TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
N. R.G. 11975/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice
Emanuela Romano Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 11975/2024, promosso da:
(C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
21.07.1991 Codice CUI C.U.I.: C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Michela Cucchetti del Foro di Piacenza con studio professionale in Piacenza, in Vicolo Edilizia nr. 13 RICORRENTE contro
(CF , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 ge Distrettuale dello Stato (C.F.
C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE Conclusioni per il solo ricorrente: “in via principale, previa sospensione del provvedimento, che venga dichiarato nullo il provvedimento emesso in data 27.06.2024 dal Qu incia di Piacenza (Nr. 281/2024 Cat. A12/Imm/AS), e
. il 24.07.2024, e riconosciuto, di conseguenza, al Sig. Parte_1 Pt_1 cio di un permesso di soggiorno per “Protezione Special
[...] dell'art. 19, comma 1 e 1.1., T.U.I. e ordini al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
- condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore del ricorrente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa, compresi CPA e IVA e rimborso forfettario delle spese ge ra pari al 15%, In via istruttoria: si chiede ammettersi l'audizione del Sig Con vittoria di Parte_1 spese diritti ed onorari”. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 23 agosto 2024, ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Piacenza, notificatogli il 24 luglio 2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che l'istante risulta essere in Italia da giugno 2026, dove ha presentato domanda di protezione internazionale (id Vesta.net CS0002751) il 25/11/2016, rigettata in data 31/03/2017 dalla Commissione di Crotone;
avverso tale decisione il richiedente ha presentato ricorso al competente Tribunale di Reggio Calabria (R.G. 2437/2017), che ha confermato la decisione dell'organo amministrativo in data 4/10/2019; non risulta agli atti che il richiedente abbia proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione...nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove sufficienti a supportare un effettivo radicamento raggiunto nel Paese ospitante. Quanto alla situazione lavorativa, dalle dichiarazioni rilasciate nel succitato Allegato integrativo nonché dalla documentazione prodotta, attualmente il richiedente risulta titolare unicamente di un contratto di lavoro aa tempo determinato, peraltro scaduto da qualche giorno. Egli non ha inoltre prodotto alcuna busta-paga relativa all'anno 2022, né alcun contratto e/o buste-paga e/certificazioni uniche relative agli anni precedenti al 2021, pur trovandosi lo stesso sul territorio italiano sin dal 2016. Aldilà della situazione lavorativa, egli non ha nemmeno prodotto alcuna documentazione utile ad evidenziare un percorso di integrazione sociale in Italia (a titolo meramente esemplificativo: certificati che attestino la conoscenza della lingua italiana;
eventuali documenti e dichiarazioni attestanti l'iscrizione ad associazioni, gruppi, centri sportivi, corsi di formazione, attività di volontariato, ecc). Da ultimo, stando a quanto dichiarato dallo stesso istante nel già citato Allegato Integrativo, in Italia non ha alcuna relazione stabile né figli, mentre l'intero nucleo familiare di origine-con cui peraltro dichiara essere in contatto- tuttora risiede in Nigeria;
... dall'istruttoria non sono emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art. 8 CEDU”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa sia pur a tempo determinato ma con contratto di imminente proroga. L'istante ha dedotto, infine, di essere partito dal proprio paese d'origine sedici anni orsono, senza farvi più ritorno, e ha evidenziato le condizioni generali di insicurezza e di instabilità della Nigeria.
1.3. In data 26 agosto 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
Pag. 2 di 8 1.4. Sebbene regolarmente citato (v. sul punto allegati alla nota di deposito del difensore di parte ricorrente del 30.8.24) il non si è costituito e, pertanto, ne Controparte_1 va dichiarata la contumacia.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 17.1.25 (dopo il differimento dell'udienza del 10.1.25 richiesto dal difensore per indisponibilità dell'interprete di fiducia dell'istante), dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana:
“...ADR: parlo poco italiano, mi scuso. Se parla lentamente, capisco un po'. ADR: Lavoro otto ore al giorno dal lunedì al venerdì, a volte, straordinariamente, anche la domenica presso la ditta Ecos a Piacenza. In realtà, ci lavoro sin dal mese di giugno del 2021: inizialmente sono stato assunto con contratto a termine più volte rinnovato e poi dal mese di maggio del 2023 ho avuto la trasformazione del contratto in indeterminato. Lavoro al confezionamento e alla preparazione dei bancali per la spedizione di frutta. Guadagno mensilmente 1400,00 euro circa, se lavoro anche in regime straordinario, riesco a percepire uno stipendio di quasi 1700,00 euro al mese. Precedentemente tra il 2018 e il 2020 ho lavorato in campagna a Reggio Calabria. Io sono arrivato in Italia il 25 giugno 2016 a Crotone. Avevo presentato una prima domanda di asilo che mi era stata respinta. Poi nei primi mesi del 2022 ho presentato la domanda di protezione speciale. E ancora prima ricordo di aver presentato una seconda domanda di asilo a Reggio Calabria che pure mi è stata respinta. ADR: il 21 novembre 2024 ho avuto un incidente sul lavoro, ho riportato un trauma contusivo alla caviglia sinistra in quanto il piede sinistro è rimasto incastrato tra due bancali che mi erano scivolati addosso a causa della presenza di acqua sul pavimento. Ho ricevuto le cure del Pronto Soccorso, fino a dieci giorni fa ho usato le stampelle e sono rientrato a lavoro solo lunedì 13 gennaio ma dopo 4 ore durante le quali sono rimasto in piedi a lavorare sono dovuto andare a casa a riposarmi perché il dolore alla caviglia era diventato insopportabile. Quindi, ora sono in malattia fino al 26.1.25. ADR: ho potuto svolgere diversi corsi di formazione, uno per imparare a condurre i carrelli industriali semoventi a febbraio del 2020 prima del lockdown. Questo corso l'ho svolto a Roma, mi sono iscritto in autonomia, da solo cioè, perché il centro che allora mi accoglieva a Crotone non riusciva ad organizzare corsi interni di formazione e di apprendimento della lingua italiana;
ho seguito, poi, nell'aprile del 2022 altri due corsi per la sicurezza sul lavoro tramite la società per la quale lavoro attualmente. ADR: fino a quando sono rimasto nel centro di accoglienza di Crotone non ho potuto frequentare alcun corso di alfabetizzazione come ho detto prima pur avendo avanzato richiesta in tal senso sia io che gli altri richiedenti asilo del centro perché verosimilmente non c'erano risorse economiche per organizzare i corsi. Da quando sono uscito dal centro di accoglienza a settembre del 2020 ho dovuto pensare subito a trovare un lavoro, mi sono rivolto a conoscenti ed amici miei connazionali;
anche a lavoro ho molti colleghi di altre nazionalità, il mio capo è italiano e mi rivolge la parola sempre in italiano e mi impartisce gli ordini in italiano ed io capisco quando però devo rispondere io, ci provo ma riesco a fornire risposte brevi. In verità, a lavoro io e il mio datore ci comprendiamo bene facendo così. Ora comunque mi sono iscritto ad un corso on-line per imparare la lingua italiana, questo corso l'ho concluso a dicembre dell'anno scorso, ho l'attestato che posso
Pag. 3 di 8 consegnare al mio avvocato. ADR: dal mese di marzo dell'anno 2023 vivo a Vigolzone in provincia di Piacenza in un appartamento con un mio amico connazionale;
pago 286,20 euro al mese e il mio amico altrettanto. Prima abitavo in un altro paese della provincia di Piacenza con un altro mio amico. ADR: io lavoro tutti i giorni, al di là di questo momento di malattia, e nell'unico giorno di riposo mi occupo della casa, di fare la spesa, non ho altri interessi o alcun hobby. Non pratico sport. Non esco neppure la sera con gli amici. ADR: sono single (il ricorrente risponde in italiano), non ho alcuna relazione sentimentale. ADR: non voglio aggiungere altro, grazie”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
Nelle note conclusive il difensore del ricorrente ha concluso come in epigrafe.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso provvedimento questorile impugnato la domanda amministrativa è stata presentata in data 28.4.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19
Pag. 4 di 8 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una
Pag. 5 di 8 violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel Per_1 corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be Per_2 no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in th,,e course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un serio e fattivo percorso di integrazione sul territorio italiano. Dalla documentazione depositata in atti e come, peraltro, già evidenziato nel provvedimento di sospensione inaudita altera parte del decreto di rigetto dell'organo amministrativo nonché alla luce delle dichiarazioni rese in sede giudiziale, si evince che il ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (parte resistente, giova ribadire, è rimasta contumace e, comunque, nulla è stato segnalato o depositato sul punto), ha avviato un serio percorso di integrazione lavorativa percependo una retribuzione media mensile pari ad euro 1500,00 euro (v. copie buste-paga depositate con no nota difensiva del 23.12.24) con un reddito attuale alquanto significativo;
è riuscito ad ottenere la trasformazione, dopo diversi rinnovi, del contratto di lavoro a termine in tempo indeterminato (a far data dall'1.5.2023, v. doc. 5 ricorso) dopo più di due anni dalla sua assunzione come facchino (v. altresì sul punto le citate dichiarazioni del ricorrente in sede giudiziale); e, comunque, ancor prima ha lavorato, sia pur in attività stagionali, con regolare contratto in agricoltura. Il ricorrente si è impegnato anche nella partecipazione ad alcuni corsi di sicurezza sul lavoro organizzati nel 2022 presso la ditta di cui ora è dipendente a tempo indeterminato, così come risulta aver conseguito nel 2020 altra attestazione afferente ad un corso di sicurezza sul lavoro per la conduzione di carrelli
Pag. 6 di 8 industriali semoventi (v. doc. 6 ricorso). Quanto, poi, alla sua situazione alloggiativa, l'istante è riuscito anche a reperire in locazione un immobile di cui è conduttore insieme ad un suo amico connazionale come da contratto allegato in atti (v. doc. 7 ricorso).
Ad oggi il ricorrente si trova sul territorio italiano da quasi nove anni, ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Pur non avendo instaurato relazioni sentimentali e/o affettive in Italia, come riportato nel parere della Ct di Bologna, il ricorrente, comunque, non ha più fatto ritorno nel proprio paese d'origine e i legami con la propria famiglia d'origine, ancora esistenti, non possono che apparire quantomeno affievoliti.
Né l'integrazione del ricorrente potrebbe apparire meno effettiva solo per la scarsa padronanza della lingua italiana manifestata in sede giudiziale dall'ausilio dell'interprete durante la sua audizione ivi svoltasi (v. sul punto verbale d'udienza), dovendo, comunque, considerare tutti i superiori elementi (contratto a tempo indeterminato, reddito attuale superiore ai limiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, partecipazione a corsi di formazione, disponibilità di un'abitazione al di fuori del sistema dell'accoglienza con un contratto di locazione anche a proprio nome) e la loro doverosa complessiva valutazione in forza delle citate pronunce giurisprudenziali.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in
Pag. 7 di 8 ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Nulla per le spese atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata anche sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Così deciso in Bologna, il 6 febbraio 2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
Pag. 8 di 8