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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2305/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2305/2024 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 27 marzo 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
TRA
sito in Aversa al Viale Europa n. 42 (c.f.: Parte_1
, in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Cesa P.IVA_1 alla via G. Verdi n. 16, presso lo studio dell'Avv. Oliva Vincenzo (c.f.:
), dal quale è rappresento e difeso in virtù di procura in calce C.F._1 all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Aversa alla Piazza Municipio, rappresentato e difeso dall'Avv. Pignetti Domenico (c.f.: ) in virtù di procura in calce C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTO
E (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Caivano alla Via Gramsci n. 35, presso lo studio dell'Avv. Russo Roberto (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._3 difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025.
n. 2305/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 2305/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, il Parte_1 sito in Aversa al Viale Europa n. 42 proponeva opposizione avverso
[...]
l'intimazione di pagamento n. 2024/12 del 27/02/2024 ad esso notificata, in data
27/02/2024, dalla nella qualità di Concessionario della Riscossione Controparte_2 del per un importo complessivo di euro 30.246,37 (di cui euro Controparte_1
55,78 per spese di procedura ed euro 2,00 per spese di notifica), per omesso pagamento di canoni idrici relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Quali motivi di opposizione parte attrice deduceva l'omessa notifica delle fatture e degli atti presupposti alla detta intimazione di pagamento, con conseguente illegittimità, nullità e/o inesistenza della pretesa avversa, nonché l'illegittimità dell'iter amministrativo seguito dalla società di riscossione per la formazione del titolo, avvenuto in violazione dell'art. 49 e ss. del D.P.R. n. 642/1973. Deduceva, inoltre, l'attore l'illegittimità e la nullità della pretesa creditoria per violazione dei principi di trasparenza e chiarezza da parte della P.A. e, in ragione della mancata allegazione dell'avviso di riscossione canone idrico, la violazione del precetto di cui all'art. 3, comma 3, D. lgs. 241/1990 sulla “Motivazione del provvedimento”. Infine, assumeva ancora l'attore la nullità dell'avversa pretesa per mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito e l'illegittimità della stessa per lesione del diritto di difesa, in ragione della impossibilità di determinare il quantum debeatur attraverso elementi testuali ricavabili dal titolo azionato.
Tutto ciò premesso, esso attore concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di:
“a) in via preliminare, alla stregua della fondatezza dell'opposizione, sospendere
l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione impugnata n. 2024/12 del 27/02/2024;
b) nel merito, per i motivi esposti nella premessa del presente atto, di cui ai capi,
1), 2), 3) e 4), accertare e dichiarare l'illegittimità del credito richiesto pari a €
30.246,37, nonché la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di intimazione, in uno tutti gli atti, antecedenti, connessi e consequenziali e precisamente:
1) accertare e dichiarare la mancata notifica delle fatture e di tutti gli atti connessi, antecedenti e consequenziali sottesi all'ingiunzione n. 2024/12 del 27/02/2024;
2) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 49 e ss del D.P.R. 642/73 relativamente all'iter amministrativo nella formazione del titolo “asseritamente” esecutivo, seguito dal;
Controparte_3
n. 2305/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 2305/2024 R.G.A.C.
3) accertare e dichiarare la violazione dei principi di trasparenza e chiarezza cui ogni atto della Pubblica Amministrazione deve attenersi ex art. 3, comma 3, D.
Lgs. n. 241/1990 sulla “Motivazione del provvedimento”, rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15;
4) accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria per mancanza dei requisiti della certezza e della liquidità del relativo credito nonché del diritto di difesa;
c) dichiarare in ogni caso i convenuti decaduti dal diritto di richiedere la somma ingiunta;
d) condannare, i convenuti in solido, al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
In data 22/08/2024 si costituiva il convenuto che resisteva alle Controparte_1 domande di parte attrice sostenendo di aver notificato al convenuto Parte_1 lettera di costituzione in mora inviata tramite raccomandata a/r n. 61369332074-9 del
28/11/2014 e lettera di costituzione in mora inviata tramite raccomandata a/r n.
CRS01D271117003614AR del 22/12/2017, lettera di costituzione in mora inviata tramite raccomandata a/r n. 19000000009510 del 27/09/2019, tutte regolarmente notificate. Eccepiva — ancora — che il in un arco temporale dall'anno Parte_1
1994 all'anno 2019, aveva ricevuto tutti i solleciti di pagamento e le missive di costituzione in mora inviati da esso e contenenti l'elencazione delle fatture CP_1 insolute, senza mai contestarne il contenuto e che, pertanto, è da presumersi che anche le fatture inviate per posta ordinaria siano state regolarmente ricevute, né vi è prova del fatto che gli importi fatturati siano stati contestati al tempo della ricezione delle fatture. Si opponeva, poi, alla domanda cautelare di sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata, eccependo la mancanza, nella fattispecie, dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La predetta parte formulava, dunque, le seguenti conclusioni:
“– rigettare la richiesta di sospensione dell'impugnata ordinanza;
– rigettare la domanda attorea perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/09/2024 si costituiva, altresì, l'ulteriore convenuta la quale, da un lato, eccepiva il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le contestazioni di merito riguardante la pretesa creditoria, di stretta pertinenza dell'ente impositore;
dall'altro lato, predicava l'infondatezza della spiegata opposizione, essendo state tutte le fatture e le intimazioni di pagamento relativi al credito richiesto regolarmente notificati al attore e non avendo, quest'ultimo, mai svolto alcun tipo di Parte_1 contestazione avverso gli stessi.
n. 2305/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 2305/2024 R.G.A.C.
Ciò premesso, la predetta parte concludeva chiedendo:
“In via preliminare
- Rigettare la richiesta di sospensione per insussistenza dei requisiti
Nel merito
In via principale, dichiarare l'inammissibilità della domanda per mancata impugnazione degli atti presupposti
- Dichiarare comunque carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa.
- Rigettare la domanda di omessa notifica degli atti presupposti.
- Accertare e dichiarare il dies a quo del termine di prescrizione del credito dalla data di scadenza e/o emissione in riferimento ad ogni singola fattura e per lo effetto dichiarare la prescrizione o meno delle fatture,in ogni caso applicando la prescrizione quinquennale per le fatture emesse precedentemente all'1/1/2020;
- Rigettare la domanda di difetto di motivazione dell'atto impugnato in quanto infondata.
- In ogni caso compensare le spese di lite sussistendone i presupposti data la complessità e la relativa novità delle questioni trattate – in relazione al complesso contenzioso a svilupparsi al riguardo unitamente ai contrasti nella giurisprudenza di merito anche del distretto in ordine alla interpretazione della normativa sottesa alla presente controversia”.
All'udienza del 20 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, rigettata l'istanza di sospensiva avanzata da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione — poiché di natura prettamente documentale — essa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. del 27 marzo 2025, alla quale essa veniva riservata in decisione ex art. 281-sexies comma 3, c.p.c. (così come novellato dal D.Lgs. 149/2022).
In via assolutamente preliminare occorre procedere alla corretta qualificazione della domanda attorea.
Il attore ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 2024/12 del Parte_1
27/02/2024 emessa nei propri confronti, ai sensi dell'art. 50, D.P.R. 602/1973, dal concessionario per la riscossione del con la Controparte_1 Controparte_2 quale al predetto Condominio veniva intimato il pagamento degli accertamenti autoesecutivi (emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019) numeri 2021/484 del 21/06/2021 e 2021/2266 del 27/07/2021, riguardanti la riscossione di canoni idrici fatturati nei confronti del predetto soggetto tra gli anni 2013-2018.
In particolare, parte attrice ha eccepito la nullità della menzionata intimazione di pagamento per la mancata notificazione nei propri confronti dei relativi atti presupposti (id est, e in primo luogo, degli avvisi di accertamento autoesecutivi innanzi richiamati); sicché l'opposizione proposta può certamente ritenersi n. 2305/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 2305/2024 R.G.A.C.
“recuperatoria” rispetto agli avvisi di accertamento asseritamente non notificati ed emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, lett. a), L. 160/2019.
Ciò posto, va, dunque, escluso che la domanda attorea vada ricondotta alle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Ed infatti, secondo l'orientamento assolutamente costante e consolidato della Corte di legittimità, nel procedimento monitorio apprestato per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (r.d. 14 aprile 1910 n. 639),
l'atto formale dell'ingiunzione cumula le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo, diretto a contestare il diritto all'esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo a favore del debitore stesso, che viene ad assumere vera e propria veste di attore (così sin da Cass., Sez.
Un., n. 2339/1967; conf. tutte le successive, tra cui Cass. n. 9421/2003; Cass. n.
6487/2004; Cass. n. 14051/2006; Cass. n. 3341/2009).
In altri termini, “con l'impugnazione del titolo esecutivo stragiudiziale, l'opponente invoca
l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale, nonostante l'eventuale accertata illegittimità dell'ingiunzione.” (conf. Cass. n. 2355/2019).
Al riguardo, in tema di riscossione, si è affermato che l'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 14 aprile 1910, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo,
a seguito dell'art. 130, comma 2, d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato: la posizione di vantaggio riconosciuta alla
P.A. è dunque limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso – perché del tutto ingiustificato in riferimento ai dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. – che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr. Cass., n. 9989/2016, Cass., n.
22792/2011).
Ad ulteriore semplificazione delle procedure di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici, inoltre, il richiamato art. 1, comma 792, L. 160/2019 ha sancito che gli Avvisi di Accertamento finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali devono anche contenere l'intimazione ad adempiere "entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali”, decorso il quale l'atto acquista automaticamente l'efficacia di “titolo esecutivo idoneo ad attivare
n. 2305/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 2305/2024 R.G.A.C.
le procedure esecutive e cautelari” (senza la necessaria notificazione, dunque, dell'ulteriore ingiunzione prevista dall'art. 3, R.D. 639/1910).
In ogni caso, conformemente a quanto già sancito dalla giurisprudenza formatasi in materia di impugnazione ex art. 3, R.D. 639/1910, anche il giudice dell'impugnazione di tali c.d. avvisi di accertamento autoesecutivi è giudice del rapporto e non della sola regolarità formale dell'atto.
Ciò chiarito, nel merito l'opposizione promossa da parte attrice si è rivelata infondata per quanto di seguito osservato.
In via preliminare, il Tribunale non può che rilevare come parte attrice non abbia mai specificamente contestato l'esistenza di un rapporto di fornitura idrica con l' CP_4 convenuto (id est il , essendosi, piuttosto, limitata a contestare la Controparte_1 mancata notificazione, nei propri confronti, degli avvisi di accertamento autoesecutivi (e atti presupposti) posti a fondamento della intimazione ad adempiere impugnata.
L'eccezione si è rilevata infondata.
Ed invero, nel costituirsi in giudizio, la ha dedotto e documentato Controparte_2 di aver notificato gli atti presupposti (ovvero i due avvisi di accertamento autoesecutivi richiamati nella intimazione ad adempiere ex art. 50, D.P.R. 602/1973 e i precedenti solleciti di pagamento) a tale in qualità di Amministratore CP_5
p.t. del Condominio attore.
Sul punto, parte attrice (nelle note scritte depositate in data 12.11.2024 e 16.01.2025), lungi dal contestare l'esito delle menzionate notificazioni (che appaiono essersi perfezionate per compiuta giacenza, come comprovato dalla documentazione prodotta in atti dalla predetta convenuta), ha, di contro, dedotto che “[…] dalla costituzione del si sono avvicendati diversi amministratori e che dal mese di Parte_1 novembre dall'anno 2009 l'amministratore del Europa risultava essere il Dott. Parte_1 al quale è subentrato l'attuale amministratore con nomina del 29/06/2023 Persona_1
(vedi verbale assembleare della nomina di quale precedente amministratore del Persona_1
11/11/2009, che si allega).” (cfr. le predette note scritte).
Tuttavia, la convenuta in allegato alla propria comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta, risulta aver depositato in atti anche apposita visura proveniente dall'Agenzia delle Entrate e riguardante l'anagrafica del Condominio attore, dalla quale si evince chiaramente che il predetto è stato CP_6 amministratore in carica del Condominio attore dal 02/03/1999 al 29/06/2023, quando veniva avvicendato dall'attuale amministratore (cfr. pag. 3 della visura Persona_2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta del concessionario convenuto
. Controparte_2
n. 2305/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 9 N. 2305/2024 R.G.A.C.
Ora, sulla scorta di tali risultanze anagrafiche (correttamente interrogate dal concessionario notificante), le notificazioni eseguite dalla convenuta nei confronti del detto in qualità di amministratore p.t. del attore, devono CP_6 Parte_1 ritenersi certamente corrette, non potendosi accollare al concessionario altro e più approfondito onere di ricerca. Peraltro, le delibere assembleari prodotte in atti dalla attrice non sono altro che atti interni che regolano il funzionamento del Condominio, vincolanti per i soli condomini e non opponibili ai terzi, vieppiù se non sottoposte ad alcuna forma di pubblicità.
Di contro, era onere del istante curare diligentemente l'aggiornamento Parte_1 della propria anagrafica per rendere pubblico ai terzi il deliberato cambiamento del proprio soggetto rappresentante. Vieppiù che, nel caso di specie, le notificazioni operate da parte convenuta nei confronti di quello che appariva effettivamente come l'Amministratore p.t. del attoreo (stando alle su menzionate risultanze Parte_1 dell'anagrafica dell'Agenzia delle Entrate) sono andate a buon fine e mai risultano essere state oggetto di contestazione alcuna, avendo, dunque, fondato nel notificante il più che legittimo affidamento circa la regolare ricezione da parte del destinatario
(in tale sua indicata qualità) sia degli avvisi di accertamento che dei precedenti solleciti di pagamento.
D'altro lato, argomentare diversamente significherebbe, da un lato, permettere al attore di beneficiare di una propria conclamata negligenza nel non aver Parte_1 correttamente e tempestivamente curato l'aggiornamento della propria anagrafica presso gli uffici pubblici a tanto preposti (peraltro, precisi oneri di pubblicità con riguardo alle generalità, domicilio e recapiti dell'amministratore in carica sono sanciti anche dall'art. 1129 c.c.) e, dall'altro lato, imporre al concessionario notificante un inesigibile onere di ricerca e conoscenza delle varie delibere assembleari condominiali interne che abbiano sancito numerosi avvicendamenti di amministratori in carica, peraltro non oggetto di pubblicazione e comunicazione alcuna da parte dello stesso istante (al quale, per ipotesi — e in tal modo Parte_1 ragionando — basterebbe deliberare frequenti cambi di amministratore senza curarne alcuna pubblicità per fuggire alle notificazioni indirizzate nei propri confronti).
Va, dunque, affermata la regolarità delle notificazioni dedotte e prodotte in atti dal concessionario convenuto, dal che deriva la piena esecutività degli avvisi di accertamento posti a base della intimazione ad adempiere impugnata dall'attore.
Non colgono nel segno neppure le contestazioni formali sollevate dall'attore con riguardo ad una presunta violazione degli artt. 49 e ss. D.P.R. 642/1973 e alla mancanza di “motivazione del provvedimento” impugnato, ex art. 3, L. 241/1990.
In relazione a quanto sopra già argomentato, infatti, è venuta in considerazione, nella specie, la forma particolare di riscossione ex art. 1., comma 792, L. 160/2019.
n. 2305/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 2305/2024 R.G.A.C.
Ebbene, i menzionati avvisi di accertamento autoesecutivi prodotti in atti dal concessionario convenuto (della cui regolare notificazione all'attore già si è innanzi detto) risultano essere stati redatti nel pieno rispetto della normativa innanzi indicata e la loro non impugnazione nel termine ivi sancito ne ha determinato la piena esecutività, senza la necessaria emanazione di alcun ulteriore atto.
Peraltro, per pacifica giurisprudenza, “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R.
n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (cfr., tra le tante, Cass. 10692/2024).
In ultimo, va anche evidenziato come parte attrice non abbia sollevato alcuna contestazione di merito sul credito oggetto di intimazione ad adempiere.
Ed invero, ribadito che il giudice dell'impugnazione dell'ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell'art. 3, R.D. 639/1910 (come anche, oggi, ai sensi dell'art. 1, comma 792, L.
160/2019) è giudice del rapporto e non già del mero atto, parte attrice, nella specie, non solo non ha mai specificamente contestato l'esistenza del rapporto di fornitura idrica con l' convenuto (come sopra già rimarcato), ma non risulta CP_7 neppure averne mai specificamente contestato i consumi, tutti analiticamente risultanti e riportati nelle fatture prodotte in atti dal convenuto. CP_1
Del resto, la generica eccezione di mancata notificazione degli atti presupposti sollevata da parte attrice è stata dalla stessa precipuamente funzionalizzata alla sola deduzione della nullità della intimazione ad adempiere impugnata, non avendo la detta parte istante, invece, mai formulato — in modo chiaro ed inequivoco — alcuna precisa eccezione di prescrizione del credito nascente dal rapporto sostanziale sotteso alla menzionata intimazione ad adempiere (eccezione, come noto, in senso stretto e non rilevabile d'ufficio dal giudice).
Per tutte le motivazioni che precedono, l'opposizione si è rivelata infondata e va, dunque, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, secondo il valore del credito oggetto di impugnazione) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo n. 2305/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 9 N. 2305/2024 R.G.A.C.
alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 2305/2024 R.G.A.C., pendente tra Parte_1
sito in Aversa al Viale Europa n.42 – attrice – e e
[...] Controparte_1
– convenuta – , ogni contraria istanza disattesa e domanda e Controparte_2 questione assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente l'opposizione, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna parte attrice, sito in Aversa al Viale Europa Parte_1
n. 42, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento, in favore del convenuto in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite Controparte_1 per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00
(tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. condanna parte attrice, sito in Aversa al Viale Europa Parte_1 Parte_1
n. 42, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento, in favore della ulteriore convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_2 spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00
(tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 08/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 2305/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2305/2024 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 27 marzo 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
TRA
sito in Aversa al Viale Europa n. 42 (c.f.: Parte_1
, in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Cesa P.IVA_1 alla via G. Verdi n. 16, presso lo studio dell'Avv. Oliva Vincenzo (c.f.:
), dal quale è rappresento e difeso in virtù di procura in calce C.F._1 all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Aversa alla Piazza Municipio, rappresentato e difeso dall'Avv. Pignetti Domenico (c.f.: ) in virtù di procura in calce C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTO
E (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Caivano alla Via Gramsci n. 35, presso lo studio dell'Avv. Russo Roberto (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._3 difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025.
n. 2305/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 2305/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, il Parte_1 sito in Aversa al Viale Europa n. 42 proponeva opposizione avverso
[...]
l'intimazione di pagamento n. 2024/12 del 27/02/2024 ad esso notificata, in data
27/02/2024, dalla nella qualità di Concessionario della Riscossione Controparte_2 del per un importo complessivo di euro 30.246,37 (di cui euro Controparte_1
55,78 per spese di procedura ed euro 2,00 per spese di notifica), per omesso pagamento di canoni idrici relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Quali motivi di opposizione parte attrice deduceva l'omessa notifica delle fatture e degli atti presupposti alla detta intimazione di pagamento, con conseguente illegittimità, nullità e/o inesistenza della pretesa avversa, nonché l'illegittimità dell'iter amministrativo seguito dalla società di riscossione per la formazione del titolo, avvenuto in violazione dell'art. 49 e ss. del D.P.R. n. 642/1973. Deduceva, inoltre, l'attore l'illegittimità e la nullità della pretesa creditoria per violazione dei principi di trasparenza e chiarezza da parte della P.A. e, in ragione della mancata allegazione dell'avviso di riscossione canone idrico, la violazione del precetto di cui all'art. 3, comma 3, D. lgs. 241/1990 sulla “Motivazione del provvedimento”. Infine, assumeva ancora l'attore la nullità dell'avversa pretesa per mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito e l'illegittimità della stessa per lesione del diritto di difesa, in ragione della impossibilità di determinare il quantum debeatur attraverso elementi testuali ricavabili dal titolo azionato.
Tutto ciò premesso, esso attore concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di:
“a) in via preliminare, alla stregua della fondatezza dell'opposizione, sospendere
l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione impugnata n. 2024/12 del 27/02/2024;
b) nel merito, per i motivi esposti nella premessa del presente atto, di cui ai capi,
1), 2), 3) e 4), accertare e dichiarare l'illegittimità del credito richiesto pari a €
30.246,37, nonché la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di intimazione, in uno tutti gli atti, antecedenti, connessi e consequenziali e precisamente:
1) accertare e dichiarare la mancata notifica delle fatture e di tutti gli atti connessi, antecedenti e consequenziali sottesi all'ingiunzione n. 2024/12 del 27/02/2024;
2) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 49 e ss del D.P.R. 642/73 relativamente all'iter amministrativo nella formazione del titolo “asseritamente” esecutivo, seguito dal;
Controparte_3
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3) accertare e dichiarare la violazione dei principi di trasparenza e chiarezza cui ogni atto della Pubblica Amministrazione deve attenersi ex art. 3, comma 3, D.
Lgs. n. 241/1990 sulla “Motivazione del provvedimento”, rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15;
4) accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria per mancanza dei requisiti della certezza e della liquidità del relativo credito nonché del diritto di difesa;
c) dichiarare in ogni caso i convenuti decaduti dal diritto di richiedere la somma ingiunta;
d) condannare, i convenuti in solido, al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
In data 22/08/2024 si costituiva il convenuto che resisteva alle Controparte_1 domande di parte attrice sostenendo di aver notificato al convenuto Parte_1 lettera di costituzione in mora inviata tramite raccomandata a/r n. 61369332074-9 del
28/11/2014 e lettera di costituzione in mora inviata tramite raccomandata a/r n.
CRS01D271117003614AR del 22/12/2017, lettera di costituzione in mora inviata tramite raccomandata a/r n. 19000000009510 del 27/09/2019, tutte regolarmente notificate. Eccepiva — ancora — che il in un arco temporale dall'anno Parte_1
1994 all'anno 2019, aveva ricevuto tutti i solleciti di pagamento e le missive di costituzione in mora inviati da esso e contenenti l'elencazione delle fatture CP_1 insolute, senza mai contestarne il contenuto e che, pertanto, è da presumersi che anche le fatture inviate per posta ordinaria siano state regolarmente ricevute, né vi è prova del fatto che gli importi fatturati siano stati contestati al tempo della ricezione delle fatture. Si opponeva, poi, alla domanda cautelare di sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata, eccependo la mancanza, nella fattispecie, dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La predetta parte formulava, dunque, le seguenti conclusioni:
“– rigettare la richiesta di sospensione dell'impugnata ordinanza;
– rigettare la domanda attorea perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/09/2024 si costituiva, altresì, l'ulteriore convenuta la quale, da un lato, eccepiva il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le contestazioni di merito riguardante la pretesa creditoria, di stretta pertinenza dell'ente impositore;
dall'altro lato, predicava l'infondatezza della spiegata opposizione, essendo state tutte le fatture e le intimazioni di pagamento relativi al credito richiesto regolarmente notificati al attore e non avendo, quest'ultimo, mai svolto alcun tipo di Parte_1 contestazione avverso gli stessi.
n. 2305/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 2305/2024 R.G.A.C.
Ciò premesso, la predetta parte concludeva chiedendo:
“In via preliminare
- Rigettare la richiesta di sospensione per insussistenza dei requisiti
Nel merito
In via principale, dichiarare l'inammissibilità della domanda per mancata impugnazione degli atti presupposti
- Dichiarare comunque carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa.
- Rigettare la domanda di omessa notifica degli atti presupposti.
- Accertare e dichiarare il dies a quo del termine di prescrizione del credito dalla data di scadenza e/o emissione in riferimento ad ogni singola fattura e per lo effetto dichiarare la prescrizione o meno delle fatture,in ogni caso applicando la prescrizione quinquennale per le fatture emesse precedentemente all'1/1/2020;
- Rigettare la domanda di difetto di motivazione dell'atto impugnato in quanto infondata.
- In ogni caso compensare le spese di lite sussistendone i presupposti data la complessità e la relativa novità delle questioni trattate – in relazione al complesso contenzioso a svilupparsi al riguardo unitamente ai contrasti nella giurisprudenza di merito anche del distretto in ordine alla interpretazione della normativa sottesa alla presente controversia”.
All'udienza del 20 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, rigettata l'istanza di sospensiva avanzata da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione — poiché di natura prettamente documentale — essa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. del 27 marzo 2025, alla quale essa veniva riservata in decisione ex art. 281-sexies comma 3, c.p.c. (così come novellato dal D.Lgs. 149/2022).
In via assolutamente preliminare occorre procedere alla corretta qualificazione della domanda attorea.
Il attore ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 2024/12 del Parte_1
27/02/2024 emessa nei propri confronti, ai sensi dell'art. 50, D.P.R. 602/1973, dal concessionario per la riscossione del con la Controparte_1 Controparte_2 quale al predetto Condominio veniva intimato il pagamento degli accertamenti autoesecutivi (emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019) numeri 2021/484 del 21/06/2021 e 2021/2266 del 27/07/2021, riguardanti la riscossione di canoni idrici fatturati nei confronti del predetto soggetto tra gli anni 2013-2018.
In particolare, parte attrice ha eccepito la nullità della menzionata intimazione di pagamento per la mancata notificazione nei propri confronti dei relativi atti presupposti (id est, e in primo luogo, degli avvisi di accertamento autoesecutivi innanzi richiamati); sicché l'opposizione proposta può certamente ritenersi n. 2305/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 2305/2024 R.G.A.C.
“recuperatoria” rispetto agli avvisi di accertamento asseritamente non notificati ed emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, lett. a), L. 160/2019.
Ciò posto, va, dunque, escluso che la domanda attorea vada ricondotta alle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Ed infatti, secondo l'orientamento assolutamente costante e consolidato della Corte di legittimità, nel procedimento monitorio apprestato per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (r.d. 14 aprile 1910 n. 639),
l'atto formale dell'ingiunzione cumula le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo, diretto a contestare il diritto all'esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo a favore del debitore stesso, che viene ad assumere vera e propria veste di attore (così sin da Cass., Sez.
Un., n. 2339/1967; conf. tutte le successive, tra cui Cass. n. 9421/2003; Cass. n.
6487/2004; Cass. n. 14051/2006; Cass. n. 3341/2009).
In altri termini, “con l'impugnazione del titolo esecutivo stragiudiziale, l'opponente invoca
l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale, nonostante l'eventuale accertata illegittimità dell'ingiunzione.” (conf. Cass. n. 2355/2019).
Al riguardo, in tema di riscossione, si è affermato che l'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 14 aprile 1910, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo,
a seguito dell'art. 130, comma 2, d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato: la posizione di vantaggio riconosciuta alla
P.A. è dunque limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso – perché del tutto ingiustificato in riferimento ai dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. – che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr. Cass., n. 9989/2016, Cass., n.
22792/2011).
Ad ulteriore semplificazione delle procedure di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici, inoltre, il richiamato art. 1, comma 792, L. 160/2019 ha sancito che gli Avvisi di Accertamento finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali devono anche contenere l'intimazione ad adempiere "entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali”, decorso il quale l'atto acquista automaticamente l'efficacia di “titolo esecutivo idoneo ad attivare
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le procedure esecutive e cautelari” (senza la necessaria notificazione, dunque, dell'ulteriore ingiunzione prevista dall'art. 3, R.D. 639/1910).
In ogni caso, conformemente a quanto già sancito dalla giurisprudenza formatasi in materia di impugnazione ex art. 3, R.D. 639/1910, anche il giudice dell'impugnazione di tali c.d. avvisi di accertamento autoesecutivi è giudice del rapporto e non della sola regolarità formale dell'atto.
Ciò chiarito, nel merito l'opposizione promossa da parte attrice si è rivelata infondata per quanto di seguito osservato.
In via preliminare, il Tribunale non può che rilevare come parte attrice non abbia mai specificamente contestato l'esistenza di un rapporto di fornitura idrica con l' CP_4 convenuto (id est il , essendosi, piuttosto, limitata a contestare la Controparte_1 mancata notificazione, nei propri confronti, degli avvisi di accertamento autoesecutivi (e atti presupposti) posti a fondamento della intimazione ad adempiere impugnata.
L'eccezione si è rilevata infondata.
Ed invero, nel costituirsi in giudizio, la ha dedotto e documentato Controparte_2 di aver notificato gli atti presupposti (ovvero i due avvisi di accertamento autoesecutivi richiamati nella intimazione ad adempiere ex art. 50, D.P.R. 602/1973 e i precedenti solleciti di pagamento) a tale in qualità di Amministratore CP_5
p.t. del Condominio attore.
Sul punto, parte attrice (nelle note scritte depositate in data 12.11.2024 e 16.01.2025), lungi dal contestare l'esito delle menzionate notificazioni (che appaiono essersi perfezionate per compiuta giacenza, come comprovato dalla documentazione prodotta in atti dalla predetta convenuta), ha, di contro, dedotto che “[…] dalla costituzione del si sono avvicendati diversi amministratori e che dal mese di Parte_1 novembre dall'anno 2009 l'amministratore del Europa risultava essere il Dott. Parte_1 al quale è subentrato l'attuale amministratore con nomina del 29/06/2023 Persona_1
(vedi verbale assembleare della nomina di quale precedente amministratore del Persona_1
11/11/2009, che si allega).” (cfr. le predette note scritte).
Tuttavia, la convenuta in allegato alla propria comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta, risulta aver depositato in atti anche apposita visura proveniente dall'Agenzia delle Entrate e riguardante l'anagrafica del Condominio attore, dalla quale si evince chiaramente che il predetto è stato CP_6 amministratore in carica del Condominio attore dal 02/03/1999 al 29/06/2023, quando veniva avvicendato dall'attuale amministratore (cfr. pag. 3 della visura Persona_2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta del concessionario convenuto
. Controparte_2
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Ora, sulla scorta di tali risultanze anagrafiche (correttamente interrogate dal concessionario notificante), le notificazioni eseguite dalla convenuta nei confronti del detto in qualità di amministratore p.t. del attore, devono CP_6 Parte_1 ritenersi certamente corrette, non potendosi accollare al concessionario altro e più approfondito onere di ricerca. Peraltro, le delibere assembleari prodotte in atti dalla attrice non sono altro che atti interni che regolano il funzionamento del Condominio, vincolanti per i soli condomini e non opponibili ai terzi, vieppiù se non sottoposte ad alcuna forma di pubblicità.
Di contro, era onere del istante curare diligentemente l'aggiornamento Parte_1 della propria anagrafica per rendere pubblico ai terzi il deliberato cambiamento del proprio soggetto rappresentante. Vieppiù che, nel caso di specie, le notificazioni operate da parte convenuta nei confronti di quello che appariva effettivamente come l'Amministratore p.t. del attoreo (stando alle su menzionate risultanze Parte_1 dell'anagrafica dell'Agenzia delle Entrate) sono andate a buon fine e mai risultano essere state oggetto di contestazione alcuna, avendo, dunque, fondato nel notificante il più che legittimo affidamento circa la regolare ricezione da parte del destinatario
(in tale sua indicata qualità) sia degli avvisi di accertamento che dei precedenti solleciti di pagamento.
D'altro lato, argomentare diversamente significherebbe, da un lato, permettere al attore di beneficiare di una propria conclamata negligenza nel non aver Parte_1 correttamente e tempestivamente curato l'aggiornamento della propria anagrafica presso gli uffici pubblici a tanto preposti (peraltro, precisi oneri di pubblicità con riguardo alle generalità, domicilio e recapiti dell'amministratore in carica sono sanciti anche dall'art. 1129 c.c.) e, dall'altro lato, imporre al concessionario notificante un inesigibile onere di ricerca e conoscenza delle varie delibere assembleari condominiali interne che abbiano sancito numerosi avvicendamenti di amministratori in carica, peraltro non oggetto di pubblicazione e comunicazione alcuna da parte dello stesso istante (al quale, per ipotesi — e in tal modo Parte_1 ragionando — basterebbe deliberare frequenti cambi di amministratore senza curarne alcuna pubblicità per fuggire alle notificazioni indirizzate nei propri confronti).
Va, dunque, affermata la regolarità delle notificazioni dedotte e prodotte in atti dal concessionario convenuto, dal che deriva la piena esecutività degli avvisi di accertamento posti a base della intimazione ad adempiere impugnata dall'attore.
Non colgono nel segno neppure le contestazioni formali sollevate dall'attore con riguardo ad una presunta violazione degli artt. 49 e ss. D.P.R. 642/1973 e alla mancanza di “motivazione del provvedimento” impugnato, ex art. 3, L. 241/1990.
In relazione a quanto sopra già argomentato, infatti, è venuta in considerazione, nella specie, la forma particolare di riscossione ex art. 1., comma 792, L. 160/2019.
n. 2305/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 2305/2024 R.G.A.C.
Ebbene, i menzionati avvisi di accertamento autoesecutivi prodotti in atti dal concessionario convenuto (della cui regolare notificazione all'attore già si è innanzi detto) risultano essere stati redatti nel pieno rispetto della normativa innanzi indicata e la loro non impugnazione nel termine ivi sancito ne ha determinato la piena esecutività, senza la necessaria emanazione di alcun ulteriore atto.
Peraltro, per pacifica giurisprudenza, “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R.
n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (cfr., tra le tante, Cass. 10692/2024).
In ultimo, va anche evidenziato come parte attrice non abbia sollevato alcuna contestazione di merito sul credito oggetto di intimazione ad adempiere.
Ed invero, ribadito che il giudice dell'impugnazione dell'ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell'art. 3, R.D. 639/1910 (come anche, oggi, ai sensi dell'art. 1, comma 792, L.
160/2019) è giudice del rapporto e non già del mero atto, parte attrice, nella specie, non solo non ha mai specificamente contestato l'esistenza del rapporto di fornitura idrica con l' convenuto (come sopra già rimarcato), ma non risulta CP_7 neppure averne mai specificamente contestato i consumi, tutti analiticamente risultanti e riportati nelle fatture prodotte in atti dal convenuto. CP_1
Del resto, la generica eccezione di mancata notificazione degli atti presupposti sollevata da parte attrice è stata dalla stessa precipuamente funzionalizzata alla sola deduzione della nullità della intimazione ad adempiere impugnata, non avendo la detta parte istante, invece, mai formulato — in modo chiaro ed inequivoco — alcuna precisa eccezione di prescrizione del credito nascente dal rapporto sostanziale sotteso alla menzionata intimazione ad adempiere (eccezione, come noto, in senso stretto e non rilevabile d'ufficio dal giudice).
Per tutte le motivazioni che precedono, l'opposizione si è rivelata infondata e va, dunque, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, secondo il valore del credito oggetto di impugnazione) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo n. 2305/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 9 N. 2305/2024 R.G.A.C.
alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 2305/2024 R.G.A.C., pendente tra Parte_1
sito in Aversa al Viale Europa n.42 – attrice – e e
[...] Controparte_1
– convenuta – , ogni contraria istanza disattesa e domanda e Controparte_2 questione assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente l'opposizione, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna parte attrice, sito in Aversa al Viale Europa Parte_1
n. 42, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento, in favore del convenuto in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite Controparte_1 per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00
(tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. condanna parte attrice, sito in Aversa al Viale Europa Parte_1 Parte_1
n. 42, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento, in favore della ulteriore convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_2 spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00
(tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 08/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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