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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
MA OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5733 del Ruolo Generale per gli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: Abitazione-Uso, vertente
TRA
e , rappresentate e difese, in virtù di Parte_1 Parte_2
procura in atti, dall' Avv. Simone Boccagna e presso il suo studio in Aversa alla Via Salvo
D'Acquisto n. 5 elettivamente domiciliate;
-ATTRICI-
CONTRO
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall' Avv. Francesco Controparte_1
Sgambato e dall' Avv. Salvatore Castiello col quale elett.te domicilia in Capodrise (CE), alla
Via F.lli Rosselli n. 1;
-CONVENUTO -
CONCLUSIONI Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.06.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio al fine di ottenere il rilascio dell'appartamento posto al piano rialzato Controparte_1
dell'immobile sito in Alvignano alla Via Tomaselli n.75.
In particolare, le attrici esponevano che: in data 2.08.2011, la signora vendeva alla figlia Pt_1 Parte_2
per atto del notaio un fabbricato unifamiliare articolato su piano cantinato,
[...] Persona_1
piano rialzato, primo piano e piano secondo riportato nel Catasto al foglio 4, particella 282 sub2,
cat.A/7, ed un locale adibito a deposito, posto su un solo livello riportato nel Catasto al foglio 4,
particella 282 sub.3, cat. C. /2; che la sig.ra con l'atto di compravendita si riservava il diritto Pt_1
d'abitazione sull'intero fabbricato unifamiliare, immettendo la nel legittimo Parte_2
possesso del solo locale adibito a deposito;
che la sig.ra nel fabbricato unifamiliare oggetto di Pt_1
compravendita e con riserva del diritto di abitazione, dall'anno 2011 consentiva la detenzione ed il mero utilizzo a titolo gratuito dell'appartamento posto al piano terra alla figlia con la Pt_2
rispettiva famiglia, mentre, quello posto al primo piano rialzato, dal 2003, come mero appoggio a titolo gratuito, al figlio , in quanto, quest'ultimo, con la propria famiglia viveva stabilmente CP_1
altrove; che nell'anno 2014 a causa di gravi problemi di salute la sig.ra chiedeva al figlio Pt_1
il rilascio dell'appartamento da lui occupato al primo piano rialzato stante l'impossibilità CP_1
dell'attrice di vivere al secondo piano dell'immobile, tra l'alto sprovvisto di impianto di ascensore.
Si costituiva in giudizio , il quale sosteneva che l'appartamento in questione Controparte_1
era stato a lui concesso, in comodato d'uso gratuito, non come mero appoggio per motivi di lavoro, ma come casa familiare, e che aveva provveduto a proprie spese e con il consenso della madre e della sorella, ai necessari ed urgenti lavori di ristrutturazione interna ed esterna volti ad adeguare l'unità abitativa alle esigenze della sua famiglia. Il convenuto, quindi, chiedeva: in via principale, di rigettare la domanda e, in via subordinata l'accoglimento della spiegata riconvenzionale volta alla condanna delle attrici, in solido tra loro,
alla restituzione di tutte le spese dal medesimo sostenute per i lavori di straordinaria manutenzione e di miglioria fatti eseguire all'interno dell'appartamento concesso in comodato d'uso gratuito.
All' udienza di trattazione tenutasi in data 04.06.2025, il procuratore del convenuto Controparte_1
faceva presente di aver notificato in data 27.05.2025 atto di citazione agli eredi legittimi della de
cuius in data 10.07.2024- tra cui anche l'odierna attrice Persona_2 Pt_2
, al fine di far accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita
[...]
stipulato in data 02.08.2011 tra e e tra Parte_1 Parte_2 Parte_1
e a rogito del Notaio Dott. rep. n. 3394 racc. n. 2263, in quanto CP_2 Persona_1
dissimulante un atto di donazione con conseguente azione per lesione di legittima;
in ragione di ciò,
chiedeva di disporre (ex art 295 c.p.c.) la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito di quella controversia.
Orbene, deve sottolinearsi che la sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., presuppone l'esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti, dedotti in via autonoma in due diversi giudizi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo (Cassazione civile, sez. II,
25/06/2010, n. 15353 - Cassazione civile 04 dicembre 2014 n. 25712 sez. VI - in senso conforme alla prima parte della massima cfr.: Cass. 19 maggio 2008 n. 12637 - Cass. 23 maggio 2008 n. 13373).
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità “il rapporto di pregiudizialità tra due controversie, che impone al giudice di sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi,
astrattamente configurarsi un conflitto tra giudicati. Nel caso di specie, non vi è alcun rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi – e le relative decisioni-
atteso che oggetto del presente processo è il rilascio di un immobile per effetto della cessazione del contratto di comodato, contratto la cui sussistenza non è mai stata negata da (le sue Controparte_1
difese sono infatti incentrate sulla durata del contratto in questione).
Invece, nel giudizio successivamente instaurato da nei confronti dei suoi germani Controparte_1
si discute, tra le altre questioni, della asserita simulazione del contratto con il quale Parte_1
ha alienato il fabbricato in cui si trova l'immobile oggetto del comodato e della conseguente
[...]
lesione della quota di legittima di . Controparte_1
In ragione di quanto sopra esposto, non si ravvisano i presupposti per la sospensione ex art.295 c.p.c.
del presente giudizio (avente Rg. 5733/2018) dal momento che non sussiste un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra i due giudizi.
Passando al merito della controversia, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti di quanto di ragione, per le motivazioni che di seguono si espongono.
Dagli atti di causa e dalle ammissioni delle stesse parti emerge inconfutabilmente che tra
[...]
ed è intercorso un rapporto contrattuale sussumibile nel Parte_1 Controparte_1
paradigma del comodato.
Si rende necessario, però, inquadrare esattamente il rapporto di comodato oggetto del contendere, per stabilire se sia qualificabile come comodato ordinario, prevedente un tempo/uso determinato, con conseguente applicazione della disciplina cui agli art. 1803 – 1809 c.c., ovvero come cd. comodato precario, cioè senza determinazione di durata, con applicazione della disciplina di cui all'art. 1810
c.c.
La distinzione è rilevante in quanto è solo nel caso di cui all'art.1810 c.c., ovvero nel caso del c.d.
comodato precario, connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di eventualmente desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito al comodante richiedere la restituzione secondo la sua volontà (ad nutum). L'art. 1809 c.c. disciplina, invece, la restituzione nel comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consenta di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è
caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno (art.1809 c.c. comma 2).
Ebbene, il comodato che ha ad oggetto un'abitazione destinata a casa familiare del comodatario costituisce un contratto il cui termine finale è desumibile dall'uso per il quale l'immobile è stato consegnato, pertanto avrà durata fino a quando permangono le esigenze abitative della famiglia del comodatario (cfr. Cass. Civ. n. 26954/2017 e Cass. Civ. n. 3553/2017).
Difatti, anche se le parti non indicano espressamente una durata, la concorde volontà che l'immobile sia destinato al soddisfacimento delle esigenze abitative della famiglia, determina un vincolo di destinazione che conferisce all'uso dell'immobile un termine implicito. (cfr.Cass.SS.UU. n.
20448/2014 e n. 13603/2004).
In particolare, le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 13603/2014, Cass. SS.UU.20448/23014) hanno affermato che il comodato di un immobile, che venga stipulato per soddisfare le esigenze della famiglia, “pur inquadrabile nello schema del comodato a termine indeterminato, non è, in punto di
disciplina, riconducibile al comodato senza determinazione di durata (altrimenti determinato
precario)”.
Ciò in quanto la durata del termine è desumibile tramite il rinvio all'uso convenuto del bene.
La ratio di tale interpretazione può ravvisarsi anche nel fatto che, essendo tale forma di comodato ispirata da ragioni solidaristiche, la disciplina del comodato precario per la sua instabilità, atteso che ammette la restituzione ad nutum, mal si attaglierebbe ad un contratto diretto a soddisfare le esigenze della famiglia.
Tale orientamento è stato ribadito anche dalla giurisprudenza più recente (Cfr. Cass. 27634/2023).
L'inquadramento della fattispecie nell'ambito del comodato a termine, comporta che il comodante non possa chiederne la restituzione ad nutum, ma, al contrario, debba dimostrare un bisogno urgente ed imprevisto, ai sensi dell'art. 1809, comma 2 c.c.; tale bisogno deve qualificarsi come “serio, non
voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto” (Cfr. Cass. 18619/2010; Cass.4917/2011).
Le Sezioni Unite precisano che, ai fini della qualificazione, assume un ruolo centrale l'intenzione delle parti in merito alla destinazione.
Va tuttavia chiarito che il principio per cui il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggono le esigenze familiari (Cass.civ. S.U. n. 13603 del 2004 e succ.) si riferisce ai casi in cui sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione.
Nel caso di specie, però, tale destinazione a casa familiare non risulta in maniera pacifica.
Invero, la circostanza è stata espressamente contestata da la quale ha ribadito Parte_1
di avere concesso l'immobile al figlio solo come mero appoggio per motivi di lavoro di quest'ultimo,
atteso che la moglie ed il figlio vivono in altra abitazione, in Alvignano alla via Tommaselli n.112
(immobile di proprietà della famiglia della moglie del convenuto).
D'altra parte, la circostanza che l'appartamento in questione fosse adibito a casa familiare del CP_1
non viene confermata neanche dai testi escussi.
[...]
In particolare, il teste affermava in relazione al capo b): vero è che la signora Testimone_1
, moglie del , dal 2013 vive con il figlio, in Controparte_3 Controparte_1 Persona_3
Alvignano alla via Tommaselli n.112 presso l'immobile dei genitori della ?”: “…omissis… lo CP_3
so per averne sentito parlare dai genitori della , da lei stessa e in generale nella loro Pt_2
famiglia. ..omissis….”
Di contro il testimone dichiarava: “…omissis … che lui abiti e abitasse il primo Testimone_2
piano con la famiglia lo posso confermare, ma a che titolo o su quale accordo non so, sono questioni
familiari…omissis…”
Di contro il testimone sul capo 2“vero è che la signora , moglie Testimone_3 Controparte_3
del , dal 2013 vive con il figlio, in Alvignano alla via Tommaselli n. Controparte_1 Persona_3
112 presso l'immobile dei genitori della ”: rispondeva…omissis… sì. CP_3 Il teste sul medesimo capo2 rispondeva: “…omissis… sì precisamente dal 2013. Testimone_4
Aggiungo che la sig.ra viene a trovare il marito nei fine settimana ma il figlio CP_3 Persona_3
non lo abbiamo mai visto…omissis…”
Il testimone dichiarava sul medesimo capo 2: “…omissis…Preciso che non so se la Testimone_5
moglie e il figlio di vivono con lui nell'appartamento di cui ho detto. Posso dire che Controparte_1
vedo spesso , moglie di , a casa dei suoi genitori, che abitano vicino Controparte_3 Controparte_1
a me, ma non so se vive con i genitori;
la vedo spesso lì dai genitori, di giorno e qualche volta anche
la sera. Non vedo mai il figlio ” Testimone_6
Come affermato in precedenza, nel contratto di comodato avente ad oggetto un immobile, la sussistenza di un'effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e a destinazioni d'uso particolarmente gravosi non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata;
nel dubbio,
va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto ed il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni.
La giurisprudenza interpreta in maniera estensiva la norma che autorizza il comodante a richiedere la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso, soprattutto, quando si tratti di bene immobile e quando vengono prospettate esigenze abitative personali per di più facenti capo ad una persona anziana, sola e bisognosa di cure e a fronte di un'utilizzazione gratuita già protrattasi per anni (
Cass.Civ. 3Sez.civ. 21.11.2014)
Nel caso di specie, le condizioni di salute della erano particolarmente serie e gravi, circostanza Pt_1
questa, che veniva confermata da tutti i testi, basti pensare che le veniva riconosciuta dall'Inps
un'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'80% e le sue condizioni di salute erano soggette ad un continuo peggioramento tanto da decedere nelle more del presente giudizio.
Più precisamente, nel caso di specie non risulta in modo certo ed inequivoco che il rapporto abbia avuto origine in vista di una destinazione a casa familiare, ma risulta evidente e provato che le ragioni che hanno indotto la a richiedere il rilascio dell'immobile siano gravi e provate e come tali Pt_1 meritevoli di tutela;
pertanto la domanda attorea va accolta e per l'effetto il va Controparte_1
condannato al rilascio dell'appartamento posto al piano rialzato dell'immobile sito in Alvignano alla
Via Tomaselli n.75.
Nel presente giudizio agiva, sebbene a titolo diverso, anche in qualità di Parte_2
proprietaria, la quale esperiva, in via subordinata, l'azione reale di rivendicazione dell'appartamento posto al primo piano rialzato in Alvignano alla Via Tomaselli n.75.
L'azione di rivendicazione ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non averne la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene sine titulo al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà
sullo stesso e di riacquistarne il possesso.
Ciò premesso in punto di qualificazione, occorre precisare che, come si è già osservato il , è CP_1
venuto in relazione con il bene non in forza di un suo atto volontario di apprensione, ma in virtù di un “fatto” mediante il quale la madre mise a disposizione del figlio l'immobile come mero CP_1
appoggio per motivi di lavoro.
In virtù di tale messa a disposizione dell'immobile da parte della riconducibile alla fattispecie Pt_1
del comodato, il convenuto ha acquistato la detenzione dell'immobile.
Nel caso di specie, quindi, non può parlarsi di un possesso sine titulo, dal momento che sussiste un contratto di comodato atteso che è pacifica la messa a disposizione dell'immobile in favore del convenuto a titolo gratuito dall'attrice; ne consegue che l'azione di rivendica avanzata dalla Pt_2
risulta priva di fondamento.
[...]
In ultimo, resta da esaminare la domanda riconvenzionale proposta dal , volta ad ottenere la CP_1
condanna delle attrici, in solido tra loro, alla restituzione di tutte le spese dal medesimo sostenute per i lavori di straordinaria manutenzione e di miglioria fatti eseguire all'interno dell'appartamento concesso in comodato d'uso gratuito, orbene, questa non può trovare accoglimento.
A riguardo, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 1808, primo comma, cod. civ., il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa;
il secondo comma prevede che il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, sostenute per la conservazione della cosa, se queste risultano necessarie ed urgenti.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il comodatario che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese necessarie ed urgenti, pretenderne il rimborso dal comodante, non essendo quest'ultimo tenuto,
in ragione dell'essenziale gratuità del contratto, a conservare la qualità del godimento della cosa, né
a far sì che la stessa sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla (cfr. Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 15699 del 14/06/2018 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21023 del 18/10/2016).
Al comodatario, quindi, non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso,
che non è né possessore ne' terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 e 936 cod. civ., ed altresì della carenza, anche nel similare rapporto di locazione, di un diritto ad indennizzo per le migliorie (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21023 del 18/10/2016).
Orbene, nel caso di specie, non vi è prova della ricorrenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza e soprattutto non risulta provato, che le opere siano state effettivamente realizzate dal convenuto, non avendo prodotto documentazione di alcun genere a supporto di tale affermazione.
Per converso, parte attrice ha prodotto visure planimetriche catastali del 17.10.1986, dalle quali si evince che il fabbricato sito in Alvignano alla via Tommaselli n.74, sin dalla sua realizzazione, era costituito da unità abitativa di due piani, piano terra e piano primo, collegati da una scala interna;
preventivi e ricevute di pagamento risalenti all'8.6.1982 relativi alla realizzazione della scala interna;
ha prodotto rilievi fotografici risalenti nel tempo dai quali risulta già la scala interna, oltre a preventivi e ricevute di pagamento risalenti al 1995 relativi alla realizzazione anche della scala esterna.
Ancora, ha prodotto ricevute di pagamento relative all'istallazione di infissi in legno, di interventi di manutenzione del fabbricato e degli impianti di riscaldamento. Pertanto, in considerazione del materiale probatorio agli atti, la domanda riconvenzionale proposta dal non può trovare accoglimento. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in persona del giudice dott.ssa MA OL,
definitivamente pronunciando in ordine alla causa civile iscritta al n. 5733/2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1)accoglie la domanda attorea e, per l'effetto condanna al rilascio immediato Controparte_1
dell'appartamento posto al piano rialzato dell'immobile sito in Alvignano alla Via Tomaselli n.75,
libero e vuoto da cose e persone;
2) rigetta la domanda di rivendica avanzata, in via subordinata, da;
Parte_2
3) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da;
Controparte_1
4) condanna , al pagamento, in favore di parte attrice delle spese di giudizio, Controparte_1
liquidate in € 7.600,00, di cui € 7.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
S. MA Capua Vetere, 3.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa MA OL
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
MA OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5733 del Ruolo Generale per gli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: Abitazione-Uso, vertente
TRA
e , rappresentate e difese, in virtù di Parte_1 Parte_2
procura in atti, dall' Avv. Simone Boccagna e presso il suo studio in Aversa alla Via Salvo
D'Acquisto n. 5 elettivamente domiciliate;
-ATTRICI-
CONTRO
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall' Avv. Francesco Controparte_1
Sgambato e dall' Avv. Salvatore Castiello col quale elett.te domicilia in Capodrise (CE), alla
Via F.lli Rosselli n. 1;
-CONVENUTO -
CONCLUSIONI Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.06.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio al fine di ottenere il rilascio dell'appartamento posto al piano rialzato Controparte_1
dell'immobile sito in Alvignano alla Via Tomaselli n.75.
In particolare, le attrici esponevano che: in data 2.08.2011, la signora vendeva alla figlia Pt_1 Parte_2
per atto del notaio un fabbricato unifamiliare articolato su piano cantinato,
[...] Persona_1
piano rialzato, primo piano e piano secondo riportato nel Catasto al foglio 4, particella 282 sub2,
cat.A/7, ed un locale adibito a deposito, posto su un solo livello riportato nel Catasto al foglio 4,
particella 282 sub.3, cat. C. /2; che la sig.ra con l'atto di compravendita si riservava il diritto Pt_1
d'abitazione sull'intero fabbricato unifamiliare, immettendo la nel legittimo Parte_2
possesso del solo locale adibito a deposito;
che la sig.ra nel fabbricato unifamiliare oggetto di Pt_1
compravendita e con riserva del diritto di abitazione, dall'anno 2011 consentiva la detenzione ed il mero utilizzo a titolo gratuito dell'appartamento posto al piano terra alla figlia con la Pt_2
rispettiva famiglia, mentre, quello posto al primo piano rialzato, dal 2003, come mero appoggio a titolo gratuito, al figlio , in quanto, quest'ultimo, con la propria famiglia viveva stabilmente CP_1
altrove; che nell'anno 2014 a causa di gravi problemi di salute la sig.ra chiedeva al figlio Pt_1
il rilascio dell'appartamento da lui occupato al primo piano rialzato stante l'impossibilità CP_1
dell'attrice di vivere al secondo piano dell'immobile, tra l'alto sprovvisto di impianto di ascensore.
Si costituiva in giudizio , il quale sosteneva che l'appartamento in questione Controparte_1
era stato a lui concesso, in comodato d'uso gratuito, non come mero appoggio per motivi di lavoro, ma come casa familiare, e che aveva provveduto a proprie spese e con il consenso della madre e della sorella, ai necessari ed urgenti lavori di ristrutturazione interna ed esterna volti ad adeguare l'unità abitativa alle esigenze della sua famiglia. Il convenuto, quindi, chiedeva: in via principale, di rigettare la domanda e, in via subordinata l'accoglimento della spiegata riconvenzionale volta alla condanna delle attrici, in solido tra loro,
alla restituzione di tutte le spese dal medesimo sostenute per i lavori di straordinaria manutenzione e di miglioria fatti eseguire all'interno dell'appartamento concesso in comodato d'uso gratuito.
All' udienza di trattazione tenutasi in data 04.06.2025, il procuratore del convenuto Controparte_1
faceva presente di aver notificato in data 27.05.2025 atto di citazione agli eredi legittimi della de
cuius in data 10.07.2024- tra cui anche l'odierna attrice Persona_2 Pt_2
, al fine di far accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita
[...]
stipulato in data 02.08.2011 tra e e tra Parte_1 Parte_2 Parte_1
e a rogito del Notaio Dott. rep. n. 3394 racc. n. 2263, in quanto CP_2 Persona_1
dissimulante un atto di donazione con conseguente azione per lesione di legittima;
in ragione di ciò,
chiedeva di disporre (ex art 295 c.p.c.) la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito di quella controversia.
Orbene, deve sottolinearsi che la sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., presuppone l'esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti, dedotti in via autonoma in due diversi giudizi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo (Cassazione civile, sez. II,
25/06/2010, n. 15353 - Cassazione civile 04 dicembre 2014 n. 25712 sez. VI - in senso conforme alla prima parte della massima cfr.: Cass. 19 maggio 2008 n. 12637 - Cass. 23 maggio 2008 n. 13373).
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità “il rapporto di pregiudizialità tra due controversie, che impone al giudice di sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi,
astrattamente configurarsi un conflitto tra giudicati. Nel caso di specie, non vi è alcun rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi – e le relative decisioni-
atteso che oggetto del presente processo è il rilascio di un immobile per effetto della cessazione del contratto di comodato, contratto la cui sussistenza non è mai stata negata da (le sue Controparte_1
difese sono infatti incentrate sulla durata del contratto in questione).
Invece, nel giudizio successivamente instaurato da nei confronti dei suoi germani Controparte_1
si discute, tra le altre questioni, della asserita simulazione del contratto con il quale Parte_1
ha alienato il fabbricato in cui si trova l'immobile oggetto del comodato e della conseguente
[...]
lesione della quota di legittima di . Controparte_1
In ragione di quanto sopra esposto, non si ravvisano i presupposti per la sospensione ex art.295 c.p.c.
del presente giudizio (avente Rg. 5733/2018) dal momento che non sussiste un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra i due giudizi.
Passando al merito della controversia, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti di quanto di ragione, per le motivazioni che di seguono si espongono.
Dagli atti di causa e dalle ammissioni delle stesse parti emerge inconfutabilmente che tra
[...]
ed è intercorso un rapporto contrattuale sussumibile nel Parte_1 Controparte_1
paradigma del comodato.
Si rende necessario, però, inquadrare esattamente il rapporto di comodato oggetto del contendere, per stabilire se sia qualificabile come comodato ordinario, prevedente un tempo/uso determinato, con conseguente applicazione della disciplina cui agli art. 1803 – 1809 c.c., ovvero come cd. comodato precario, cioè senza determinazione di durata, con applicazione della disciplina di cui all'art. 1810
c.c.
La distinzione è rilevante in quanto è solo nel caso di cui all'art.1810 c.c., ovvero nel caso del c.d.
comodato precario, connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di eventualmente desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito al comodante richiedere la restituzione secondo la sua volontà (ad nutum). L'art. 1809 c.c. disciplina, invece, la restituzione nel comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consenta di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è
caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno (art.1809 c.c. comma 2).
Ebbene, il comodato che ha ad oggetto un'abitazione destinata a casa familiare del comodatario costituisce un contratto il cui termine finale è desumibile dall'uso per il quale l'immobile è stato consegnato, pertanto avrà durata fino a quando permangono le esigenze abitative della famiglia del comodatario (cfr. Cass. Civ. n. 26954/2017 e Cass. Civ. n. 3553/2017).
Difatti, anche se le parti non indicano espressamente una durata, la concorde volontà che l'immobile sia destinato al soddisfacimento delle esigenze abitative della famiglia, determina un vincolo di destinazione che conferisce all'uso dell'immobile un termine implicito. (cfr.Cass.SS.UU. n.
20448/2014 e n. 13603/2004).
In particolare, le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 13603/2014, Cass. SS.UU.20448/23014) hanno affermato che il comodato di un immobile, che venga stipulato per soddisfare le esigenze della famiglia, “pur inquadrabile nello schema del comodato a termine indeterminato, non è, in punto di
disciplina, riconducibile al comodato senza determinazione di durata (altrimenti determinato
precario)”.
Ciò in quanto la durata del termine è desumibile tramite il rinvio all'uso convenuto del bene.
La ratio di tale interpretazione può ravvisarsi anche nel fatto che, essendo tale forma di comodato ispirata da ragioni solidaristiche, la disciplina del comodato precario per la sua instabilità, atteso che ammette la restituzione ad nutum, mal si attaglierebbe ad un contratto diretto a soddisfare le esigenze della famiglia.
Tale orientamento è stato ribadito anche dalla giurisprudenza più recente (Cfr. Cass. 27634/2023).
L'inquadramento della fattispecie nell'ambito del comodato a termine, comporta che il comodante non possa chiederne la restituzione ad nutum, ma, al contrario, debba dimostrare un bisogno urgente ed imprevisto, ai sensi dell'art. 1809, comma 2 c.c.; tale bisogno deve qualificarsi come “serio, non
voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto” (Cfr. Cass. 18619/2010; Cass.4917/2011).
Le Sezioni Unite precisano che, ai fini della qualificazione, assume un ruolo centrale l'intenzione delle parti in merito alla destinazione.
Va tuttavia chiarito che il principio per cui il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggono le esigenze familiari (Cass.civ. S.U. n. 13603 del 2004 e succ.) si riferisce ai casi in cui sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione.
Nel caso di specie, però, tale destinazione a casa familiare non risulta in maniera pacifica.
Invero, la circostanza è stata espressamente contestata da la quale ha ribadito Parte_1
di avere concesso l'immobile al figlio solo come mero appoggio per motivi di lavoro di quest'ultimo,
atteso che la moglie ed il figlio vivono in altra abitazione, in Alvignano alla via Tommaselli n.112
(immobile di proprietà della famiglia della moglie del convenuto).
D'altra parte, la circostanza che l'appartamento in questione fosse adibito a casa familiare del CP_1
non viene confermata neanche dai testi escussi.
[...]
In particolare, il teste affermava in relazione al capo b): vero è che la signora Testimone_1
, moglie del , dal 2013 vive con il figlio, in Controparte_3 Controparte_1 Persona_3
Alvignano alla via Tommaselli n.112 presso l'immobile dei genitori della ?”: “…omissis… lo CP_3
so per averne sentito parlare dai genitori della , da lei stessa e in generale nella loro Pt_2
famiglia. ..omissis….”
Di contro il testimone dichiarava: “…omissis … che lui abiti e abitasse il primo Testimone_2
piano con la famiglia lo posso confermare, ma a che titolo o su quale accordo non so, sono questioni
familiari…omissis…”
Di contro il testimone sul capo 2“vero è che la signora , moglie Testimone_3 Controparte_3
del , dal 2013 vive con il figlio, in Alvignano alla via Tommaselli n. Controparte_1 Persona_3
112 presso l'immobile dei genitori della ”: rispondeva…omissis… sì. CP_3 Il teste sul medesimo capo2 rispondeva: “…omissis… sì precisamente dal 2013. Testimone_4
Aggiungo che la sig.ra viene a trovare il marito nei fine settimana ma il figlio CP_3 Persona_3
non lo abbiamo mai visto…omissis…”
Il testimone dichiarava sul medesimo capo 2: “…omissis…Preciso che non so se la Testimone_5
moglie e il figlio di vivono con lui nell'appartamento di cui ho detto. Posso dire che Controparte_1
vedo spesso , moglie di , a casa dei suoi genitori, che abitano vicino Controparte_3 Controparte_1
a me, ma non so se vive con i genitori;
la vedo spesso lì dai genitori, di giorno e qualche volta anche
la sera. Non vedo mai il figlio ” Testimone_6
Come affermato in precedenza, nel contratto di comodato avente ad oggetto un immobile, la sussistenza di un'effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e a destinazioni d'uso particolarmente gravosi non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata;
nel dubbio,
va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto ed il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni.
La giurisprudenza interpreta in maniera estensiva la norma che autorizza il comodante a richiedere la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso, soprattutto, quando si tratti di bene immobile e quando vengono prospettate esigenze abitative personali per di più facenti capo ad una persona anziana, sola e bisognosa di cure e a fronte di un'utilizzazione gratuita già protrattasi per anni (
Cass.Civ. 3Sez.civ. 21.11.2014)
Nel caso di specie, le condizioni di salute della erano particolarmente serie e gravi, circostanza Pt_1
questa, che veniva confermata da tutti i testi, basti pensare che le veniva riconosciuta dall'Inps
un'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'80% e le sue condizioni di salute erano soggette ad un continuo peggioramento tanto da decedere nelle more del presente giudizio.
Più precisamente, nel caso di specie non risulta in modo certo ed inequivoco che il rapporto abbia avuto origine in vista di una destinazione a casa familiare, ma risulta evidente e provato che le ragioni che hanno indotto la a richiedere il rilascio dell'immobile siano gravi e provate e come tali Pt_1 meritevoli di tutela;
pertanto la domanda attorea va accolta e per l'effetto il va Controparte_1
condannato al rilascio dell'appartamento posto al piano rialzato dell'immobile sito in Alvignano alla
Via Tomaselli n.75.
Nel presente giudizio agiva, sebbene a titolo diverso, anche in qualità di Parte_2
proprietaria, la quale esperiva, in via subordinata, l'azione reale di rivendicazione dell'appartamento posto al primo piano rialzato in Alvignano alla Via Tomaselli n.75.
L'azione di rivendicazione ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non averne la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene sine titulo al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà
sullo stesso e di riacquistarne il possesso.
Ciò premesso in punto di qualificazione, occorre precisare che, come si è già osservato il , è CP_1
venuto in relazione con il bene non in forza di un suo atto volontario di apprensione, ma in virtù di un “fatto” mediante il quale la madre mise a disposizione del figlio l'immobile come mero CP_1
appoggio per motivi di lavoro.
In virtù di tale messa a disposizione dell'immobile da parte della riconducibile alla fattispecie Pt_1
del comodato, il convenuto ha acquistato la detenzione dell'immobile.
Nel caso di specie, quindi, non può parlarsi di un possesso sine titulo, dal momento che sussiste un contratto di comodato atteso che è pacifica la messa a disposizione dell'immobile in favore del convenuto a titolo gratuito dall'attrice; ne consegue che l'azione di rivendica avanzata dalla Pt_2
risulta priva di fondamento.
[...]
In ultimo, resta da esaminare la domanda riconvenzionale proposta dal , volta ad ottenere la CP_1
condanna delle attrici, in solido tra loro, alla restituzione di tutte le spese dal medesimo sostenute per i lavori di straordinaria manutenzione e di miglioria fatti eseguire all'interno dell'appartamento concesso in comodato d'uso gratuito, orbene, questa non può trovare accoglimento.
A riguardo, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 1808, primo comma, cod. civ., il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa;
il secondo comma prevede che il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, sostenute per la conservazione della cosa, se queste risultano necessarie ed urgenti.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il comodatario che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese necessarie ed urgenti, pretenderne il rimborso dal comodante, non essendo quest'ultimo tenuto,
in ragione dell'essenziale gratuità del contratto, a conservare la qualità del godimento della cosa, né
a far sì che la stessa sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla (cfr. Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 15699 del 14/06/2018 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21023 del 18/10/2016).
Al comodatario, quindi, non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso,
che non è né possessore ne' terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 e 936 cod. civ., ed altresì della carenza, anche nel similare rapporto di locazione, di un diritto ad indennizzo per le migliorie (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21023 del 18/10/2016).
Orbene, nel caso di specie, non vi è prova della ricorrenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza e soprattutto non risulta provato, che le opere siano state effettivamente realizzate dal convenuto, non avendo prodotto documentazione di alcun genere a supporto di tale affermazione.
Per converso, parte attrice ha prodotto visure planimetriche catastali del 17.10.1986, dalle quali si evince che il fabbricato sito in Alvignano alla via Tommaselli n.74, sin dalla sua realizzazione, era costituito da unità abitativa di due piani, piano terra e piano primo, collegati da una scala interna;
preventivi e ricevute di pagamento risalenti all'8.6.1982 relativi alla realizzazione della scala interna;
ha prodotto rilievi fotografici risalenti nel tempo dai quali risulta già la scala interna, oltre a preventivi e ricevute di pagamento risalenti al 1995 relativi alla realizzazione anche della scala esterna.
Ancora, ha prodotto ricevute di pagamento relative all'istallazione di infissi in legno, di interventi di manutenzione del fabbricato e degli impianti di riscaldamento. Pertanto, in considerazione del materiale probatorio agli atti, la domanda riconvenzionale proposta dal non può trovare accoglimento. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in persona del giudice dott.ssa MA OL,
definitivamente pronunciando in ordine alla causa civile iscritta al n. 5733/2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1)accoglie la domanda attorea e, per l'effetto condanna al rilascio immediato Controparte_1
dell'appartamento posto al piano rialzato dell'immobile sito in Alvignano alla Via Tomaselli n.75,
libero e vuoto da cose e persone;
2) rigetta la domanda di rivendica avanzata, in via subordinata, da;
Parte_2
3) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da;
Controparte_1
4) condanna , al pagamento, in favore di parte attrice delle spese di giudizio, Controparte_1
liquidate in € 7.600,00, di cui € 7.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
S. MA Capua Vetere, 3.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa MA OL