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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/07/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1610/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
27/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DARIN DEVIS
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CHERSEVANI PAOLO MARIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, il Sig. , chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1
1 stabilite dalla sentenza N. 10045 /2022 R.G. del Tribunale di Venezia relativamente alle sole condizioni relative all'affidamento, permanenza, mantenimento e diritto di frequentazione, visita, nonché ulteriori diritti che garantiscano la bigenitorialità relativi al figlio . Per_1
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
4/6/2025 rappresentavano di aver raggiunto un accordo ed il Giudice con ordinanza del 4/6/2025 mutava il rito da giudiziale a consensuale e confermava per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza del 03/07/2025.
Con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 4/6/2025, le parti confermano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni oggetto del procedimento indicato in epigrafe, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con i quali avrà un rapporto equilibrato e Per_1
continuativo, ricevendo altresì da entrambi cura, educazione ed istruzione e mantenendo intensi e significativi rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2) i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di natura ordinaria, procurando invece di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, alla residenza, all'educazione ed alla salute del figlio;
essi si impegnano a concordare cure mediche e dentistiche, attività ricreative, di scuola, indirizzo di studi, ecc…, e ciò faranno, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del figlio, rispettandone sensibilità ed esigenze e tenendo in debito conto i mutamenti che egli subirà negli anni;
2 3) il figlio risiederà presso l'abitazione del padre, sita in San Polo di Piave (TV), via Roro n. 6; Per_1
4) quanto ai turni di responsabilità, la signora potrà vedere e tenere con sé il minore a fine Parte_2
settimana alternati, con facoltà di vederlo liberamente nei giorni infrasettimanali, compatibilmente con le esigenze del minore;
5) durante le vacanze natalizie, i genitori alterneranno negli anni il giorno della Vigilia e quello del
Natale, trascorrendo con una settimana ciascuno di vacanze scolastiche;
Per_1
6) il periodo pasquale sarà trascorso ad anni alterni tra i genitori. I Ponti e le festività infrannuali saranno alternati negli anni;
7) durante il periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà con il figlio tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
8) la signora ontribuirà al mantenimento ordinario del figlio minore corrispondendo, Pt_2 Per_1
a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di € 350,00
(trecentocinquanta/00) mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT. La signora
[...]
verserà il suddetto importo sino a quando il figlio minore non sarà economicamente Pt_2
autosufficiente;
9) ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie per il figlio, così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso del 1.12.2016;
10) Per espresso accordo tra le Parti, il Sig. potrà incassare interamente l'Assegno Unico Parte_1
previsto per legge a favore del figlio;
Per_1
11) le parti, nell'interesse superiore del figlio e nell'intenzione di migliorare il reciproci rapporti, Per_1
si obbligano e si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità diretto ad indirizzare la crescita di , anche sotto il profilo psicologico e scolastico, in particolare Per_1
presenziando personalmente e congiuntamente a tutti gli incontri si rendessero necessari, e ciò entro il mese di ottobre del corrente anno, avvalendosi di professionisti privati e sopportandone la relativa spesa nella misura del 50% ciascuno;
3 12) la signora rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti del signor a titolo di Pt_2 Parte_1
mantenimento già previsto nei precedenti provvedimenti giurisdizionali e non versato. La presente rinuncia vale per il futuro e per il pregresso. Nessun altro provvedimento di carattere economico è necessario tra le parti, che si dichiarano economicamente autosufficienti;
13) le parti si autorizzano al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio anche con l'indicazione del figlio;
Per_1
14) spese e onorari di lite compensati tra le Parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15/07/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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