TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 270/2024 RG (porta riunito
2712/2024) avente ad oggetto: “ opposizione avviso addebito - contributi gestione Commercianti ”
TRA
e - rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avvocato DE CAMPO ELENA ed elettivamente domiciliati come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE
SERGIO ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/02/2024 ha proposto Parte_1 opposizione all'avviso di addebito n. 419 2023 00024751 34 000 emesso dall' di Venezia e notificato a mezzo posta in data 11.01.2024 chiedendo CP_1
« • Previa sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito impugnato, dichiarare l'illegittimità/nullità/infondatezza dell'avviso di addebito impugnato per i motivi esposti e, per l'effetto, condannare l' al rimborso delle somme, CP_1 eventualmente, già corrisposte dal ricorrente, aumentate degli interessi di legge, nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio».
1 Nel costituirsi Controparte_1 ha contestato quanto dedotto dal ricorrente e concluso « rigettare le domande formulate dal ricorrente, per i motivi esposti, spese rifuse, confermando l'impugnato avviso di addebito nella misura rideterminata a seguito della riduzione dell'imponibile contributivo;
- in via gradata, accertare e dichiarare il contribuente tenuto a versare all'Istituto previdenziale l'importo dovuto a titolo di contribuzione e somme aggiuntive, sul maggiore imponibile di cui alla conciliazione giudiziale;
- spese rifuse»
Con ricorso depositato in data 12/2/2024 (RG 271/24) Parte_2 ha proposto opposizione all' avviso di addebito n. 419
[...] CP_1
2023 00024748 31 000 emesso dall' di Venezia e notificato a mezzo CP_1 posta in data 10.01.2024 chiedendo « • Previa sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito impugnato, dichiarare l'illegittimità/nullità/infondatezza dell'avviso di addebito impugnato per i motivi esposti e, per l'effetto, condannare l' al rimborso delle somme, eventualmente, già corrisposte dal CP_1 ricorrente, aumentate degli interessi di legge, nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio».
Si è costituito Controparte_1 contestando quanto dedotto dal ricorrente e concludendo « - rigettare le domande formulate dal ricorrente, per i motivi esposti, spese rifuse, confermando l'impugnato avviso di addebito nella misura rideterminata a seguito della riduzione dell'imponibile contributivo;
- in via gradata, accertare e dichiarare il contribuente tenuto a versare all'Istituto previdenziale l'importo dovuto a titolo di contribuzione e somme aggiuntive, sul maggiore imponibile di cui alla conciliazione giudiziale;
- spese rifuse».
I due procedimenti sono stati riuniti e la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. Premesso che «ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei
2 propri confronti, della relativa decisione. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione di un giudizio di opposizione ad avviso di addebito in materia di contributi previdenziali, in attesa della definizione del giudizio tributario pendente, pur fondato sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle entrate)» (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12996 del
24/05/2018), i ricorsi devono essere rigettati.
2. Entrambi gli avvisi di addebito sono relativi agli contributi previdenziali (oltre alle relative sanzioni ed interessi) asseritamente dovuti a titolo di gestione commercianti per l'anno d'imposta 2016 derivanti dall' accertamento fiscale condotto dall'Agenzia delle Entrate – D.P. di Venezia n.
T6301AS01673/2022 notificato in data 10.12.2022 a Parte_1
e n. T6301AS01672/2022 notificato al ricorrente in Parte_2 data 20.12.2022.
3. Gli atti sono riferiti alle posizioni personali IRPEF dei ricorrenti (per l'anno d'imposta 2016) a seguito del maggior imponibile asseritamente accertato in capo alla società dagli stessi partecipata:
[...]
(C.F. P. IVA n. ), con sede in Parte_3 P.IVA_1
Venezia -Mestre - ricevente l'avviso di accertamento n. T6302AS01670/2022 per l'anno 2016.
4. La società partecipata - che gestisce un ristorante/pizzeria - è stata invero sottoposta a verifica fiscale;
entrambi gli avvisi di accertamento sia quello riferito alla società che quello riferito alla posizione Parte_3
IRPEF dei ricorrenti sono stati oggetto di impugnazione innanzi la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia
5. E' nelle more intervenuta la predetta decisione che questa Giudice non ha motivo di non condividere.
6. In particolare la CGT ha rilevato quanto al «difetto di sottoscrizione ed all'assenza di delega al funzionario» non «siano meritevoli di accoglimento in quanto l'Ufficio ha depositato in atti la delega al Capo Area Ufficio controlli dott. , appartenente alla carriera direttiva, da parte del Direttore dirigente Per_1 dell'Ufficio, con ciò attestando la regolarità degli avvisi impugnati»; quanto alla
«violazione del contraddittorio da parte dell' » che l' eccezione «alla luce CP_2
3 dell'andamento del rapporto fra la ricorrente e l'AE, risulta del tutto infondata in quanto l' dopo aver richiesto l'invio della documentazione, svolto in CP_2 due volte un confronto con la ricorrente e solo successivamente a tale confronto ha emesso l'avviso di accertamento societario ed i derivati accertamenti ai due soci».
7. Quanto poi all'entità dello scostamento accertato e alla sua influenza sulla legittimità dell'emanazione di un avviso di accertamento «la Corte, richiamandosi ai principi stabiliti dalla Cassazione, ribadisce che, qualora sia stato svolto il contraddittorio preventivo fra le parti - come è avvenuto nel presente caso - la motivazione dell'avviso di accertamento non può certamente esaurirsi nel rilievo sullo scostamento e sulla sua entità, ma deve essere integrata con la dimostrazione delle ragioni per le quali, in concreto, vengono disattese le contestazioni sollevate dal contribuente ( vedi la recente sentenza della Sez. 5 n. 21656/2022); nel presente contenzioso l'avviso di accertamento nei confronti della società non viene motivato richiamando esclusivamente l'entità degli scostamenti dagli studi di settore registratisi nel corso degli anni in maniera continuativa, ma è fondato su un'analisi della realtà economica e produttiva della società attraverso la documentazione contabile prodotta in sede di contraddittorio dalla stessa;
esame che ha portato l'Ufficio ad accogliere parzialmente alcune delle eccezioni formulate dalla contribuente - come attestato dai verbali di contraddittorio del 6/10/2022 e 25/10/22 - rideterminando i maggiori ricavi accertabili».
8. Quanto al merito della controversia e alle eccezioni relative alla metodologia utilizzata dall'Ufficio, alla presunta assenza di prova - anche in ragione dell'applicazione delle nuove disposizioni di cui all'art. 7, comma 5- bis - nonché in ordine alla illegittimità delle riprese per la violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Venezia ha poi rilevato che « Con riguardo all'onere della prova, anche alla luce delle disposizioni di cui al suddetto art. 7 comma 5 -bis D. Lgs 546/92 va rilevato che la Corte di Cassazione - giusta ordinanza n. 16493 del 13 giugno 2024 ha stabilito due principi condivisibili: il primo che la disposizione di cui all'art. 7 comma 5-bis D. Lgs. 546/92 ha
4 natura sostanziale e ne consegue che tale disposizione non ha efficacia retroattiva e quindi [si] applica ai giudizi introdotti successivamente al
16/09/2022; il secondo che tale disposizione “ non costituisce abrogazione, neppure implicita, dell'utilizzo delle presunzioni non legali in materia tributaria e, precisamente, delle presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c., ma detta al giudice tributario le regole di valutazione della prova, stabilendo che se questa, anche presuntiva, fornita dall'Amministrazione finanziaria, quando ne è onerata, è contraddittoria o insufficiente, allora il giudice deve annullare l'atto impositivo, e allo stesso modo dovrà fare quando addirittura essa manchi”. Il presente giudizio rientra fra quelli cui si applica la nuova disposizione di cui al comma 5- bis e pertanto, nell'esame degli elementi presuntivi semplici su cui l'amministrazione ha fondato il proprio accertamento, si deve valutare se essi soddisfino le caratteristiche fissate dell'art. 2729 c.c. in termini di gravità, precisione e concordanza. Dalla lettura dell'avviso di accertamento societario si rileva che le presunzioni relative all'esistenza di un maggior reddito non dichiarato dalla società non sono fondate su di una generica constatazione di scostamento fra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore, ma esse si basano su di una ricostruzione analitica dei ricavi presunti che prende in esame dati derivati direttamente dai documenti contabili prodotti dalla Parte: sia sul lato dei costi di produzione, sulle quantità disponibili di prodotti e materie prime, su quello della forza lavoro effettivamente impiegata per la produzione dei prodotti vendibili ( dipendenti apprendisti e soci) trattasi di un'attività di ristorante e pizzeria - sulle giornate di effettiva apertura;
sia dal lato dei ricavi, applicando alle quantità di prodotti i prezzi unitari tratti dal menu ufficiale del ristorante pizzeria. Questa ricostruzione analitica effettuata dall'Amministrazione appare alla Corte indubbiamente fondata sull'analisi di dati reali e quindi le formulate presunzioni di maggiori ricavi hanno le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza richieste dalla normativa di cui all'art. 7 comma 5-bis D. Lgs.
546/92»
9. Osserva ancora la Corte che «a fronte degli elementi portati dall'amministrazione, la società formula alcune contestazioni specifiche
5 riguardanti: l'orario ed i giorni di apertura considerati;
la dimensione dell'autoconsumo da parte dei dipendenti;
gli sfridi nella consumazione delle materie prime ( in particolare per birra, vino e cibi consumati), l'entità delle porzioni considerate dall' ; tuttavia le sue considerazioni ed eccezioni CP_2 non risultano, in atti, supportate da elementi documentali probanti, ma rimangono semplici contestazioni ed affermazioni "in negativo" su ciò che ha quantificato e definito l'Amministrazione nell'accertamento. Infatti nel ricorso si dichiara che gli sfridi sono maggiori di quanto calcolato, che l'autoconsumo risulta sotto stimato, che le porzioni (di carne, tartare, liquori, ecc..) ed i coperti considerati non sono corrette ( per la parte gli sfridi sui coperti avrebbero dovuto essere almeno il doppio ) ma non si produce alcun elemento documentale, anche con valore presuntivo, ma comunque dotato di certezza, che attesti quanto la parte afferma» « mentre l'Amministrazione ha prodotto precise quantificazioni di tutti gli elementi e, sulla base di tali dati , ha stimato l'incidenza sui costi e sui ricavi presunti - la società non ha, nelle sue contestazioni, indicato dati altrettanto precisi e certi su cui fondarle;
non riuscendo quindi a contrastare efficacemente le presunzioni dell'AE».
10. Rigettata la richiesta di prova testimoniale, osserva infine la Corte «la società contesta alla ricostruzione operata dall'Ufficio il mancato riconoscimento, a fronde dei maggiori ricavi accertati, di maggiori costi sostenuti;
la contestazione, (...), non è accoglibile in quanto la particolarità dell'attività di ristorazione comporta che la maggior parte dei costi - in particolare quelli del personale impiegato, dell'energia e dei costi della struttura - risulti costante in presenza di variazioni nei prodotti erogati;
salvo in parte il costo delle materie prime, che tuttavia incide [minimale] sull'attività.
Del resto la ricostruzione analitica dei ricavi operata dall' è stata CP_2 effettuata su valori di partenza dichiarati dalla parte e, comunque , la società non produce alcuna documentazione a supporto della richiesta di riconoscimento di maggiori costi rispetto a quelli dichiarati».
11. Infine con riguardo ai ricorsi dei due soci la Corte osserva che « i motivi ivi dedotti sono nella sostanza identici a quelli dedotti nel ricorso societario analizzati più sopra. L'unica specifica contestazione relativa alla
6 posizione del socio è rappresentata da un richiamo all'inapplicabilità della sanzione ai sensi dell'art. 2 legge n. 80 / 2003 in quanto il contribuente socio non avrebbe tratto alcun beneficio dalla violazione;
trattasi di una contestazione del tutto priva di specificità e comunque, trattandosi di una società con soli due soci al 50% risulta del tutto evidente che il frutto del maggior reddito societario sia attribuibile in parti uguali ad entrambi i soci».
12. I ricorrenti insistono nel presente ricorso sostanzialmente sulle stesse argomentazioni già rigettate dalla Corte.
13. Tutte le considerazioni svolte dai ricorrenti ad avviso del giudicante sono stati oggetto di valutazione da parte della Corte di giustizia tributaria dalle cui conclusioni questa Giudice non ha motivo di discostarsi attenendo a valutazioni anche in punto di fatto di particolare pertinenza del Giudice
Tributario.
14. Quanto poi al richiamo a Corte Costituzionale 10/2023 questa si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui pone la presunzione per la quale i prelevamenti sul conto corrente, se non risultano dalle scritture contabili, sono considerati ricavi dell'imprenditore commerciale, salvo che ne sia indicato il beneficiario.
15. Ha osservato la Corte Costituzionale come « 6.- In questa più mirata prospettiva della idoneità dei prelevamenti bancari ingiustificati a costituire prova di ricavi occulti, la CTP rimettente richiama la giurisprudenza di legittimità, indicata come prevalente, che parrebbe negare la possibilità per il contribuente imprenditore di offrire la prova contraria anche mediante presunzioni semplici, sì da aver sostanzialmente disatteso - sempre ad avviso del giudice a quo - i principi enunciati da questa Corte nella richiamata sentenza n. 225 del 2005. In realtà, la giurisprudenza di legittimità ben riconosce la facoltà del contribuente di fornire la prova contraria anche mediante presunzioni semplici, sia in quanto le stesse sono prove e non meri argomenti di prova, sia perché la inammissibilità di uno strumento istruttorio dovrebbe essere prevista per legge. Costituendo la presunzione legale una rilevante eccezione al principio del libero apprezzamento delle prove da parte
7 del giudice e alla regola dell'onere della prova, non è ipotizzabile che, in mancanza di un'espressa previsione del legislatore e per via interpretativa, si predichi una limitazione del principio di libertà delle prove, ritenendo che la prova contraria a una presunzione legale non possa essere costituita da una presunzione semplice (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 novembre 2011, n. 25502; sezione sesta civile, ordinanza 5 maggio 2017, n. 11102 e sezione quinta tributaria, ordinanza 5 ottobre 2018,
n. 24422). La richiamata giurisprudenza ha solo precisato - e qui si innesta il malinteso interpretativo che ha ingenerato i dubbi della CTP rimettente - che la possibilità per il contribuente di fornire, mediante presunzioni semplici, la prova contraria, rispetto alla presunzione legale di cui all'art. 32 del d.P.R. n.
600 del 1973, non esonera il giudice - peraltro in conformità alle regole generali ritraibili dall'art. 2729 cod. civ. - dalla precisa individuazione dei dati noti dai quali dedurre quelli ignoti, dalla verifica degli indizi offerti dal contribuente in relazione ai movimenti bancari riscontrati e dalla valutazione della gravità, precisione e concordanza degli stessi. Si richiede, in definitiva, che le prove, ancorché presuntive, siano sempre sottoposte a verifica dal giudice. Del resto la specificità del processo tributario, quanto al regime delle prove, comporta solo la non ammissibilità del giuramento (art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»), mentre la prova testimoniale è ora ammessa, ove necessaria ai fini del decidere (art. 4 della legge 31 agosto 2022,
n. 130, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari»).
Comunque il giudice tributario potrà e dovrà far uso dei poteri riconosciutigli dal comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (sentenza n. 18 del 2000), in un contesto processuale di pienezza del contradditorio (sentenza n. 73 del 2022) e di parità delle armi, quale proiezione del canone del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.). 7.- Più in particolare, occorre considerare che, nella fattispecie concreta che ha dato luogo alla più volte richiamata sentenza n. 225 del 2005, veniva in rilievo un accertamento induttivo cosiddetto "puro" o extracontabile, fondato su indagini bancarie. Gli
8 uffici finanziari hanno la facoltà di procedere all'accertamento induttivo in senso stretto (o "puro") se la contabilità dell'impresa è complessivamente inattendibile (tra le altre, Corte di cassazione, sezione quinta tributaria, ordinanze 18 dicembre 2019, n. 33604 e 8 marzo 2019, n. 6861) ovvero se ricorrono gli altri presupposti indicati dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973
(ossia, se il reddito non è indicato nella dichiarazione;
o se dal verbale ispettivo risulta che l'impresa non ha tenuto o ha sottratto all'accertamento scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali;
o se il contribuente non ha dato seguito all'invito a trasmettere o esibire atti o documenti e non ha risposto al questionario). In queste ipotesi, l'amministrazione finanziaria può esercitare una serie di facoltà istruttorie ulteriori rispetto a quelle ordinarie (ossia può avvalersi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a propria conoscenza;
prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze della contabilità; avvalersi di presunzioni cosiddette "super-semplici", ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ad esempio, medie statistiche e altri dati di carattere astratto, non desunti dalla situazione concreta del singolo contribuente). Proprio l'impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) ha da tempo indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio - cui ha fatto riferimento questa Corte nella sentenza n. 225 del 2005 - secondo il quale, nell'ipotesi di accertamento induttivo "puro", deve riconoscersi la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura percentuale forfettaria. E anzi, nel caso di accertamento induttivo "puro", è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi (Corte di cassazione, sezione quinta tributaria, ordinanza 29 settembre 2017, n. 22868 e sentenza 28 novembre 2014, n.
25317). Invece, la fattispecie che ha originato l'odierno incidente di legittimità costituzionale riguarda - per quanto può desumersi dall'ordinanza di rimessione - un accertamento analitico-contabile. Quest'ultima forma di accertamento si caratterizza per la rettifica di singole componenti del reddito dichiarato e può derivare dal confronto tra la dichiarazione e le scritture contabili (il bilancio, in particolare), e dall'esame della documentazione posta a
9 fondamento della contabilità, come, per l'appunto, le risultanze delle movimentazioni bancarie. Presupposto dell'utilizzo del metodo analitico o
"misto" è l'attendibilità complessiva della contabilità, che consente la rettifica di singole componenti reddituali: in sostanza, la determinazione del reddito è compiuta nell'ambito delle risultanze della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi o passivi, dei quali risulta provata aliunde la mancanza o l'inesattezza (Corte di cassazione, sezione quinta tributaria, ordinanza 21 marzo 2018, n. 7025). Proprio la presenza di una contabilità generalmente attendibile, e una ripresa a tassazione che si realizza mediante rettifiche di singole "poste" della stessa, implica che ai fini della deduzione dei costi, operi in generale la regola ritraibile dall'art. 109 t.u. imposte redditi, in forza della quale, se gli stessi non sono presenti nel conto economico, possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi, dei quali l'onere della prova è a carico del contribuente (Cass., n. 7025 del
2018). Ed è vero - come riferisce il giudice rimettente - che talvolta questa puntualizzazione è stata fatta dalla giurisprudenza anche quando l'accertamento analitico-contabile si fonda su indagini bancarie, e, in particolare, nell'ipotesi di accertamento di maggiori ricavi da parte degli uffici finanziari attraverso il duplice meccanismo inferenziale in contestazione, per il quale a un prelievo non giustificato sul conto corrente dell'imprenditore commerciale corrisponderebbe un costo occulto, che, a propria volta, andrebbe a produrre un ricavo parimenti occulto (Corte di cassazione, sezione quinta tributaria, sentenza 4 marzo 2015, n. 4314). Tuttavia si tratta di un orientamento che non può essere considerato espressione di un diritto vivente perché relativo a casi limitati, in mancanza peraltro di un intervento delle
Sezioni unite sulla questione ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. 8.- Però, nell'esaminare la questione della deducibilità dei costi anche a fronte di un accertamento analitico contabile compiuto mediante indagini bancarie, occorre considerare che la disposizione censurata consente all'amministrazione finanziaria di avvalersi di una presunzione che, quanto all'equiparazione dei prelevamenti ai ricavi, è in realtà duplice (o di secondo grado): i prelievi sarebbero utilizzati per sostenere costi occulti, i quali a loro volta avrebbero
10 generato pari ricavi non risultanti, anch'essi, dalla contabilità dell'imprenditore.
In una fattispecie siffatta dunque - tanto che il metodo di accertamento sia analitico-induttivo, quanto induttivo cosiddetto "puro" - finirebbe effettivamente con il violare i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva un sistema nel quale fosse consentito alla stessa amministrazione dimostrare, in virtù di un meccanismo inferenziale di secondo grado, che i prelievi del contribuente-imprenditore sono serviti per sostenere costi "occulti", dai quali sono stati prodotti ricavi "occulti", pari ai prelievi in questione, senza che sia possibile la deduzione dei costi sostenuti dall'imprenditore per produrre tali ricavi, secondo una prova contraria per presunzioni offerta da quest'ultimo. Da una parte, infatti, da tale sistema deriverebbero esiti irragionevoli perché finirebbe per prevedere un trattamento più severo, quanto al regime della possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, in danno del contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che può essere destinatario di un accertamento analitico-induttivo), rispetto al regime probatorio di cui si avvale chi, destinatario di un accertamento induttivo, ha omesso qualsiasi contabilità ovvero ne ha tenuta una complessivamente inattendibile o ha posto in essere gravi condotte, quale l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
D'altra parte, la presunzione in esame, quanto ai prelievi bancari recuperati a reddito d'impresa quali ricavi "occulti", si porrebbe in contrasto con il principio della capacità contribuiva poiché, in mancanza di alcuna deduzione di costi, desumibile in via presuntiva, anche con riferimento alle "medie" elaborate dall'amministrazione finanziaria per il settore di riferimento, finirebbe per tassare, in parte, una ricchezza inesistente laddove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza (ex plurimis, sentenze n. 156 del 2001, n. 111 del 1997, n. 21 del
1996, n. 143 del 1995, n. 179 del 1985 e n. 200 del 1976). 9.- In conclusione, la disposizione censurata in tanto si sottrae alle censure mosse, in riferimento agli evocati parametri, dalla CTP rimettente - sì che le sollevate questioni possono essere dichiarate non fondate - in quanto si interpreti nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi "occulti",
11 scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la
«incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati» (sentenza n. 225 del 2005). (...)»
16. Orbene anche alla luce di tale pronuncia devono condividersi le conclusioni a cui è giunta la Corte di Giustizia Tributaria la quale ha in fatto valutato le censure dei ricorrenti e ritenuto che gli stessi non abbiano offerto elementi dai quali potersi dedurre maggiori costi anche da determinare in misura percentuale forfettaria.
17. Questa Giudice ha rilevato che «in tema di imposte sui redditi,
l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l' possa, o CP_2 debba, procedere al loro riconoscimento forfettario» (da ultimo, Cass. n. 34996 del 2022) e deve condividersi che alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale la distinzione tra i due accertamenti sia superata, ma va ribadito che la Corte di giustizia tributaria ha esaminato in punto di fatto le allegazioni di parte ricorrente e non le ha ritenute fondate.
18. Deve pertanto rigettarsi i ricorsi.
19. Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, tenuto conto della natura comunque indiziaria/presuntiva degli accertamenti (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il
10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta i ricorsi;
12 2) Compensa tra le parti le spese di lite;
Venezia, all'udienza del 15/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
13