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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/10/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 789/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa SA Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 789/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale proposta da nata il [...] a [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MALABAILA CLAUDIA, come da procura allegata;
- ricorrente -
CONTRO nato il [...] a [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. VARTULI MARIA VERDIANA come da procura allegata;
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente:
“Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 autorizzando i coniugi a vivere separatamente;
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocazione stabile e prevalente presso la madre alla residenza della stessa in Asti, Via IU di TO n.19, con assegnazione a parte ricorrente ed ai figli della casa coniugale;
Il padre potrà incontrare i figli minori con le seguenti modalità: sino al compimento del terzo anno di età d il martedì ed il mercoledì andandoli a prendere Per_2 entro le ore 16,30 rispettivamente all'asilo e a scuola e riportandoli presso l'abitazione materna dopo la somministrazione della cena e comunque entro le ore 20:30; a week end alternati dalle ore
10,00 alle ore 20,30 del sabato dopo la somministrazione della cena e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,30 per ciò che concerne e dal sabato alle ore 10,00 fino alla domenica alle Per_2
20:30 dopo la somministrazione della cena per quanto riguard . Per_1
Dal compimento del terzo anno di età di , la stessa, fermo il calendario delle visite Per_2 infrasettimanali come sopra, trascorrerà a week end alterni con il padre dal sabato alle ore 10,00
Fino alla domenica alle 20:30 dopo la somministrazione della cena.
Durante le festività di Natale i figli potranno trascorrere con ciascun genitore e ad anni alterni i periodi dal 24 al 31 Dicembre mattina e dal 31 al 6 Gennaio di sera;
quest'anno la settimana dal
24 al 31 dicembre i minori la trascorreranno con la madre.
con pernotto presso il padre senza pernotto fino al compimento del terzo anno Per_1 Per_2 di età.
Nelle festività pasquali i figli trascorreranno la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore;
quest'anno i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre.
Per le vacanze estive 2026 trascorrerà le stesse con il padre per una settimana con al Per_2 massimo tre pernotti, mentr potrà trascorrere l'intera settimana con il padre;
Per_1 dal 2027 i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori 15 giorni anche non consecutivi, compresi di pernotto.
Ciascuno dei genitori provvederà a concordare con l'altro entro il 31 Maggio di ogni anno i periodi di rispettiva competenza;
in caso di disaccordo i minori staranno con ciascuno dei genitori dal 1 al
15 agosto e dal 16 al 31, ad anni alterni.
I minori trascorreranno il giorno del loro compleanno ogni anno, ad alternanza, con ciascun genitore.
Il sig provvederà a contribuire al mantenimento dei minori versando alla sig.r CP_1 Pt_1 la somma di euro 350,00 (€ 150 per ed € 200 per ), somma rivalutabile Per_2 Per_1 annualmente ex indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese da bonificarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Pt_1
Tribunale di Asti 17.7.2'17 che qui espressamente si richiama.
L'assegno Unico sarà percepito al 100% dalla sig.r per entrambi i figli. Pt_1
Spese compensate tra le parti”.
Per il P.M.:
---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I sig.ri e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Acquaro (VV) il 03/06/2017, matrimonio trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2017, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione nascevano i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 [...]
(nata a [...] il [...]). Persona_2
Con ricorso depositato il 10/04/2025, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli pari a € 460,00 mensili in capo al padre, spese straordinarie ripartite nella misura del 50%, oltre all'assegno unico nella misura del 100% e stabilirsi il calendario delle visite.
Si costituiva ritualmente in giudizio aderendo alla domanda di separazione e Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le restanti domande della ricorrente.
Il G.I. nominato fissava udienza al 06/10/2025 e nelle more le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 473bis.17 c.p.c.
All'udienza di comparizione, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione e precisavano conclusioni congiunte.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. I coniugi, infatti, vivono separati di fatto da tempo e dal comportamento processuale e dalle conclusioni formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Le congiunte conclusioni formulate in sede di comparizione, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse dei minori.
In considerazione della non ravvisabilità di una piena soccombenza, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e dei loro altri dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti -pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in Acquaro in data 03/06/2017, trascritto presso l'ufficio di stato civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2017;
-dispone:
l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocazione stabile e prevalente presso la madre alla residenza della stessa in Asti, Via
IU di TO n.19, con assegnazione a parte ricorrente ed ai figli della casa coniugale;
il padre potrà incontrare i figli minori con le seguenti modalità: sino al compimento del terzo anno di età di il martedì ed il mercoledì andandoli a prendere Per_2 entro le ore 16,30 rispettivamente all'asilo e a scuola e riportandoli presso l'abitazione materna dopo la somministrazione della cena e comunque entro le ore 20:30; a week end alternati dalle ore
10,00 alle ore 20,30 del sabato dopo la somministrazione della cena e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,30 per ciò che concerne e dal sabato alle ore 10,00 fino alla domenica alle Per_2
20:30 dopo la somministrazione della cena per quanto riguarda . Per_1
Dal compimento del terzo anno di età di , la stessa, fermo il calendario delle visite Per_2 infrasettimanali come sopra, trascorrerà a week end alterni con il padre dal sabato alle ore 10,00 fino alla domenica alle 20:30 dopo la somministrazione della cena.
Durante le festività di Natale i figli potranno trascorrere con ciascun genitore e ad anni alterni i periodi dal 24 al 31 dicembre mattina e dal 31 al 6 gennaio di sera;
quest'anno la settimana dal 24 al 31 dicembre i minori la trascorreranno con la madre.
con pernotto presso il padre e senza pernotto fino al compimento del terzo anno Per_1 Per_2 di età.
Nelle festività pasquali i figli trascorreranno la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore;
quest'anno i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre.
Per le vacanze estive 2026 trascorrerà le stesse con il padre per una settimana con al Per_2 massimo tre pernotti, mentre potrà trascorrere l'intera settimana con il padre;
Per_1 dal 2027 i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori 15 giorni anche non consecutivi, compresi di pernotto.
Ciascuno dei genitori provvederà a concordare con l'altro entro il 31 Maggio di ogni anno i periodi di rispettiva competenza;
in caso di disaccordo i minori staranno con ciascuno dei genitori dal 1 al
15 agosto e dal 16 al 31, ad anni alterni.
I minori trascorreranno il giorno del loro compleanno ogni anno, ad alternanza, con ciascun genitore.
Il sig. provvederà a contribuire al mantenimento dei minori versando alla sig.ra CP_1 Pt_1 la somma di euro 350,00 (€ 150 per ed € 200 per ), somma rivalutabile Per_2 Per_1 annualmente ex indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese da bonificarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Pt_1
Tribunale di Asti 17.7.2.17 che qui espressamente si richiama.
L'assegno Unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra per entrambi i figli. Pt_1
Spese compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acquaro (VV) di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, Il Giudice dispone che sia apposta, a cura della
Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Asti in data 15 ottobre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa SA Pozzetti
Il Presidente
Dott. Ssa Ombretta Salvetti
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa SA Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 789/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale proposta da nata il [...] a [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MALABAILA CLAUDIA, come da procura allegata;
- ricorrente -
CONTRO nato il [...] a [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. VARTULI MARIA VERDIANA come da procura allegata;
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente:
“Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 autorizzando i coniugi a vivere separatamente;
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocazione stabile e prevalente presso la madre alla residenza della stessa in Asti, Via IU di TO n.19, con assegnazione a parte ricorrente ed ai figli della casa coniugale;
Il padre potrà incontrare i figli minori con le seguenti modalità: sino al compimento del terzo anno di età d il martedì ed il mercoledì andandoli a prendere Per_2 entro le ore 16,30 rispettivamente all'asilo e a scuola e riportandoli presso l'abitazione materna dopo la somministrazione della cena e comunque entro le ore 20:30; a week end alternati dalle ore
10,00 alle ore 20,30 del sabato dopo la somministrazione della cena e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,30 per ciò che concerne e dal sabato alle ore 10,00 fino alla domenica alle Per_2
20:30 dopo la somministrazione della cena per quanto riguard . Per_1
Dal compimento del terzo anno di età di , la stessa, fermo il calendario delle visite Per_2 infrasettimanali come sopra, trascorrerà a week end alterni con il padre dal sabato alle ore 10,00
Fino alla domenica alle 20:30 dopo la somministrazione della cena.
Durante le festività di Natale i figli potranno trascorrere con ciascun genitore e ad anni alterni i periodi dal 24 al 31 Dicembre mattina e dal 31 al 6 Gennaio di sera;
quest'anno la settimana dal
24 al 31 dicembre i minori la trascorreranno con la madre.
con pernotto presso il padre senza pernotto fino al compimento del terzo anno Per_1 Per_2 di età.
Nelle festività pasquali i figli trascorreranno la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore;
quest'anno i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre.
Per le vacanze estive 2026 trascorrerà le stesse con il padre per una settimana con al Per_2 massimo tre pernotti, mentr potrà trascorrere l'intera settimana con il padre;
Per_1 dal 2027 i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori 15 giorni anche non consecutivi, compresi di pernotto.
Ciascuno dei genitori provvederà a concordare con l'altro entro il 31 Maggio di ogni anno i periodi di rispettiva competenza;
in caso di disaccordo i minori staranno con ciascuno dei genitori dal 1 al
15 agosto e dal 16 al 31, ad anni alterni.
I minori trascorreranno il giorno del loro compleanno ogni anno, ad alternanza, con ciascun genitore.
Il sig provvederà a contribuire al mantenimento dei minori versando alla sig.r CP_1 Pt_1 la somma di euro 350,00 (€ 150 per ed € 200 per ), somma rivalutabile Per_2 Per_1 annualmente ex indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese da bonificarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Pt_1
Tribunale di Asti 17.7.2'17 che qui espressamente si richiama.
L'assegno Unico sarà percepito al 100% dalla sig.r per entrambi i figli. Pt_1
Spese compensate tra le parti”.
Per il P.M.:
---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I sig.ri e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Acquaro (VV) il 03/06/2017, matrimonio trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2017, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione nascevano i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 [...]
(nata a [...] il [...]). Persona_2
Con ricorso depositato il 10/04/2025, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli pari a € 460,00 mensili in capo al padre, spese straordinarie ripartite nella misura del 50%, oltre all'assegno unico nella misura del 100% e stabilirsi il calendario delle visite.
Si costituiva ritualmente in giudizio aderendo alla domanda di separazione e Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le restanti domande della ricorrente.
Il G.I. nominato fissava udienza al 06/10/2025 e nelle more le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 473bis.17 c.p.c.
All'udienza di comparizione, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione e precisavano conclusioni congiunte.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. I coniugi, infatti, vivono separati di fatto da tempo e dal comportamento processuale e dalle conclusioni formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Le congiunte conclusioni formulate in sede di comparizione, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse dei minori.
In considerazione della non ravvisabilità di una piena soccombenza, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e dei loro altri dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti -pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in Acquaro in data 03/06/2017, trascritto presso l'ufficio di stato civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2017;
-dispone:
l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocazione stabile e prevalente presso la madre alla residenza della stessa in Asti, Via
IU di TO n.19, con assegnazione a parte ricorrente ed ai figli della casa coniugale;
il padre potrà incontrare i figli minori con le seguenti modalità: sino al compimento del terzo anno di età di il martedì ed il mercoledì andandoli a prendere Per_2 entro le ore 16,30 rispettivamente all'asilo e a scuola e riportandoli presso l'abitazione materna dopo la somministrazione della cena e comunque entro le ore 20:30; a week end alternati dalle ore
10,00 alle ore 20,30 del sabato dopo la somministrazione della cena e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,30 per ciò che concerne e dal sabato alle ore 10,00 fino alla domenica alle Per_2
20:30 dopo la somministrazione della cena per quanto riguarda . Per_1
Dal compimento del terzo anno di età di , la stessa, fermo il calendario delle visite Per_2 infrasettimanali come sopra, trascorrerà a week end alterni con il padre dal sabato alle ore 10,00 fino alla domenica alle 20:30 dopo la somministrazione della cena.
Durante le festività di Natale i figli potranno trascorrere con ciascun genitore e ad anni alterni i periodi dal 24 al 31 dicembre mattina e dal 31 al 6 gennaio di sera;
quest'anno la settimana dal 24 al 31 dicembre i minori la trascorreranno con la madre.
con pernotto presso il padre e senza pernotto fino al compimento del terzo anno Per_1 Per_2 di età.
Nelle festività pasquali i figli trascorreranno la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore;
quest'anno i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre.
Per le vacanze estive 2026 trascorrerà le stesse con il padre per una settimana con al Per_2 massimo tre pernotti, mentre potrà trascorrere l'intera settimana con il padre;
Per_1 dal 2027 i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori 15 giorni anche non consecutivi, compresi di pernotto.
Ciascuno dei genitori provvederà a concordare con l'altro entro il 31 Maggio di ogni anno i periodi di rispettiva competenza;
in caso di disaccordo i minori staranno con ciascuno dei genitori dal 1 al
15 agosto e dal 16 al 31, ad anni alterni.
I minori trascorreranno il giorno del loro compleanno ogni anno, ad alternanza, con ciascun genitore.
Il sig. provvederà a contribuire al mantenimento dei minori versando alla sig.ra CP_1 Pt_1 la somma di euro 350,00 (€ 150 per ed € 200 per ), somma rivalutabile Per_2 Per_1 annualmente ex indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese da bonificarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Pt_1
Tribunale di Asti 17.7.2.17 che qui espressamente si richiama.
L'assegno Unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra per entrambi i figli. Pt_1
Spese compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acquaro (VV) di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, Il Giudice dispone che sia apposta, a cura della
Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Asti in data 15 ottobre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa SA Pozzetti
Il Presidente
Dott. Ssa Ombretta Salvetti