Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
La sottrazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria alle norme sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - che, prevista dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, opera in ogni fase concernente il processo del lavoro, stante lo scopo sollecitatorio perseguito dal legislatore - rileva anche rispetto al termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo concernente crediti di lavoro, nonostante l'inapplicabilità al procedimento monitorio, prima dell'opposizione, del forme del rito del lavoro, data la prevalente rilevanza, ai fini in esame, della materia controversa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/1999, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE AZ UF ED CA, CA IO, CA LU, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE FEDERICI n.2, presso lo studio dell'avvocato MARIA C. ALESSANDRINI, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELANGELO FREDA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO 10, presso lo studio dell'Avvocato CLAUDIO PREZIOSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 791/96 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 18/7/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato Claudio PREZIOSI, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2 ottobre 1992 al TO locale quale giudice del lavoro, il Comune di Avellino proponeva opposizione contro un decreto ingiuntivo notificatogli il 24 agosto precedente e contenente la condanna a pagare una somma a favore di RA De IO LI, IO LI e GI LI, tutti eredi di AR LI, a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali su un credito retributivo del loro dante causa. Il TO dichiarava il difetto della giurisdizione ordinaria e revocava l'ingiunzione con decisione dell'8 ottobre 1993, confermata, su appello degli opposti, con sentenza 18 luglio 1996 dal Tribunale, il quale riteneva tempestiva l'opposizione a causa dell'applicabilità della sospensione dei termini per ferie (art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742), nella fase precedente l'opposizione al decreto ingiuntivo, quand'anche questo fosse stato emesso per un credito di lavoro. Il Tribunale riteneva poi che il credito in questione inerisse ad un rapporto di pubblico impiego, con conseguente devoluzione della causa alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell'art. 7 l. 6 dicembre 1971 n.1034. Contro questa sentenza ricorrono per cassazione gli eredi LI. Resiste con controricorso il Comune di Avellino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742, 641, 645, 647 cod. proc. civ., sostenendo che la necessità di trattare la causa col rito del lavoro escludeva la sospensione dei termini processuali per ferie, ed in particolare del termine (allora, ossia prima della modifica apportata con l'art. 8 d.l. 18 ottobre 1995 n. 432, conv. in l. 20 dicembre 1995 n. 534) di venti giorni di cui all'art. 647, primo comma, cod. proc. civ. Di conseguenza, e contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il TO, di fronte all'opposizione fuori termine, avrebbe dovuto dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo. Il motivo è fondato.
A seguito di entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533, competente ad emettere il decreto ingiuntivo per il pagamento dei crediti di lavoro è il pretore ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ. e l'opposizione deve essere proposta davanti allo stesso giudice con le forme del rito del lavoro, ossia con ricorso (art.414 e 415 cod. proc. civ.) da depositare in cancelleria entro venti giorni dalla notifica del decreto (Cass. 26 gennaio 1988 n. 644, 9 gennaio 1981 n. 194, 2 agosto 1990 n. 7699).
La soggezione a tale rito comporta anche l'applicazione dell'art. 3 l. n. 742 del 1969, con la conseguente decadenza dal diritto di opporsi, anche se il termine ora detto decorra durante il periodo feriale. Lo scopo sollecitatorio, perseguito dal legislatore con tale articolo, deve operare in ogni fase concernente il processo del lavoro (Cass. 1 marzo 1995 n. 2376). Non è perciò pertinente la giurisprudenza (Cass. 29 luglio 1994 n. 7095) citata dal controricorrente, da lui richiamata anche durante la discussione in udienza e relativa all'inapplicabilità, nel ricorso per decreto ingiuntivo, delle forme processuali previste dal codice (art. 414) per il ricorso introduttivo del processo del lavoro. La prevalenza della materia controversa sulla diversità di alcune forme è dimostrata, al contrario, dalla inoperatività della sospensione dei termini per ferie anche nella fase di cassazione, quando si tratti di lavoro o di previdenza sociale: qui si segue il rito ordinario (art. 360 e segg.) eppure la speciale materia comporta l'inapplicabilità dell'art. 1, l. n. 742 del 1969 (Cass.30 marzo 1994 n. 3106, 20 giugno 1994 n. 5932, 5 luglio 1997 n.
6075). Erroneamente, in definitiva, il TO prima e il Tribunale poi hanno escluso doversi dichiarare esecutivo il decreto in questione. L'errore determina la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, poiché il processo non poteva essere proseguito (art.382, terzo comma, cod. proc. civ.) dopo l'inutile scadenza del termine detto.
Questa inutile scadenza cagionò anche il passaggio in giudicato del decreto (Cass. 29 marzo 1990 n. 2584, 20 aprile 1995 n. 3757), con la conseguente preclusione della questione di giurisdizione, sollevata dai ricorrenti col secondo motivo in via subordinata. Si stima equo compensare le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 26 novembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 18/3/1999.