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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3501/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VALENTINA MIGLIARDI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Parma, Borgo Santa Chiara, 8
- OPPONENTE –
C o n t r o
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
GIORGIO FERRARI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma (PR), Galleria Bassa dei Magnani, 7
- OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al n. 3501/2024 del Ruolo Generale e assegnata a sentenza sulle di seguito rassegnate conclusioni
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, 2° Parte_1
comma, c.p.c., nei confronti di Controparte_1
chiedendo sia dichiarata la nullità della notificazione di atto di preavviso di rilascio di immobile, esponendo:
che in data 21 novembre 2024 veniva notificato presso la sua sede legale, in Piazzale Santa Croce, 7, il preavviso di rilascio di un immobile sito in Via Burla 289 (sez. 3; foglio 13; part. 112), concessole in locazione da parte opposta in data 20.04.2012;
che la persona cui veniva consegnato l'atto, tale non era né incaricata né autorizzata Persona_1
a riceverlo, in quanto dipendente dello Parte_2
la cui sede coincideva con quella di parte opponente;
[...]
che, pertanto, la notificazione sarebbe nulla;
che, stante la mancata sottoscrizione, mancherebbe, anche, la certezza dell'identità del soggetto ricevitore.
si è costituito, contestato integralmente Controparte_1
le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
A parere di questo giudicante, l'opposizione non è fondata per le ragioni che seguono.
In tema di notificazioni a società munita di personalità giuridica che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta allo studio è idonea a ricevere l'atto a norma dell'art. 145
c.p.c., comma 1, indipendentemente dalla circostanza della sua dipendenza o meno dalla società destinataria (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 33568/2018, n. 27420/2017, n. 3757/1985).
Nel caso di specie, la notificazione è stata eseguita “a mani di , impiegata dello Persona_1 [...] ove la ditta ha sede legale” (doc. 2 parte opponente). Controparte_2
Alla luce della succitata giurisprudenza, dunque, l'eccezione è infondata.
Infondata è anche l'ultima eccezione sollevata dall'opponente, posto che la notificazione è stata eseguita nei modi di legge, con sottoscrizione della relata da parte dell'agente notificatore.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 857,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 17/04/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VALENTINA MIGLIARDI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Parma, Borgo Santa Chiara, 8
- OPPONENTE –
C o n t r o
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
GIORGIO FERRARI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma (PR), Galleria Bassa dei Magnani, 7
- OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al n. 3501/2024 del Ruolo Generale e assegnata a sentenza sulle di seguito rassegnate conclusioni
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, 2° Parte_1
comma, c.p.c., nei confronti di Controparte_1
chiedendo sia dichiarata la nullità della notificazione di atto di preavviso di rilascio di immobile, esponendo:
che in data 21 novembre 2024 veniva notificato presso la sua sede legale, in Piazzale Santa Croce, 7, il preavviso di rilascio di un immobile sito in Via Burla 289 (sez. 3; foglio 13; part. 112), concessole in locazione da parte opposta in data 20.04.2012;
che la persona cui veniva consegnato l'atto, tale non era né incaricata né autorizzata Persona_1
a riceverlo, in quanto dipendente dello Parte_2
la cui sede coincideva con quella di parte opponente;
[...]
che, pertanto, la notificazione sarebbe nulla;
che, stante la mancata sottoscrizione, mancherebbe, anche, la certezza dell'identità del soggetto ricevitore.
si è costituito, contestato integralmente Controparte_1
le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
A parere di questo giudicante, l'opposizione non è fondata per le ragioni che seguono.
In tema di notificazioni a società munita di personalità giuridica che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta allo studio è idonea a ricevere l'atto a norma dell'art. 145
c.p.c., comma 1, indipendentemente dalla circostanza della sua dipendenza o meno dalla società destinataria (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 33568/2018, n. 27420/2017, n. 3757/1985).
Nel caso di specie, la notificazione è stata eseguita “a mani di , impiegata dello Persona_1 [...] ove la ditta ha sede legale” (doc. 2 parte opponente). Controparte_2
Alla luce della succitata giurisprudenza, dunque, l'eccezione è infondata.
Infondata è anche l'ultima eccezione sollevata dall'opponente, posto che la notificazione è stata eseguita nei modi di legge, con sottoscrizione della relata da parte dell'agente notificatore.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 857,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 17/04/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi