 del 17/06/2016 della Corte di appello -, ha rideterminato il debito originario in complessivi € 628.918,78 oltre interessi moratori dall'1/11/1997 al tasso previsto dall'art. 5 del capitolato di mutuo (tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 punti). In sede di riparto parziale (11/11/2022), era stata assegnata al creditore la somma di € 103.460,65 in via ipotecaria, riducendo il credito residuo a € 10.616,60 (v. pag. 6). La documentazione acquisita dimostra che, al momento della presentazione del ricorso in opposizione, la posizione debitoria non risultava integralmente soddisfatta, con conseguente sussistenza del diritto a procedere del creditore
8 procedente esecutivamente nonché la stessa legittimità della procedura esecutiva promossa. Si aggiunga, inoltre, che all'importo quantificato deve sommarsi il credito chirografario (v. pag. 6–7) e le spese della procedura. Per le considerazioni sopra esposte, non può trovare accoglimento la richiesta di nuova consulenza tecnico contabile al fine di rideterminare il credito residuo derivante dal rapporto di mutuo fondiario rielaborato il piano di ammortamento applicando i saggi degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti e procedendo all'imputazione dei singoli pagamenti effettuati durante la vigenza del contratto in base a quanto previsto nel regolamento contrattuale. Tale credito, infatti, è già stato definitivamente rideterminato in € 629.918,78 al 31.7.1997 con sentenza del Tribunale di Palermo n. 3626/2009.
* Anche l'ulteriore doglianza sull'indeterminatezza del credito è infondata. Come è noto, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 cod. proc. civ., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare, anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico precetto, altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo (cfr. Cass. n. 9966/2006). Conseguentemente, in aderenza all'indirizzo giurisprudenziale richiamato, l'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente è sorretta dall'originario atto di precetto che ha ormai acquisito una sua efficacia, né si determina una situazione di incertezza per i debitori, i quali non possono che essere consapevoli del fatto per cui, nei limiti in cui il titolo esecutivo conserva la sua validità ed efficacia, saranno esposti all'inizio di azioni esecutive fino a quando non si provvederà al pagamento del credito portato dal titolo. Tale interpretazione risulta coerente con la funzione propria del precetto, volto a costituire in mora il debitore ai fini esecutivi con la fissazione di un termine ultimo, onde consentirgli il volontario adempimento dell'obbligo portato dal titolo. A ciò si aggiunga che la stessa domanda di rideterminazione del credito, è già stata definitivamente respinta con sentenza n. 1986/2024 del 7/12/2024 della Corte di appello di Palermo, prodotta dalla convenuta opposta e ammessa con ordinanza dell'11/04/2025, confermando la legittimità dell'azione esecutiva e la validità del titolo esecutivo, mettendo in evidenza che “la verifica dell'andamento della procedura esecutiva con riferimento all'ammontare dei crediti soddisfatti a seguito della vendita forzata dei beni pignorati esorbita dall'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione, funzionale a contestare il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata a motivo della sua inesistenza o l'inidoneità o inesistenza del titolo esecutivo mentre al giudice dell'esecuzione compete verificare il progressivo svolgimento dell'attività liquidatoria forzata.
9 Si tratta di principio inequivocabilmente applicabile anche alla corrente opposizione, con cui la medesima domanda è stata reiterata, e poiché la sentenza n. 1986/2024 è passata anch'essa in giudicato, si è verificato l'effetto preclusivo proprio del divieto del ne bis in idem e la conseguente inammissibilità delle istanze attoree ai sensi degli artt. 2909 cod. civ. e 324 c.p.c. In conclusione, il diritto del creditore a promuovere l'azione esecutiva si fonda su titolo esecutivo valido, certo e liquido, e non è stato dimostrato che il credito sia stato integralmente soddisfatto. Al contrario, come evidenziato anche nella relazione dell'Ausiliario del Giudice, permane un credito residuo. Considerata l'infondatezza dell'opposizione, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna ex art. 96 c.c. formulata dagli attori opponenti. 3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta. Di converso, le spese di lite vanno dichiarate compensate per intero tra gli attori e i convenuti contumaci in assenza di domande spiegate nei loro confronti. Vanno, infine, poste definitivamente a carico degli attori le somme liquidate a favore dell'Ausiliario nominato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia dei convenuti di Controparte_2
AVV. e Controparte_3 Controparte_4
- rigetta l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2
, ; Parte_3 Parte_4
- condanna gli opponenti, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , a pagare in solido, le spese del giudizio, in favore della Pt_3 Parte_4 convenuta costituita, e per essa la mandataria Parte_6 [...] costituitasi in data 29/09/2023 in sostituzione della originaria Parte_5 convenuta di che si liquidano, in € 9.860,00 per compensi Controparte_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
- compensa per intero le spese di lite tra gli attori e i convenuti contumaci;
- pone definitivamente a carico degli attori , Parte_1 Parte_2
, , , in solido tra loro, le somme liquidate con
[...] Parte_3 Parte_4 decreto dell'1/10/2025 a favore dell'ausiliario nominato dal Giudice. rigetta ogni altra domanda. Così deciso in Palermo il 1/10/2025 Il Giudice Dott.ssa Valentina Imperiale
10 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
11