Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 91/2025, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
23.1.1978 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. FLAVIA FARERI,
e da
(c.f. ) nata a [...], il Parte_2 C.F._2
28.3.1980 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. MARZIA PATRIGNANI, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 5
(comune di Introbio: Atto n. 1 parte 2 serie A – anno 2010) precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Introbio (LC) – Viale della Vittoria n. 48/A, di proprietà esclusiva della
Sig.ra verrà a quest'ultima assegnata con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti che Pt_2
rimarranno in uso e godimento alla stessa;
il Sig. ha già prelevato i propri effetti e beni Parte_1 personali per trasferirsi nell'abitazione sita in Barzio (LC) – Piazza Arrigoni Marocco Enrico n. 4;
3) Ai sensi dell'art. 473 bis.12 ultimo comma c.p.c. (piano genitoriale), i ricorrenti precisano che i figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre, mantenendo la residenza presso la casa familiare;
4) Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire ai minori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) I figli minori e verranno collocati presso la madre nell'abitazione sita in Introbio – Per_1 Per_2
Viale della Vittoria n. 48/A con possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la Sig.ra e compatibilmente con gli impegni scolastici e Pt_2
parascolastici dei minori;
- nonché il mercoledì pomeriggio quando la Sig.ra li accompagnerà agli allenamenti e il Sig. Pt_2
li preleverà e li terrà con sè fino al giovedì mattina, quando li porterà a scuola;
Parte_1
- nonché nei fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica dopo cena (in particolare il sabato verrà organizzato dai genitori di volta in volta a seconda degli impegni sportivi dei minori);
- durante le vacanze scolastiche natalizie i minori staranno con il padre dal 24 dicembre fino al 31 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 7 gennaio, ad anni alterni;
- durante le festività scolastiche pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza, i minori staranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
pagina 2 di 5 - durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno con ciascun genitore, un periodo di giorni 15 anche non consecutivi;
6) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori e , versando Parte_1 Per_1 Per_2
alla Sig.ra la somma complessiva di € 480,00 mensili (per entrambi i minori), entro Parte_2
il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, a partire dal mese di gennaio 2025, oltre aggiornamento ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche, dentistiche, farmaceutiche, sportive e ricreative che si rendano necessarie per i figli, come indicate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, cui si rimanda integralmente.
7) Le Parti concordano che l'assegno unico familiare nell'interesse dei minori sarà percepito integralmente e riscosso dalla Sig.ra Le detrazioni per i carichi di famiglia, ove ancora Pt_2
fruibili, nonché il diritto di dedurre/detrarre dal reddito le spese straordinarie detraibili/deducibili sostenute nell'interesse dei minori, saranno suddivise al 50% tra i genitori. In ogni caso, i ricorrenti si impegnano reciprocamente a sottoscrivere le dichiarazioni necessarie per l'ottenimento dei predetti benefici per come sopra regolamentati e comunque a mettere a reciproca disposizione i documenti a tal fine necessari.
8) Le Parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio, da parte delle autorità competenti, del documento di identità e del passaporto per sé e per i figli minori. In caso di viaggi prolungati, superiori a 30 giorni, le Parti concordano sulla necessità di ottenere l'assenso e il consenso dell'altro genitore, prima della prenotazione del viaggio stesso.
9) Nessun contributo nel mantenimento verrà previsto per i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti.
10) In base ai tempi tecnici dettati dall'Istituto di credito, i coniugi si impegnano a suddividere nella misura del 50% ciascuno, quanto depositato sul conto corrente comune cointestato acceso presso la
Banca BCC (filiale di Introbio) per poi estinguerlo;
11) Si chiede che il Tribunale prenda atto dei seguenti accordi frutto dell'autonomia negoziale delle
Parti, in particolare:
- non appena possibile, le Parti si impegnano a liquidare e suddividere nella misura del 50% ciascuno, le somme cointestate di cui al dossier titoli in essere presso la BCC
- entro tre mesi dalla suddivisione delle somme cointestate di cui al predetto dossier titoli, la Sig.ra si impegna a corrispondere al Sig. la somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) Pt_2 Parte_1
a definizione dei pregressi rapporti economici di dare/avere tra le Parti, mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate.
pagina 3 di 5 - entro un mese dal deposito del presente ricorso, i coniugi si impegnano a provvedere all'intestazione dell'autovettura Golf targata DM780AL in capo alla signora Ogni spesa e/o onere Parte_2
relativa al passaggio di proprietà sarà a carico esclusivo ed integrale della signora Pt_2
12) Soddisfatte le condizioni di cui ai punti 10 e 11, ciascuno dei coniugi dichiara di non aver più nulla a pretendere dall'altro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario il 15.5.2010 ad INTROBIO, nel corso del quale sono nati i figli a Lecco, il 28.3.2011) e a Persona_3 Persona_4
Milano, il 16.5.2014), entrambi minorenni.
Con ricorso depositato il 23.1.2025 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), hanno chiesto congiuntamente la separazione, alle condizioni sopra riportate, ed hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente dei figli.
Il Tribunale si limita a dare atto delle previsioni di cui al n. 11 delle condizioni, poiché riguardanti la mera regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione dei coniugi e Parte_1 Pt_2
sposati a Introbio (LC), il 15.5.2010 (atto trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del predetto Comune, al n. 1, parte II, serie A, anno 2010), alle condizioni pagina 4 di 5 concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento;
2) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di INTROBIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, oggi 18.3.2025 nella Camera di consiglio di questo Tribunale.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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