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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
NO BI, EL
CAVA GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1710/2023 depositato il 08/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210002483204000 IVA-ALIQUOTE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. (codice fiscale P.IVA_1), nella persona del suo ex socio Nominativo_1
(codice fiscale CF_1), rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 (c. f. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 03420210002483204000 con la quale gli era stato fatto precetto di versamento della somma di €. 787,21, oltre accessori, a titolo di IVA dovuta per l'anno 2019.
A fondamento del ricorso, la parte opponente ha posto 4 motivi:
1. l'inesistenza della notifica per cessazione della società;
2. l'inesistenza della violazione;
3. la imperfetta notifica della cartella di pagamento;
4. l'irragionevolezza dell'obbligo di presentazione del reclamo preventivo.
Si è costituita Agenzia delle Entrate, evidenziando che la cartella era stata emessa ai sensi degli artt. 36bis del DPR 600/1973 e 54bis del DPR 633/1972 ed era stata preceduta da una comunicazione LIPE per l'anno di imposta 2019, allorquando la società era ancora in attività; ha poi contestato analiticamente le avverse eccezioni.
Anche Agenzia delle Entrate Riscossione, si è costituita in giudizio facendo rilevare la insussistenza di pregio delle tesi sollevata ex averso.
In data 10 ottobre 2023, la parte ricorrente ha depositato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi della legge 197/2022.
Sempre la parte ricorrente ha versato in atti, il 18 dicembre 2025, memoria con la quale ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata e compensare le spese di giudizio ex art. 46 D. Lgs. 546/1992.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuta richiesta della parte ricorrente – per come sopra indicato – resa sulla scorta della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata non vale, di per sé sola, in difetto di accettazione delle parti convenute ed ulteriore documentazione, a determinare l'estinzione del processo.
Viene però all'attenzione della Corte il principio secondo il quale l'atto di rinuncia, pur non idoneo a determinare l'estinzione del processo, diventa indicativo del venire meno dell'interesse al ricorso, e tanto ne determina comunque l'inammissibilità (Cass. Civ. Sez. V, 10 novembre 2020 n. 25132, con ampio corredo di giurisprudenza a conforto: Cass. S.U. n. 3876 del 2010; conf. n. 2259 del 2013; Cass. n. 14782 del 2018;
Sez. 5 -, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).
Si impone sentenza in termini e compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
NO BI, EL
CAVA GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1710/2023 depositato il 08/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210002483204000 IVA-ALIQUOTE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. (codice fiscale P.IVA_1), nella persona del suo ex socio Nominativo_1
(codice fiscale CF_1), rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 (c. f. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 03420210002483204000 con la quale gli era stato fatto precetto di versamento della somma di €. 787,21, oltre accessori, a titolo di IVA dovuta per l'anno 2019.
A fondamento del ricorso, la parte opponente ha posto 4 motivi:
1. l'inesistenza della notifica per cessazione della società;
2. l'inesistenza della violazione;
3. la imperfetta notifica della cartella di pagamento;
4. l'irragionevolezza dell'obbligo di presentazione del reclamo preventivo.
Si è costituita Agenzia delle Entrate, evidenziando che la cartella era stata emessa ai sensi degli artt. 36bis del DPR 600/1973 e 54bis del DPR 633/1972 ed era stata preceduta da una comunicazione LIPE per l'anno di imposta 2019, allorquando la società era ancora in attività; ha poi contestato analiticamente le avverse eccezioni.
Anche Agenzia delle Entrate Riscossione, si è costituita in giudizio facendo rilevare la insussistenza di pregio delle tesi sollevata ex averso.
In data 10 ottobre 2023, la parte ricorrente ha depositato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi della legge 197/2022.
Sempre la parte ricorrente ha versato in atti, il 18 dicembre 2025, memoria con la quale ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata e compensare le spese di giudizio ex art. 46 D. Lgs. 546/1992.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuta richiesta della parte ricorrente – per come sopra indicato – resa sulla scorta della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata non vale, di per sé sola, in difetto di accettazione delle parti convenute ed ulteriore documentazione, a determinare l'estinzione del processo.
Viene però all'attenzione della Corte il principio secondo il quale l'atto di rinuncia, pur non idoneo a determinare l'estinzione del processo, diventa indicativo del venire meno dell'interesse al ricorso, e tanto ne determina comunque l'inammissibilità (Cass. Civ. Sez. V, 10 novembre 2020 n. 25132, con ampio corredo di giurisprudenza a conforto: Cass. S.U. n. 3876 del 2010; conf. n. 2259 del 2013; Cass. n. 14782 del 2018;
Sez. 5 -, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).
Si impone sentenza in termini e compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese compensate.