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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/05/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15837/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15837/2013 avente ad oggetto: “contratto preliminare”
promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. in CORSO VITTORIO EMANUELE N. 161 70019 TRIGGIANO
(BA); rappres. e dif. dall'Avv. STRACUZZI MARCELLO (C.F.
) C.F._2
ATTRICE
contro
1 DI (C.F. CP_1 C.F._3
elettivam. domicil. in VIA PRINCIPE AMEDEO N. 39 70121 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. MICUNCO MARIA (C.F. ) C.F._4
CONVENUTA
All'udienza dell'11.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 13.12.2013, ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di sentire - in via principale: Controparte_2
“accertare e dichiarare l'inadempimento degli obblighi contrattuali e precontrattuali gravanti sulla convenuta, in ordine alla scrittura privata dalle parti sottoscritta, per non essersi quest'ultima adoperata nei termini previsti alla rimozione dei vincoli preordinati alla cessione del diritto di superficie di immobile in edilizia convenzionata, nonché agli adempimenti previsti ex D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla L.
12.7.2011, n. 106, nella parte in cui ha disposto l'introduzione del comma 49-bis all'art.
31 della L. 448/1998, ovvero anche nella previa trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per la rimozione dei vincoli, nonché per non aver fornito, entro i termini essenziali previsti in scrittura privata, tutti gli atti e documenti necessari alla stipula del definitivo ed alla ricevibilità da parte dei notai della compravendita dell'immobile in diritto di superficie nonché per le condotte in violazione dei principi di
2 buona fede e correttezza sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché ex artt. 1337 e 1338
c.c., in fase precontrattuale, ed in particolare per non aver informato, trascritto ed allegato e reso edotta la promissaria acquirente, anteriormente e contestualmente alla scrittura, della sussistenza dei vincoli, della mancata stipula di convenzione pubblica per la relativa rimozione ed anzi sottoscrivendo, la promittente venditrice, che l'immobile fosse “libero da ipoteche, da privilegi, da pignoramenti, da tributi arretrati e da altri vincoli comunque pregiudizievoli”, nonché per aver promesso in vendita un aliud pro alio;
accertare e dichiarare la legittimità del diritto di recesso esercitato dalla stessa, ex art. 1385, II comma, II cpv, della scrittura privata del 20.10.2011 per causa esclusiva del grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannarla alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria trattenuta e dunque nella misura pari ad € 14.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo o della somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
- in via subordinata:
“ previo accertamento degli inadempimenti degli obblighi contrattuali e precontrattuali, gravanti sulla convenuta in virtù della scrittura privata, accertare e dichiarare, ex artt.
1453 o 1457 c.c., la risoluzione della scrittura privata del 20.10.2011 per causa esclusiva della convenuta e, per l'effetto, condannarla alla restituzione della caparra confirmatoria trattenuta nella misura di € 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del versamento degli assegni sino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento dei danni che il Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa”;
- in via ancor più subordinata:
“ accertare e dichiarare la nullità del contratto per mancanza di interesse meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c., nonché nella sua qualità di “contratto
3 preliminare di contratto preliminare”, per difetto di causa (1325 e 1418 c.c.) e/o contrarietà alle norme imperative di legge (ex art. 1418 c.1 c.c. e/o ex art. 1419 c.1 c.c.) ed in particolare alle disposizioni di cui al comma 49 bis dell'art. 31, L. 488/1998 ed infine contrario alle disposizioni di cui all'art. 7 della convenzione di cessione del diritto di superficie che commina la nullità dell'atto, tutte alternativamente e/o complessivamente considerate;
per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della caparra confirmatoria trattenuta nella misura di € 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del versamento degli assegni sino all'effettivo soddisfo, nonché al risarcimento del danno che il Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa”;
- in via ulteriormente gradata:
“ accertare e dichiarare l'annullamento del contratto ex artt. 1472, 1428 e 1429 c.c., per incolpevole vizio del consenso dell'attrice per errore di fatto essenziale e/o per errore di diritto, provocato dalla promittente venditrice e da quest'ultima riconoscibile in quanto non forniva informazioni in ordine all'oggetto della compravendita, non esibiva né allegava alla scrittura privata la convenzione cui l'immobile è sottoposto e non informava la promissaria acquirente sulla durata effettiva del periodo residuale del diritto di superficie e poiché dichiarava che l'immobile oggetto della promessa fosse
“libero da ipoteche, da privilegi, da pignoramenti, da tributi arretrati e da altri vincoli comunque pregiudizievoli” e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della caparra confirmatoria trattenuta nella misura di € 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del versamento degli assegni sino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento dei danni che il Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa”;
4 - in via estremamente gradata:
“ previo accertamento del rilascio del certificato di agibilità dell'immobile, accertare e dichiarare che il diritto di superficie dell'immobile promesso in compravendita è privo delle qualità previste ex art. 1497 c.c. e, contestualmente, la risoluzione del contratto per
l'inadempimento contrattuale della promittente venditrice e, per l'effetto, condannarla alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria trattenuta e dunque della misura pari ad € 14.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del versamento degli assegni sino all'effettivo soddisfo”. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 30.5.2014, si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto delle avverse domande, con condanna Controparte_2
dell'attrice al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito, antistatario.
Ammessi ed espletati interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza dell'11.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127- ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto di non poter esaminare la memoria di replica non autorizzata depositata dalla parte attrice, in violazione del contraddittorio, in data
10.2.2025 e, cioè, nel termine fissato per il deposito di note scritte contenenti “le sole istanze e conclusioni”.
Ciò premesso, si osserva che le domande formulate dalla parte attrice, sia in via principale che in via subordinata, sono infondate.
5 E' pacifico tra le parti che:
- con convenzione del 31.3.1980, il Comune di Capurso concesse alla cooperativa edilizia
“ il diritto di superficie sui suoli siti in Capurso, contraddistinti dal comparto Parte_2
F, Settore Uno del piano di zona per l'edilizia economica e popolare, sui quali è stato edificato l'immobile per cui è causa;
- con atto del 15.05.1986 la cooperativa edilizia “ assegnò il diritto di Parte_2
superficie alla convenuta sull'unità immobiliare riportata al catasto Controparte_2
fabbricati del Comune di Capurso, al foglio 4, part. 1117, sub. 2, Via Ugo Foscolo, e part. 1118, sub. 2;
- con scrittura privata datata 20.10.2011 promise << di vendere a CP_2 CP_2 [...]
che promette di acquistare la proprietà superficiaria della casa sita Parte_1 CP_3
in Capurso alla Via Ugo Foscolo n. 24/26 (in catasto al foglio4, particella 1117 sub 2 *
1118 sub 2) >>;
- con detta scrittura furono stabiliti il prezzo di vendita, le modalità di pagamento dello stesso, il termine del 15.12.2011 per la stipula del “compromesso” e la data del 30.6.2012 per la stipula del definitivo;
contestualmente alla sottoscrizione della citata scrittura la versò alla la somma di € 7.000,00, a titolo di caparra confirmatoria;
Pt_1 CP_2
- con raccomandata datata 3.8.2012, comunicò alla controparte di Parte_1
recedere dal suddetto contratto per “carenze documentali” e per aver appreso dell'impossibilità di ottenere il trasferimento del diritto di superficie se non previa acquisizione da parte della del diritto di proprietà e di non voler attendere i CP_2
relativi “tempi indeterminabili”.
Oggi la agisce per ottenere (v. atto di citazione e memoria depositata ex art. 183, Pt_1
comma sesto, n. 1), in via principale, la dichiarazione di legittimità del recesso dalla
6 scrittura del 20.10.2011 esercitato per inadempimento della (per non essersi CP_2
quest'ultima adoperata per ottenere la rimozione dei vincoli di alienabilità del diritto di superficie sanzionati con la nullità dell'atto di trasferimento richiedendo la trasformazione del detto diritto in diritto di proprietà; per non aver fornito nei termini essenziali la documentazione necessaria al rogito del definitivo;
per non aver fornito informazioni in ordine all'esistenza dei suddetti vincoli di alienabilità, dichiarando che non ne esistevano, in ordine alla durata effettiva del periodo residuale del diritto di superficie, alla mancata cancellazione di ipoteche gravanti sul bene e all'inesistenza del certificato di abitabilità) nonché la condanna della stessa alla restituzione del doppio della caparra e, in via subordinata, la risoluzione ex artt. 1453 o 1457 cc della scrittura del 2011 ovvero la nullità della stessa intesa quale preliminare di preliminare per mancanza di interesse meritevole di tutela o per mancanza di causa e per contrarietà a norma imperative ovvero l'annullamento della medesima per errore o la risoluzione per mancanza delle qualità promesse.
Ciò chiarito, si osserva che questo Tribunale è tenuto a verificare la sussistenza degli specifici inadempimenti e delle circostanze di fatto posti dall'attrice a base delle domande, come sopra sintetizzate, proposte con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e precisate con le memorie depositate ex art. 183, comma sesto, n. 1, escludendo l'esame di eventuali inadempimenti successivamente dedotti.
Parte attrice sostiene che l'art. 7 della convenzione del 1980, rubricato “Alienabilità degli alloggi”, ponga vincoli alla trasferibilità del diritto di superficie esistente sul bene oggetto della scrittura del 20.10.2011, ritenendola possibile solo a determinate condizioni previste a pena di nullità dell'atto, e che detti vincoli derivino dall'art. 35 della legge n. 865/1971.
E, ciò, in quanto il citato art. 7 prescrive quanto segue: “L'alloggio costruito su area, della quale è stato concesso il diritto di superficie, non potrà essere alienato a nessun
7 titolo né su di esso potrà costituirsi diritto reale di godimento per un periodo di dieci anni dalla data di rilascio della licenza di abitabilità.
Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento potrà avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi dell'art. 16 della legge 22.10.1971, n. 865, e prescindendo dalla loro localizzazione, nonché dal costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del concessionario.
Dopo vent'anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio potrà trasferire la proprietà dell'alloggio a chiunque o costruire su di essa il diritto reale di godimento, con obbligo di pagamento, in favore del Comune di Capurso, che a suo tempo ha concesso il diritto di superficie, della somma pari alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione dell'alloggio ed il corrispettivo della concessione stabilito col presente atto rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.
Detta differenza sarà valutata dall'Ufficio Tecnico erariale e sarà pagata contestualmente alla stipulazione del contratto di alienazione dell'alloggio, nel quale dovrà intervenire il Comune, pena la nullità dell'atto. La somma sarà destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari ”.
Diversamente da quanto affermato dalla parte attrice, si ritiene che dalla lettura del riportato articolo non emergano vincoli alla trasferibilità del diritto di superficie de quo pena la nullità dell'atto.
Invero, solo il primo ed il secondo comma del citato art. 7 si riferiscono alla cessione di
8 diritti reali di godimento e, quindi, anche del diritto di superficie. Detti commi prevedono il divieto di trasferimento dei suddetti diritti per un periodo di dieci anni dalla data di rilascio della licenza di abitabilità; decorsi i 10 anni, il diritto di superficie diviene liberamente cedibile in favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari (requisito non oggetto di contestazione) ed al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale.
Nessuna sanzione di nullità del contratto è prevista.
I successivi commi terzo e quarto si riferiscono alla diversa ipotesi di trasferimento da parte del proprietario dell'alloggio della proprietà dello stesso o di costituzione su di esso da parte del medesimo di diritti reale di godimento: è in relazione a quest'ultima ipotesi
(diversa da quella in esame in cui la promittente venditrice non era proprietaria dell'alloggio ma titolare su di esso del solo diritto di superficie) che la convenzione prevede la sanzione della nullità per il caso di mancato pagamento in favore del Comune di Capurso della differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione dell'alloggio ed il corrispettivo della concessione.
Si ritiene, pertanto, che in base alla convenzione suddetta non vi siano vincoli alla trasferibilità del diritto di superficie previsti a pena di nullità del trasferimento stesso.
L'eventuale trasferimento a un prezzo diverso da quello fissato dall'Ufficio Tecnico
Erariale non determina la nullità contratto ma, eventualmente, la nullità parziale della clausola negoziale contenente un prezzo difforme da quello vincolato che viene sostituita di diritto, ex artt. 1419, comma 2, cc e 1339 c.c., da altra contemplante il prezzo massimo determinato in forza della originaria convenzione di cessione (Cass., 2018/ n.13345). A ciò consegue la possibilità da parte dell'acquirente dell'alloggio sociale a prezzo di mercato di agire in ripetizione dell'indebito (v. Corte Cost., 05/11/2021, n. 210).
9 Né vincoli di trasferibilità derivano, come sostenuto dalla parte attrice, dall'art. 35, comma 8°, lett. e) ed f), della legge n. 865/71.
Il citato articolo, per il caso – che è quello in esame - di concessione da parte dei Comuni del diritto di superficie su aree destinate alla costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali (v. comma 4°), prevede la stipula tra l'ente concedente ed il richiedente di una convenzione che, ai sensi del comma 8°, deve stabilire, tra l'altro, << e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale osservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie >>.
Pertanto, il citato articolo demanda alla convenzione la previsione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi ivi previsti.
La convenzione del 1980, come sopra evidenziato, non vieta la cessione del diritto di superficie né prevede sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'art. 7, commi primo e secondo, per il trasferimento del diritto di superficie.
Infine, non è condivisibile l'affermazione della parte attrice secondo cui, in base al comma 49 bis dell'art. 31 della legge n. 448 del 1998 (vigente dal 13.7.2011 e, quindi, da data antecedente a quella della scrittura privata intervenuta tra le parti in causa in data
20.10.2011), i vincoli di alienabilità previsti dalla convenzione possono essere rimossi solo a seguito di una nuova concessione pubblica.
Invero, come sopra detto, la convenzione non prevede, a pena di nullità del trasferimento, vincoli di alienabilità del diritto di superficie che debbano essere rimossi: trattasi,
10 eventualmente, come ritenuto dalla Suprema Corte, di nullità parziale della clausola determinativa del prezzo sostituita di diritto con altra contemplante il prezzo massimo determinato in forza della convenzione di cessione, con possibilità dell'acquirente di agire per la ripetizione del maggior prezzo pagato.
Né vincoli di alienabilità possono derivare dalla delibera del Consiglio del Comune di
Capurso n. 21 del 26.7.2012 (successiva al preliminare) la quale si limita a prevedere la possibilità per gli assegnatari interessati di chiedere la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e rinvia ai vincoli previsti dalle convenzioni.
Alla luce di quanto sopra, nessun inadempimento può imputarsi alla convenuta considerato che sono stati i notai contattati dall'attrice a ritenere, erroneamente, di non poter stipulare l'atto - non per la mancata consegna dei documenti necessari per la stipula del medesimo - ma a causa di una loro interpretazione della normativa introdotta nel 2011, come dagli stessi riferito in sede di prova testimoniale (v. deposizione del dott. Tes_1
e del dott. ). Testimone_2
Dalle prove testimoniali è emerso, inoltre, che, nonostante il terzo notaio consultato (il dott. avesse comunicato di poter stipulare l'atto ritenendo che non vi fossero Per_1
limiti di alienabilità (tanto che successivamente il medesimo professionista procedette al trasferimento ad altro acquirente dell'immobile per cui è causa), l'attrice decise di non procedere al definitivo.
Sul punto vi è la deposizione di , nipote della convenuta, che ha riferito Testimone_3
sia del parere positivo del notaio (sul punto si osserva, a fronte delle Per_1
osservazioni formulate dalla parte attrice in comparsa conclusionale, che, ai sensi dell'art. 2733 cc, nessun valore probatorio hanno le dichiarazioni rese a proprio favore in sede di interrogatorio formale, nel caso di specie dalla ) sia che l'attrice convocò la zia e Pt_1
le comunicò di aver litigato con il fratello , titolare del diritto di superficie su un Per_2
11 immobile confinante con quello della convenuta, e di non volere più, per tale motivo, trasferirsi a Capurso (nell'immobile compromesso).
Inoltre, l'istruttoria espletata smentisce l'assunto secondo cui la non fornì ai CP_2
notai di volta in volta interpellati dalla la documentazione necessaria. Pt_1
Il notaio ha riferito che gli fu fornita la convenzione urbanistica dalla quale ritenne Tes_1
di poter ricavare un vincolo di intrasferibilità del bene per cui è causa;
il notaio Tes_2
ha riferito che la gli fornì l'atto di cancellazione di ipoteca. CP_2
In ogni caso, si osserva che, a fronte di notai che ritenevano di non poter redigere l'atto per vincoli di alienabilità, perde rilievo l'eventuale mancata consegna agli stessi della documentazione necessaria per redigere l'atto (documentazione, comunque, ottenibile dalla promittente venditrice).
Ad abundantiam, si osserva che il fratello della , , - che per Pt_1 Persona_3
affermazione di entrambe le parti in causa (v. interrogatorio formale dell'attrice) e dei testi escussi si interessò per conto della sorella dell'operazione immobiliare per cui è causa - consegnò in data 26.6.2012 per conto della al Comune di Capurso la CP_2
domanda di trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie di cui la stessa era titolare (domanda che la convenuta si premurò di presentare, pur se non necessaria per quanto sopra detto).
Nessun inadempimento può, quindi, configurarsi in capo alla convenuta che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte attrice, si è attivata tempestivamente entro i termini – peraltro, non essenziali - previsti in contratto.
Invero, com'è noto il termine per la stipulazione del contratto definitivo non è di per sè essenziale, ma lo diviene solo per volontà dei contraenti o per la natura e l'oggetto del contratto, quando l'utilità economica avuta presente dalle parti possa essere perduta per
12 effetto dell'inutile decorso di quel termine (Cass., 1999/2491; 1998/1045).
Nel caso in esame, dalla lettura della scrittura intervenuta tra le parti in causa nulla di quanto necessario per rendere essenziali i termini ivi previsti emerge.
Né può ritenersi che parte attrice non sia stata informata in ordine alla durata effettiva del periodo residuale del diritto di superficie in quanto è onere di chi si accinge ad acquistare un diritto del genere informarsi sulla sua durata;
peraltro, è pacifico tra le parti che il fratello della - che ha sempre accompagnato la sorella anche al momento Pt_1
della firma del preliminare da lui stesso predisposto - era titolare di identico diritto sull'immobile confinante.
La teste ha, infatti, riferito che al momento della stipula del preliminare Testimone_3
<< a mano a mano che spiegavamo alla sig.ra che si trattava di diritto di Pt_1
superficie di un immobile in edilizia convenzionata e circa la durata residua del diritto di superficie stesso, la sig.ra ci riferiva di esserne già a conoscenza perché Pt_1
riferitole dai fratelli e che hanno abitazione nella medesima strada Per_2 Per_4
e cooperativa, il primo ha abitazione confinante con la sig.ra e il secondo un CP_2
paio di immobili dopo >>.
Inoltre, a prescindere dalla questione della validità o no del preliminare di preliminare
(peraltro, risolta positivamente dalle Sez. Unite della Suprema Corte con la sentenza n.
4628 del 2015), si osserva che la scrittura sottoscritta dalle parti in data 20.10.2011 integra gli estremi del contratto preliminare.
Invero, a nulla rileva la previsione di sottoscrivere un “compromesso” entro una data successiva, a fronte del chiaro impegno delle parti a vendere e ad acquistare un immobile ad un determinato prezzo ed entro una data terminata (30.6.2012), con indicazione di tutti gli elementi necessari per procedere al trasferimento definitivo.
13 Diversamente dall'ipotesi in esame, il c.d. preliminare di preliminare è una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto, restando da concordare ulteriori punti.
Si tratta di un iniziale accordo che non può configurarsi ancora come preliminare perchè mancano elementi essenziali, ma che esclude che di quelli fissati si torni a discutere.
Compito del giudice di merito << in presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, è quello di verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.
Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare >> (S.U., 2015, n. 4628), ipotesi non rinvenibile nel caso in esame per i motivi sopra evidenziati.
Che anche l'attrice abbia ritenuto che l'accordo intervenuto con la controparte integrasse gli estremi di un preliminare, e non di un preliminare di preliminare, emerge dal comportamento, successivo alla firma della scrittura del 20.10.2011, tenuto dalla stessa che convocò la convenuta innanzi ai notai prescelti per la stipula del definitivo.
Infine, va rigettata la richiesta formulata dall'attrice in estremo subordine di risoluzione
14 del contratto per promessa di bene privo delle qualità essenziali in quanto privo di licenza di agibilità.
Invero, la licenza è stata rilasciata alla convenuta in data 29.4.2014 sulla base di condizioni dell'immobile preesistenti e ben sarebbe stata rilasciata in occasione della stipula del definitivo con la parte attrice laddove quest'ultima si fosse determinata a fissare un incontro con il notaio e a procedere al trasferimento del bene. Per_1
Invero, ciò che conta è che all'epoca del preliminare per cui è causa vi fosse lo stato di fatto necessario per ottenere la licenza suddetta (circostanza non messa in dubbio da alcuno).
Alla luce di quanto sopra, le domande avanzate dall'attrice vanno rigettate.
3) SPESE PROCESSUALI
In considerazione del testo del secondo comma dell'art. 92 cpc vigente ratione temporis, si ritiene ricorrano ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese processuali. E, ciò, in considerazione della complessità della materia trattata e della normativa di settore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso il 07/05/2025 LA GIUDICE
dott. Monica Zema
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15837/2013 avente ad oggetto: “contratto preliminare”
promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. in CORSO VITTORIO EMANUELE N. 161 70019 TRIGGIANO
(BA); rappres. e dif. dall'Avv. STRACUZZI MARCELLO (C.F.
) C.F._2
ATTRICE
contro
1 DI (C.F. CP_1 C.F._3
elettivam. domicil. in VIA PRINCIPE AMEDEO N. 39 70121 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. MICUNCO MARIA (C.F. ) C.F._4
CONVENUTA
All'udienza dell'11.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 13.12.2013, ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di sentire - in via principale: Controparte_2
“accertare e dichiarare l'inadempimento degli obblighi contrattuali e precontrattuali gravanti sulla convenuta, in ordine alla scrittura privata dalle parti sottoscritta, per non essersi quest'ultima adoperata nei termini previsti alla rimozione dei vincoli preordinati alla cessione del diritto di superficie di immobile in edilizia convenzionata, nonché agli adempimenti previsti ex D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla L.
12.7.2011, n. 106, nella parte in cui ha disposto l'introduzione del comma 49-bis all'art.
31 della L. 448/1998, ovvero anche nella previa trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per la rimozione dei vincoli, nonché per non aver fornito, entro i termini essenziali previsti in scrittura privata, tutti gli atti e documenti necessari alla stipula del definitivo ed alla ricevibilità da parte dei notai della compravendita dell'immobile in diritto di superficie nonché per le condotte in violazione dei principi di
2 buona fede e correttezza sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché ex artt. 1337 e 1338
c.c., in fase precontrattuale, ed in particolare per non aver informato, trascritto ed allegato e reso edotta la promissaria acquirente, anteriormente e contestualmente alla scrittura, della sussistenza dei vincoli, della mancata stipula di convenzione pubblica per la relativa rimozione ed anzi sottoscrivendo, la promittente venditrice, che l'immobile fosse “libero da ipoteche, da privilegi, da pignoramenti, da tributi arretrati e da altri vincoli comunque pregiudizievoli”, nonché per aver promesso in vendita un aliud pro alio;
accertare e dichiarare la legittimità del diritto di recesso esercitato dalla stessa, ex art. 1385, II comma, II cpv, della scrittura privata del 20.10.2011 per causa esclusiva del grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannarla alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria trattenuta e dunque nella misura pari ad € 14.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo o della somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
- in via subordinata:
“ previo accertamento degli inadempimenti degli obblighi contrattuali e precontrattuali, gravanti sulla convenuta in virtù della scrittura privata, accertare e dichiarare, ex artt.
1453 o 1457 c.c., la risoluzione della scrittura privata del 20.10.2011 per causa esclusiva della convenuta e, per l'effetto, condannarla alla restituzione della caparra confirmatoria trattenuta nella misura di € 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del versamento degli assegni sino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento dei danni che il Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa”;
- in via ancor più subordinata:
“ accertare e dichiarare la nullità del contratto per mancanza di interesse meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c., nonché nella sua qualità di “contratto
3 preliminare di contratto preliminare”, per difetto di causa (1325 e 1418 c.c.) e/o contrarietà alle norme imperative di legge (ex art. 1418 c.1 c.c. e/o ex art. 1419 c.1 c.c.) ed in particolare alle disposizioni di cui al comma 49 bis dell'art. 31, L. 488/1998 ed infine contrario alle disposizioni di cui all'art. 7 della convenzione di cessione del diritto di superficie che commina la nullità dell'atto, tutte alternativamente e/o complessivamente considerate;
per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della caparra confirmatoria trattenuta nella misura di € 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del versamento degli assegni sino all'effettivo soddisfo, nonché al risarcimento del danno che il Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa”;
- in via ulteriormente gradata:
“ accertare e dichiarare l'annullamento del contratto ex artt. 1472, 1428 e 1429 c.c., per incolpevole vizio del consenso dell'attrice per errore di fatto essenziale e/o per errore di diritto, provocato dalla promittente venditrice e da quest'ultima riconoscibile in quanto non forniva informazioni in ordine all'oggetto della compravendita, non esibiva né allegava alla scrittura privata la convenzione cui l'immobile è sottoposto e non informava la promissaria acquirente sulla durata effettiva del periodo residuale del diritto di superficie e poiché dichiarava che l'immobile oggetto della promessa fosse
“libero da ipoteche, da privilegi, da pignoramenti, da tributi arretrati e da altri vincoli comunque pregiudizievoli” e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della caparra confirmatoria trattenuta nella misura di € 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del versamento degli assegni sino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento dei danni che il Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa”;
4 - in via estremamente gradata:
“ previo accertamento del rilascio del certificato di agibilità dell'immobile, accertare e dichiarare che il diritto di superficie dell'immobile promesso in compravendita è privo delle qualità previste ex art. 1497 c.c. e, contestualmente, la risoluzione del contratto per
l'inadempimento contrattuale della promittente venditrice e, per l'effetto, condannarla alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria trattenuta e dunque della misura pari ad € 14.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del versamento degli assegni sino all'effettivo soddisfo”. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 30.5.2014, si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto delle avverse domande, con condanna Controparte_2
dell'attrice al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito, antistatario.
Ammessi ed espletati interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza dell'11.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127- ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto di non poter esaminare la memoria di replica non autorizzata depositata dalla parte attrice, in violazione del contraddittorio, in data
10.2.2025 e, cioè, nel termine fissato per il deposito di note scritte contenenti “le sole istanze e conclusioni”.
Ciò premesso, si osserva che le domande formulate dalla parte attrice, sia in via principale che in via subordinata, sono infondate.
5 E' pacifico tra le parti che:
- con convenzione del 31.3.1980, il Comune di Capurso concesse alla cooperativa edilizia
“ il diritto di superficie sui suoli siti in Capurso, contraddistinti dal comparto Parte_2
F, Settore Uno del piano di zona per l'edilizia economica e popolare, sui quali è stato edificato l'immobile per cui è causa;
- con atto del 15.05.1986 la cooperativa edilizia “ assegnò il diritto di Parte_2
superficie alla convenuta sull'unità immobiliare riportata al catasto Controparte_2
fabbricati del Comune di Capurso, al foglio 4, part. 1117, sub. 2, Via Ugo Foscolo, e part. 1118, sub. 2;
- con scrittura privata datata 20.10.2011 promise << di vendere a CP_2 CP_2 [...]
che promette di acquistare la proprietà superficiaria della casa sita Parte_1 CP_3
in Capurso alla Via Ugo Foscolo n. 24/26 (in catasto al foglio4, particella 1117 sub 2 *
1118 sub 2) >>;
- con detta scrittura furono stabiliti il prezzo di vendita, le modalità di pagamento dello stesso, il termine del 15.12.2011 per la stipula del “compromesso” e la data del 30.6.2012 per la stipula del definitivo;
contestualmente alla sottoscrizione della citata scrittura la versò alla la somma di € 7.000,00, a titolo di caparra confirmatoria;
Pt_1 CP_2
- con raccomandata datata 3.8.2012, comunicò alla controparte di Parte_1
recedere dal suddetto contratto per “carenze documentali” e per aver appreso dell'impossibilità di ottenere il trasferimento del diritto di superficie se non previa acquisizione da parte della del diritto di proprietà e di non voler attendere i CP_2
relativi “tempi indeterminabili”.
Oggi la agisce per ottenere (v. atto di citazione e memoria depositata ex art. 183, Pt_1
comma sesto, n. 1), in via principale, la dichiarazione di legittimità del recesso dalla
6 scrittura del 20.10.2011 esercitato per inadempimento della (per non essersi CP_2
quest'ultima adoperata per ottenere la rimozione dei vincoli di alienabilità del diritto di superficie sanzionati con la nullità dell'atto di trasferimento richiedendo la trasformazione del detto diritto in diritto di proprietà; per non aver fornito nei termini essenziali la documentazione necessaria al rogito del definitivo;
per non aver fornito informazioni in ordine all'esistenza dei suddetti vincoli di alienabilità, dichiarando che non ne esistevano, in ordine alla durata effettiva del periodo residuale del diritto di superficie, alla mancata cancellazione di ipoteche gravanti sul bene e all'inesistenza del certificato di abitabilità) nonché la condanna della stessa alla restituzione del doppio della caparra e, in via subordinata, la risoluzione ex artt. 1453 o 1457 cc della scrittura del 2011 ovvero la nullità della stessa intesa quale preliminare di preliminare per mancanza di interesse meritevole di tutela o per mancanza di causa e per contrarietà a norma imperative ovvero l'annullamento della medesima per errore o la risoluzione per mancanza delle qualità promesse.
Ciò chiarito, si osserva che questo Tribunale è tenuto a verificare la sussistenza degli specifici inadempimenti e delle circostanze di fatto posti dall'attrice a base delle domande, come sopra sintetizzate, proposte con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e precisate con le memorie depositate ex art. 183, comma sesto, n. 1, escludendo l'esame di eventuali inadempimenti successivamente dedotti.
Parte attrice sostiene che l'art. 7 della convenzione del 1980, rubricato “Alienabilità degli alloggi”, ponga vincoli alla trasferibilità del diritto di superficie esistente sul bene oggetto della scrittura del 20.10.2011, ritenendola possibile solo a determinate condizioni previste a pena di nullità dell'atto, e che detti vincoli derivino dall'art. 35 della legge n. 865/1971.
E, ciò, in quanto il citato art. 7 prescrive quanto segue: “L'alloggio costruito su area, della quale è stato concesso il diritto di superficie, non potrà essere alienato a nessun
7 titolo né su di esso potrà costituirsi diritto reale di godimento per un periodo di dieci anni dalla data di rilascio della licenza di abitabilità.
Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento potrà avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi dell'art. 16 della legge 22.10.1971, n. 865, e prescindendo dalla loro localizzazione, nonché dal costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del concessionario.
Dopo vent'anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio potrà trasferire la proprietà dell'alloggio a chiunque o costruire su di essa il diritto reale di godimento, con obbligo di pagamento, in favore del Comune di Capurso, che a suo tempo ha concesso il diritto di superficie, della somma pari alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione dell'alloggio ed il corrispettivo della concessione stabilito col presente atto rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.
Detta differenza sarà valutata dall'Ufficio Tecnico erariale e sarà pagata contestualmente alla stipulazione del contratto di alienazione dell'alloggio, nel quale dovrà intervenire il Comune, pena la nullità dell'atto. La somma sarà destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari ”.
Diversamente da quanto affermato dalla parte attrice, si ritiene che dalla lettura del riportato articolo non emergano vincoli alla trasferibilità del diritto di superficie de quo pena la nullità dell'atto.
Invero, solo il primo ed il secondo comma del citato art. 7 si riferiscono alla cessione di
8 diritti reali di godimento e, quindi, anche del diritto di superficie. Detti commi prevedono il divieto di trasferimento dei suddetti diritti per un periodo di dieci anni dalla data di rilascio della licenza di abitabilità; decorsi i 10 anni, il diritto di superficie diviene liberamente cedibile in favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari (requisito non oggetto di contestazione) ed al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale.
Nessuna sanzione di nullità del contratto è prevista.
I successivi commi terzo e quarto si riferiscono alla diversa ipotesi di trasferimento da parte del proprietario dell'alloggio della proprietà dello stesso o di costituzione su di esso da parte del medesimo di diritti reale di godimento: è in relazione a quest'ultima ipotesi
(diversa da quella in esame in cui la promittente venditrice non era proprietaria dell'alloggio ma titolare su di esso del solo diritto di superficie) che la convenzione prevede la sanzione della nullità per il caso di mancato pagamento in favore del Comune di Capurso della differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione dell'alloggio ed il corrispettivo della concessione.
Si ritiene, pertanto, che in base alla convenzione suddetta non vi siano vincoli alla trasferibilità del diritto di superficie previsti a pena di nullità del trasferimento stesso.
L'eventuale trasferimento a un prezzo diverso da quello fissato dall'Ufficio Tecnico
Erariale non determina la nullità contratto ma, eventualmente, la nullità parziale della clausola negoziale contenente un prezzo difforme da quello vincolato che viene sostituita di diritto, ex artt. 1419, comma 2, cc e 1339 c.c., da altra contemplante il prezzo massimo determinato in forza della originaria convenzione di cessione (Cass., 2018/ n.13345). A ciò consegue la possibilità da parte dell'acquirente dell'alloggio sociale a prezzo di mercato di agire in ripetizione dell'indebito (v. Corte Cost., 05/11/2021, n. 210).
9 Né vincoli di trasferibilità derivano, come sostenuto dalla parte attrice, dall'art. 35, comma 8°, lett. e) ed f), della legge n. 865/71.
Il citato articolo, per il caso – che è quello in esame - di concessione da parte dei Comuni del diritto di superficie su aree destinate alla costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali (v. comma 4°), prevede la stipula tra l'ente concedente ed il richiedente di una convenzione che, ai sensi del comma 8°, deve stabilire, tra l'altro, << e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale osservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie >>.
Pertanto, il citato articolo demanda alla convenzione la previsione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi ivi previsti.
La convenzione del 1980, come sopra evidenziato, non vieta la cessione del diritto di superficie né prevede sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'art. 7, commi primo e secondo, per il trasferimento del diritto di superficie.
Infine, non è condivisibile l'affermazione della parte attrice secondo cui, in base al comma 49 bis dell'art. 31 della legge n. 448 del 1998 (vigente dal 13.7.2011 e, quindi, da data antecedente a quella della scrittura privata intervenuta tra le parti in causa in data
20.10.2011), i vincoli di alienabilità previsti dalla convenzione possono essere rimossi solo a seguito di una nuova concessione pubblica.
Invero, come sopra detto, la convenzione non prevede, a pena di nullità del trasferimento, vincoli di alienabilità del diritto di superficie che debbano essere rimossi: trattasi,
10 eventualmente, come ritenuto dalla Suprema Corte, di nullità parziale della clausola determinativa del prezzo sostituita di diritto con altra contemplante il prezzo massimo determinato in forza della convenzione di cessione, con possibilità dell'acquirente di agire per la ripetizione del maggior prezzo pagato.
Né vincoli di alienabilità possono derivare dalla delibera del Consiglio del Comune di
Capurso n. 21 del 26.7.2012 (successiva al preliminare) la quale si limita a prevedere la possibilità per gli assegnatari interessati di chiedere la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e rinvia ai vincoli previsti dalle convenzioni.
Alla luce di quanto sopra, nessun inadempimento può imputarsi alla convenuta considerato che sono stati i notai contattati dall'attrice a ritenere, erroneamente, di non poter stipulare l'atto - non per la mancata consegna dei documenti necessari per la stipula del medesimo - ma a causa di una loro interpretazione della normativa introdotta nel 2011, come dagli stessi riferito in sede di prova testimoniale (v. deposizione del dott. Tes_1
e del dott. ). Testimone_2
Dalle prove testimoniali è emerso, inoltre, che, nonostante il terzo notaio consultato (il dott. avesse comunicato di poter stipulare l'atto ritenendo che non vi fossero Per_1
limiti di alienabilità (tanto che successivamente il medesimo professionista procedette al trasferimento ad altro acquirente dell'immobile per cui è causa), l'attrice decise di non procedere al definitivo.
Sul punto vi è la deposizione di , nipote della convenuta, che ha riferito Testimone_3
sia del parere positivo del notaio (sul punto si osserva, a fronte delle Per_1
osservazioni formulate dalla parte attrice in comparsa conclusionale, che, ai sensi dell'art. 2733 cc, nessun valore probatorio hanno le dichiarazioni rese a proprio favore in sede di interrogatorio formale, nel caso di specie dalla ) sia che l'attrice convocò la zia e Pt_1
le comunicò di aver litigato con il fratello , titolare del diritto di superficie su un Per_2
11 immobile confinante con quello della convenuta, e di non volere più, per tale motivo, trasferirsi a Capurso (nell'immobile compromesso).
Inoltre, l'istruttoria espletata smentisce l'assunto secondo cui la non fornì ai CP_2
notai di volta in volta interpellati dalla la documentazione necessaria. Pt_1
Il notaio ha riferito che gli fu fornita la convenzione urbanistica dalla quale ritenne Tes_1
di poter ricavare un vincolo di intrasferibilità del bene per cui è causa;
il notaio Tes_2
ha riferito che la gli fornì l'atto di cancellazione di ipoteca. CP_2
In ogni caso, si osserva che, a fronte di notai che ritenevano di non poter redigere l'atto per vincoli di alienabilità, perde rilievo l'eventuale mancata consegna agli stessi della documentazione necessaria per redigere l'atto (documentazione, comunque, ottenibile dalla promittente venditrice).
Ad abundantiam, si osserva che il fratello della , , - che per Pt_1 Persona_3
affermazione di entrambe le parti in causa (v. interrogatorio formale dell'attrice) e dei testi escussi si interessò per conto della sorella dell'operazione immobiliare per cui è causa - consegnò in data 26.6.2012 per conto della al Comune di Capurso la CP_2
domanda di trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie di cui la stessa era titolare (domanda che la convenuta si premurò di presentare, pur se non necessaria per quanto sopra detto).
Nessun inadempimento può, quindi, configurarsi in capo alla convenuta che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte attrice, si è attivata tempestivamente entro i termini – peraltro, non essenziali - previsti in contratto.
Invero, com'è noto il termine per la stipulazione del contratto definitivo non è di per sè essenziale, ma lo diviene solo per volontà dei contraenti o per la natura e l'oggetto del contratto, quando l'utilità economica avuta presente dalle parti possa essere perduta per
12 effetto dell'inutile decorso di quel termine (Cass., 1999/2491; 1998/1045).
Nel caso in esame, dalla lettura della scrittura intervenuta tra le parti in causa nulla di quanto necessario per rendere essenziali i termini ivi previsti emerge.
Né può ritenersi che parte attrice non sia stata informata in ordine alla durata effettiva del periodo residuale del diritto di superficie in quanto è onere di chi si accinge ad acquistare un diritto del genere informarsi sulla sua durata;
peraltro, è pacifico tra le parti che il fratello della - che ha sempre accompagnato la sorella anche al momento Pt_1
della firma del preliminare da lui stesso predisposto - era titolare di identico diritto sull'immobile confinante.
La teste ha, infatti, riferito che al momento della stipula del preliminare Testimone_3
<< a mano a mano che spiegavamo alla sig.ra che si trattava di diritto di Pt_1
superficie di un immobile in edilizia convenzionata e circa la durata residua del diritto di superficie stesso, la sig.ra ci riferiva di esserne già a conoscenza perché Pt_1
riferitole dai fratelli e che hanno abitazione nella medesima strada Per_2 Per_4
e cooperativa, il primo ha abitazione confinante con la sig.ra e il secondo un CP_2
paio di immobili dopo >>.
Inoltre, a prescindere dalla questione della validità o no del preliminare di preliminare
(peraltro, risolta positivamente dalle Sez. Unite della Suprema Corte con la sentenza n.
4628 del 2015), si osserva che la scrittura sottoscritta dalle parti in data 20.10.2011 integra gli estremi del contratto preliminare.
Invero, a nulla rileva la previsione di sottoscrivere un “compromesso” entro una data successiva, a fronte del chiaro impegno delle parti a vendere e ad acquistare un immobile ad un determinato prezzo ed entro una data terminata (30.6.2012), con indicazione di tutti gli elementi necessari per procedere al trasferimento definitivo.
13 Diversamente dall'ipotesi in esame, il c.d. preliminare di preliminare è una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto, restando da concordare ulteriori punti.
Si tratta di un iniziale accordo che non può configurarsi ancora come preliminare perchè mancano elementi essenziali, ma che esclude che di quelli fissati si torni a discutere.
Compito del giudice di merito << in presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, è quello di verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.
Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare >> (S.U., 2015, n. 4628), ipotesi non rinvenibile nel caso in esame per i motivi sopra evidenziati.
Che anche l'attrice abbia ritenuto che l'accordo intervenuto con la controparte integrasse gli estremi di un preliminare, e non di un preliminare di preliminare, emerge dal comportamento, successivo alla firma della scrittura del 20.10.2011, tenuto dalla stessa che convocò la convenuta innanzi ai notai prescelti per la stipula del definitivo.
Infine, va rigettata la richiesta formulata dall'attrice in estremo subordine di risoluzione
14 del contratto per promessa di bene privo delle qualità essenziali in quanto privo di licenza di agibilità.
Invero, la licenza è stata rilasciata alla convenuta in data 29.4.2014 sulla base di condizioni dell'immobile preesistenti e ben sarebbe stata rilasciata in occasione della stipula del definitivo con la parte attrice laddove quest'ultima si fosse determinata a fissare un incontro con il notaio e a procedere al trasferimento del bene. Per_1
Invero, ciò che conta è che all'epoca del preliminare per cui è causa vi fosse lo stato di fatto necessario per ottenere la licenza suddetta (circostanza non messa in dubbio da alcuno).
Alla luce di quanto sopra, le domande avanzate dall'attrice vanno rigettate.
3) SPESE PROCESSUALI
In considerazione del testo del secondo comma dell'art. 92 cpc vigente ratione temporis, si ritiene ricorrano ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese processuali. E, ciò, in considerazione della complessità della materia trattata e della normativa di settore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso il 07/05/2025 LA GIUDICE
dott. Monica Zema
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