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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Antonino Campanella nel procedimento civile iscritto al n. 1501-1/2024 R.G., promosso da
Parte_1
ricorrente nei confronti di e, per essa, CP_1 Controparte_2
resistente letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha emesso la seguente:
ORDINANZA
1. Va premesso che, con decreto del 23 ottobre 2024, in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente, inaudita altera parte, ex art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., questo Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo per cui è causa (id est mutuo fondiario del 23 febbraio 2007 a rogito del notaio , repertorio n. 54.181, raccolta n. 13.254). Persona_1
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19 febbraio 2025, parte ricorrente ha chiesto la conferma del decreto e parte resistente la revoca.
2. L'art. 615, comma 1, c.p.c. prevede la possibilità per il giudice di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo nel caso in cui concorrano “gravi motivi” e sempre che vi sia “istanza di parte”. I
“gravi motivi” ricorrono ogniqualvolta sussistano il fumus boni iuris ed il periculum in mora, quindi, ogniqualvolta - all'esito di una cognizione sommaria - appaia presumibile che l'opposizione possa essere fondata e che il debitore possa subire un pregiudizio, anche di natura patrimoniale (cfr. sul punto Cass. civ, sezioni unite, n. 19889/2019).
Nel caso in esame, sotto il profilo del fumus boni iuris, parte ricorrente ha sollevato contestazioni in ordine alla titolarità del credito sotto il profilo della non equivalenza fra prova della pubblicità delle cessioni e prova della stipula delle stesse, nonché in ordine al necessario controllo del carattere vessatorio di clausole del contratto fonte del credito azionato (Cass. civ., sezioni unite, n. 9479/2023), evidenziando aspetti che devono essere sottoposti ad un più ampio contraddittorio nel merito, non compatibile con il carattere sommario della presente fase.
1 Sotto il profilo del periculum ha evidenziato il rilevante importo del credito azionato di € 132.967,70.
Il dubbio sussistente sulla titolarità del credito in capo alla società procedente e l'ingente importo del credito per cui si procede, integrano i “gravi motivi” per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e impongono la conferma del decreto emesso inaudita altera parte il 23 ottobre 2024.
3. Trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa, la decisione sulle spese processuali deve essere riservata al merito della controversia, ai sensi del combinato disposto art. 91 c.p.c. e art. 669-septies c.p.c.;
per questi motivi
1) Conferma il decreto inaudita altera parte del 23 ottobre 2024, quindi, sospende l'efficacia esecutiva del titolo per cui è causa, nella parte in cui consentirebbe alla società odierna ricorrente di agire in esecuzione nei confronti della ricorrente.
2) Spese al merito.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Marsala, 03 aprile 2025.
Il Giudice
Antonino Campanella
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