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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/12/2024, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1480/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Paola Memmola, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Viareggio (LU), Via Leonida
Repaci n. 16, giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Ferri elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Capezzano (LU), Via dei Carpentieri n. 10, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI Ricorrente:
1. AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORENNI E RESPONSABILITÀ GENITORIALE - Disporre per entrambi i genitori l'affidamento condiviso dei figli minorenni, con collocazione del minore insieme alla madre presso il luogo di residenza di quest'ultima in Massarosa (Lu), Frazione Piano del Quercione, Via Degli Olivi n. 29;
- Disporre che entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da ciascun genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno necessariamente assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Disporre, inoltre, che sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli;
- Disporre che i genitori si impegneranno reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e che si impegneranno, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in presenza dei figli;
I genitori si impegneranno, infine, a che i bambini mantengano rapporti significativi con gli ascendenti ed i discendenti di ciascun ramo genitoriale.
2. TEMPI DI PERMANENZA PRESSO IL PADRE Disporre che il IG. potrà vedere e tenere con Controparte_1 Per_ sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: nei week-end a fine settimana alternati: - Il figlio pernotterà con il padre, pertanto, il medesimo o persona dallo stesso incaricata, si recherà presso l'abitazione di residenza dei minori il sabato mattina indicativamente verso le ore 10 (orario non tassativo, ma non oltre le hh.
10,30) e starà con il medesimo sino al lunedì mattina quando il minore verrà accompagnato a scuola dal padre;
- la Per figlia non pernotterà con il padre fino a termine del terzo anno di età compreso e, pertanto, il padre o persona dallo stesso incaricata, si recherà presso l'abitazione di residenza della minore il sabato mattina indicativamente verso le ore 10 (orario non tassativo, ma non oltre le hh. 10,30) e provvederà egli stesso o persona dal medesimo incaricata a riportare la figlia la sera entro e non oltre le hh. 21,00. La domenica mattina il padre si recherà nuovamente a prendere la figlia minore indicativamente verso le ore 10 (orario non tassativo, ma non oltre le hh. 10,30) e provvederà egli stesso o persona dal medesimo incaricata a riportarla presso il luogo di residenza della madre la sera entro e non oltre le hh. 21,00; - nel corso di ciascuna settimana: il padre potrà tenere con sé i figli due giorni a settimana (indicativamente il mercoledì e venerdì) dall'uscita da scuola (il figlio con pernottamento;
la figlia senza pernottamento fino al compimento del quarto anno di età con le modalità sopra indicate per il week end); - durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 27 Dicembre compreso oppure dal 30 dicembre al 3 Gennaio compreso;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane all'anno anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 Maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Preme precisare che, avendo tenuto i bambini la ricorrente lo scorso anno 2023 per tutto il periodo delle Feste Natalizie fino al giorno dell'Epifania, nell'anno 2024 i figli minori resteranno con il padre dal 23 al 27 Dicembre 2024 e con la madre dal 30 Dicembre 2024 al 3 Gennaio 2025, fatta salva la possibilità di un diverso accordo, nel rispetto delle esigenze lavorative dei genitori e della volontà imprescindibile dei minori;
- Statuire, altresì, che i genitori concorderanno che vi sia la massima collaborazione per lo svolgimento di tutte quelle incombenze che riguardano i bambini (visite pediatriche, conduzione a scuola, colloqui con gli insegnanti, ecc...).
3. PROVVEDIMENTI DI NATURA ECONOMICA: ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI MINORI - Disporre che il IG. si obblighi a corrispondere alla IG.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 800,00 (ottocento/00) di cui €.400,00 per il Per_ Per figlio ed €.400,00 per la figlia somma annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat per il costo della vita, da versarsi in favore della madre entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico al seguente Iban: IT
83T360 8105 13829 20915 92102. Resta inteso che con la crescita dei bambini ed il maturare delle loro diverse esigenze, il contributo al mantenimento sopra stabilito potrà essere modificato e rivisto.
5. SULLE SPESE STRAORDINARIE. Porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire misura del Controparte_1 50% alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie alla crescita del figlio, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca.
2 Riguardo le spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo, disporre che tali spese dovranno essere comunicate in forma scritta: ai fini della formazione del consenso, ciascun genitore invierà all'altro la richiesta tramite e-mail o sms o messaggio whatsapp ed in mancanza di diniego entro i successivi cinque giorni la spesa si riterrà autorizzata con il meccanismo del silenzio-assenso.
Inoltre, disporre che le spese straordinarie dovranno essere previamente documentate e circa le modalità di corresponsione statuire che sarà preferibile, quando ciò sia possibile, disporre che ciascun genitore metta a disposizione la percentuale che gli fa carico almeno tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento anziché onerare l'altro genitore dell'anticipazione dell'intera spesa;
altrimenti si procederà al rimborso su semplice richiesta da inviare tramite e-mail o sms o messaggio whatsapp. - Disporre, inoltre, che le spese relative alla stagione estiva da Giugno a Settembre di ogni anno relative allo stabilimento balneare saranno corrisposte equamente tra i genitori nella misura del 50%.
6. ASSEGNO UNICO UNIVERSALE E REGIME FISCALE PER I FIGLI. Circa l'assegno unico ed universale per i figli a carico, disporre che ne beneficerà esclusivamente la IG.ra in qualità di genitore Parte_1 convivente con i figli, obbligandosi il padre a sottoscrivere ogni richiesta e/o modulo ed a fornire ogni documento necessario a perfezionare l'istanza a favore di quest'ultima. Disporre che i figli saranno fiscalmente a carico di ciascun genitore al 50% e che, pertanto, i coniugi si impegnino a fornirsi reciprocamente, entro il 31 Gennaio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria ai fini di poter usufruire delle detrazioni di legge.
7. ASSEGNI FAMILIARI - Disporre che gli assegni familiari eventualmente percepiti dai genitori dei minori resteranno assegnati alla madre presso cui i figli saranno domiciliati e disporre che saranno percepiti direttamente dalla IG.ra Parte_1
Per_ Resistente: “Voglia l'Illo.mo Tribunale di Lucca:
1. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e
[...] con le modalità di frequentazione per il padre di seguito indicate: il sig. terrà i figli con sé secondo il Per_3 CP_1 seguente schema: Per_ Per Settimana A: dal mercoledì all'uscita della scuola sino alla mattina del giovedì che riaccompagnerà e a scuola e dal venerdì all'uscita della scuola sino al sabato mattina prima di pranzo in cui la sig.ra li Parte_1 andrà a riprendere. Settimana B: dal mercoledì all'uscita della scuola sino al giovedì mattina in cui riaccompagnerà Per_ Per Per_ e a scuola e dal sabato mattina prima dell'ora di pranzo al lunedì mattina in cui accompagnerà e Per a scuola. Festività natalizie: una settimana consecutiva con la madre ed una con il padre che comprenda ad anni alterni Natale e Capodanno. Festività pasquali: ad anni alterni dal giovedì alla domenica con un genitore ed il restante periodo di vacanza con l'altro e, comunque, secondo le esigenze e i desideri dei figli e le esigenze e impegni lavorativi dei coniugi. Vacanze estive: periodi temporalmente paritetici tra i genitori anche consecutivi da concordarsi entro il 31 di maggio di ogni anno.
3. Rigettare le richieste avanzate dalla sig.ra con Parte_1 riferimento al collocamento dei minori e il diritto di frequentazione del padre come dalla stessa indicato nel piano genitoriale.
4. Rigettare le pretese economiche della sig.ra in particolare la richiesta di un assegno Parte_1 mensile di mantenimento dell'importo di euro 400,00= per ciascun figlio.
5. Disporre e ordinare al sig. il versamento di un assegno mensile di mantenimento a favore di ciascun figlio CP_1 di euro 150,00= (o nella somma ritenuta di giustizia, tenuto conto della situazione economica - patrimoniale complessiva del comparente) da corrispondere alla sig.ra alle coordinate bancarie indicate in ricorso, Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese e suscettibile di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lucca, adottato in data 08.11.2010 cui si rimanda. Tutte le spese straordinarie saranno oggetto di preventivo accordo scritto tra i genitori. Quello che avrà anticipato la spesa sarà rimborsato dall'altro nella misura stabilita nel presente accordo, previa esibizione delle relative ricevute e/o giustificativi di spesa.
6. Disporre l'assegno unico al 100% alla sig.ra Parte_1 Con vittoria di spese e compenso professionale per il presente procedimento”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.5.2024 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto di avere intrattenuto una relazione more uxorio con dalla cui unione Controparte_1
3 sono nati i figli (17.11.2019) e (1.3.2022), durata fino al mese di Persona_4 Persona_3
novembre 2023.
Ha aggiunto di vivere nell'immobile di sua esclusiva proprietà in Massarosa, unitamente alla prole, di aver svolto lavori saltuari con contratti a tempo determinato, di essere assunta, fino al
21.10.2024, presso il punto vendita Penny Market S.r.l. in Massarosa con stipendio di circa €800 mensili, di non avere conti correnti accesi, ma di essere titolare unicamente di una Carta Posta
Pay Evolution, che il vive con la madre, che quest'ultimo riceve mensilmente la somma CP_1 di €300 per un immobile adibito a uso commerciale in comproprietà con la sorella, che lo stesso ha conseguito il titolo di studio di diploma di ragioneria e, di recente, quello di mediatore immobiliare, che ha aperto Partita Iva per esercitare la professione di tecnico professionista, svolgendo altresì dei lavori occasionali presso lo Studio di un geometra.
Ha concluso, chiedendo: l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e con una regolamentazione delle modalità di frequentazione padre-figli che tenga conto, per Per_1
della modalità già sperimentata dalle parti e con la previsione, invece, che l'inserimento del
Pers pernotto di presso il padre, vista la tenera età della bambina, avvenga al termine del terzo anno di età compreso;
un assegno di mantenimento a favore dei figli a carico del padre di €800 mensili (€ 400 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, con riparto al 50% anche delle spese per lo stabilimento balneare in estate;
l'attribuzione dell'integrale ammontare dell'assegno unico in favore della madre.
Si è costituito che, contestando quanto ex adverso dedotto, ha rappresentato: di Controparte_1
essere disoccupato e di aver intrapreso gli studi per sostenere l'esame di abilitazione di agente immobiliare;
di abitare insieme alla madre in un immobile da lei condotto in locazione per €550 mensili e il cui canone viene corrisposto anche utilizzando le somme percepite a titolo di canone per l'immobile ad uso commerciale, in comproprietà tra lo stesso e la sorella;
di aver corrisposto dalla cessazione della convivenza un contributo per il mantenimento dei minori di complessivi
€350 mensili, grazie all'aiuto della madre e di una persona di fiducia;
di essere, allo stato, sprovvisto della patente di guida;
che la ricorrente è proprietaria di un immobile e lavora presso il negozio Carpisa a Viareggio. Ha pertanto domandato: l'affido condiviso dei minori, con una
Pers modalità di frequentazione padre-figli che preveda il pernotto di presso il padre, con gli
4 stessi tempi già sperimentati dalle parti per il fratello;
un assegno di mantenimento a favore dei figli €300 mensili (€ 150 per ciascun figlio) o la somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione dell'integrale ammontare dell'assegno unico in favore della ricorrente.
All'udienza del 18.10.2024, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al Collegio, le parti sono state sentite congiuntamente e il Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., ha formulato una proposta conciliativa. Le parti non si sono conciliate ed il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, ex art. 473bis. 22, comma 4, c.p.c., ha ordinato la contestuale discussione orale della causa. Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.
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Ascolto dei minori.
Pers Non si è proceduto all'ascolto dei minori, considerata la tenera età di e di - che depone Per_1
nel senso di ritenere che gli stessi siano ancora privi di autonoma capacità di discernimento, rendendo non opportuna e superflua l'audizione, né è stata ritenuta necessaria ulteriore istruttoria, considerato che non sono emersi elementi che dimostrino che i minori non siano sereni, tranquilli, o che comunque, allo stato, non si trovino in un ambiente adeguato alla loro crescita ed idoneo a consentire di svolgere positivamente le loro attività.
Regime di affidamento e prevalente collocazione.
Osserva il Collegio che vi è sostanziale accordo tra le parti sull'affidamento condiviso dei minori;
non vi sono motivi per disattendere, sul punto, la volontà delle parti, considerato che tale regime di affidamento appare del tutto conforme al dettato normativo e all'interesse dei minori, e che non sono emersi, nel corso del giudizio, elementi tali da far ritenere opportuno adottare il diverso regime, eccezionale, dell'affidamento esclusivo.
Né vi è contrasto tra le parti circa la collocazione prevalente dei minori presso la madre. Sul punto, si ritiene, pertanto, di poter dar seguito alle richieste dei comparenti.
Frequentazione.
Quanto alla modalità di frequentazione padre-figli, pur rispondendo al superiore interesse dei minori la previsione di tempi di frequentazione equilibrati con entrambi i genitori, deve
5 Pers necessariamente essere considerata la tenera età di che impone di tenere conto che la bambina, ad oggi, necessita ancora quotidianamente delle cure materne, soprattutto per il pernotto. Vi è poi da stabilire chi si occuperà di andare a prendere e riportare i minori da un'abitazione all'altra.
Si osserva che, relativamente al figlio vi è sostanziale accordo tra le parti nel mantenere il Per_1
regime di frequentazione già sperimentato ed adottato dalle parti a far data dalla separazione
(esplicitato all'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio), ossia:
- Settimana A: dal mercoledì all'uscita della scuola sino al giovedì, allorquando viene riaccompagnato a scuola e dal venerdì all'uscita della scuola sino al sabato mattina prima di pranzo;
- Settimana B: dal mercoledì all'uscita della scuola sino al giovedì, allorquando viene riaccompagnato a scuola e dal sabato mattina prima dell'ora di pranzo al lunedì mattina allorquando viene riaccompagnato a scuola.
Tale regime risulta equilibrato e garantisce idonea frequentazione con entrambi i genitori.
Pers È opportuno che anche trascorra tempi analoghi al fratello con il padre, progressivamente e tenendo conto delle esigenze dettate dalla tenera età della bambina, che compirà tre anni a marzo.
Anche la madre concorda per l'inserimento dei pernotti, sebbene a termine del terzo anno di età, mentre si è opposta all'inserimento immediato.
Dunque, è opportuno inserire gradualmente un pernotto, in vista del mese di marzo, allorquando la minore compirà tre anni e diventa possibile stabilire tempi di permanenza analoghi a quelli del fratello. Invero, dovendo i Tribunali necessariamente individuare tempistiche per il passaggio ad un regime di frequentazione che preveda anche il pernottamento, si osserva che l'orientamento prevalente in giurisprudenza colloca appunto tale momento a partire dal terzo anno di età, laddove non siano emersi elementi di segno contrario che invece conducano a ritenere preferibile una diversa calendarizzazione.
Dunque, nel periodo tra la presente pronuncia ed il mese di marzo, sarà progressivamente introdotto allo scopo di abituare la bambina alla nuova organizzazione e comunque pur sempre Pers nel rispetto dei suoi bisogni e delle sue esigenze, dapprima, il pernotto di presso il padre nei finesettimana in cui anche il fratello dorme presso il padre, stabilendo due pernotti nel mese di
6 dicembre, mentre nel mese di gennaio e nel mese di febbraio si aggiungerà anche un pernotto infrasettimanale, nei giorni in cui anche il fratello dorme presso il padre, arrivando a tre pernotti al mese. Pers Dopo i tre anni di età di la frequentazione con il padre sarà la stessa già stabilita per il fratello.
Tenuto conto del maggior carico che grava, nella gestione, sulla madre, costei si occuperà di andare a riprendere i minori soltanto nella settimana A, il sabato mattina;
per il resto provvederà il padre o sua persona di fiducia, in mancanza della patente di guida.
Pers Per le vacanze, durante le vacanze natalizie e trascorreranno con ciascun genitore una Per_1
settimana, alternando i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre 6 gennaio, alternando i giorni 24-
25 dicembre 1-6 gennaio.
Pers Per il corrente anno, in cui ancora per è stabilito un regime transitorio, vale per le vacanze
Pers natalizie di il calendario ordinario. Il giorno di Natale sarà trascorso dai bambini con il padre.
Pers ed alterneranno fra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta ed i tre giorni precedenti e Per_1
Pers successivi di vacanze scolastiche. Per quanto riguarda le vacanze estive, e Per_1
trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno.
Mantenimento e spese straordinarie.
In sede di audizione la ricorrente ha dato atto di svolgere un'attività lavorativa, con contratto a tempo determinato e stipendio mensile di € 850 mentre, a quanto a lei noto, il resistente, svolgerebbe dei lavori irregolari presso un Geometra e, in precedenza, anche presso un Bar in
Viareggio. Il resistente ha invece dichiarato di essere disoccupato;
tuttavia, costui è diplomato in ragioneria ed ha dichiarato di aver intrapreso il percorso per abilitarsi come agente immobiliare.
È indubbio, comunque, che entrambe le parti -a prescindere dalle loro contingenti situazioni- abbiano piena capacità lavorativa, essendo entrambi giovani e comunque in grado di utilmente ricollocarsi nel mondo del lavoro, avendo la ricorrente a quanto consta sempre lavorato come commessa o presso centri commerciali ed essendo il resistente in possesso di titoli che gli consentiranno verosimilmente di risolvere la sua attuale condizione di inoccupazione.
7 Si osserva inoltre che mentre la ricorrente non sopporta esborsi per canone di locazione, il resistente vive con la propria mamma in un immobile in affitto, pur essendo il canone in larga parte coperto dalle entrate derivanti dalla locazione di immobile ad uso commerciale di cui anche il resistente è proprietario.
Tenuto conto della rispettiva condizione patrimoniale e reddituale, come emerge dalle dichiarazioni delle parti e dai documenti versati in atti, dell'accordo tra le parti affinché l'intero ammontare dell'assegno unico sia percepito dalla madre, nonché alla luce del regime di frequentazione genitori-figli, è equo porre a carico del padre un contributo al mantenimento a favore dei figli minori nella somma mensile di €400 (€ 200 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, ponendo a carico del padre anche le spese straordinarie in ragione del 50%, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
L'assegno unico per i due figli sarà percepito per intero dalla ricorrente, come concordato dalle parti.
Non si fa luogo invece a pronuncia alcuna circa le spese relative allo stabilimento balneare per i mesi estivi, che non afferiscono alle spese straordinarie per i figli minori e che rappresentano esborsi di carattere voluttuario, che restano a carico del genitore che li sostiene e che usufruisce anche del servizio.
Spese di lite
Tenuto conto della parziale soccombenza di entrambe le parti sulle domande proposte e della decisione assunta nel primario interesse dei minori, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pers
- affida e congiuntamente a entrambi i genitori, che congiuntamente eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
8 - salvo diversi e migliori accordi tra le parti, la frequentazione padre-figli sarà così strutturata a partire dal mese di marzo 2025:
o Settimana A: dal mercoledì all'uscita della scuola sino al giovedì, allorquando vengono riaccompagnati a scuola e dal venerdì all'uscita della scuola sino al sabato mattina prima di pranzo;
o Settimana B: dal mercoledì all'uscita della scuola sino al giovedì, allorquando viene riaccompagnato a scuola e dal sabato mattina prima dell'ora di pranzo al lunedì mattina allorquando viene riaccompagnato a scuola;
la madre si occuperà di riprendere i minori il sabato mattina, mentre gli altri spostamenti sono a carico del padre. Pers Fino al mese di marzo 2025, pernotterà presso il padre seguendo la seguente scansione:
o nel mese di dicembre, due pernotti nei finesettimana in cui anche il fratello dorme presso il padre;
o nei mesi di gennaio e febbraio, si aggiungerà anche un pernotto infrasettimanale, nei giorni in cui anche il fratello dorme presso il padre, arrivando a tre pernotti al mese;
Pers durante le vacanze natalizie e trascorreranno con ciascun genitore una settimana, Per_1
alternando i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre 6 gennaio, alternando i giorni 24-25 dicembre Pers
1-6 gennaio;
per il corrente anno, in cui ancora per è stabilito un regime transitorio, vale per
Pers le vacanze natalizie di il calendario ordinario;
il giorno di Natale 2024 sarà trascorso dai bambini con il padre;
Pers ed alterneranno fra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta ed i tre giorni precedenti e Per_1
successivi di vacanze scolastiche;
Pers durante le vacanze estive, e trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche Per_1
non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
- pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la Controparte_1 somma mensile di € 400 (€ 200 per ciascun figlio), da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale Istat;
9 - pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- prende atto dell'accordo tra le parti per la percezione dell'integrale ammontare dell'assegno unico da parte della madre;
- respinge le altre domande proposte;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Paola Memmola, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Viareggio (LU), Via Leonida
Repaci n. 16, giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Ferri elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Capezzano (LU), Via dei Carpentieri n. 10, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI Ricorrente:
1. AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORENNI E RESPONSABILITÀ GENITORIALE - Disporre per entrambi i genitori l'affidamento condiviso dei figli minorenni, con collocazione del minore insieme alla madre presso il luogo di residenza di quest'ultima in Massarosa (Lu), Frazione Piano del Quercione, Via Degli Olivi n. 29;
- Disporre che entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da ciascun genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno necessariamente assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Disporre, inoltre, che sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli;
- Disporre che i genitori si impegneranno reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e che si impegneranno, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in presenza dei figli;
I genitori si impegneranno, infine, a che i bambini mantengano rapporti significativi con gli ascendenti ed i discendenti di ciascun ramo genitoriale.
2. TEMPI DI PERMANENZA PRESSO IL PADRE Disporre che il IG. potrà vedere e tenere con Controparte_1 Per_ sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: nei week-end a fine settimana alternati: - Il figlio pernotterà con il padre, pertanto, il medesimo o persona dallo stesso incaricata, si recherà presso l'abitazione di residenza dei minori il sabato mattina indicativamente verso le ore 10 (orario non tassativo, ma non oltre le hh.
10,30) e starà con il medesimo sino al lunedì mattina quando il minore verrà accompagnato a scuola dal padre;
- la Per figlia non pernotterà con il padre fino a termine del terzo anno di età compreso e, pertanto, il padre o persona dallo stesso incaricata, si recherà presso l'abitazione di residenza della minore il sabato mattina indicativamente verso le ore 10 (orario non tassativo, ma non oltre le hh. 10,30) e provvederà egli stesso o persona dal medesimo incaricata a riportare la figlia la sera entro e non oltre le hh. 21,00. La domenica mattina il padre si recherà nuovamente a prendere la figlia minore indicativamente verso le ore 10 (orario non tassativo, ma non oltre le hh. 10,30) e provvederà egli stesso o persona dal medesimo incaricata a riportarla presso il luogo di residenza della madre la sera entro e non oltre le hh. 21,00; - nel corso di ciascuna settimana: il padre potrà tenere con sé i figli due giorni a settimana (indicativamente il mercoledì e venerdì) dall'uscita da scuola (il figlio con pernottamento;
la figlia senza pernottamento fino al compimento del quarto anno di età con le modalità sopra indicate per il week end); - durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 27 Dicembre compreso oppure dal 30 dicembre al 3 Gennaio compreso;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane all'anno anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 Maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Preme precisare che, avendo tenuto i bambini la ricorrente lo scorso anno 2023 per tutto il periodo delle Feste Natalizie fino al giorno dell'Epifania, nell'anno 2024 i figli minori resteranno con il padre dal 23 al 27 Dicembre 2024 e con la madre dal 30 Dicembre 2024 al 3 Gennaio 2025, fatta salva la possibilità di un diverso accordo, nel rispetto delle esigenze lavorative dei genitori e della volontà imprescindibile dei minori;
- Statuire, altresì, che i genitori concorderanno che vi sia la massima collaborazione per lo svolgimento di tutte quelle incombenze che riguardano i bambini (visite pediatriche, conduzione a scuola, colloqui con gli insegnanti, ecc...).
3. PROVVEDIMENTI DI NATURA ECONOMICA: ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI MINORI - Disporre che il IG. si obblighi a corrispondere alla IG.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 800,00 (ottocento/00) di cui €.400,00 per il Per_ Per figlio ed €.400,00 per la figlia somma annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat per il costo della vita, da versarsi in favore della madre entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico al seguente Iban: IT
83T360 8105 13829 20915 92102. Resta inteso che con la crescita dei bambini ed il maturare delle loro diverse esigenze, il contributo al mantenimento sopra stabilito potrà essere modificato e rivisto.
5. SULLE SPESE STRAORDINARIE. Porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire misura del Controparte_1 50% alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie alla crescita del figlio, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca.
2 Riguardo le spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo, disporre che tali spese dovranno essere comunicate in forma scritta: ai fini della formazione del consenso, ciascun genitore invierà all'altro la richiesta tramite e-mail o sms o messaggio whatsapp ed in mancanza di diniego entro i successivi cinque giorni la spesa si riterrà autorizzata con il meccanismo del silenzio-assenso.
Inoltre, disporre che le spese straordinarie dovranno essere previamente documentate e circa le modalità di corresponsione statuire che sarà preferibile, quando ciò sia possibile, disporre che ciascun genitore metta a disposizione la percentuale che gli fa carico almeno tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento anziché onerare l'altro genitore dell'anticipazione dell'intera spesa;
altrimenti si procederà al rimborso su semplice richiesta da inviare tramite e-mail o sms o messaggio whatsapp. - Disporre, inoltre, che le spese relative alla stagione estiva da Giugno a Settembre di ogni anno relative allo stabilimento balneare saranno corrisposte equamente tra i genitori nella misura del 50%.
6. ASSEGNO UNICO UNIVERSALE E REGIME FISCALE PER I FIGLI. Circa l'assegno unico ed universale per i figli a carico, disporre che ne beneficerà esclusivamente la IG.ra in qualità di genitore Parte_1 convivente con i figli, obbligandosi il padre a sottoscrivere ogni richiesta e/o modulo ed a fornire ogni documento necessario a perfezionare l'istanza a favore di quest'ultima. Disporre che i figli saranno fiscalmente a carico di ciascun genitore al 50% e che, pertanto, i coniugi si impegnino a fornirsi reciprocamente, entro il 31 Gennaio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria ai fini di poter usufruire delle detrazioni di legge.
7. ASSEGNI FAMILIARI - Disporre che gli assegni familiari eventualmente percepiti dai genitori dei minori resteranno assegnati alla madre presso cui i figli saranno domiciliati e disporre che saranno percepiti direttamente dalla IG.ra Parte_1
Per_ Resistente: “Voglia l'Illo.mo Tribunale di Lucca:
1. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e
[...] con le modalità di frequentazione per il padre di seguito indicate: il sig. terrà i figli con sé secondo il Per_3 CP_1 seguente schema: Per_ Per Settimana A: dal mercoledì all'uscita della scuola sino alla mattina del giovedì che riaccompagnerà e a scuola e dal venerdì all'uscita della scuola sino al sabato mattina prima di pranzo in cui la sig.ra li Parte_1 andrà a riprendere. Settimana B: dal mercoledì all'uscita della scuola sino al giovedì mattina in cui riaccompagnerà Per_ Per Per_ e a scuola e dal sabato mattina prima dell'ora di pranzo al lunedì mattina in cui accompagnerà e Per a scuola. Festività natalizie: una settimana consecutiva con la madre ed una con il padre che comprenda ad anni alterni Natale e Capodanno. Festività pasquali: ad anni alterni dal giovedì alla domenica con un genitore ed il restante periodo di vacanza con l'altro e, comunque, secondo le esigenze e i desideri dei figli e le esigenze e impegni lavorativi dei coniugi. Vacanze estive: periodi temporalmente paritetici tra i genitori anche consecutivi da concordarsi entro il 31 di maggio di ogni anno.
3. Rigettare le richieste avanzate dalla sig.ra con Parte_1 riferimento al collocamento dei minori e il diritto di frequentazione del padre come dalla stessa indicato nel piano genitoriale.
4. Rigettare le pretese economiche della sig.ra in particolare la richiesta di un assegno Parte_1 mensile di mantenimento dell'importo di euro 400,00= per ciascun figlio.
5. Disporre e ordinare al sig. il versamento di un assegno mensile di mantenimento a favore di ciascun figlio CP_1 di euro 150,00= (o nella somma ritenuta di giustizia, tenuto conto della situazione economica - patrimoniale complessiva del comparente) da corrispondere alla sig.ra alle coordinate bancarie indicate in ricorso, Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese e suscettibile di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lucca, adottato in data 08.11.2010 cui si rimanda. Tutte le spese straordinarie saranno oggetto di preventivo accordo scritto tra i genitori. Quello che avrà anticipato la spesa sarà rimborsato dall'altro nella misura stabilita nel presente accordo, previa esibizione delle relative ricevute e/o giustificativi di spesa.
6. Disporre l'assegno unico al 100% alla sig.ra Parte_1 Con vittoria di spese e compenso professionale per il presente procedimento”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.5.2024 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto di avere intrattenuto una relazione more uxorio con dalla cui unione Controparte_1
3 sono nati i figli (17.11.2019) e (1.3.2022), durata fino al mese di Persona_4 Persona_3
novembre 2023.
Ha aggiunto di vivere nell'immobile di sua esclusiva proprietà in Massarosa, unitamente alla prole, di aver svolto lavori saltuari con contratti a tempo determinato, di essere assunta, fino al
21.10.2024, presso il punto vendita Penny Market S.r.l. in Massarosa con stipendio di circa €800 mensili, di non avere conti correnti accesi, ma di essere titolare unicamente di una Carta Posta
Pay Evolution, che il vive con la madre, che quest'ultimo riceve mensilmente la somma CP_1 di €300 per un immobile adibito a uso commerciale in comproprietà con la sorella, che lo stesso ha conseguito il titolo di studio di diploma di ragioneria e, di recente, quello di mediatore immobiliare, che ha aperto Partita Iva per esercitare la professione di tecnico professionista, svolgendo altresì dei lavori occasionali presso lo Studio di un geometra.
Ha concluso, chiedendo: l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e con una regolamentazione delle modalità di frequentazione padre-figli che tenga conto, per Per_1
della modalità già sperimentata dalle parti e con la previsione, invece, che l'inserimento del
Pers pernotto di presso il padre, vista la tenera età della bambina, avvenga al termine del terzo anno di età compreso;
un assegno di mantenimento a favore dei figli a carico del padre di €800 mensili (€ 400 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, con riparto al 50% anche delle spese per lo stabilimento balneare in estate;
l'attribuzione dell'integrale ammontare dell'assegno unico in favore della madre.
Si è costituito che, contestando quanto ex adverso dedotto, ha rappresentato: di Controparte_1
essere disoccupato e di aver intrapreso gli studi per sostenere l'esame di abilitazione di agente immobiliare;
di abitare insieme alla madre in un immobile da lei condotto in locazione per €550 mensili e il cui canone viene corrisposto anche utilizzando le somme percepite a titolo di canone per l'immobile ad uso commerciale, in comproprietà tra lo stesso e la sorella;
di aver corrisposto dalla cessazione della convivenza un contributo per il mantenimento dei minori di complessivi
€350 mensili, grazie all'aiuto della madre e di una persona di fiducia;
di essere, allo stato, sprovvisto della patente di guida;
che la ricorrente è proprietaria di un immobile e lavora presso il negozio Carpisa a Viareggio. Ha pertanto domandato: l'affido condiviso dei minori, con una
Pers modalità di frequentazione padre-figli che preveda il pernotto di presso il padre, con gli
4 stessi tempi già sperimentati dalle parti per il fratello;
un assegno di mantenimento a favore dei figli €300 mensili (€ 150 per ciascun figlio) o la somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione dell'integrale ammontare dell'assegno unico in favore della ricorrente.
All'udienza del 18.10.2024, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al Collegio, le parti sono state sentite congiuntamente e il Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., ha formulato una proposta conciliativa. Le parti non si sono conciliate ed il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, ex art. 473bis. 22, comma 4, c.p.c., ha ordinato la contestuale discussione orale della causa. Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.
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Ascolto dei minori.
Pers Non si è proceduto all'ascolto dei minori, considerata la tenera età di e di - che depone Per_1
nel senso di ritenere che gli stessi siano ancora privi di autonoma capacità di discernimento, rendendo non opportuna e superflua l'audizione, né è stata ritenuta necessaria ulteriore istruttoria, considerato che non sono emersi elementi che dimostrino che i minori non siano sereni, tranquilli, o che comunque, allo stato, non si trovino in un ambiente adeguato alla loro crescita ed idoneo a consentire di svolgere positivamente le loro attività.
Regime di affidamento e prevalente collocazione.
Osserva il Collegio che vi è sostanziale accordo tra le parti sull'affidamento condiviso dei minori;
non vi sono motivi per disattendere, sul punto, la volontà delle parti, considerato che tale regime di affidamento appare del tutto conforme al dettato normativo e all'interesse dei minori, e che non sono emersi, nel corso del giudizio, elementi tali da far ritenere opportuno adottare il diverso regime, eccezionale, dell'affidamento esclusivo.
Né vi è contrasto tra le parti circa la collocazione prevalente dei minori presso la madre. Sul punto, si ritiene, pertanto, di poter dar seguito alle richieste dei comparenti.
Frequentazione.
Quanto alla modalità di frequentazione padre-figli, pur rispondendo al superiore interesse dei minori la previsione di tempi di frequentazione equilibrati con entrambi i genitori, deve
5 Pers necessariamente essere considerata la tenera età di che impone di tenere conto che la bambina, ad oggi, necessita ancora quotidianamente delle cure materne, soprattutto per il pernotto. Vi è poi da stabilire chi si occuperà di andare a prendere e riportare i minori da un'abitazione all'altra.
Si osserva che, relativamente al figlio vi è sostanziale accordo tra le parti nel mantenere il Per_1
regime di frequentazione già sperimentato ed adottato dalle parti a far data dalla separazione
(esplicitato all'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio), ossia:
- Settimana A: dal mercoledì all'uscita della scuola sino al giovedì, allorquando viene riaccompagnato a scuola e dal venerdì all'uscita della scuola sino al sabato mattina prima di pranzo;
- Settimana B: dal mercoledì all'uscita della scuola sino al giovedì, allorquando viene riaccompagnato a scuola e dal sabato mattina prima dell'ora di pranzo al lunedì mattina allorquando viene riaccompagnato a scuola.
Tale regime risulta equilibrato e garantisce idonea frequentazione con entrambi i genitori.
Pers È opportuno che anche trascorra tempi analoghi al fratello con il padre, progressivamente e tenendo conto delle esigenze dettate dalla tenera età della bambina, che compirà tre anni a marzo.
Anche la madre concorda per l'inserimento dei pernotti, sebbene a termine del terzo anno di età, mentre si è opposta all'inserimento immediato.
Dunque, è opportuno inserire gradualmente un pernotto, in vista del mese di marzo, allorquando la minore compirà tre anni e diventa possibile stabilire tempi di permanenza analoghi a quelli del fratello. Invero, dovendo i Tribunali necessariamente individuare tempistiche per il passaggio ad un regime di frequentazione che preveda anche il pernottamento, si osserva che l'orientamento prevalente in giurisprudenza colloca appunto tale momento a partire dal terzo anno di età, laddove non siano emersi elementi di segno contrario che invece conducano a ritenere preferibile una diversa calendarizzazione.
Dunque, nel periodo tra la presente pronuncia ed il mese di marzo, sarà progressivamente introdotto allo scopo di abituare la bambina alla nuova organizzazione e comunque pur sempre Pers nel rispetto dei suoi bisogni e delle sue esigenze, dapprima, il pernotto di presso il padre nei finesettimana in cui anche il fratello dorme presso il padre, stabilendo due pernotti nel mese di
6 dicembre, mentre nel mese di gennaio e nel mese di febbraio si aggiungerà anche un pernotto infrasettimanale, nei giorni in cui anche il fratello dorme presso il padre, arrivando a tre pernotti al mese. Pers Dopo i tre anni di età di la frequentazione con il padre sarà la stessa già stabilita per il fratello.
Tenuto conto del maggior carico che grava, nella gestione, sulla madre, costei si occuperà di andare a riprendere i minori soltanto nella settimana A, il sabato mattina;
per il resto provvederà il padre o sua persona di fiducia, in mancanza della patente di guida.
Pers Per le vacanze, durante le vacanze natalizie e trascorreranno con ciascun genitore una Per_1
settimana, alternando i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre 6 gennaio, alternando i giorni 24-
25 dicembre 1-6 gennaio.
Pers Per il corrente anno, in cui ancora per è stabilito un regime transitorio, vale per le vacanze
Pers natalizie di il calendario ordinario. Il giorno di Natale sarà trascorso dai bambini con il padre.
Pers ed alterneranno fra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta ed i tre giorni precedenti e Per_1
Pers successivi di vacanze scolastiche. Per quanto riguarda le vacanze estive, e Per_1
trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno.
Mantenimento e spese straordinarie.
In sede di audizione la ricorrente ha dato atto di svolgere un'attività lavorativa, con contratto a tempo determinato e stipendio mensile di € 850 mentre, a quanto a lei noto, il resistente, svolgerebbe dei lavori irregolari presso un Geometra e, in precedenza, anche presso un Bar in
Viareggio. Il resistente ha invece dichiarato di essere disoccupato;
tuttavia, costui è diplomato in ragioneria ed ha dichiarato di aver intrapreso il percorso per abilitarsi come agente immobiliare.
È indubbio, comunque, che entrambe le parti -a prescindere dalle loro contingenti situazioni- abbiano piena capacità lavorativa, essendo entrambi giovani e comunque in grado di utilmente ricollocarsi nel mondo del lavoro, avendo la ricorrente a quanto consta sempre lavorato come commessa o presso centri commerciali ed essendo il resistente in possesso di titoli che gli consentiranno verosimilmente di risolvere la sua attuale condizione di inoccupazione.
7 Si osserva inoltre che mentre la ricorrente non sopporta esborsi per canone di locazione, il resistente vive con la propria mamma in un immobile in affitto, pur essendo il canone in larga parte coperto dalle entrate derivanti dalla locazione di immobile ad uso commerciale di cui anche il resistente è proprietario.
Tenuto conto della rispettiva condizione patrimoniale e reddituale, come emerge dalle dichiarazioni delle parti e dai documenti versati in atti, dell'accordo tra le parti affinché l'intero ammontare dell'assegno unico sia percepito dalla madre, nonché alla luce del regime di frequentazione genitori-figli, è equo porre a carico del padre un contributo al mantenimento a favore dei figli minori nella somma mensile di €400 (€ 200 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, ponendo a carico del padre anche le spese straordinarie in ragione del 50%, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
L'assegno unico per i due figli sarà percepito per intero dalla ricorrente, come concordato dalle parti.
Non si fa luogo invece a pronuncia alcuna circa le spese relative allo stabilimento balneare per i mesi estivi, che non afferiscono alle spese straordinarie per i figli minori e che rappresentano esborsi di carattere voluttuario, che restano a carico del genitore che li sostiene e che usufruisce anche del servizio.
Spese di lite
Tenuto conto della parziale soccombenza di entrambe le parti sulle domande proposte e della decisione assunta nel primario interesse dei minori, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pers
- affida e congiuntamente a entrambi i genitori, che congiuntamente eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
8 - salvo diversi e migliori accordi tra le parti, la frequentazione padre-figli sarà così strutturata a partire dal mese di marzo 2025:
o Settimana A: dal mercoledì all'uscita della scuola sino al giovedì, allorquando vengono riaccompagnati a scuola e dal venerdì all'uscita della scuola sino al sabato mattina prima di pranzo;
o Settimana B: dal mercoledì all'uscita della scuola sino al giovedì, allorquando viene riaccompagnato a scuola e dal sabato mattina prima dell'ora di pranzo al lunedì mattina allorquando viene riaccompagnato a scuola;
la madre si occuperà di riprendere i minori il sabato mattina, mentre gli altri spostamenti sono a carico del padre. Pers Fino al mese di marzo 2025, pernotterà presso il padre seguendo la seguente scansione:
o nel mese di dicembre, due pernotti nei finesettimana in cui anche il fratello dorme presso il padre;
o nei mesi di gennaio e febbraio, si aggiungerà anche un pernotto infrasettimanale, nei giorni in cui anche il fratello dorme presso il padre, arrivando a tre pernotti al mese;
Pers durante le vacanze natalizie e trascorreranno con ciascun genitore una settimana, Per_1
alternando i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre 6 gennaio, alternando i giorni 24-25 dicembre Pers
1-6 gennaio;
per il corrente anno, in cui ancora per è stabilito un regime transitorio, vale per
Pers le vacanze natalizie di il calendario ordinario;
il giorno di Natale 2024 sarà trascorso dai bambini con il padre;
Pers ed alterneranno fra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta ed i tre giorni precedenti e Per_1
successivi di vacanze scolastiche;
Pers durante le vacanze estive, e trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche Per_1
non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
- pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la Controparte_1 somma mensile di € 400 (€ 200 per ciascun figlio), da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale Istat;
9 - pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- prende atto dell'accordo tra le parti per la percezione dell'integrale ammontare dell'assegno unico da parte della madre;
- respinge le altre domande proposte;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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