Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2199/2023 tra le parti:
c.f. , in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ambrosetti,
[...] C.F._2
elettivamente domiciliato in Como (CO), via G.B. Grassi n. 7, presso lo studio del difensore;
ATTORE
, c.f. , rappresentato e Parte_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. Tommaso Stanghellini, elettivamente domiciliato in Pistoia, Via Cavour n. 37
– Palazzo del Balì, presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Attore: IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., l'intervenuta decadenza della convenuta dal disconoscimento, tardivamente proposto, in merito alle certificazioni annuali di cui al doc. n. 12 e per l'effetto respingere la relativa eccezione. NEL
MERITO: - accertato e dichiarato il carattere prevalentemente sanitario delle prestazioni effettuate dal 23/07/2013 al 31/12/2019 dall' presso la Parte_2
Casa di Riposo “Lina Erba” in favore della sig.ra per l'effetto, dichiarare la Persona_1 pagina 1 di 23
qualità di unico erede della sig.ra nonché quale coobbligato, le somme Persona_1 indebitamente corrisposte negli anni a titolo di rette mensili, per complessivi € 162.860,00 oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, 4° co c.c., ovvero quella somma maggiore e /o minore che dovesse risultare ad istruttoria esperita o ritenuta equa dal Giudice. - Vinte le spese di Giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: - In caso di mancato accoglimento dell'eccezione di tardività dell'avversario disconoscimento, si propone istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. delle certificazioni di cui al doc. 12 attoreo, sia con riguardo alle sottoscrizioni, che con riguardo alla conformità delle copie ai relativi originali. A tal fine ci si rende disponibili a produrre l'originale del contratto di ingresso inter partes (già prodotto telematicamente come doc. 1), nonché gli originali delle certificazioni, prodotti come docc.
18/19/20/21/22/23/24/25, in possesso del sottoscritto difensore, secondo le indicazioni e con le modalità che il Giudice riterrà opportune. Disporsi, ai fini della verificazione richiesta in via subordinata rispetto all'eccepita decadenza, CTU grafologica sui documenti disconosciuti.
- disporsi CTU medica volta ad accertare la natura prevalentemente sanitaria delle prestazioni o l'inscindibilità delle stesse a quelle di natura assistenziale erogate dalla struttura in favore della sig.ra - si chiede l'interrogatorio formale dell'istituto convenuto nonché di Per_1
essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli: (…).
Convenuto: come in comparsa di risposta e riportate anche nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. che qui di seguito si trascrivono: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) In via preliminare: (a) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande ed eccezioni avanzate dall'attore o, in ipotesi, la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c. vigente al momento della notifica dell'atto stesso;
(b) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore; (c) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto. 2) Nel merito: (a) in tesi, rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto;
(b) in ipotesi comunque ridurre l'ammontare del quantum oggetto della domanda di condanna per tutte le ragioni esposte in narrativa a somma non superiore ad Euro 85.654,21. 3) In ogni caso, dichiarare non dovuti gli interessi richiesti dall'attore. 4) Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite”.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 23 Con atto di citazione notificato il 6/10/2023, ha riassunto nei confronti Parte_1
Co dell' (di seguito: « » o « ») il giudizio NTroparte_1 CP_3
precedentemente incardinato dinanzi al Tribunale di Como (n. 2596/2022 r.g.) il quale, con ordinanza del 9/06/2023, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di questo
Tribunale.
Nella citazione dinanzi al Tribunale di Milano, l'attore aveva formulato le seguenti conclusioni: «Accertato e dichiarato il carattere prevalentemente sanitario delle prestazioni effettuate dal 23/07/2013 al 23/01/2020 dall' presso la Parte_2
Casa di Riposo “Lina Erba” in favore della sig.ra , condannare il predetto Persona_1
istituto a restituire al sig. le somme versate negli anni quali rette mensili per Parte_1 complessivi € 165.527,00 oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo, e oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo, ovvero a quella somma maggiore e /o minore che dovesse risultare ad istruttoria esperita».
Per_ A fondamento di quelle domande aveva allegato: che in data 23/07/2013, Per_1
venne ricoverata presso la casa di riposo «Lina BA, sita in Porlezza (CO), via Lungolago
Matteotti n. 17, di proprietà dell' ; che tra l' e Parte_2 Pt_2
figlio della sig.ra venne stipulato un «contratto di ingresso per la Parte_1 Per_1
fornitura di servizi sanitari assistenziali» con cui il sig. in qualità di contraente, e la Pt_1
sig.ra in qualità di ospite, si obbligarono, in solido tra loro, a pagare la retta Per_1 giornaliera di € 63,78, quale corrispettivo per il godimento dei servizi erogati;
che la sig.ra
[...]
già al suo ingresso nella casa di riposo, era affetta da insufficienza mentale grave, Per_1
stabilizzata e irreversibile, ossia da demenza tipo «Alzheimer», accertata dalla Commissione
Medica con verbale definitivo del 23/05/2014, sulla base della valutazione proposta dal CML quale «invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, data decorrenza 15/05/2013»; che, come si evince dalla scheda infermieristica dell'Istituto, al momento dell'ingresso nella struttura, la sig.ra oltre a essere affetta da grave demenza senile con disturbi comportamentali e Per_1
reduce da una recente frattura femorale destra, presentava astenia, gravi problemi intestinali, difficoltà ad alimentarsi (veniva imboccata con cibi morbidi) e a deambulare, se non con l'assistenza del personale, e necessitava altresì dell'utilizzo del pannolone;
che la stessa, oltre alla terapia specifica per la malattia che la affliggeva (Seroquel), assumeva antidolorifici e lassativi per impossibilità di scaricarsi spontaneamente e, talvolta, veniva necessariamente coadiuvata con sonda rettale;
che la paziente, inoltre, era costretta ad assumere ulteriori pagina 3 di 23 farmaci (OL – DU) a causa delle piaghe da decubito (tallone e parte sacrale) che dovevano essere medicate quotidianamente, spesso doveva ricorrere all'assunzione di terapie antibiotiche per l'insorgenza di malattie polmonari ed era soggetta ad attacchi di vomito, per i quali le venivano somministrati farmaci anti vomito quali iniezioni di IL e levopraid;
che, oltre alle terapie farmacologiche, il piano di trattamento terapeutico a cui era sottoposta la sig.ra comprendeva anche una serie di terapie psicologiche a cadenza Per_1
plurisettimanale (doll-therapy – arteterapia – massaggio – stimolazione tattile) utilizzate per il miglioramento del disturbo cognitivo, del tono dell'umore e dello stato funzionale, del benessere fisico e psicologico;
che la malattia della sig.ra era di gravità tale che il Per_1
figlio, con decreto emesso dal Tribunale di Como in data 12/06/2014, era stato nominato suo amministratore di sostegno;
che le condizioni di salute della sig.ra già Per_1
compromesse al momento del ricovero, si aggravarono progressivamente, tanto che in data
11/02/2016, era descritta come «stazionaria, confabulante e non collaborante;
grave decadimento cognitivo e magrezza patologica;
ospite asterica e debilitata»; che in data
11/01/2020 il responsabile sanitario riscontrò «un grave decadimento organico e cerebrale senile – fisicamente è in uno stato cachettico, anchilosata in atteggiamento fetale e cerebralmente completamente destrutturata»; che il 23/01/2020 la sig.ra morì Per_1
presso la struttura;
che per la degenza della sig.ra da luglio 2013 al decesso, sono Per_1
state corrisposte rette mensili di un importo complessivo di € 165.527,00; che già dal mese di aprile 2018, il sig. chiese la sospensione delle rette nonché la restituzione delle Pt_1
somme già versate, ritenendo che, per legge, il pagamento non fosse dovuto, richiesta reiterata il 26/04/2021 e il 15/06/20, con invito alla stipula della negoziazione assistita, che però ebbe esito negativo.
In diritto l'attore aveva evidenziato che, a causa delle condizioni della salute della sig.ra
[...]
e considerata la necessità, in relazione a queste ultime, non già di mere prestazioni di Per_1
carattere assistenziale. ma di prestazioni di carattere socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria, l'intervento sanitario si era necessariamente attuato con l'inscindibilità di più apporti professionali e sociali, cosicché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze n. 4558/2012 e n. 22776/2016, tutti gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali dovevano ritenersi a carico del fondo sanitario: nel caso del malato di Alzheimer, la natura sanitaria delle attività di rilievo sanitario erogate in suo favore
è tale da assorbire nel medesimo regime di imputazione dei costi anche le connesse prestazioni di assistenza e di supporto alla persona. In altri termini, a parere del sig. Pt_1
pagina 4 di 23 quando la prestazione sanitaria e quella di assistenza hanno una correlazione tanto stretta da renderle di fatto inscindibili, entrambe sono di totale competenza del servizio sanitario. aveva richiamato anche Cass., n. 21528/2021 secondo cui ciò che distingue la Parte_1
prestazione sanitaria integrata inscindibile da quella socio-assistenziale non è la situazione di limitata autonomia del soggetto destinatario, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma l'individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio-assistenziale.
Da queste premesse, l'attore aveva tratto la conseguenza che le prestazioni socio-assistenziali erogate in favore della sig.ra durante il ricovero presso la casa di cura «Lina BA Per_1
erano inscindibilmente connesse a quelle sanitarie, queste ultime di consistente rilievo, attesa la gravità delle condizioni della degente, ed effettuate in forza di un programma terapeutico personalizzato.
Aveva infine concluso che, «quale contraente obbligato in solido con la sig.ra », Per_1
egli aveva adito il Tribunale di Como, in quanto foro del consumatore.
NT Nel costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Como, dopo alcune precisazioni in fatto, oltre a eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito, in via preliminare aveva formulato eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva.
In particolare, il convenuto aveva contestato la legittimazione attiva di Parte_1
rilevando come, dalla dichiarata qualità di coobbligato in solido con il debitore principale, non possa discendere il diritto alla restituzione di quanto asseritamente pagato dal debitore principale, posto che nella specie i pagamenti erano stati eseguiti dalla sola Persona_1
NT aveva poi contestato di essere legittimato passivo rispetto alla domanda dell'attore, che quest'ultimo avrebbe dovuto proporre nei confronti del . NTroparte_5
Nel merito, il convenuto eccepito la mancanza di prova dei pagamenti allegati dal sig.
rilevando come le fatture prodotte non fossero quietanzate e i pagamenti dimostrati Pt_1 ammontassero a € 15.620,00. NT Ancora nel merito dopo avere ripercorso l'evoluzione normativa nella materia delle prestazioni socio-sanitarie, aveva rilevato come, nel caso di malattie cronico-degenerative di un soggetto anziano, non suscettibili di regressione, ma comportanti una fase di lungo assistenza, come il morbo di Alzheimer, in cui la componente sanitaria e quella sociale delle prestazioni erogate non risultino operativamente distinguibili, occorre applicare la ripartizione forfettaria degli oneri, per cui la percentuale di costo riferibile all'assistenza sanitaria è a pagina 5 di 23 carico del S.S.N., mentre la percentuale di costo riferibile all'assistenza sociale resta a carico dell'utente o del Comune.
Il convenuto, richiamando sul punto la giurisprudenza di merito milanese e del Consiglio di
Stato, oltre alla deliberazione della Giunta Regionale Lombarda - D.G.R. 1046/17.12.2018, aveva ulteriormente argomentato nel senso che il morbo di Alzheimer, così come la demenza senile e le malattie neurodegenerative tipiche degli anziani, nonché le comorbilità connesse all'età avanzata, non sono curabili e le condizioni dell'ospite di RSA, pur indiscutibilmente affetto da plurime patologie, sono tali da richiedere una generica assistenza del personale della struttura per sopperire alla mancanza di autosufficienza nel compiere gli atti della vita quotidiana;
si tratterebbe, pertanto, di prestazioni a carattere prevalentemente assistenziale erogate nella fase c.d. di lungo assistenza, ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.P.C.M. 14/02/2001.
Anche nel caso all'esame, secondo IMS, la degenza della sig.ra durata ben sei anni Per_1
e mezzo, integrerebbe una prestazione prevalentemente assistenziale di lungo assistenza, cosicché la quota della retta corrisposta all' sarebbe relativa al corrispettivo di Pt_2
prestazioni assistenziali per lo svolgimento della vita quotidiana e non a prestazioni sanitarie.
Aveva altresì evidenziato che, al momento dell'ingresso nella struttura, la paziente parlava normalmente e aveva un udito nella norma, capacità di leggere, una buona capacità di scrivere e una manualità adeguata, poteva muoversi autonomamente.
Il convenuto, sul punto, aveva concluso che l'attore non aveva provato la prevalenza delle prestazioni sanitarie erogate alla sig.ra essendosi limitato ad allegare Per_1
documentazione attestante la condizione di salute della degente.
NT Dopo avere lamentato che non vi era, in capo a alcun obbligo di attivazione e che sarebbe stato onere del sig. segnalare agli organi regionali che le prestazioni erogate Pt_1
alla madre, a causa delle condizioni di salute di quest'ultima, avrebbero dovuto essere a carico del S.S.N., il convenuto aveva infine chiesto, in via gradata, che fosse ridotto l'ammontare delle somme da restituire, avuto riguardo alle sole rette versate nella fase terminale della malattia della sig.ra quali corrispettivo di prestazioni qualificabili come ad alta Per_1
integrazione sanitaria.
Il Tribunale di Como non aveva accolto la richiesta dell'attore di concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, fatte precisare le conclusioni, aveva assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nell'atto di citazione in riassunzione ha richiamato e reiterato le difese svolte Parte_1
davanti al giudice incompetente anche in replica alle eccezioni del convenuto, osservando: a)
pagina 6 di 23 quanto alla legittimazione attiva, su cui ha richiamato le note di udienza del 4/04/2023 dinanzi al Tribunale di Como, di avere sin dall'introduzione del giudizio dichiarato di agire quale figlio della sig.ra così implicitamente spendendo la propria qualità di erede Per_1
NT legittimario, come già accaduto nella fase di negoziazione assistita, mai contestata da
NT inoltre di essere l'unico contraente nel rapporto negoziale con in quanto la madre aveva sottoscritto il contratto come ospite;
b) quanto alla legittimazione passiva, che la RSA è il soggetto in favore del quale sono stati materialmente effettuati i pagamenti delle rette di degenza, oggetto della domanda restitutoria, indebiti perché eseguiti in forza di un impegno nullo per illiceità della causa e contrarietà all'ordine pubblico, ex art. 1418 c.c.; c) circa la prova dei pagamenti effettuati, di avere prodotto con note di udienza del 24/04/2023 le certificazioni annuali – dall'anno 2013 all'anno 2019 - rilasciate dalla casa di riposo «Lina
BA, attestanti l'ammontare complessivamente versato in quel periodo per la degenza della sig.ra per un totale di € 161.610,00; i pagamenti effettuati dal luglio 2013 al Per_1
dicembre 2019 sarebbero in realtà superiori e pari a € 162.860,00.
NT Si è costituito nel giudizio riassunto il quale, preliminarmente, sulla premessa che la riassunzione del processo non dà luogo a un nuovo giudizio, ma costituisce prosecuzione del giudizio originario, ha eccepito che l'attore, dinanzi al Tribunale di Como, sarebbe incorso in una inammissibile mutatio libelli in relazione al titolo della domanda, inizialmente contrattuale, poi iure successionis, e a all'eccezione di nullità del contratto di 23/07/2013 per illiceità della causa e contrarietà all'ordine pubblico, originariamente non proposta. In particolare, il sig. per la prima volta nella comparsa conclusionale, avrebbe, da un Pt_1
lato, dichiarato di agire non più quale coobbligato della madre, ma in qualità di erede, peraltro non dimostrata dal solo fatto di essere chiamato all'eredità della sig.ra dall'altro Per_1
lato, dedotto la nullità del contratto perché le prestazioni erogate dalla RSA dovevano essere a carico del Si tratterebbe di modifiche non consentite perché non conseguenti alle Pt_3
difese del convenuto.
Nel ribadire la contestazione circa la prova dei pagamenti di cui è stata domandata la
NT ripetizione, ha poi osservato che il documento n. 12 dell'attore contiene dieci diverse certificazioni, in violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c. che impone che ogni documento sia depositato in modo separato e singolarmente elencato nell'indice, e ha ricordato di avere già disconosciuto, nel giudizio a quo, la firma apposta su tali documenti avversari, nonché la conformità delle copie prodotte agli originali ex art. 2719 c.c..
pagina 7 di 23 Nel merito il convenuto ha reiterato le difese svolte dinanzi al Tribunale di Como;
ha
NT quantificato le somme che dovrebbe al limite restituire, ove fosse accolta la tesi avversaria, limitate alla quota della retta relativa alle prestazioni sanitarie, per un totale di €
85.654,21; ha chiesto, in subordine, che gli interessi sugli importi oggetto di ripetizione siano
NT dovuti solo dalla domanda giudiziale, stante la buona fede di
All'udienza di prima comparizione e trattazione sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nel rispetto dei quali le parti hanno depositato le memorie.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, non essendo state ammesse le prove richieste dalle parti (per l'attore, prova per testi, c.t.u. grafologica, c.t.u. medica e ordine di esibizione;
per il convenuto, prova testimoniale contraria).
Precisate le conclusioni, le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
***
1. In punto di rito, si precisa che la causa è stata trattata secondo le regole del processo ordinario di cognizione anteriori alle modifiche apportate dal d.l.vo n. 149/2022, in vigore quando è stato introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale di Como, in quanto, a seguito della riassunzione, il processo prosegue nelle sue forme originarie.
2. Hanno carattere preliminare le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva proposte dal convenuto.
2.1. La prima eccezione non attiene alla legitimatio ad causam, o legittimazione in senso proprio o formale, ma alla legittimazione c.d. sostanziale, in quanto relativa alla titolarità del rapporto controverso.
L'eccezione, così qualificata, è infondata.
nella citazione dinanzi al Tribunale di Como, ha allegato di essere figlio di Parte_1
ossia di colei che aveva eseguito i pagamenti di cui è stata chiesta la Persona_1
ripetizione e, per spiegare la scelta del foro, ha altresì precisato di essere coobbligato in solido con la debitrice principale. Poiché il giudice non ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ancorché richiesti dall'attore, quest'ultimo, nelle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/04/2023, in replica all'eccezione avversaria, ha precisato di avere agito nella qualità di erede della sig.ra e ha prodotto il certificato di stato di Per_1
famiglia storico e il certificato di nascita dello stesso nonché il certificato di morte Pt_1
sig.ra Per_1
pagina 8 di 23 Non coglie nel segno la tesi del convenuto secondo cui tale precisazione darebbe luogo a una non consentita mutatio libelli, alla luce dell'ormai decennale indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la modificazione della domanda può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali;
entro questi limiti, infatti, la domanda modificata si presenta connessa a quella originaria quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite, e senza aggiungersi alla domanda iniziale, si aggiunge ad essa (Cass., Sez. Unite, n. 12310 del 15/06/2015);
Nel caso di specie, il sig. si è limitato a precisare il titolo della domanda, alternativo a Pt_1 quello che poteva essere desunto dall'atto introduttivo laddove aveva detto di agire quale coobbligato;
titolo fondato sui medesimi fatti ab origine allegati (ossia, l'essere figlio di
[...]
deceduta prima del giudizio). Per_1
La difesa non può poi ritenersi tardiva per essere stata svolta all'udienza di precisazione delle conclusioni: poiché il giudice, come detto, non aveva concesso il termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., le note per l'udienza di precisazione delle conclusioni costituivano la prima sede utile per precisare o modificare le domande e le eccezioni.
Con la produzione del certificato di nascita di è provata la qualità di figlio di Parte_1
il cui decesso è dimostrato dal relativo certificato di morte (cfr. documenti Persona_1
prodotti con le note di udienza del 26/04/2023). Poiché da ciò discende, ex lege, la qualità di erede legittimario in capo all'attore, quest'ultima è da ritenersi dimostrata, in mancanza di specifiche contestazioni del convenuto, in conformità delle regole sull'onere della prova delineate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Unite, n. 12065 del
29/05/2014).
L'attore, peraltro, con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata in questo giudizio, ha prodotto anche la dichiarazione di successione di in cui il Persona_1
sig. è indicato come unico erede, essendo i genitori divorziati e comunque il padre Pt_1
deceduto nel 2020, come risulta dalla sentenza del Tribunale di Como e dall'estratto dell'atto di morte (doc. 26-28). Tali produzioni documentali sono ammissibili perché, come già rilevato, dinanzi al Tribunale di Como non era stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., che segnano il limite di ammissibilità delle istanze istruttorie.
pagina 9 di 23 2.2. È infondata anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, intesa stavolta come legitimatio ad causam, perché ha correttamente proposto l'azione di Parte_1 ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto indicato nella citazione come colui che ha ricevuto i pagamenti: le considerazioni del convenuto sulle obbligazioni eventualmente gravanti sul attengono al merito della controversia e non incidono sulla condizione Pt_3 dell'azione.
3. Non può essere condivisa neppure la tesi secondo cui la nullità del contratto concluso con l' sarebbe stata dedotta tardivamente nelle note per l'udienza del 26/04/2023: posto che Pt_2 la nullità contrattuale può essere eccepita e rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvi i limiti derivanti dal giudicato interno (cfr. ex plurimis: Cass., n. 34590 dell'11/12/2023, su un caso analogo), ha legittimamente formalizzato la Parte_1
domanda di accertamento incidentale della nullità negoziale in base ai medesimi fatti e ragioni di diritto articolati nell'atto introduttivo, limitandosi a ricondurre le difese già svolte entro un preciso perimetro normativo.
È ammissibile anche la modifica della domanda da accertamento incidentale della nullità
«Accertato e dichiarato il carattere prevalentemente sanitario delle prestazioni effettuate dal
23/07/2013 al 23/01/2020 dall' presso la Casa di Parte_2
Riposo “Lina Erba” in favore della sig.ra e, per l'effetto, la nullità del Persona_1 contratto di ingresso stipulato tra le parti per illiceità della causa e contrarietà all'ordine pubblico, condannare (…)»] ad accertamento principale della nullità del contratto proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. depositata in questa sede perché entrambe le domande impongono al giudice di dichiarare la nullità in dispositivo con effetto di giudicato in assenza di impugnazione (cfr. Cass., Sez. Unite, 12/12/2014, n. 26242).
4. Nel merito, la domanda in questione è fondata e può essere accolta per quanto di ragione.
4.1. in qualità di erede di ha eccepito la nullità del contratto Parte_1 Persona_1
NT concluso con per l'accoglienza e il ricovero della madre nella RSA «Lina BA, che prevedeva il pagamento della retta da parte del contraente e della degente, deducendo che le prestazioni socio-assistenziali fornite dalla casa di cura erano «inscindibilmente connesse» a quelle sanitarie e, come tali, incluse in quelle a carico del e soggette al regime di Pt_3
gratuità; ha quindi proposto azione di ripetizione delle somme indebitamente versate a titolo di retta del ricovero.
4.2. Preliminarmente è utile comporre il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
pagina 10 di 23 In ordine ai servizi socio-sanitari, che intersecano sia la materia della tutela della salute che quella dei servizi sociali, concorrono le competenze dello Stato e quelle delle Regioni.
La legge n. 833/1978, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, al fine di garantire a tutti i cittadini il diritto di accedere in condizioni di uguaglianza alle prestazioni sanitarie, all'art. 5 prevede che la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni in materia sanitaria sia esercitata dallo Stato, oltre che con legge o atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri.
L'art. 30, legge n. 730/1983 (legge finanziaria 1984) dispone che, per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento, mentre sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Queste ultime sono descritte dall'art. 1 del d.P.C.M. 08/08/1985, richiamato anche della parte opponente, recante
«Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833» come «le attività che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio-assistenziali, purché siano dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.»: l'art. 6 del d.P.C.M. specifica che rientrano tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, con imputazione dei relativi oneri al Fondo sanitario nazionale, i ricoveri in strutture protette, comunque denominate, sempre che le stesse svolgano le attività di cui all'art. 1, e, per quanto interessa in questa sede, chiarisce che le prestazioni erogate in tali strutture devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente, «alla cura degli anziani, limitatamente agli stati morbosi non curabili a domicilio» e che «Nei casi in cui non sia possibile, motivatamente, disgiungere l'intervento sanitario da quello socio-assistenziale, le regioni possono, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assicurate dal Fondo sanitario nazionale, avvalersi mediante convenzione di istituzioni pubbliche o, in assenza, di istituzioni private. In questi casi le regioni possono prevedere che l'onere sia forfettariamente posto a carico, in misura percentuale, del Fondo sanitario nazionale o degli enti tenuti all'assistenza sociale in proporzione all'incidenza rispettivamente della tutela sanitaria e della tutela assistenziale, con eventuale partecipazione da parte dei cittadini.».
pagina 11 di 23 Successivamente è intervenuto il d.l.vo n. 502/1992 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421») che, all'art. 3-septies, rubricato «Integrazione sociosanitaria», in vigore dal 31/07/1999, definisce come
«prestazioni sociosanitarie» tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. Lo stesso articolo distingue tra: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite, per le quali la regione determina il finanziamento sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento statale;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute, che sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale. La norma, nel rinviare a un successivo atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione sia delle singole prestazioni da ricondurre a tali tipologie sia delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, specifica intanto che queste ultime
«sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da
HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico- degenerative», e che «sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.».
In attuazione dell'art. 3-septies, d.l.vo n. 502/1992, quale nuovo atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie dopo il d.P.C.M. 08/08/1985, è stato emanato il d.P.C.M. 14/02/2001 il quale, all'art. 2, specifica i criteri in base ai quali sono definite le tipologie delle prestazioni socio-sanitarie previste dal citato art. 3-septies, d.l.vo n.
502/1992: a) la natura del bisogno, da determinarsi tenendo conto delle funzioni psicofisiche, della natura delle attività del soggetto e relative limitazioni, della modalità di partecipazione alla vita sociale e dei fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento;
b) l'intensità dell'intervento assistenziale, stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato (la fase intensiva, caratterizzata da pagina 12 di 23 un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità
e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;
la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi); c) la complessità dell'intervento assistenziale, determinata con riferimento alla composizione dei fattori produttivi impiegati (professionali e di altra natura), e alla loro articolazione nel progetto personalizzato;
d) la durata dell'intervento.
Sulla scorta di tali criteri, l'art. 3 del d.P.C.M. 14/02/2001 definisce le tipologie delle prestazioni socio-sanitarie, distinguendo tra: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, di competenza delle aziende unità sanitarie locali e a carico delle stesse, inserite in progetti personalizzati di durata ed erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o CP_6
nell'àmbito di strutture residenziali e semiresidenziali: sono quelle prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, di competenza dei comuni, prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata ed erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza: si tratta di tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;
tra i diversi interventi compresi in questa tipologia di prestazioni, sono indicati gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
c) prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria, erogate dalle aziende sanitarie e a carico del fondo sanitario, in regime ambulatoriale domiciliare o nell'àmbito di strutture residenziali e semiresidenziali, in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza: sono tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-
pagina 13 di 23 infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative; si tratta di prestazioni attribuite alla fase post-acuta, caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'àmbito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza.
Nella tabella richiamata dall'art. 4, comma 1 del d.P.C.M. 14/02/2001, relativa ai criteri di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, in base ai quali deve avvenire la programmazione a livello regionale, vengono individuate le quote di compartecipazione alla spesa delle diverse prestazioni. Al riguardo, per le prestazioni destinate ad anziani e a persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative non curabili a domicilio, consistenti nella cura e nel recupero funzionale tramite servizi residenziali a ciclo continuativo e diurno, compresi interventi e servizi di sollievo alla famiglia, si distingue tra: 1) «l'assistenza in fase intensiva e le prestazioni a elevata integrazione nella fase estensiva», di cui gli oneri economici sono al 100% a carico del
2) le «forme di lungoassistenza semiresidenziali e residenziali», delle quali il 50% del Pt_3
costo complessivo è a carico del e il restante 50% è a carico del fatta salva, Pt_3 CP_7 nel secondo caso, la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.
Questa impostazione è confermata dal d.P.C.M. 29/11/2001 («Definizione dei livelli essenziali di assistenza», cc.dd. LEA) che, nell'allegata tabella (allegato 1), sezione 1C (area integrazione socio-sanitaria), punto 9 (assistenza territoriale residenziale, cfr. pagina 44), con riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani, prevede che sono comprese nei LEA, e sono quindi integralmente a carico del le prestazioni di cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti in fase Pt_3 intensiva ed estensiva, mentre sono a carico dell'utente o del Comune per una quota del 50% le prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale.
Analogamente il successivo d.P.C.M. 12/01/2017, nel definire e aggiornare i LEA garantiti dal S.S.N., all'art. 30, relativo all'assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, distingue tra: a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari pagina 14 di 23 criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore, aventi una durata limitata (di norma non superiore a 60 giorni) e a carico del S.S.N.: vengono in rilievo i trattamenti erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici, educazione terapeutica al paziente e al caregiver; b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti, a carico del S.S.N. per una quota del 50% della tariffa giornaliera: si tratta di prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e attività di socializzazione e animazione.
Così ricostruito il panorama normativo, si può affermare in estrema sintesi e in linea teorica che, all'epoca dei fatti di causa, potevano essere erogate gratuitamente, in quanto i relativi oneri erano posti a carico del unicamente le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di Pt_3 cui all'art. 3, comma 1 del d.P.C.M. 14/02/2001 e le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3, comma 3 dello stesso decreto;
al contrario, per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella prevista dall'art. 4, comma 1, dello stesso decreto e ai sensi dell'art. 30, comma 2, d.P.C.M. 12/01/2017, era stabilita la ripartizione forfetaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del e per una quota del Pt_3
50% a carico del Comune o dell'utente (tenuto conto dell'indicatore I.S.E.E.).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Cass., 11/12/2023, n. 34590 che richiama
Cass. n. 28321 del 2017; Cass. n. 4558 del 2012; Cass. n. 22776 del 2016) ha chiarito come debba essere interpretata la nozione di «prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria» rilevando che: a) ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socio- assistenziali, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite «se non congiuntamente» alla attività di natura socio-assistenziale, talché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni, di natura diversa, debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute pagina 15 di 23 dell'assistito, e dunque la complessiva prestazione deve essere erogata a titolo gratuito;
b) la disciplina del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico dell'Amministrazione pubblica, concerne, per l'appunto, l'erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie «inscindibili» da quelle socioassistenziali, e presuppone, pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto a un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo;
c) l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale «inscindibile» dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale «pura», non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma risiede, invece, nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale, e ciò perché in tal caso, l'intervento «sanitario-socio assistenziale» rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata o accreditata garantisce all'assistito dal S.S.R., attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico;
in altri termini, il discrimen per ritenere la prestazione socio-assistenziale «inscindibilmente connessa» a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima, consiste nella «individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato» (e, dunque, non connotato da occasionalità).
Con specifico riguardo ai soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer, la S.C.
(sentenza n. 4558/2012) ha chiarito che l'attività prestata in loro favore, ove ricoverati in istituto di cura, è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del S.S.N., ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730/1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ai sensi dell'art. 1, d.P.C.M. 8/08/1985 (ratione temporis applicabile), alla tutela della salute del cittadino.
Il concetto è stato ribadito della Sezione Lavoro della S.C. (sentenza n. 22776/2016) secondo cui «in tema di prestazioni a carico del l'art. 30 della l. n. 730 del 1983 - che per la Pt_3
prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della lelle n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-
pagina 16 di 23 assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del . Pt_3
In applicazione di questi principi, la Sezione Prima della S.C., più di recente (v. Cass. n.
16409, n. 16410, n. 19303 e n. 19305 del 2021), ha respinto alcuni ricorsi proposti da
[...]
nel territorio della Regione Lombardia, volti ad ottenere, dai parenti dei ricoverati CP_8
malati di Alzheimer, un'integrazione della retta, ritenendo che, nella specie, il Tribunale, con accertamento in fatto non sindacabile, a fronte di una motivazione logica e coerente, avesse accertato che la patologia di cui erano affetti i degenti (morbo di Alzheimer) comportava un'attività intrinsecamente di carattere sanitario, quindi di competenza del NTroparte_5
ai sensi dell'art. 30, legge n. 730/1983, stante la netta prevalenza delle prestazioni
[...]
di natura sanitaria su quelle di natura alberghiera, in difetto di prova contraria, con conseguente irrecuperabilità della spesa mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente-degente presso la struttura.
Da ultimo, la Corte di legittimità ha riaffermato che le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del S.S.N. laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia - siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali (Cass., 24/01/2023, n. 2038 che ha cassato la sentenza impugnata per avere erroneamente individuato nella "prevalenza" della componente sanitaria, il criterio giuridico per individuare se le prestazioni erogate dalla struttura fossero o meno scindibili in una componente alberghiero-assistenziale, a carico del paziente, e una componente sanitaria, comunque gratuita perché a carico del SSN;
v. anche n.
21162 del 29/07/2024).
Nello stesso senso Cass., 18/05/2023, n. 13714, dopo avere ribadito che il criterio giuridico per individuare se le prestazioni erogate dalla struttura siano o meno scindibili in una componente alberghiero-assistenziale, a carico del paziente ricoverato o dei suoi familiari ove se ne siano assunti l'onere, e in una componente sanitaria, comunque gratuita perché a carico del SSN, non può essere individuato nella "prevalenza" della componente sanitaria, ha pagina 17 di 23 affermato che occorre far riferimento (non alle caratteristiche della struttura, nel quale il malato è ricoverato, ma) alle condizioni del malato. Secondo la S.C., a tale riguardo, non rileva che fosse stato concordato o comunque previsto, per quel singolo paziente, un piano terapeutico personalizzato e neppure rileva la corretta attuazione di detto piano in conformità con gli impegni assunti verso il paziente o i familiari al momento del ricovero;
rileva invece che quel piano terapeutico personalizzato fosse dovuto, e che quindi sussistesse la necessità, per il paziente, in relazione alla patologia della quale risultava affetto – il morbo di Alzheimer
-, dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, per gli stati più avanzati, in comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi: solo qualora si escluda in concreto la necessità che per il singolo paziente affetto da Alzheimer, per la sua storia sanitaria personale, la prestazione socioassistenziale sia inscindibilmente legata con la prestazione sanitaria, è legittimo che parte della retta di degenza sia posta a carico del paziente.
4.2. Nel caso di specie, non è stato specificamente contestato e comunque risulta dalla cartella clinica prodotta dall'attore (comprensiva, tra l'altro, della scheda infermieristica e dei diari dai quali si traggono le informazioni rilevanti), che per quanto interessa ai fini Persona_1
NT dell'accertamento della natura delle prestazioni fornite da a) al suo ingresso nella RSA, secondo il verbale definitivo di accertamento rilasciato dalla Commissione Medica del
23/05/2014, con decorrenza dal 15/05/2023, era «affetta da insufficienza mentale grave, stabilizzata ed irreversibile, ossia da demenza tipo Alzheimer» (doc. 2, fascicolo attore
Tribunale di Como); ella era inoltre reduce da una recente frattura femorale destra e presentava astenia e gravi problemi intestinali (oltre a difficoltà ad alimentarsi e a deambulare e a incapacità di controllare gli sfinteri, che però sono comuni alle persone non autosufficienti); b) assumeva varie terapie farmacologiche: la terapia specifica per il morbo di
Alzheimer (Seroquel), antidolorifici e lassativi per impossibilità di scaricarsi spontaneamente
(talvolta coadiuvata a tal fine con sonda rettale), ulteriori farmaci come OL e DU a causa delle piaghe da decubito (tallone e parte sacrale) che dovevano essere medicate quotidianamente, terapie antibiotiche per l'insorgenza di malattie polmonari, farmaci anti vomito quali iniezioni di IL e levopraid per i frequenti attacchi di vomito;
c) era sottoposta a una serie di terapie psicologiche a cadenza plurisettimanale (doll-therapy – arteterapia – massaggio – stimolazione tattile) utilizzate per il miglioramento del disturbo cognitivo, del pagina 18 di 23 tono dell'umore e dello stato funzionale, del benessere fisico e psicologico della medesima;
d) con il passare del tempo, ha subito un peggioramento del suo stato di salute, tanto che in data
11/02/2016 veniva descritta come «stazionaria, confabulante e non collaborante;
grave decadimento cognitivo e magrezza patologica;
ospite asterica e debilitata» fino ad arrivare, poco prima del decesso, in data 11/01/2020, a «un grave decadimento organico e cerebrale senile – fisicamente è in uno stato cachettico, anchilosata in atteggiamento fetale e cerebralmente completamente destrutturata» (cfr. doc. 5 fascicolo attore Trib. Como recante certificato del responsabile sanitario della RSA).
È quindi dimostrato che presso la struttura, a beneficio della sig.ra era stato Per_1
predisposto un vero e proprio programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato, in cui le prestazioni socio-assistenziali erano inscindibilmente connesse a quelle sanitarie;
in altri termini, presso la RSA non veniva assicurata una mera assistenza alla persona non autosufficiente, consistente nel coadiuvare l'anziana nello svolgimento degli atti della vita quotidiana che non era più in grado di compiere autonomamente (igiene personale, vestizione, deambulazione, espletamento dei bisogni fisiologici), ma venivano fornite prestazioni di natura sanitaria non eseguibili se non congiuntamente all'attività socioassistenziale, quest'ultima connessa alla prima da un nesso di strumentalità necessaria, essendo entrambe dirette inscindibilmente alla complessiva prestazione.
In altri termini, il presidio presso la RSA «Lina BA non era limitato a un mero ausilio nello svolgersi delle attività quotidiane e nella correlata sorveglianza, ma comportava la somministrazione di trattamenti terapeutici e farmacologici di rilievo, cosicché le attività socio assistenziali, essendo dirette in via prevalente alla tutela del diritto inviolabile alla salute, restano a carico totale del Servizio sanitario: la sig.ra oltre alla demenza Per_1
derivante dal morbo di Alzheimer, soffriva di altre patologie (quali stitichezza e magrezza patologiche) e il suo stato di salute era peggiorato nel tempo, durante la permanenza nella stessa nella struttura;
il programma terapeutico a cui era stata sottoposta, sia mediante farmaci che con trattamenti psicologici e fisioterapici, personalizzato e modulato sulle esigenze della degente, era dovuto, nel senso che era necessario in relazione alla patologia della quale la paziente risultava affetta, dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile ed effettiva evoluzione successiva della suddetta malattia.
NT In definitiva, deve concludersi che gli oneri economici delle prestazioni fornite da non potevano essere posti a carico della sig.ra o del figlio, quale contraente, dovendo Per_1
esse essere fornite gratuitamente dal Servizio sanitario.
pagina 19 di 23 4.3. È quindi fondata l'eccezione di nullità del contratto per la fornitura di servizi sanitari assistenziali stipulato da con l'odierno convenuto per difetto di causa (art. Parte_1
1418 c.c. in relazione all'art. 1325 c.c.).
5. Avendo l'attore provato l'inesistenza della causa debendi dei pagamenti della retta allegati,
NT può essere allora esaminata la domanda dell'attore di condanna di alla ripetizione dell'indebito.
5.1. Per assolvere all'onere della prova a suo carico, il sig. ha prodotto, tra l'altro, le Pt_1
dichiarazioni annuali dei costi sanitari al netto dei contributi regionali sostenuti da Per_1
per il versamento della retta della RSA, per tutti gli anni in cui è stata ospite nella
[...]
NT struttura di ossia dal 2013 al 2019 (doc. 18-23 allegati alla memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. in questo giudizio). Si tratta di documenti redatti su carta intestata a
[...]
, recanti il timbro della stessa struttura e una firma apparentemente NTroparte_9 riferibile al legale rappresentante dell' convenuto, che erano stati prodotti dall'attore Pt_2
anche nel procedimento dinanzi al Tribunale di Como, qui riassunto, in allegato alle note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
26/04/2023 (doc. 12).
A fronte di tale produzione documentale, il convenuto nulla ha rilevato nella comparsa conclusionale, ossia nella prima difesa utile, come avrebbe dovuto visto l'onere a suo carico ai sensi degli artt. 2719 c.c. e 214 c.p.c.; solo nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., per la prima volta, ha dichiarato di disconoscere la firma apposta sulle certificazioni e la conformità delle copie prodotte dall'attore agli originali.
NT
5.2. Sul punto aveva però preliminarmente eccepito – e tale difesa è stata reiterata dinanzi a questo Tribunale - che tali produzioni, in cui l'unico documento 12 contiene più certificazioni, sarebbero irrituali, perché effettuate in violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c., che impone che i documenti siano depositati separatamente e indicati in modo specifico nell'indice. L'eccezione è però infondata, in primo luogo perché non proposta nella prima difesa successiva al deposito telematico dei documenti (cfr. Cass., n. 14661 del 29/05/2019, secondo cui, in tal caso, si deve ritenere che la parte che aveva interesse a far valere l'irritualità della produzione abbia implicitamente accettato la documentazione e che non vi sia stata violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare); in secondo luogo perché il raggiungimento dello scopo del citato art. 87, che è quello di assicurare che la produzione di documenti in giudizio avvenga in forme e in tempi idonei a rendere possibile e certa la conoscenza alle altre parti, oltre che al giudice, onde pagina 20 di 23 garantire a queste l'esercizio del diritto del contraddittorio, nel caso di specie è garantito dalla chiara denominazione del documento nell'indice delle note scritte di udienza - «12. certificazioni annuali rilasciate dall'Istituto Lina BA -, correlata alle difese svolte dal sig. nelle stesse note scritte alle quali esso era allegato, in cui era chiaramente spiegato Pt_1
che le certificazioni prodotte riguardano gli anni dal 2013 al 2019.
5.3. A fronte dell'ammissibilità della produzione documentale e del tardivo disconoscimento del convenuto, le copie prodotte devono essere ritenute conformi agli originali e le firme
NT apposte riconducibili a e autentiche.
5.4. Poiché la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente, a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che le preclusioni e le decadenze maturate nel processo dinanzi al giudice incompetente restano ferme davanti al secondo giudice (Cass., n. 13924 del 09/11/2001); pertanto, anche nel caso di specie, dev'essere considerato, in questo giudizio, il riconoscimento tacito delle scritture private costituite dalle certificazioni dei pagamenti sopra menzionate.
5.5. Le certificazioni attestano pagamenti per € 161.610,00.
Gli ulteriori pagamenti allegati dall'attore non sono provati perché le fatture a tal fine prodotte non dimostrano l'effettivo esborso (a differenza delle ricevute, che però coprono solo una parte delle somme indicate da . Parte_1
NT
5.6. dev'essere allora condannato a restituire all'attore € 161.610,00, oltre agli interessi dal 6/05/2021, data di ricevimento della lettera raccomandata dell'avv. Ambrosetti, in cui viene chiesta la restituzione delle somme indebitamente versate da a titolo di Persona_1
NT retta, idonea a costituire in mora in quanto l'atto di costituzione in mora non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (cfr. in tema di interruzione della prescrizione, Cass., n. 24913 del
18/08/2022). Infatti, secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della
"domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in pagina 21 di 23 mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass., Sez. Unite, n. 15895 del 13/06/2019; v. di recente
Cass., n. 9757 del 11/04/2024).
5.7. Gli interessi non sono dovuti, invece, dalla data dei pagamenti come richiesto dall'attore perché la buona fede dell'accipiens si presume: nel caso di specie, alla presunzione legale
(cfr. per analogia l'art. 1147, comma 3, c.c.) si affiancano le presunzioni semplici perché, per la complessità della materia e l'obiettiva incertezza normativa e i contrasti giurisprudenziale esistenti sulla questione, si deve escludere che il convenuto fosse a conoscenza della nullità del contratto concluso con in favore della sig.ra Parte_1 Per_1
5.8. Il tasso d'interesse è quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. e resta tale anche dopo la proposizione della domanda giudiziale, in quanto questo giudice, pur consapevole del contrasto esistente tra le Sezioni della S.C., aderisce all'orientamento secondo cui la regola generale prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. rappresenta un'eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, ex contractu (Cass., n. 14512 del 09/05/2022), mentre la ripetizione dell'indebito trova la sua fonte nella legge.
6. Le spese processuali, considerati i contrasti nella giurisprudenza sulla questione trattata, sono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la nullità del contratto d'ingresso per la fornitura di servizi sanitari assistenziali concluso il 23/07/2013 tra e Persona_1 Parte_1 [...] per difetto di causa e, per l'effetto, condanna Parte_2 [...]
a restituire a in qualità di erede di Parte_2 Parte_1
la somma di € 161.610,00, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. Persona_1
1284, comma 1, c.c. dal 6/05/2021 al saldo;
2) dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 10/04/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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