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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10675/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 10675/22 promossa da:
c.f. – P.IV , (titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1 P.IV_1
Azienda Agricola San Vittore di Amerio NI), , rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di citazione dall' Avv. Davide Vincenzo Marino Rivosecchi, c.f. ,ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via Lanino, 5 Parte oppoente contro iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. Controparte_1
, non in proprio ma in qualità di mandataria di iscritta al Registro P.IV_2 Controparte_2 delle Imprese di Milano al n. 10811620961, difesa, in forza di procura speciale r dall'avvocato NI
Vedovini (C.F. ; presso il cui studio in Brescia, Viale Italia n. 9/D, è C.F._3 elettivamente domiciliata
Parte opposta
CONCLUSIONI Parte opponente
In via principale: contrariis rejectis, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, per le eccezioni preliminari e di merito formulate nonchè per i disconoscimenti documentali e la querela di falso spiegati nella presente opposizione, revocare con ogni miglior formula il Decreto ingiuntivo n.
1515/2022 del 20/01/2022 R.G. n. 37084/2021 pronunciato dal Tribunale di Milano come integrato dal decreto di correzione di errore materiale in data 10/02/2022 e notificato l'11/02/2022, dichiarando che l'opponente nulla deve alla società opposta, e per l'effetto mandandolo assolto da ogni Parte_1 avversaria domanda.
Con vittoria di spese di lite
Parte opposta Voglia l'intestato Tribunale, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1.515/2022, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE: confermare il decreto ingiuntivo n. 1.515/2022 e, in ogni pagina 1 di 9 caso, condannare il SI , in qualità di titolare firmatario della ditta individuale Parte_1
Azienda Agricola San Vittore di Amerio NI, al pagamento in favore di come Controparte_2 rappresentata da degli importi libellati nel decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto ovvero condannarlo al pagamento di Euro 1.115.847,73=, oltre agli interessi al tasso di mora contrattualmente previsto, e, comunque, non oltre i limiti della normativa vigente, dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo, e le spese del monitorio;
IN VIA SUBORDINATA: - condannare il SI , in qualità di titolare firmatario della ditta individuale Azienda Agricola San Parte_1
Vittore di Amerio NI, al pagamento in favore di come rappresentata da Controparte_2 per i titoli già dedotti in monitorio e, comunque, per i titoli Controparte_1 accertati nel presente giudizio di opposizione, della somma che risulterà dovuta e di giustizia, maggiorata degli interessi al tasso di mora contrattualmente previsto sino al saldo effettivo, anche facendo, se del caso, ricorso al prudente apprezzamento del Giudice adito. In ogni caso, spese e onorari di lite rifusi, nonché le spese legali del monitorio, I.V.A. e C.P.A. come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio relativi alle cause rubricate sub R.G. n. 5.548/2018 (Tribunale di Milano) e n. 2.224/2020 (Corte d'Appello di Milano); ex art. 210 c.p.c., Co ordinare al SI e a l'esibizione dei rispettivi fascicoli di parte relativi alle cause Parte_1 rubricate sub R.G. n. 5.548/2018 (Tribunale di Milano, ove era costituito TE poi fuso per incorporazione nella Banca cedente) e n. 2.224/2020 (Corte d'Appello di Milano). Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni e si insta per la concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
FATTOE DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 1515/2022 con cui veniva condannato in qualità di titolare firmatario della ditta individuale Azienda Agricola San Vittore di Amerio NI a corrispondere a rappresentata da la somma di € Controparte_2 Controparte_1
1.115.847,73, oltre interessi e spese per canoni scaduti e impagati in relazione ai contratti n. 200
79849/001, n. 20079790/001 e n. 915279/001 .
L'opponente contestava la prova della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, la legittimazione sostanziale processuale sia di che di Controparte_2 [...] ed eccepiva che la società opposta non aveva dimostrato l'inclusione del credito Controparte_1 AT.
Altresì allegava di non avere mai ricevuto, in corso di rapporto, alcuna delle rendicontazioni e comunicazioni prodotte da controparte subb. docc.
7.a e 7.c che formalmente disconosceva ex art. 2719 c.c. per carenza di conformità all'originale in quanto difettavano della prova di invio e di ricezione con conseguente inefficacia in giudizio di tali scritture;
che con riferimento invece alla documentazione prodotta sub. doc.
7.e, disconosceva sia ex art. 2719 c.c. sia ex art. 214 c.p.c. (negando di Pt_1 averla firmata e dunque disconoscendo la firma ivi apposta) in relazione all'avviso di ricevimento AR ivi prodotta;
che proponeva altresì querela di falso ex art. 221 c.p.c. in quanto nel predetto avviso di ricevimento A/R l'Ufficiale Postale risulta avere consegnato il plico ad un certo ”, Parte_2 senza accertane la qualità ed i poteri di ricezione ed inoltre il negava che tale persona fosse autorizzata alla ricezione della posta e delle notifiche per suo conto;
che in calce al sub. doc.
7.e vi erano altri due avvisi A/r privi però di firma del destinatario e che dunque non provavano la ricezione;
che il doc.
7.f,
pagina 2 di 9 pur essendo citato nell'elenco documenti del ricorso monitorio, non appariva visibile sul fascicolo telematico.
Altresì eccepiva l'estinzione del credito AT con il ricorso per decreto ingiuntivo (e cioè relativo ai tre contratti di leasing prodotti subb. docc. 4, 5 e 6 del fascicolo monitorio) per il decorso della prescrizione;
che non potendosi tenere conto dei documenti querelati o disconosciuti in quanto inefficaci in giudizio ex artt. 215 c.p.c. e 2719 cc., l'esame documentale si riduceva ai soli docc.
7.b e 7.d (fasc. monitorio), gli unici muniti di regolare attestazione di ricezione del destinatario che tuttavia portavano la data del 2016 e quindi inefficaci agli effetti interruttivi della prescrizione che risultava già maturata prima dell'invio delle citate rendicontazioni;
che la prescrizione risultava maturata anche a far data delle comunicazioni subb. docc.
7.b. e 7.d (2016) rispetto alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (2022); che neppure i docc. 8 e 8a) contenuti nel fascicolo monitorio, non solo perché provenienti da soggetto diverso da unico titolare della ditta individuale destinataria del Parte_1 decreto ingiuntivo (senza peraltro costituire una ricognizione di debito ma solo proposte transattive), ma anche perché, essendo entrambe datate 2016, nel frattempo la prescrizione era nuovamente maturata rispetto all'azione monitoria.
L'opponente contestava altresì la prova del credito;
al riguardo contestava la legittimità del soggetto emittente l'estratto in quanto non era una banca e dunque è soggetto privo dei poteri di CP_2 certificazione ex art. 50 del TUB;
che detto documento (sub. doc. 9) non conteneva la produzione di tutti gli estratti conto, dall'inizio del rapporto sino al passaggio a sofferenza ed era pertanto inidoneo allo scopo di provare l'an ed il quantum del credito asseritamente avanzato.
L'opponente da ultimo e con riferimento alla sentenza n. 5187/2020 del Tribunale di Milano chiariva che detto giudizio aveva un petitum ed una causa petendi del tutto differente rispetto all'attuale procedimento sebbene riguardi i medesimi rapporti di leasing;
che il suddetto contenzioso, ancora pendente in appello tra ed senza alcun intervento e/o costituzione Parte_1 Controparte_5 volontaria da parte della società (rappresentata da ), Controparte_2 Controparte_1 certificava semmai il dubbio sulla validità dell'asserita cessione;
che nella causa d'appello avverso alla sentenza si era costituita la sola in data 16/11/2020 nonostante Controparte_5 CP_2 sosteneva di essere divenuta titolare del credito che la (cedente) vantava
[...] Controparte_5 nei confronti dell'esponente ben 9 mesi prima e cioè il 6/3/202013; che non poteva attribuirsi Pt_1 a detto giudizio un qualsivoglia effetto interruttivo della eccepita prescrizione non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art 2944 c.c., in quanto aveva sempre negato di essere creditore. L'opponente Pt_1 allegava che l'opposta non aveva provato neppure in teoria il quantum della pretesa, infatti la ditta esponente aveva pagato nel corso di rapporto somme pari ad almeno euro 735.233,00 che controparte non pareva aver detratto da quanto asseritamente quantificato a titolo di insoluto. L'opponente concludeva in via principale: contrariis rejectis, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, per le eccezioni preliminari e di merito formulate nonchè per i disconoscimenti documentali e la querela di falso spiegati nella presente opposizione, revocare con ogni miglior formula il Decreto ingiuntivo n.
1515/2022 del 20/01/2022 R.G. n. 37084/2021 pronunciato dal Tribunale di Milano come integrato dal decreto di correzione di errore materiale in data 10/02/2022 e notificato l'11/02/2022, dichiarando che l'opponente nulla deve alla società opposta, e per l'effetto mandandolo assolto da ogni Parte_1 avversaria domanda.
Si costituiva la in qualità di mandataria di Controparte_1 CP_2 la quale precisava che all'esito della causa rubricata sub R.G. n. 2224/2020, con la sentenza resa
[...] pagina 3 di 9 in data 9.5.2022 la Corte d'Appello di Milano aveva respinto l'impugnazione proposta dall'opponente avverso la sentenza n. 5187/2020 , pronunciata all'esito della causa rubricata sub R.G. n. 5548/2018, dal medesimo promossa avanti l'intestato Tribunale nei confronti di poi TE
, avente per oggetto gli stessi contratti di leasing da cui è scaturito il credito Controparte_5 AT .
In relazione alla eccepita carenza di legittimazione deduceva che la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco e dei rapporti da cui sono scaturiti era sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorresse una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentivano l'individuazione di quelli oggetto della cessione;
che l'art. 58 T.U.B. aveva cioè introdotto una disciplina speciale di favore per il cessionario nelle cessioni massive di crediti, sicché la deroga ivi prevista doveva ritenersi disposta non solo con riguardo all'esonero dalle formalità “individuali” di cui all'art. 1264 c.c., ma anche con riferimento alla semplificazione della prova della cessione stessa;
che nel ricorso monitorio aveva puntualmente dato atto del fatto che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai Co sensi della L. n. 130/1999, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione dei crediti
“individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della citata L. n. 130/1999 e dell'art 58 del citato D. Lgs. n. 385/1993, aveva acquistato pro-soluto dalla detta un CP_2 CP_6 pacchetto di suoi crediti, derivanti da contratti di locazione finanziaria, con efficacia giuridica dal 9.3.- Co 2020 ed effetti economici decorrenti dal 31.3.2019, tra cui anche quello vantato da nei confronti di
, nella sua qualità di titolare firmatario della ditta individuale Azienda Agricola San Parte_1
Vittore di Amerio;
che era altresì precisato che aveva stipulato con un contratto di CP_2 CP_1 servicing per la gestione e il recupero dei crediti oggetto della summenzionata cessione, conferendo all'uopo procura speciale autenticata dal notaio che in ogni caso produceva il foglio Persona_1 dell'inserzione di sulla Gazzetta Ufficiale e l'elenco dei crediti e dei rapporti ceduti. CP_2
In relazione al disconoscimento e querela di falso dei documenti allegava che la controparte nell'atto di citazione del giudizio rubricato sub R.G. n. 5.548/2018 (Tribunale di Milano) non solo aveva esplicitamente riconosciuto di aver ricevuto tutte le missive in contestazione, ma le aveva addirittura prodotte in giudizio;
che per mero scrupolo defensionale, con riferimento ai documenti “contestati” dichiarava di volersene avvalere facendo se del caso, istanza di verificazione.
Sul punto l'opposta eccepiva l'inefficacia del generico disconoscimento ex art. 2719 c.c., e l'inammissibilità della querela di falso, poiché priva dell'indicazione degli elementi di cui all'art. 221 c.p.c.) e non è stata in proposito svolta alcuna specifica domanda altresì deduceva che la procura speciale conferita da era all'evidenza inidonea a consentirne la proposizione da parte del suo Pt_1 difensore, non essendo dalla stessa in alcun modo desumibile l'attribuzione di detto potere, né recando essa l'espressa indicazione dell'attività da svolgere
L'opposta allegava che ” non era come dedotto dalla controparte il sottoscrittore Parte_2 dell'avviso di ricevimento, ma, come emergeva proprio dagli “altri due avvisi A./r” posti “in calce al sub. doc.
7.e” nonché dai documenti prodotti sub 7b e 7d, colui che ha spedito la raccomandata nell'interesse della concedente e, soprattutto, colui alla cui attenzione, in data 24.6.2016, era stata inviata la proposta sottoscritta per conoscenza dall'odierno opponente, come pure quella in data 17.10.2016; che come poteva evincersi dall'intestazione delle missive prodotte sub 7b-7c-7d-7e il dottor era il “Gestore” di area prima denominata Controparte_7 TE pagina 4 di 9 “Credito deteriorato e interventi specialistici” e poi “Gestione credito MLT”; che quanto alla sottoscrizione recata dall'avviso di ricevimento della missiva prodotta sub 7e, essa appariva sovrapponibile a quella posta sull'avviso relativo al documento prodotto sub 7b, non oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente.
L'opposto deduceva che era inverosimile la pretesa avversaria di disancorare le proposte formulate da
, padre dell'opponente – e suo socio nelle Parte_3 [...]
–, dalle intimazioni di pagamento prodotte sub 7a-7b-7c- Controparte_8 7d (ibidem), come pure di negarne l'indubbia valenza ricognitiva;
che sin dal 28.12.2012 era provato che aveva intrattenuto corrispondenza con la concedente nell'interesse dell'odierno Parte_3 opponente, si produce, sub 13, la proposta dallo stesso inviata in data 7.11.2015, in riscontro alla sottostante comunicazione in data 5.11.2015, con cui la concedente aveva tra l'altro allegato “estratto conto aggiornato ed evidenza dell'attuale situazione contabile”; che in tale e-mail il suddetto Pt_3 aveva in modo inequivoco affermato che “per noi è e sarà di grande sacrificio economico, che
[...] però vogliamo onorare nel modo migliore possibile (iniziativa nella azienda agricola del figlio che per motivi imputabili ai fornitori non ha avuto successo malgrado le lore garanzie)”; che per completezza, sub produceva la pec inviata da in data 3.9.- 2021, indicata nel ricorso per ingiunzione come CP_9
“doc. 7f”, pure regolarmente ricevuta dall'odierno opponente e rimasta priva di riscontro.
In relazione alla eccezione di prescrizione nel caso dei contratti di locazione finanziaria, il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico – nel senso che esso, in realtà, consiste in una prestazione unitaria che l'utilizzatore è tenuto a eseguire per intero, termine di prescrizione è decennale;
che la prima rata andata insoluta era datata 1.9.2011; che palmare era l'efficacia interruttiva delle missive indicate sub 7 (ibidem; la prima delle quali è datata 16.7.2015), tutte regolarmente ricevute dall'odierno opponente [e riscontrate (eccetto la pec in data 3.9.2021; che andava altresì ravvisata l'operatività dell'art. 2944 c.c. riconoscimento che non coincide con quello di cui all'art. 1988 c.c., ma si realizza con qualsiasi comportamento che produca l'ammissione dell'esistenza del diritto altrui;
che anche nella citata comparsa costitutiva in data 23.5.2018 era chiarito – e ribadito in quella in data 16.11.2020, ex adverso prodotta sub 2 che “In corso di rapporto, il Sig. Parte_1 (…) si rendeva moroso nel pagamento dei canoni convenuti, per tutti e tre i contratti, a partire dalla scadenza dell'1/09/2011 in avanti, come si evince dagli estratti conto che si allegano (doc. n. 7)”.
In merito alla prova del credito l'opposto allegava di aver fornito la piena prova del credito ingiunto, avendo prodotto la documentazione contrattuale e contabile relativa ai rapporti azionati, e precisamente: estratto conto, certificato conforme, ex art. 50 T.UB., alle scritture contabili, contratti di lesing, dossier intimazioni di pagamento, proposte, i piani di ammortamento trasmessi all'opponente in data 8.1.2018.
L'opposto eccepiva che in concreto non aveva contestato l'inadempimento dedotto nel ricorso Pt_1 monitorio a nulla valendo, in tal senso, i c.d. “estratti conto dei pagamenti eseguiti dall'opponente
”, che, comunque, si contestavano integralmente e risolutamente, essendo sforniti di Parte_1 alcuna prova documentale attestante gli asseriti “pagamenti eseguiti”, non avendo la benché minima incidenza sull'an e sul quantum del credito AT – che, ovviamente, era al netto degli incassi;
che per dimostrare il credito vantato era sufficiente la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti, con l'indicazione dei canoni periodici pattuiti, potendo il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria e restando onere del debitore dimostrare il contrario;
che quanto agli “estratti conto” di cui controparte ha lamentato la mancata produzione pagina 5 di 9 si rammenta che, nel caso di specie, si controverte in tema di leasing, non già di conto corrente regolato dall'art. 1823 e seguenti c.c. ; che dal semplice vaglio dei documenti prodotti nel fascicolo monitorio si poteva agevolmente desumersi che le condizioni tutte applicate ai rapporti contrattuali in oggetto erano state ab origine espressamente pattuite e precisate nel loro ammontare, per ciò che specificamente concerne l'estratto conto;
che, in base al combinato disposto degli artt. 4, comma 1, L. n. 130/1999 e 58, comma 3, T.U.B., la prerogativa di cui all'art. 50 T.U.B. era stata estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione di cui alla citata L. n. 130/1999 ; che nella fattispecie in esame era pertanto indubbia la sussistenza dei presupposti processuali prescritti e, pertanto, del tutto legittima era la consequenziale emanazione del decreto ingiuntivo opposto, per la quale l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. era perfettamente bastevole.
L'opposto concludeva in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1.515/2022, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale: - confermare il decreto ingiuntivo n. 1.515/2022 e, in ogni caso, condannare il SI Pt_1
in qualità di titolare firmatario della ditta individuale A zienda Agricola San Vittore di Amerio
[...]
NI, al pagamento in favore di come rappresentata da Controparte_2 [...] degli importi libellati nel decreto ingiuntivo opposto ovvero condannarlo al Controparte_1 pagamento di Euro 1.115.847,73=, oltre agli interessi al tasso di mora contrattualmente previsto, e, comunque, non oltre i limiti della normativa vigente, dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo, e le spese del monitorio;
in via subordinata: - condannare il SI , in qualità di titolare Parte_1 firmatario della ditta individuale Azienda Agricola San Vittore di Amerio NI, al pagamento in favore di come rappresentata da per i Controparte_2 Controparte_1 titoli già dedotti in monitorio e, comunque, per i titoli accertati nel presente giudizio di opposizione, della somma che risulterà dovuta e di giustizia, maggiorata degli interessi al tasso di mora contrattualmente previsto sino al saldo effettivo, anche facendo, se del caso, ricorso al prudente apprezzamento del Giudice adito
Il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto. Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che oggetto di causa sono i canoni scaduti e impagati e accessori relativi ai contratti di locazione finanziaria n. 20079849/001, n. 20079790/001 e n. 915279/001 aventi per oggetto una serie di macchinari e impianti per la produzione di energia elettrica mediante biomassa stipulati dal cedente e , in qualità di titolare firmatario della ditta individuale Azienda Parte_1
Agricola San Vittore di Amerio NI.
In relazione ai suddetti contratti venivano instaurati diversi giudizi dall'odierno opponente nei confronti della cedente prima dinanzi al Tribunale di Milano- r.g. n. 5548/2 018, sent. . 5.187/20 20,- e poi a seguito del rigetto della domanda la decisione veniva appellata dinanzi alla Corte di Appello di Milano
- R.G. n. 2224/2020 sent.1904/22- in ultimo a seguito al rigetto anche dell'appello depositava ricorso dinanzi alla Corte di NE .
Si deve osservare che lo scrivente Giudice ritiene che la documentazione relativa ai menzionati giudizi depositata dalla opposta è ritenuta ammissibile in quanto pur se assunta in altro giudizio è stato assicurato il contraddittorio ed in tal senso si condivide il principio della Suprema Corte: “La categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le pagina 6 di 9 prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio. Resta precluso, invece, anche in sede civile, l'accesso alle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate .(Sez. 3, Sent. n. 8459 /2020.
L'opposizione è infondata e deve essere rigetta.
Deve intanto essere disattesa la contestazione circa la mancanza di prova dell' avvenuta cessione in capo alla odierna opposta;
risulta infatti prodotto oltre l'avviso di pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21.3.2020 la dichiarazione della cedente (doc.16 fasc. opposto) dichiarazione che si ritiene idonea a provare la titolarità del credito.
L'opponente eccepiva altresì di non avere mai ricevuto, in corso di rapporto, alcuna delle rendicontazioni e comunicazioni prodotte da controparte subb. docc.
7.a e 7.c e formalmente disconosceva i documenti ex art. 2719 c.c..
Orbene il disconoscimento operato non può trovare accoglimento rilevato che la documentazione oggi disconosciuta veniva prodotta dallo stesso opponente in allegato alle citazioni nel giudizi recante r.g. n. 5548/2018 (Tribunale di Milano) prima e n. 2224/2020 (Corte d'Appello di Milano) dopo (doc.8, 9 fasc. opposto).
Orbene come già osservato si ritiene che la documentazione dei giudizi incardinati dall'odierno opponente ed aventi ad oggetto i medesimi contratti oggetto di causa possano trovare ingresso nel presenti giudizio in quanto depositata dall'opposta nel rispetto del principio del contraddittorio.
Altresì lo scrivente Giudice ritiene che il deposito della documentazione nei suddetti giudizi (doc.8 fasc. opposto) valga quale riconoscimento incompatibile con l'odierno disconoscimento ed in tal senso si condivide il principio della Suprema Corte : il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito edessere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento adopera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nelsuccessivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione. (Cass. 2460/17)
Infine,” In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719
c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”. Sez. 5 - , Sentenza n. 1324 del 18/01/2022.
Alla luce delle esposte riflessione si ritiene che dagli atti di causa, si possono trarre elementi fattuali tali da far presumere la genuinità dei documenti contestati. pagina 7 di 9 L'opponente ha proposto altresì querela di falso in relazione al doc.
7.e in quanto ha eccepito che nel predetto avviso di ricevimento A/R l'Ufficiale Postale risulta avere consegnato il plico a tale Pt_2
, senza accertane la qualità ed i poteri di ricezione.
[...]
Orbene parte opposta ha chiarito che la firma asseritamente apposta dal ricevente in realtà era del mittente, ovvero come risulta dall'intestazione della lettera quale Gestore di Parte_2
Mediocredito mittente della lettera (7 e).
Rilevato che pertanto la sottoscrizione oggetto di contestazione non era riferita al ricevente e che nella specifica riga del ricevente la firma come osservato dall'opposto - è sovrapponibile a quella apposta alla racc. 7 b e sub d non oggetto di disconoscimento o querela , la suddetta querela è inammissibile.
Altresì priva di pregio l'eccepita prescrizione.
Sul punto si rileva che diversamente da quanto dedotto dall'opponente il termine di prescrizione nel leasing è decennale in tal senso “Il leasing traslativo costituisce una operazione di prestito finanziario finalizzata all'acquisto del bene, con conseguente obbligazione unica di pagamento del prezzo e dei relativi interessi, frazionata in più rate aventi scadenza periodica;
ne consegue l'applicabilità dell'art.
2946 cod. civ., con riferimento alla sorta capitale ed agli interessi.”
Sez. 3, Sentenza n. 27144 del 19/12/2006
Rilevato che gli atti interruttivi sono del 2015 ( doc. fasc. opposto sub. 7) pertanto risultano effettuato entro il termine di 10 anni dalla prima rata insoluta del 1.9.2011 come da estratto conto depositato ( doc. 7 b fasc. opposto ) l'eccezione di prescrizione risulta infondata.
Altresì priva di fondamento la contestazione della prova del credito, si rileva a tal fine che : “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento” Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001.
L'opposta non solo allegava l'inadempimento ma depositava i contratti di leasing ( doc.4 sub 5 4 6 fasc. opposto) unitamente ai piani finanziari (doc.20, 21 e 22 fasc. opposto) ed alle intimazioni di pagamento con estratto conto ( doc. 4 sub 7 a,b,c,d, ed e fasc. opposto).
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione disattesa:
Rigetta la domanda proposta da titolare della ditta individuale Azienda Agricola San Parte_1
Vittore di Amerio NI e conferma il d.i. n. 1515/2022 del 20/01/2022 che dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna titolare della ditta individuale Azienda Agricola San Vittore di Amerio Parte_1
NI a rifondere a come rappresentata da le spese di Controparte_2 Controparte_1 lite liquidate in euro 18.977,00 per compenso oltre spese generali oneri e accessori.
Milano, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Rossella Filippi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 10675/22 promossa da:
c.f. – P.IV , (titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1 P.IV_1
Azienda Agricola San Vittore di Amerio NI), , rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di citazione dall' Avv. Davide Vincenzo Marino Rivosecchi, c.f. ,ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via Lanino, 5 Parte oppoente contro iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. Controparte_1
, non in proprio ma in qualità di mandataria di iscritta al Registro P.IV_2 Controparte_2 delle Imprese di Milano al n. 10811620961, difesa, in forza di procura speciale r dall'avvocato NI
Vedovini (C.F. ; presso il cui studio in Brescia, Viale Italia n. 9/D, è C.F._3 elettivamente domiciliata
Parte opposta
CONCLUSIONI Parte opponente
In via principale: contrariis rejectis, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, per le eccezioni preliminari e di merito formulate nonchè per i disconoscimenti documentali e la querela di falso spiegati nella presente opposizione, revocare con ogni miglior formula il Decreto ingiuntivo n.
1515/2022 del 20/01/2022 R.G. n. 37084/2021 pronunciato dal Tribunale di Milano come integrato dal decreto di correzione di errore materiale in data 10/02/2022 e notificato l'11/02/2022, dichiarando che l'opponente nulla deve alla società opposta, e per l'effetto mandandolo assolto da ogni Parte_1 avversaria domanda.
Con vittoria di spese di lite
Parte opposta Voglia l'intestato Tribunale, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1.515/2022, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE: confermare il decreto ingiuntivo n. 1.515/2022 e, in ogni pagina 1 di 9 caso, condannare il SI , in qualità di titolare firmatario della ditta individuale Parte_1
Azienda Agricola San Vittore di Amerio NI, al pagamento in favore di come Controparte_2 rappresentata da degli importi libellati nel decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto ovvero condannarlo al pagamento di Euro 1.115.847,73=, oltre agli interessi al tasso di mora contrattualmente previsto, e, comunque, non oltre i limiti della normativa vigente, dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo, e le spese del monitorio;
IN VIA SUBORDINATA: - condannare il SI , in qualità di titolare firmatario della ditta individuale Azienda Agricola San Parte_1
Vittore di Amerio NI, al pagamento in favore di come rappresentata da Controparte_2 per i titoli già dedotti in monitorio e, comunque, per i titoli Controparte_1 accertati nel presente giudizio di opposizione, della somma che risulterà dovuta e di giustizia, maggiorata degli interessi al tasso di mora contrattualmente previsto sino al saldo effettivo, anche facendo, se del caso, ricorso al prudente apprezzamento del Giudice adito. In ogni caso, spese e onorari di lite rifusi, nonché le spese legali del monitorio, I.V.A. e C.P.A. come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio relativi alle cause rubricate sub R.G. n. 5.548/2018 (Tribunale di Milano) e n. 2.224/2020 (Corte d'Appello di Milano); ex art. 210 c.p.c., Co ordinare al SI e a l'esibizione dei rispettivi fascicoli di parte relativi alle cause Parte_1 rubricate sub R.G. n. 5.548/2018 (Tribunale di Milano, ove era costituito TE poi fuso per incorporazione nella Banca cedente) e n. 2.224/2020 (Corte d'Appello di Milano). Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni e si insta per la concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
FATTOE DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 1515/2022 con cui veniva condannato in qualità di titolare firmatario della ditta individuale Azienda Agricola San Vittore di Amerio NI a corrispondere a rappresentata da la somma di € Controparte_2 Controparte_1
1.115.847,73, oltre interessi e spese per canoni scaduti e impagati in relazione ai contratti n. 200
79849/001, n. 20079790/001 e n. 915279/001 .
L'opponente contestava la prova della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, la legittimazione sostanziale processuale sia di che di Controparte_2 [...] ed eccepiva che la società opposta non aveva dimostrato l'inclusione del credito Controparte_1 AT.
Altresì allegava di non avere mai ricevuto, in corso di rapporto, alcuna delle rendicontazioni e comunicazioni prodotte da controparte subb. docc.
7.a e 7.c che formalmente disconosceva ex art. 2719 c.c. per carenza di conformità all'originale in quanto difettavano della prova di invio e di ricezione con conseguente inefficacia in giudizio di tali scritture;
che con riferimento invece alla documentazione prodotta sub. doc.
7.e, disconosceva sia ex art. 2719 c.c. sia ex art. 214 c.p.c. (negando di Pt_1 averla firmata e dunque disconoscendo la firma ivi apposta) in relazione all'avviso di ricevimento AR ivi prodotta;
che proponeva altresì querela di falso ex art. 221 c.p.c. in quanto nel predetto avviso di ricevimento A/R l'Ufficiale Postale risulta avere consegnato il plico ad un certo ”, Parte_2 senza accertane la qualità ed i poteri di ricezione ed inoltre il negava che tale persona fosse autorizzata alla ricezione della posta e delle notifiche per suo conto;
che in calce al sub. doc.
7.e vi erano altri due avvisi A/r privi però di firma del destinatario e che dunque non provavano la ricezione;
che il doc.
7.f,
pagina 2 di 9 pur essendo citato nell'elenco documenti del ricorso monitorio, non appariva visibile sul fascicolo telematico.
Altresì eccepiva l'estinzione del credito AT con il ricorso per decreto ingiuntivo (e cioè relativo ai tre contratti di leasing prodotti subb. docc. 4, 5 e 6 del fascicolo monitorio) per il decorso della prescrizione;
che non potendosi tenere conto dei documenti querelati o disconosciuti in quanto inefficaci in giudizio ex artt. 215 c.p.c. e 2719 cc., l'esame documentale si riduceva ai soli docc.
7.b e 7.d (fasc. monitorio), gli unici muniti di regolare attestazione di ricezione del destinatario che tuttavia portavano la data del 2016 e quindi inefficaci agli effetti interruttivi della prescrizione che risultava già maturata prima dell'invio delle citate rendicontazioni;
che la prescrizione risultava maturata anche a far data delle comunicazioni subb. docc.
7.b. e 7.d (2016) rispetto alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (2022); che neppure i docc. 8 e 8a) contenuti nel fascicolo monitorio, non solo perché provenienti da soggetto diverso da unico titolare della ditta individuale destinataria del Parte_1 decreto ingiuntivo (senza peraltro costituire una ricognizione di debito ma solo proposte transattive), ma anche perché, essendo entrambe datate 2016, nel frattempo la prescrizione era nuovamente maturata rispetto all'azione monitoria.
L'opponente contestava altresì la prova del credito;
al riguardo contestava la legittimità del soggetto emittente l'estratto in quanto non era una banca e dunque è soggetto privo dei poteri di CP_2 certificazione ex art. 50 del TUB;
che detto documento (sub. doc. 9) non conteneva la produzione di tutti gli estratti conto, dall'inizio del rapporto sino al passaggio a sofferenza ed era pertanto inidoneo allo scopo di provare l'an ed il quantum del credito asseritamente avanzato.
L'opponente da ultimo e con riferimento alla sentenza n. 5187/2020 del Tribunale di Milano chiariva che detto giudizio aveva un petitum ed una causa petendi del tutto differente rispetto all'attuale procedimento sebbene riguardi i medesimi rapporti di leasing;
che il suddetto contenzioso, ancora pendente in appello tra ed senza alcun intervento e/o costituzione Parte_1 Controparte_5 volontaria da parte della società (rappresentata da ), Controparte_2 Controparte_1 certificava semmai il dubbio sulla validità dell'asserita cessione;
che nella causa d'appello avverso alla sentenza si era costituita la sola in data 16/11/2020 nonostante Controparte_5 CP_2 sosteneva di essere divenuta titolare del credito che la (cedente) vantava
[...] Controparte_5 nei confronti dell'esponente ben 9 mesi prima e cioè il 6/3/202013; che non poteva attribuirsi Pt_1 a detto giudizio un qualsivoglia effetto interruttivo della eccepita prescrizione non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art 2944 c.c., in quanto aveva sempre negato di essere creditore. L'opponente Pt_1 allegava che l'opposta non aveva provato neppure in teoria il quantum della pretesa, infatti la ditta esponente aveva pagato nel corso di rapporto somme pari ad almeno euro 735.233,00 che controparte non pareva aver detratto da quanto asseritamente quantificato a titolo di insoluto. L'opponente concludeva in via principale: contrariis rejectis, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, per le eccezioni preliminari e di merito formulate nonchè per i disconoscimenti documentali e la querela di falso spiegati nella presente opposizione, revocare con ogni miglior formula il Decreto ingiuntivo n.
1515/2022 del 20/01/2022 R.G. n. 37084/2021 pronunciato dal Tribunale di Milano come integrato dal decreto di correzione di errore materiale in data 10/02/2022 e notificato l'11/02/2022, dichiarando che l'opponente nulla deve alla società opposta, e per l'effetto mandandolo assolto da ogni Parte_1 avversaria domanda.
Si costituiva la in qualità di mandataria di Controparte_1 CP_2 la quale precisava che all'esito della causa rubricata sub R.G. n. 2224/2020, con la sentenza resa
[...] pagina 3 di 9 in data 9.5.2022 la Corte d'Appello di Milano aveva respinto l'impugnazione proposta dall'opponente avverso la sentenza n. 5187/2020 , pronunciata all'esito della causa rubricata sub R.G. n. 5548/2018, dal medesimo promossa avanti l'intestato Tribunale nei confronti di poi TE
, avente per oggetto gli stessi contratti di leasing da cui è scaturito il credito Controparte_5 AT .
In relazione alla eccepita carenza di legittimazione deduceva che la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco e dei rapporti da cui sono scaturiti era sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorresse una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentivano l'individuazione di quelli oggetto della cessione;
che l'art. 58 T.U.B. aveva cioè introdotto una disciplina speciale di favore per il cessionario nelle cessioni massive di crediti, sicché la deroga ivi prevista doveva ritenersi disposta non solo con riguardo all'esonero dalle formalità “individuali” di cui all'art. 1264 c.c., ma anche con riferimento alla semplificazione della prova della cessione stessa;
che nel ricorso monitorio aveva puntualmente dato atto del fatto che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai Co sensi della L. n. 130/1999, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione dei crediti
“individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della citata L. n. 130/1999 e dell'art 58 del citato D. Lgs. n. 385/1993, aveva acquistato pro-soluto dalla detta un CP_2 CP_6 pacchetto di suoi crediti, derivanti da contratti di locazione finanziaria, con efficacia giuridica dal 9.3.- Co 2020 ed effetti economici decorrenti dal 31.3.2019, tra cui anche quello vantato da nei confronti di
, nella sua qualità di titolare firmatario della ditta individuale Azienda Agricola San Parte_1
Vittore di Amerio;
che era altresì precisato che aveva stipulato con un contratto di CP_2 CP_1 servicing per la gestione e il recupero dei crediti oggetto della summenzionata cessione, conferendo all'uopo procura speciale autenticata dal notaio che in ogni caso produceva il foglio Persona_1 dell'inserzione di sulla Gazzetta Ufficiale e l'elenco dei crediti e dei rapporti ceduti. CP_2
In relazione al disconoscimento e querela di falso dei documenti allegava che la controparte nell'atto di citazione del giudizio rubricato sub R.G. n. 5.548/2018 (Tribunale di Milano) non solo aveva esplicitamente riconosciuto di aver ricevuto tutte le missive in contestazione, ma le aveva addirittura prodotte in giudizio;
che per mero scrupolo defensionale, con riferimento ai documenti “contestati” dichiarava di volersene avvalere facendo se del caso, istanza di verificazione.
Sul punto l'opposta eccepiva l'inefficacia del generico disconoscimento ex art. 2719 c.c., e l'inammissibilità della querela di falso, poiché priva dell'indicazione degli elementi di cui all'art. 221 c.p.c.) e non è stata in proposito svolta alcuna specifica domanda altresì deduceva che la procura speciale conferita da era all'evidenza inidonea a consentirne la proposizione da parte del suo Pt_1 difensore, non essendo dalla stessa in alcun modo desumibile l'attribuzione di detto potere, né recando essa l'espressa indicazione dell'attività da svolgere
L'opposta allegava che ” non era come dedotto dalla controparte il sottoscrittore Parte_2 dell'avviso di ricevimento, ma, come emergeva proprio dagli “altri due avvisi A./r” posti “in calce al sub. doc.
7.e” nonché dai documenti prodotti sub 7b e 7d, colui che ha spedito la raccomandata nell'interesse della concedente e, soprattutto, colui alla cui attenzione, in data 24.6.2016, era stata inviata la proposta sottoscritta per conoscenza dall'odierno opponente, come pure quella in data 17.10.2016; che come poteva evincersi dall'intestazione delle missive prodotte sub 7b-7c-7d-7e il dottor era il “Gestore” di area prima denominata Controparte_7 TE pagina 4 di 9 “Credito deteriorato e interventi specialistici” e poi “Gestione credito MLT”; che quanto alla sottoscrizione recata dall'avviso di ricevimento della missiva prodotta sub 7e, essa appariva sovrapponibile a quella posta sull'avviso relativo al documento prodotto sub 7b, non oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente.
L'opposto deduceva che era inverosimile la pretesa avversaria di disancorare le proposte formulate da
, padre dell'opponente – e suo socio nelle Parte_3 [...]
–, dalle intimazioni di pagamento prodotte sub 7a-7b-7c- Controparte_8 7d (ibidem), come pure di negarne l'indubbia valenza ricognitiva;
che sin dal 28.12.2012 era provato che aveva intrattenuto corrispondenza con la concedente nell'interesse dell'odierno Parte_3 opponente, si produce, sub 13, la proposta dallo stesso inviata in data 7.11.2015, in riscontro alla sottostante comunicazione in data 5.11.2015, con cui la concedente aveva tra l'altro allegato “estratto conto aggiornato ed evidenza dell'attuale situazione contabile”; che in tale e-mail il suddetto Pt_3 aveva in modo inequivoco affermato che “per noi è e sarà di grande sacrificio economico, che
[...] però vogliamo onorare nel modo migliore possibile (iniziativa nella azienda agricola del figlio che per motivi imputabili ai fornitori non ha avuto successo malgrado le lore garanzie)”; che per completezza, sub produceva la pec inviata da in data 3.9.- 2021, indicata nel ricorso per ingiunzione come CP_9
“doc. 7f”, pure regolarmente ricevuta dall'odierno opponente e rimasta priva di riscontro.
In relazione alla eccezione di prescrizione nel caso dei contratti di locazione finanziaria, il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico – nel senso che esso, in realtà, consiste in una prestazione unitaria che l'utilizzatore è tenuto a eseguire per intero, termine di prescrizione è decennale;
che la prima rata andata insoluta era datata 1.9.2011; che palmare era l'efficacia interruttiva delle missive indicate sub 7 (ibidem; la prima delle quali è datata 16.7.2015), tutte regolarmente ricevute dall'odierno opponente [e riscontrate (eccetto la pec in data 3.9.2021; che andava altresì ravvisata l'operatività dell'art. 2944 c.c. riconoscimento che non coincide con quello di cui all'art. 1988 c.c., ma si realizza con qualsiasi comportamento che produca l'ammissione dell'esistenza del diritto altrui;
che anche nella citata comparsa costitutiva in data 23.5.2018 era chiarito – e ribadito in quella in data 16.11.2020, ex adverso prodotta sub 2 che “In corso di rapporto, il Sig. Parte_1 (…) si rendeva moroso nel pagamento dei canoni convenuti, per tutti e tre i contratti, a partire dalla scadenza dell'1/09/2011 in avanti, come si evince dagli estratti conto che si allegano (doc. n. 7)”.
In merito alla prova del credito l'opposto allegava di aver fornito la piena prova del credito ingiunto, avendo prodotto la documentazione contrattuale e contabile relativa ai rapporti azionati, e precisamente: estratto conto, certificato conforme, ex art. 50 T.UB., alle scritture contabili, contratti di lesing, dossier intimazioni di pagamento, proposte, i piani di ammortamento trasmessi all'opponente in data 8.1.2018.
L'opposto eccepiva che in concreto non aveva contestato l'inadempimento dedotto nel ricorso Pt_1 monitorio a nulla valendo, in tal senso, i c.d. “estratti conto dei pagamenti eseguiti dall'opponente
”, che, comunque, si contestavano integralmente e risolutamente, essendo sforniti di Parte_1 alcuna prova documentale attestante gli asseriti “pagamenti eseguiti”, non avendo la benché minima incidenza sull'an e sul quantum del credito AT – che, ovviamente, era al netto degli incassi;
che per dimostrare il credito vantato era sufficiente la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti, con l'indicazione dei canoni periodici pattuiti, potendo il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria e restando onere del debitore dimostrare il contrario;
che quanto agli “estratti conto” di cui controparte ha lamentato la mancata produzione pagina 5 di 9 si rammenta che, nel caso di specie, si controverte in tema di leasing, non già di conto corrente regolato dall'art. 1823 e seguenti c.c. ; che dal semplice vaglio dei documenti prodotti nel fascicolo monitorio si poteva agevolmente desumersi che le condizioni tutte applicate ai rapporti contrattuali in oggetto erano state ab origine espressamente pattuite e precisate nel loro ammontare, per ciò che specificamente concerne l'estratto conto;
che, in base al combinato disposto degli artt. 4, comma 1, L. n. 130/1999 e 58, comma 3, T.U.B., la prerogativa di cui all'art. 50 T.U.B. era stata estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione di cui alla citata L. n. 130/1999 ; che nella fattispecie in esame era pertanto indubbia la sussistenza dei presupposti processuali prescritti e, pertanto, del tutto legittima era la consequenziale emanazione del decreto ingiuntivo opposto, per la quale l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. era perfettamente bastevole.
L'opposto concludeva in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1.515/2022, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale: - confermare il decreto ingiuntivo n. 1.515/2022 e, in ogni caso, condannare il SI Pt_1
in qualità di titolare firmatario della ditta individuale A zienda Agricola San Vittore di Amerio
[...]
NI, al pagamento in favore di come rappresentata da Controparte_2 [...] degli importi libellati nel decreto ingiuntivo opposto ovvero condannarlo al Controparte_1 pagamento di Euro 1.115.847,73=, oltre agli interessi al tasso di mora contrattualmente previsto, e, comunque, non oltre i limiti della normativa vigente, dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo, e le spese del monitorio;
in via subordinata: - condannare il SI , in qualità di titolare Parte_1 firmatario della ditta individuale Azienda Agricola San Vittore di Amerio NI, al pagamento in favore di come rappresentata da per i Controparte_2 Controparte_1 titoli già dedotti in monitorio e, comunque, per i titoli accertati nel presente giudizio di opposizione, della somma che risulterà dovuta e di giustizia, maggiorata degli interessi al tasso di mora contrattualmente previsto sino al saldo effettivo, anche facendo, se del caso, ricorso al prudente apprezzamento del Giudice adito
Il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto. Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che oggetto di causa sono i canoni scaduti e impagati e accessori relativi ai contratti di locazione finanziaria n. 20079849/001, n. 20079790/001 e n. 915279/001 aventi per oggetto una serie di macchinari e impianti per la produzione di energia elettrica mediante biomassa stipulati dal cedente e , in qualità di titolare firmatario della ditta individuale Azienda Parte_1
Agricola San Vittore di Amerio NI.
In relazione ai suddetti contratti venivano instaurati diversi giudizi dall'odierno opponente nei confronti della cedente prima dinanzi al Tribunale di Milano- r.g. n. 5548/2 018, sent. . 5.187/20 20,- e poi a seguito del rigetto della domanda la decisione veniva appellata dinanzi alla Corte di Appello di Milano
- R.G. n. 2224/2020 sent.1904/22- in ultimo a seguito al rigetto anche dell'appello depositava ricorso dinanzi alla Corte di NE .
Si deve osservare che lo scrivente Giudice ritiene che la documentazione relativa ai menzionati giudizi depositata dalla opposta è ritenuta ammissibile in quanto pur se assunta in altro giudizio è stato assicurato il contraddittorio ed in tal senso si condivide il principio della Suprema Corte: “La categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le pagina 6 di 9 prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio. Resta precluso, invece, anche in sede civile, l'accesso alle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate .(Sez. 3, Sent. n. 8459 /2020.
L'opposizione è infondata e deve essere rigetta.
Deve intanto essere disattesa la contestazione circa la mancanza di prova dell' avvenuta cessione in capo alla odierna opposta;
risulta infatti prodotto oltre l'avviso di pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21.3.2020 la dichiarazione della cedente (doc.16 fasc. opposto) dichiarazione che si ritiene idonea a provare la titolarità del credito.
L'opponente eccepiva altresì di non avere mai ricevuto, in corso di rapporto, alcuna delle rendicontazioni e comunicazioni prodotte da controparte subb. docc.
7.a e 7.c e formalmente disconosceva i documenti ex art. 2719 c.c..
Orbene il disconoscimento operato non può trovare accoglimento rilevato che la documentazione oggi disconosciuta veniva prodotta dallo stesso opponente in allegato alle citazioni nel giudizi recante r.g. n. 5548/2018 (Tribunale di Milano) prima e n. 2224/2020 (Corte d'Appello di Milano) dopo (doc.8, 9 fasc. opposto).
Orbene come già osservato si ritiene che la documentazione dei giudizi incardinati dall'odierno opponente ed aventi ad oggetto i medesimi contratti oggetto di causa possano trovare ingresso nel presenti giudizio in quanto depositata dall'opposta nel rispetto del principio del contraddittorio.
Altresì lo scrivente Giudice ritiene che il deposito della documentazione nei suddetti giudizi (doc.8 fasc. opposto) valga quale riconoscimento incompatibile con l'odierno disconoscimento ed in tal senso si condivide il principio della Suprema Corte : il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito edessere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento adopera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nelsuccessivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione. (Cass. 2460/17)
Infine,” In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719
c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”. Sez. 5 - , Sentenza n. 1324 del 18/01/2022.
Alla luce delle esposte riflessione si ritiene che dagli atti di causa, si possono trarre elementi fattuali tali da far presumere la genuinità dei documenti contestati. pagina 7 di 9 L'opponente ha proposto altresì querela di falso in relazione al doc.
7.e in quanto ha eccepito che nel predetto avviso di ricevimento A/R l'Ufficiale Postale risulta avere consegnato il plico a tale Pt_2
, senza accertane la qualità ed i poteri di ricezione.
[...]
Orbene parte opposta ha chiarito che la firma asseritamente apposta dal ricevente in realtà era del mittente, ovvero come risulta dall'intestazione della lettera quale Gestore di Parte_2
Mediocredito mittente della lettera (7 e).
Rilevato che pertanto la sottoscrizione oggetto di contestazione non era riferita al ricevente e che nella specifica riga del ricevente la firma come osservato dall'opposto - è sovrapponibile a quella apposta alla racc. 7 b e sub d non oggetto di disconoscimento o querela , la suddetta querela è inammissibile.
Altresì priva di pregio l'eccepita prescrizione.
Sul punto si rileva che diversamente da quanto dedotto dall'opponente il termine di prescrizione nel leasing è decennale in tal senso “Il leasing traslativo costituisce una operazione di prestito finanziario finalizzata all'acquisto del bene, con conseguente obbligazione unica di pagamento del prezzo e dei relativi interessi, frazionata in più rate aventi scadenza periodica;
ne consegue l'applicabilità dell'art.
2946 cod. civ., con riferimento alla sorta capitale ed agli interessi.”
Sez. 3, Sentenza n. 27144 del 19/12/2006
Rilevato che gli atti interruttivi sono del 2015 ( doc. fasc. opposto sub. 7) pertanto risultano effettuato entro il termine di 10 anni dalla prima rata insoluta del 1.9.2011 come da estratto conto depositato ( doc. 7 b fasc. opposto ) l'eccezione di prescrizione risulta infondata.
Altresì priva di fondamento la contestazione della prova del credito, si rileva a tal fine che : “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento” Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001.
L'opposta non solo allegava l'inadempimento ma depositava i contratti di leasing ( doc.4 sub 5 4 6 fasc. opposto) unitamente ai piani finanziari (doc.20, 21 e 22 fasc. opposto) ed alle intimazioni di pagamento con estratto conto ( doc. 4 sub 7 a,b,c,d, ed e fasc. opposto).
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione disattesa:
Rigetta la domanda proposta da titolare della ditta individuale Azienda Agricola San Parte_1
Vittore di Amerio NI e conferma il d.i. n. 1515/2022 del 20/01/2022 che dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna titolare della ditta individuale Azienda Agricola San Vittore di Amerio Parte_1
NI a rifondere a come rappresentata da le spese di Controparte_2 Controparte_1 lite liquidate in euro 18.977,00 per compenso oltre spese generali oneri e accessori.
Milano, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Rossella Filippi
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