Art. 42. Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 1. Dopo l' articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e' inserito il seguente:
« Art. 182-bis (Ulteriori disposizioni transitorie). - 1. In via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-bis, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2028.
3. Con decreto del Ministro della cultura sono stabilite le modalita' applicative del presente articolo ». 2. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
« Art. 182-bis (Ulteriori disposizioni transitorie). - 1. In via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-bis, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2028.
3. Con decreto del Ministro della cultura sono stabilite le modalita' applicative del presente articolo ». 2. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.