Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/06/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 677/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 677/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 11 giugno 2025 È presente nell'interesse di L'avv.Antonella Senatore su delega Parte_1 dell avv. Francesco Bartolomeo la quale impugna e contesta ogni avverso dedotto da controparte e si riporta all atto di citazione in appello avverso la sentenza 1577/2021 emessa da giudice di pace di Avellino chiedendone l'integrale riforma. Si precisa nuovamente che controparte nulla ha prodotto ai fini probatori per cui si insiste per l'inammissibilità della domanda per mancanza di prova del danno e nell improcedibilita della stessa per mancato esperimento della negoziazione assistita. Ciò posto si chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte e si chiede che la causa venga rimessa in decisione o in subordine per la precisazione delle conclusioni. L'avv Imbimbo si riporta alle note 281 sexies cpc e chiede che la causa venga decisa. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 11 giugno 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 677/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Altri contratti atipici “e vertente TRA
(CF ), con sede legale in Roma, Viale Europa 190, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
1
Bartolomeo (C.F. dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle C.F._1 liti per notaio dell'11.09.2020 – nr. Rep. 54368 - nr. Raccolta 15494; Persona_1
- Appellante –
E
cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Avellino, alla via C. Colombo n. 11, presso lo studio dell'avv. Massimo Imbimbo, cod. fisc.
, che la rappresenta e difende, per mandato a margine dell'atto di C.F._3 citazione di primo grado;
- appellata -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con Atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la Sentenza n. 1577/2021, R.G. n. 1061/2021, emessa dal Giudice di Pace di Avellino, depositata in data 02.07.2021, notificata in data 30.07.2021, con la quale l'avv. Controparte_1 citava in giudizio essa per inadempimento dell'obbligo di spedizione per
[...] CP_2 una raccomandata internazionale e contestuale richiesta di risarcimento per un “apprezzabile turbamento”, esponendo che la causa, dopo la rituale costituzione in giudizio di essa
[...]
, veniva decisa con Sentenza n. 1577/2021 dal Giudice di Pace di Avellino, il quale così Pt_1 provvedeva: 1)-dichiara l'inadempimento contrattuale di in persona del Parte_1 legale rappresentante 2)- condanna in persona del legale rappresentante Parte_1 p.t., al pagamento, in favore di della somma di €. 709,45 oltre interessi. Controparte_1
– (di cui €. 9,45 per la restituzione dell'importo ed €. 700,00 per danno materiale e morale), oltre spese legali.”. L'appellante deduceva quindi che tale sentenza fosse palesemente ingiusta, oltre che errata ed illegittima, per cui ne chiedeva l'integrale riforma in virtù di quanto previsto dall' art. 342 c.p.c. e dall'art. 339 comma 3 c.p.c.. L'appello era fondato sui seguenti motivi: “1)- Inadempiente agli obblighi di informazione a seguito di reclamo, di correttezza e buona fede.”, rappresentando l'appellante che il Giudice con la Sentenza n. 1577/2021 avesse così sancito al 2° cpv della pag. 2: tale danno va equitativamente calcolato in €. 700,00 per mancata spedizione della carta di credito e turbamento dell'attrice costretta suo malgrado ad estenuanti richieste che sono restate completamente prive di risposta ed evidenziando che la parte fosse stata contattata da essa
Società aggiornandola sul prosieguo delle attività avendo essa svolto Parte_1 attività di informazione al recapito indicato nel reclamo;
“2)- INAMMISSIBILITA' DELLA
DOMANDA ALLA LUCE DI QUANTO PREVISTO DALLA CORTE DI CASSAZIONE (SENT. 25060/17 E 29253/18) PER MANCANZA DI PROVA DEL DANNO.” eccependo l'appellante che la richiesta di risarcimento del danno risultasse assolutamente priva di alcuna prova circa la sussistenza del danno da risarcire e che parte attrice non avesse affatto dedotto né provato in alcun modo;
“3)- Improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di
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negoziazione assistita.” lamentando che il Giudice avesse glissato sul mancato esperimento della negoziazione assistita, laddove, in via preliminare, essa con la comparsa di Parte_1 costituzione aveva eccepito l'improcedibilità giudiziale ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132/14, convertito ex L. 162/14, per mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita, prevista come condizione di procedibilità delle domande aventi ad oggetto il pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000,00 euro. L'appellante concludeva chiedendo “1)- accogliere l'appello con condanna alle spese legali del doppio grado di giudizio.”. Si costituiva in giudizio la parte appellata Avv. contestando i Controparte_1 motivi di appello e concludendo “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare il presente appello per i motivi sopra esplicitati;
con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio.”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, essa veniva assegnata alla scrivente, che fissava l'udienza di discussione orale. All'esito dell'odierna udienza, preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori presenti, la causa viene decisa.
Stima il Tribunale che l'appello proposto nell'interesse di sia Parte_1 parzialmente fondato e vada accolto per quanto di ragione. Il motivo proposto come sub 3), ma attinente in vero ad una eccezione preliminare per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e per non avere il Giudice pronunciato su tale punto, non può essere accolto, atteso che si evince dalla lettura del Verbale della prima udienza, tenutasi dinanzi al Giudice di Pace, che il difensore della convenuta
[...]
avesse chiesto al Giudice che la causa fosse decisa (v. Verbale di udienza del 4/6/2021), Pt_1 conseguentemente così implicitamente rinunciando alla preliminare eccezione in parola, atteso che, al più, in caso di condivisione del rilievo, il Giudice avrebbe dovuto concedere a parte attrice il termine per l'espletamento della procedura, ex art. 3 D.L. 132/14, convertito ex L. 162/14, e rinviare ad una udienza successiva e non decidere la causa.
Sono, invece, fondate, nei limiti che si chiariranno, le doglianze di parte appellante, di cui ai motivi sub 1) e 2), relativi alla contestazione di violazione degli obblighi di informazione a seguito di reclamo, di correttezza e buona fede e quelle in ordine al riconoscimento da parte del primo Giudice, in favore dell'attrice, in primo grado di un danno “materiale e morale” nella misura di €700,00. Occorre considerare, difatti, che dalla documentazione allegata in primo grado risultava che si fosse attivata, in esito alla proposizione del reclamo della cliente, Parte_1 contattando la stessa e inviandole messaggi con cui si chiedevano integrazioni della documentazione inviata per poter rendere una risposta definitiva alle contestazioni, successivamente al messaggio del 18/02/2021, con cui comunicava di avere tentato di Pt_1 contattare la cliente e chiedeva di rinviare la documentazione perché non leggibile, non risulta riscontro da parte della (v. produzione cartacea I grado , sicché CP_1 Parte_1 alcun inadempimento circa tali aspetti risultava effettivamente imputabile a . Pt_1
Parzialmente fondato si appalesa il motivo sub 2), con cui l'appellante ha contestato che la richiesta di risarcimento del danno proposta dall'attrice risultasse inammissibile ed infondata, non essendo il danno da risarcire vantato affatto “certo” né nella sua sussistenza, né nella sua
“quantificazione”, e pertanto, non potendo costituire oggetto di alcun risarcimento, deducendo sul punto che il destinatario in Romania non fosse stato rintracciato dalle Poste locali ed il plico risultasse non consegnato ed in fase di restituzione al mittente, rilevando che nulla fosse stato allegato e documentato dall'attore circa il fondamento della quantificazione monetaria del danno richiesto e liquidato dal giudice.
Dalla lettura della Sentenza di primo grado emerge che il giudice avesse ritenuto che l'attrice dovesse essere risarcita equitativamente, per mancata spedizione della carta di credito e
“turbamento” della stessa, costretta suo malgrado a estenuanti richieste, restate completamente
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prive di risposta, così concludendo per la spettanza di somme a titolo di risarcimento per “danno materiale e morale” per l'importo di euro 700,00. Il Giudice di primo grado condannava, inoltre,
alla restituzione dell'importo di €9,45, ricevuto per la spedizione, cui non aveva Parte_1 adempiuto.
Trattasi di motivazione parzialmente incongrua e viziata in punto di fatto e di diritto.
Anzitutto, vi è da precisare che la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente affermato la natura contrattuale della responsabilità di per omesso o tardivo Parte_1 recapito di corrispondenza (v., in ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025 “in caso di omesso o tardivo recapito di corrispondenza, è configurabile una responsabilità da inadempimento nei confronti del mittente, nonché del destinatario, discendente dalla violazione dell'obbligo di trasporto e di consegna della corrispondenza, che trova la sua fonte in un contratto a favore di terzo (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 9276 del 04/04/2023, che riprende
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2261 del 26/01/2022; Sez. 3, Sentenza n. 25828 del 01/09/2022)”). Vertendosi, dunque, in fattispecie di responsabilità contrattuale, è noto che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima ovvero sul debitore convenuto l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento (v., per tutte, Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Il profilo relativo all'adempimento degli obblighi informativi a seguito della proposizione del reclamo è stato già sopra esaminato.
In ordine agli obblighi assunti da di spedizione del plico, va rilevato come Parte_1
avesse dedotto, nella Comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, che il Pt_1 plico assicurato fosse stato inserito nel dispaccio per la Romania in data 22/12, con partenza
23/12, che esso fosse risultato fermo in Romania dal 23/12 al 5/04, senza conoscerne i motivi e che successivamente, procedendo alla consegna, fosse stato constatato che il destinatario fosse assente e fosse stato disposto il dispaccio per il rientro in Italia. Nel corso della prima udienza dinanzi al Giudice di Pace, il difensore dell'attrice rappresentava che, in data 31 CP_1 maggio, l'attrice avesse ricevuto indietro, oltre cinque mesi dopo l'invio, l'assicurata internazionale, con doppia motivazione “sconosciuto/non reclamato”, evincendosi però dal timbro postale apposto che l'assicurata fosse stata erroneamente inviata e tenuta in giacenza a Bucarest, distante oltre 178 km dal luogo ove doveva essere recapitata, (v. Verbale di Per_2 udienza del 4 giugno 2021, fasc. I grado). Nel presente grado di appello l'appellata ha Pt_1 dedotto che il destinatario in Romania non fosse stato rintracciato dalle Poste locali ed il plico risultasse non consegnato ed in fase di restituzione al mittente.
Ebbene, vi è da rilevare, in esito alla disamina del compendio di primo grado, che, a ben vedere, non fosse stato allegato alla produzione di parte di in primo grado alcun Parte_1 elemento documentale, da cui desumere la correttezza nell'adempimento dell'obbligo di trasporto e di consegna della corrispondenza, nulla essendo stato all'uopo prodotto (v. prod. cartacea , alleg. fasc. d'ufficio). Da quanto è possibile ricostruire dagli atti di primo Parte_1 grado, allegati da parte attrice , doveva, dunque, effettivamente ritenersi che non CP_1 Pt_1 avesse comprovato l'avvenuto esatto adempimento, con conseguente diritto dell'attrice al risarcimento mediante restituzione del costo di spedizione pari a €9,45.
Il motivo di appello proposto da risulta, di contro, fondato in ordine al Parte_1 profilo della mancata dimostrazione degli ulteriori danni richiesti da parte attrice in primo grado. E' da rammentarsi che, ancora in base a costanti indirizzi giurisprudenziali, "anche in tema di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, non è l'inadempimento in sé che è oggetto di risarcimento, ma il danno conseguente. Ciò comporta che deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale dall'inadempimento” (v. Cass. 20/11/2007, n. 24140; Cass. 15/05/2007, n. 11189; Cass. 10/01/2007, n. 238; Cass. 04/07/2006, n. 15274). Pertanto, se, per un verso, sul creditore della
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prestazione non grava l'onere della prova dell'inadempimento (v., per tutte, Cass. S.U. n.
13533/2001), per altro verso, "la previsione dell'art. 1218 cod. civ. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento", sicché non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa (v. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018). Proprio in tema di responsabilità contrattuale di la recente giurisprudenza ha chiarito “Nelle Parte_1 obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento alla responsabilità contrattuale di per Parte_1 il mancato recapito di numerose raccomandate assicurate, contenenti altrettante smart card).”
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025). E' poi ben noto che il riconoscimento di un danno, finanche quando trovi presupposto nella lesione di un diritto inviolabile, richieda sempre una dimostrazione ad opera del soggetto che agisca per il risarcimento, da offrirsi, se del caso, anche a mezzo di presunzioni (v. ex multis Cass. civile sez. III, 10/05/2018, n.11269 “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici.”). Per di più, va soggiunto come sia stata ben specificata la necessità di superamento di un livello minimo di tollerabilità, non potendo trovare alcun risarcimento la ricorrenza di meri fastidi o disagi (v. in tema Cass. civile sez. VI, 12/11/2019, n.29206 per cui “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa".”; v. anche Cass. civile sez. III, 05/01/2023, (ud. 06/04/2022, dep. 05/01/2023), n.220 per cui “la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che questo può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo per il giudice di merito di tenere conto a fini risarcitori di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, ai fini della relativa quantificazione deve procedersi all'accertamento in concreto e non in astratto del danno, valutando distintamente le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore
(c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (v. Cass., 28/9/2018, n. 23469; Cass., 17/1/2018, n. 901). Un tanto sempre che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (v. Cass., 12/11;2019, n. 29206), e pertanto non anche allorquando vengano lamentati meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress e violazioni del diritto alla tranquillità (cfr. Cass., 16/11/2017, n. 27229; Cass., 19/10/2016, n.
21059; C:ass., 3/10/2016, n. 19641; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., Sez. Un., 11;11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973), che costituiscono conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché (v. Cass., 20/8/2020, n. 17383; Cass., Parte_2
13/10/2016, n. 20615; Cass., 15/7/2014, n. 16133; Cass., 4/2/2014, n. 2370). Orbene, del suindicato principio il giudice dell'appello ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e
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corretta applicazione. In particolare là dove, nel premettere (ad integrazione "delle argomentazioni svolte nella sentenza" di 1 grado) che "in assenza di lesione alla salute ogni vulnus arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato può dar luogo ad un danno non patrimoniale che va valutato ed accertato sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico- relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato" integrate "esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non dal mero "sconvolgimento dell'agenda" o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita" e che "pertanto non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress e violazioni del diritto alla tranquillità".”).
Ai citati principi giurisprudenziali, oltre che a quelli pure correttamente menzionati dalla difesa appellante nell'atto di gravame, il Giudice di Pace avrebbe dovuto dare applicazione. Nel caso di specie, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado conteneva generici riferimenti a perdite di tempo subite dall'attrice, a causa degli inadempimenti di Parte_1 nella vicenda de quo, e a “apprezzabile stress” e “apprezzabile turbamento” (v. Atto di citazione I grado), sicché appariva evidente la genericità di tali assunti, peraltro sforniti di ogni prova, sia in punto di “an”, sia in termini di superamento della soglia di tollerabilità, a fronte della pacifica non rilevanza di situazioni di mero disagio, fastidio, (v. ancora Cass. infra). Per_3
La domanda di risarcimento, pertanto, non avrebbe dovuto trovare integrale accoglimento, tenuto conto di quanto già sopra detto in ordine all'adempimento degli obblighi informativi a seguito della proposizione del reclamo e tanto più apparendo censurabile la
Sentenza di primo grado attesa l'omessa indagine sulla reale sussistenza di un danno risarcibile ed in assenza di prova di parte attrice sull'an e sul quantum e quindi nella parte in cui la motivazione del provvedimento non chiarisce nemmeno quale sarebbe il danno materiale, oggetto del riconosciuto risarcimento, non avendo l'attrice allegato e tanto meno comprovato pregiudizi patrimoniali subiti ed esborsi, al di là del prezzo di €9,45 versato a per Parte_1 la spedizione internazionale e nemmeno il “danno “morale”, da ristorare, come sopra detto, solo in ipotesi di particolare sofferenza soggettiva interiore o come “pretium doloris” e previa specifica dimostrazione, non fornita in concreto dall'attrice.
Va poi condiviso il rilievo di parte appellante circa la non correttezza del ricorso al criterio equitativo, in assenza di prova, dal momento che, per costanti indirizzi, esso non può supplire alla carente od assente dimostrazione dell'esistenza del danno (v., ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15/02/2008 “L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione.”; v. Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n. 8941 del 18/03/2022 “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale.”; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 11/07/2007 “In tema di obbligazioni contrattuali la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo
- la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa - per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno.”).
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La domanda proposta in primo grado, dunque, avrebbe dovuto essere accolta limitatamente alla condanna di al risarcimento pari all'importo di €9,45, quali Parte_1 spese di spedizione sostenute dall'attrice e rigettata per il resto, attesa la mancanza di prova circa danni ulteriori effettivamente patiti.
La Sentenza di primo grado va, quindi, in accoglimento dei motivi di appello sub 1) e sub
2), parzialmente riformata nella parte in cui ha riconosciuto, in favore di Controparte_1 l'importo di €700,00 per “danno materiale e morale”, dovendosi la domanda accogliere limitatamente all'importo di €9,45. La riforma parziale della Sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere a nuova disciplina delle spese processuali.
Va, difatti, ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. ex multis, Cass. civ., Sez. Lav.,
30 agosto 2010, n° 18837; Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Cass. civile sez. II, 30/01/2023, n.2697). In relazione all'esito complessivo del giudizio vi è reciproca soccombenza, dovendo la domanda attorea di primo grado essere accolta solo con riguardo alla domanda di restituzione dell'importo di €9,45 ed in appello le domande dell'appellante parzialmente accolte e considerato che la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (v. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016). Pertanto, si giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino - Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma Parte_1 della Sentenza n.1577/2021 resa dal Giudice di Pace di Avellino, accoglie la domanda avanzata in primo grado da limitatamente alla condanna di Controparte_1 [...] alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'importo di €9,45, rigettandola Parte_1 per il resto.
2. Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 11 giugno 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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