TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5435/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5435/2022 promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRACCIALE FRANCO, elettivamente domiciliato in VIA VITRUVIO
VACCA, 12 04022 FONDI presso il difensore avv. BRACCIALE FRANCO
DANIELA FIORE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
BRACCIALE FRANCO, elettivamente domiciliato in VIA VITRUVIO
VACCA, 12 04022 FONDI presso il difensore avv. BRACCIALE FRANCO
ATTORI
c o n t r o
Controparte_1
(C.F. , contumace
[...] P.IVA_1
CONVENUTO
Oggetto: liquidazione quota societaria
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 03 dicembre 2024
IN FATTO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione , premesso che in data 27 luglio Parte_2
2016 era deceduto , socio della UZ NC & FI IN CP_1 snc con la quota del 50% e di cui gli attori erano eredi legittimi, convenivano la società predetta affinchè, a termini dell'art. 10 dello Statuto sociale, fosse determinato il valore della quota di spettanza del socio deceduto nell'importo di € 854.000,00, ovvero in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, e la società fosse condannata al pagamento della somma corrispondentemente quantificata, oltre agli interessi dal 28 gennaio 2017 al soddisfo.
Nella contumacia della società convenuta, erano, quindi, espletate distinte indagini peritali, di natura estimativa e tecnico-contabile, all'esito delle quali, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 03 dicembre 2024, era definitivamente decisa in data 06 febbraio 2025.
IN DIRITTO
Preliminarmente la domanda di liquidazione della quota del socio deceduto, facendo valere un'obbligazione della società e non degli altri soci, deve essere proposta, ai sensi dell'art. 2266 c.c., nei confronti della società, quale soggetto passivamente legittimato, potendo, ma non dovendo, essere proposta anche nei riguardi dei soci superstiti (Cass. 11298/2001).
Né, a fronte della legittimazione passiva della società, il contraddittorio deve essere necessariamente esteso al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Neppure inficia l'esperibilità dell'azione, la sopravvenuta messa in liquidazione della società, con nomina a liquidatore del prof. Per_1
conseguendo l'estinzione della società, a termini dell'art. 2495 c.c.,
[...] alla sua cancellazione dal registro delle imprese all'esito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione. Nel merito, l'art. 2284 c.c., quale richiamato dall'art. 2293 stesso codice, prevede che, salva contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di un socio, gli altri debbano liquidare la quota agli eredi a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi;
Nello specifico, l'art. 10 del vigente Statuto della UZ NC & FI IN snc recita nel senso che, in caso di morte del socio, i soci superstiti decideranno se liquidare la quota del socio defunto ovvero continuare la società con gli eredi dello stesso, dovendo, nel caso che decidano per la liquidazione, darvi luogo per la metà entro e non oltre i sei mesi successivi, senza corresponsione di interessi, e, per la residua metà, entro e non oltre i pagina 2 di 4 due anni successivi, calcolando gli interessi sulla somma al tasso ufficiale di sconto. Orbene, l'indagine tecnica condotta dall'arch. ha permesso Persona_2 di stimare, all'esito di convincente iter logico-argomentativo, il valore degli immobili facenti parte del patrimonio sociale in € 1.591.075,00 La dott.ssa cui è stata affidata la parte contabile- Parte_3 valutativa del patrimonio societario, ha concluso, sulla scorta di considerazioni immuni da vizi logico-giuridici e delle conclusioni dell'indagine estimativa dell'arch. per un valore del patrimonio Per_2 societario, tenuto conto delle poste attive e passive, pari ad € 1.603.000,33 alla data del decesso di . CP_1
Ne consegue una quota spettante agli eredi del socio deceduto pari ad € 801.500,17.
In ragione del disposto statutario in merito al saggio ed alla decorrenza degli interessi, la somma sopra indicata deve essere maggiorata dell'importo di € 40.442,82 a titolo di interessi maturati alla data di deposito dell'elaborato peritale (29 febbraio 2024) nonché dell'ulteriore importo giornaliero di € 98,82 sino al saldo.
Non convince, infatti, la tesi del ctp di parte attrice in merito alla valutazione nella sua interezza del terreno oggetto di confisca per il 50% per effetto di un provvedimento del Tribunale Penale di Latina,
Ad oggi, infatti, per stesso dire del consulente di parte, tuttora vige il relativo provvedimento, ad onta dell'asserita richiesta di cancellazione della confisca stessa, sicchè, a prescindere dal mancato coinvolgimento di nella CP_1 vicenda penale, il cespite non può che essere compreso nel patrimonio societario solo per il 50%.
Le spese di causa seguono, infine, la soccombenza della società convenuta e sono liquidate come in dispositivo in ragione della somma accordata agli attori.
Coerentemente sono definitivamente poste a carico della convenuta le spese relative alle consulenze d'ufficio.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
accerta il valore della quota di in € 841.942,99, comprensivo CP_1 degli interessi al 29 febbraio 2024, oltre all'importo giornaliero successivo di pagina 3 di 4 € 98,82 sino al saldo;
condanna la UZ NC & FI IN s.n.c. al pagamento in favore di e LA FI della complessiva somma di € 841.942,99, oltre Parte_1 agli interessi successivi al 29 febbraio 2024 in ragione di € 98,82 giornaliero sino al saldo;
condanna la UZ NC & FI IN s.n.c. alle spese del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000.00, liquida complessivamente in favore di e LA Parte_1
FI, in € 20.000,00 per compensi ed in € 1.713,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa se e come dovute;
pone le spese di ctu a carico definitivo della società convenuta, con previsione di solidarietà a carico di parte attrice.
Latina 06 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5435/2022 promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRACCIALE FRANCO, elettivamente domiciliato in VIA VITRUVIO
VACCA, 12 04022 FONDI presso il difensore avv. BRACCIALE FRANCO
DANIELA FIORE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
BRACCIALE FRANCO, elettivamente domiciliato in VIA VITRUVIO
VACCA, 12 04022 FONDI presso il difensore avv. BRACCIALE FRANCO
ATTORI
c o n t r o
Controparte_1
(C.F. , contumace
[...] P.IVA_1
CONVENUTO
Oggetto: liquidazione quota societaria
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 03 dicembre 2024
IN FATTO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione , premesso che in data 27 luglio Parte_2
2016 era deceduto , socio della UZ NC & FI IN CP_1 snc con la quota del 50% e di cui gli attori erano eredi legittimi, convenivano la società predetta affinchè, a termini dell'art. 10 dello Statuto sociale, fosse determinato il valore della quota di spettanza del socio deceduto nell'importo di € 854.000,00, ovvero in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, e la società fosse condannata al pagamento della somma corrispondentemente quantificata, oltre agli interessi dal 28 gennaio 2017 al soddisfo.
Nella contumacia della società convenuta, erano, quindi, espletate distinte indagini peritali, di natura estimativa e tecnico-contabile, all'esito delle quali, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 03 dicembre 2024, era definitivamente decisa in data 06 febbraio 2025.
IN DIRITTO
Preliminarmente la domanda di liquidazione della quota del socio deceduto, facendo valere un'obbligazione della società e non degli altri soci, deve essere proposta, ai sensi dell'art. 2266 c.c., nei confronti della società, quale soggetto passivamente legittimato, potendo, ma non dovendo, essere proposta anche nei riguardi dei soci superstiti (Cass. 11298/2001).
Né, a fronte della legittimazione passiva della società, il contraddittorio deve essere necessariamente esteso al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Neppure inficia l'esperibilità dell'azione, la sopravvenuta messa in liquidazione della società, con nomina a liquidatore del prof. Per_1
conseguendo l'estinzione della società, a termini dell'art. 2495 c.c.,
[...] alla sua cancellazione dal registro delle imprese all'esito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione. Nel merito, l'art. 2284 c.c., quale richiamato dall'art. 2293 stesso codice, prevede che, salva contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di un socio, gli altri debbano liquidare la quota agli eredi a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi;
Nello specifico, l'art. 10 del vigente Statuto della UZ NC & FI IN snc recita nel senso che, in caso di morte del socio, i soci superstiti decideranno se liquidare la quota del socio defunto ovvero continuare la società con gli eredi dello stesso, dovendo, nel caso che decidano per la liquidazione, darvi luogo per la metà entro e non oltre i sei mesi successivi, senza corresponsione di interessi, e, per la residua metà, entro e non oltre i pagina 2 di 4 due anni successivi, calcolando gli interessi sulla somma al tasso ufficiale di sconto. Orbene, l'indagine tecnica condotta dall'arch. ha permesso Persona_2 di stimare, all'esito di convincente iter logico-argomentativo, il valore degli immobili facenti parte del patrimonio sociale in € 1.591.075,00 La dott.ssa cui è stata affidata la parte contabile- Parte_3 valutativa del patrimonio societario, ha concluso, sulla scorta di considerazioni immuni da vizi logico-giuridici e delle conclusioni dell'indagine estimativa dell'arch. per un valore del patrimonio Per_2 societario, tenuto conto delle poste attive e passive, pari ad € 1.603.000,33 alla data del decesso di . CP_1
Ne consegue una quota spettante agli eredi del socio deceduto pari ad € 801.500,17.
In ragione del disposto statutario in merito al saggio ed alla decorrenza degli interessi, la somma sopra indicata deve essere maggiorata dell'importo di € 40.442,82 a titolo di interessi maturati alla data di deposito dell'elaborato peritale (29 febbraio 2024) nonché dell'ulteriore importo giornaliero di € 98,82 sino al saldo.
Non convince, infatti, la tesi del ctp di parte attrice in merito alla valutazione nella sua interezza del terreno oggetto di confisca per il 50% per effetto di un provvedimento del Tribunale Penale di Latina,
Ad oggi, infatti, per stesso dire del consulente di parte, tuttora vige il relativo provvedimento, ad onta dell'asserita richiesta di cancellazione della confisca stessa, sicchè, a prescindere dal mancato coinvolgimento di nella CP_1 vicenda penale, il cespite non può che essere compreso nel patrimonio societario solo per il 50%.
Le spese di causa seguono, infine, la soccombenza della società convenuta e sono liquidate come in dispositivo in ragione della somma accordata agli attori.
Coerentemente sono definitivamente poste a carico della convenuta le spese relative alle consulenze d'ufficio.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
accerta il valore della quota di in € 841.942,99, comprensivo CP_1 degli interessi al 29 febbraio 2024, oltre all'importo giornaliero successivo di pagina 3 di 4 € 98,82 sino al saldo;
condanna la UZ NC & FI IN s.n.c. al pagamento in favore di e LA FI della complessiva somma di € 841.942,99, oltre Parte_1 agli interessi successivi al 29 febbraio 2024 in ragione di € 98,82 giornaliero sino al saldo;
condanna la UZ NC & FI IN s.n.c. alle spese del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000.00, liquida complessivamente in favore di e LA Parte_1
FI, in € 20.000,00 per compensi ed in € 1.713,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa se e come dovute;
pone le spese di ctu a carico definitivo della società convenuta, con previsione di solidarietà a carico di parte attrice.
Latina 06 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
pagina 4 di 4