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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 953/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18376/2025 depositato il 12/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 141l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500029147 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500029147 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500029147 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500029147 TARI 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2025, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo n. 992500029147 emesso il 22 ottobre 2025 dal Comune di Roma
Capitale – AMA S.p.A., relativo all'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, per un totale di euro 4.560,00.
A tal riguardo, fanno presente che la normativa vigente in materia, legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 639 e ss., istitutiva della disciplina relativa alla tassa sui rifiuti, non prevede un'ulteriore tassazione qualora l'immobile dovesse presentare duplici accessi, così come nel caso di specie.
Inoltre, fanno presente che hanno adempiuto puntualmente e correttamente al versamento dei tributi TARI e TEFA, per l'immobile sito in Indirizzo_1, a cui è possibile accedere anche mediante accesso dal Box per Indirizzo_2 e che dalle ricevute di pagamento è constatabile che il bollettino per il pagamento TARI veniva notificato presso l'immobile collocato in Via Indirizzo_1 e non in Via Indirizzo_2, dove viene erroneamente contestata l'evasione dei tributi per il medesimo immobile.
Specificano, infine, di aver presentato istanza in autotutela cui però, ad oggi, non è stato dato seguito.
Chiedono, pertanto, che previa sospensione degli effetti dell'impugnato provvedimento il ricorso sia accolto, con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari oltre Iva, C.p.a e spese forfettarie 15% come per legge, oltre al rimborso del C.U. versato, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito nel presente grado di giudizio facendo presente che in data
22/12/2025, ad esito del riesame della posizione, ha emesso il doc. n. U251200275881 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 992500029147.
Chiede, pertanto, che il giudizio venga dichiarato estinto per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 20 gennaio 2026, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il ricorso viene assunto in decisione, ai sensi dell'articolo 47-ter del decreto legislativo n. 546/1992.
Si prende atto di quanto comunicato dal Comune di Roma Capitale nelle sue controdeduzioni e della nota n. U251200275881 del 22/12/2025, con la quale è stato comunicato l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato avendo riconosciuto che, dalla documentazione prodotta dai ricorrenti in allegato all'istanza di autotutela presentata in data 14/11/2025, risulta che l'immobile oggetto di accertamento è già censito ai fini
TARI, ma associato a un diverso indirizzo stradale (Indirizzo_1)
Ciò posto, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546/1992, il giudizio deve dichiararsi estinto per definizione delle pendenze tributarie oggetto dell'odierno contenzioso.
Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, tenuto conto che l'errore in cui è incorso, nel caso di specie, l'ente impositore deve essere considerato scusabile e che, comunque, lo stesso Comune ha provveduto ad annullare immediatamente l'atto impugnato, a seguito della presentazione dell'istanza di autotutela e dei relativi allegati da parte dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Roma, 20 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
LU AM
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18376/2025 depositato il 12/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 141l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500029147 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500029147 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500029147 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500029147 TARI 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2025, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo n. 992500029147 emesso il 22 ottobre 2025 dal Comune di Roma
Capitale – AMA S.p.A., relativo all'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, per un totale di euro 4.560,00.
A tal riguardo, fanno presente che la normativa vigente in materia, legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 639 e ss., istitutiva della disciplina relativa alla tassa sui rifiuti, non prevede un'ulteriore tassazione qualora l'immobile dovesse presentare duplici accessi, così come nel caso di specie.
Inoltre, fanno presente che hanno adempiuto puntualmente e correttamente al versamento dei tributi TARI e TEFA, per l'immobile sito in Indirizzo_1, a cui è possibile accedere anche mediante accesso dal Box per Indirizzo_2 e che dalle ricevute di pagamento è constatabile che il bollettino per il pagamento TARI veniva notificato presso l'immobile collocato in Via Indirizzo_1 e non in Via Indirizzo_2, dove viene erroneamente contestata l'evasione dei tributi per il medesimo immobile.
Specificano, infine, di aver presentato istanza in autotutela cui però, ad oggi, non è stato dato seguito.
Chiedono, pertanto, che previa sospensione degli effetti dell'impugnato provvedimento il ricorso sia accolto, con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari oltre Iva, C.p.a e spese forfettarie 15% come per legge, oltre al rimborso del C.U. versato, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito nel presente grado di giudizio facendo presente che in data
22/12/2025, ad esito del riesame della posizione, ha emesso il doc. n. U251200275881 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 992500029147.
Chiede, pertanto, che il giudizio venga dichiarato estinto per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 20 gennaio 2026, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il ricorso viene assunto in decisione, ai sensi dell'articolo 47-ter del decreto legislativo n. 546/1992.
Si prende atto di quanto comunicato dal Comune di Roma Capitale nelle sue controdeduzioni e della nota n. U251200275881 del 22/12/2025, con la quale è stato comunicato l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato avendo riconosciuto che, dalla documentazione prodotta dai ricorrenti in allegato all'istanza di autotutela presentata in data 14/11/2025, risulta che l'immobile oggetto di accertamento è già censito ai fini
TARI, ma associato a un diverso indirizzo stradale (Indirizzo_1)
Ciò posto, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546/1992, il giudizio deve dichiararsi estinto per definizione delle pendenze tributarie oggetto dell'odierno contenzioso.
Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, tenuto conto che l'errore in cui è incorso, nel caso di specie, l'ente impositore deve essere considerato scusabile e che, comunque, lo stesso Comune ha provveduto ad annullare immediatamente l'atto impugnato, a seguito della presentazione dell'istanza di autotutela e dei relativi allegati da parte dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Roma, 20 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
LU AM