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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/02/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6872/2024 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 dall'Avv. Antonio Di Lena
-RICORRENTE- E
, nata a [...], il [...] CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE- NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * L'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 19 luglio 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio.
* * * * * * * * * * All'udienza di comparizione delle parti, innanzi al Giudice delegato, ex art. 473-bis.21 c.p.c, del 12.02.2025, sulle conclusioni del solo procuratore di parte ricorrente, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 17.06.2024, si è costituito in giudizio (d'ora Parte_1 innanzi anche solo “ricorrente”), il quale, previa esposizione delle vicende concernenti la pregressa fase separativa, concludeva chiedendo che fosse dichiarata la cessazione del matrimonio concordatario, celebrato in Irsina (MT), in data 14.08.1990, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 25, Parte II, Serie A, anno 1990), tra egli ricorrente e
[...]
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, a mezzo di rituale CP_1 comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alle annotazioni previste per legge.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della resistente la quale, ad CP_1 onta della ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione di udienza, di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c, ha omesso di costituirsi in giudizio. La resistente quindi, ometteva di presenziare all'udienza di comparizione delle CP_1 parti, ex art. 473-bis. 21 c.p.c, del 12.02.2025, sicché il Giudice delegato, ritenuta la causa già matura per la decisione, a fronte dell'oggettiva insussistenza della necessità di assunzione di mezzi di prova di sorta, invitava il procuratore di parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni. A tanto seguiva la precisazione delle conclusioni da parte del procuratore e difensore fiduciario di parte ricorrente, il quale, nel rassegnare le conclusioni medesime, insisteva nelle originarie richieste, di cui al ricorso introduttivo, sicché la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione. Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata della separazione (ormai sancita in modo irrevocabile, con sentenza n. 1185/2017, pubblicata il 06.03.2017, emesso nell'ambito del procedimento separativo, rubricato al n. R.G. n. 103/2012), protrattasi, ininterrottamente, da oltre 1 anno dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale, nell'ambito del giudizio separativo;
- mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione, l'irrealizzabilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione, in ragione della diserzione, da parte della resistente, dell'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473- bis.21 c.p.c, del 12.02.2025, unitamente al persistente disinteresse per la causa, univocamente espresso anche dalla determinazione della di astenersi dalla costituzione in giudizio, evidenziano CP_1 l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Le spese di giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, vengono poste a carico della resistente in CP_1 ossequio ad un principio di causalità.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 13.06.2024, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Irsina (MT), in data 14.08.1990, tra e , trascritto nei registri degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del predetto Comune (atto n. 25, Parte II, Serie A, anno 1990); DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000; CONDANNA, secondo causalità-soccombenza, la resistente , nata a [...], il CP_1 12.01.1969, al rimborso delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi € 2.759,75, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale, il giorno 18 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 dall'Avv. Antonio Di Lena
-RICORRENTE- E
, nata a [...], il [...] CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE- NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * L'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 19 luglio 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio.
* * * * * * * * * * All'udienza di comparizione delle parti, innanzi al Giudice delegato, ex art. 473-bis.21 c.p.c, del 12.02.2025, sulle conclusioni del solo procuratore di parte ricorrente, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 17.06.2024, si è costituito in giudizio (d'ora Parte_1 innanzi anche solo “ricorrente”), il quale, previa esposizione delle vicende concernenti la pregressa fase separativa, concludeva chiedendo che fosse dichiarata la cessazione del matrimonio concordatario, celebrato in Irsina (MT), in data 14.08.1990, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 25, Parte II, Serie A, anno 1990), tra egli ricorrente e
[...]
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, a mezzo di rituale CP_1 comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alle annotazioni previste per legge.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della resistente la quale, ad CP_1 onta della ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione di udienza, di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c, ha omesso di costituirsi in giudizio. La resistente quindi, ometteva di presenziare all'udienza di comparizione delle CP_1 parti, ex art. 473-bis. 21 c.p.c, del 12.02.2025, sicché il Giudice delegato, ritenuta la causa già matura per la decisione, a fronte dell'oggettiva insussistenza della necessità di assunzione di mezzi di prova di sorta, invitava il procuratore di parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni. A tanto seguiva la precisazione delle conclusioni da parte del procuratore e difensore fiduciario di parte ricorrente, il quale, nel rassegnare le conclusioni medesime, insisteva nelle originarie richieste, di cui al ricorso introduttivo, sicché la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione. Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata della separazione (ormai sancita in modo irrevocabile, con sentenza n. 1185/2017, pubblicata il 06.03.2017, emesso nell'ambito del procedimento separativo, rubricato al n. R.G. n. 103/2012), protrattasi, ininterrottamente, da oltre 1 anno dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale, nell'ambito del giudizio separativo;
- mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione, l'irrealizzabilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione, in ragione della diserzione, da parte della resistente, dell'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473- bis.21 c.p.c, del 12.02.2025, unitamente al persistente disinteresse per la causa, univocamente espresso anche dalla determinazione della di astenersi dalla costituzione in giudizio, evidenziano CP_1 l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Le spese di giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, vengono poste a carico della resistente in CP_1 ossequio ad un principio di causalità.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 13.06.2024, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Irsina (MT), in data 14.08.1990, tra e , trascritto nei registri degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del predetto Comune (atto n. 25, Parte II, Serie A, anno 1990); DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000; CONDANNA, secondo causalità-soccombenza, la resistente , nata a [...], il CP_1 12.01.1969, al rimborso delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi € 2.759,75, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale, il giorno 18 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato