Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.12845/2022 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 5/2/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.12845/2022 R.G.
tra nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], c.f. Parte_1
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio C.F._1
legale Raffaele Di Monda, c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura in atti Attrice
e
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede aziendale in Napoli 80131, alla via A. Cardarelli n. 9 rappresentata e difesa , giusta procura in atti,
dall'Avv. Claudia Capriati, C.F. , (la quale dichiara che il proprio numero di fax C.F._3
è 0810323797 e la propria PEC è: , elettivamente Email_1
domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Napoli alla Via Andrea d'Isernia n. 28
Convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, , con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1
l'Azienda ospedaliera sita in Napoli in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante, per vederla condannata al risarcimento delle lesioni subite il 2/7/2020 alle ore
8,30 circa allorchè , in compagnia del marito, accedeva all'interno della di Controparte_2
Napoli e dopo aver percorso il vialetto adiacente all'ingresso del pronto soccorso, ove è sita la sbarra che impedisce l'accesso delle auto, dopo aver esibito alla guardia giurata la prenotazione per visita cardiologica, cadeva mentre si dirigeva lungo il viale che conduce all'ambulatorio UTIC
del padiglione Palermo a causa di una sconnessione del manto stradale, in particolare una buca,
non transennata, dovuta alla mancanza di un pezzo di asfalto nelle immediate adiacenze del marciapiede e non visibile poiché occultata dal fogliame caduto dagli alberi ivi siti;
nel corso del processo si è costituita l contestando la domanda in fatto e diritto quindi sono stati CP_1
escussi i testi , ( ud del 26/9/2023), , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
( ud del 23/2/2024); infine è stata disposta C.T.U. medica del 12/1/2025 a firma del dott.
[...]
. Persona_1
Va premesso che la domanda attorea è compiutamente specificata ed individuata sia nel petitum formale e sostanziale che nella causa petendi mentre , nel merito, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011): la norma di cui all'art. 2051 c.c. è fondata sul principio della responsabilità oggettiva nei confronti di colui che ha un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011); “La
responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” ( cfr sent Cass n. 2660/2013); “La
responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” ( sent Cass n. 8005/2010) ; di
C recente, poi, la ha così statuito: “La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ,. è
esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente” (
cfr sent Cass n.22898/2012) e da ultimo la S.C. ha sancito con sentenza n. 19154/2012, che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso .
Non solo, ma sempre con riferimento al caso fortuito, giova citare le ultime pronunce della S.C. in tema: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato,
che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (ord n. 9315/2019); “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (ord n.
8811/2020 e sent n. 6326/2019); “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo,
e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” ( ord Cass S.U. n. 20943/2022).
Ora, sulla base degli atti e delle dichiarazioni testimoniali e di parte attrice, ritiene questo giudice che risulti comprovata la responsabilità dell'azienda ospedaliera, pacificamente custode dei viali siti all'interno del perimetro dell' in Napoli, anche se appare emergere, ex art. Controparte_4 richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)”; “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può
rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è
intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato,
tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” ord Cass n. 12663/2024 e ord Cass n. 32546/2024.).
Infatti i testi escussi hanno dichiarato: “Sono il genero di ed ho assistito alla caduta I Parte_1
primi di luglio 2020 poiché mio suocero aveva l'auto rotta, ho accompagnato non la mia Pt_1
auto al verso le 8,30 per una visita specialistica In auto vi era mia CE, mio suocero CP_1
e , mia cognata Abbiamo parcheggiato all'esterno del PS . La foto 1 Tes_3 Tes_3 Testimone_4
siglata dal giudice rappresenta la sbarra alla destra dell'entrata al PS. Dopo la sbarra vi è un passaggio pedonale e si percorre il viale di cui alla foto 2 che mi viene esibita. Tale viale si torva tra la sbarra di cui sopra e la seconda che si vede nella foto 2. Camminava davanti mia CE con mio suocero e io dietro, un metro, con mia cognata. Il marciapiede di cui alla foto 2 era ostruito con fogliame e i miei suoceri sono scesi dal marciapiede e vi era una buca, come dopo ho capito,
coperta di fogliame e non visibile e in essa ha messo un piede mia CE che è caduta in avanti e ha messo le mani avanti per proteggersi Ha subito lesioni al braccio, al polso , alla mano, alle ginocchia e in particolare la mano destra. Due vigilanti che erano lì e hanno visto sicuramente mia
CE a terra e hanno fatto aprire la sbarra di cui alla foto 1 e con l'auto sono entrato nel viale e ho portato mia CE alla visita programmata perchè era importante Dopo la visita il medico ci ha consigliato di andare al CTO perché il PS del era pieno di gente ed era periodo COVID CP_1
per cui siamo andati al CTO. Le foto da 1 a 6 sono state fatte quel giorno da mio suocero dopo pochi minuti dalla caduta e la buca è quella in foto Non pioveva e c'era sole Mi CE è anziana
La buca è larga circa 30 cm. La buca non era segnalata né transennata, non vi erano lavori in corso
Vedendo al foto di parte convenuta con il cartello MARCIAPIEDE DISSESTATO posso dire che rappresenta i viali interni del e non il luogo della caduta ( teste ), “ Sono dal CP_1 Tes_1
2022 direttore dell'unità operativa complessa di comunicazione e innovazione del e CP_1
all'interno della mia unità vi è l'ufficio ALA che si occupa anche di viabilità Prima lavoravo per l'
[...]
Conosco i fatti perché conosco i regolamenti e le disposizioni aziendale in vigore da Parte_2
decenni Esibisco una planimetria non catastale dei luoghi da cui emerge che la sbarra di cui alla foto 1 attorea esibita è siglata X dal giudice e il cancello Y è sempre chiuso anche la parte pedonale essendo disponibile solo per gli operatori ma non escludo che qualcuno vedendo aperto il cancello lo abbia utilizzato impropriamente soprattutto in periodo COVID quando veniva usato dal personale sanitario . E' palese che le persone non possono passare attraverso la sbarra X perchè
dovrebbero fare una gincana Il punto Z rappresenta il luogo della caduta e posso dire che la buca non c'è più almeno dal 2022 Il viale ove è la buca era vicino al padiglione M covid e non porta da nessuna parte e ha una funzione puramente tecnica per carico e scarico merce per il padiglione M
Preciso che il padiglione P è lontanissimo a piedi da quel viale dp” (teste ; “ Sono il marito di Tes_5
A luglio 2020 ho accompagnato mia moglie al per il rinnovo del piano terapeutico Pt_1 CP_1
dopo un infarto. Era il 2 luglio mattina e siamo andati in ospedale con l'auto di mio genero ed eravamo io , , e mia figlia Abbiamo parcheggiato l'auto nel Tes_1 Pt_1 Tes_1 Tes_4
parcheggio privato di fronte al PS del Ci siamo diretti all'interno passando davanti alla CP_1
guardia giurata vicino al padiglione L e alla guardia abbiamo chiesto dove si trovasse il padiglione
Palermo e siamo passati a destra della sbarra che si vede nelle foto cartacee che mi sono esibite e sulla planimetria cartacea individuo il punto di passaggio a destra della lettera X che rappresenta la sbarra . Abbiamo iniziato a percorrere il vialetto indicato dalla guardia, che ci ha fatto passare senza problemi e dopo la sbarra vi è un cancello che si vede nelle foto e siamo passati dalla parte pedonale alla sua destra. Dopo pochi metri poiché il marciapiede era ingombro di foglie siamo scesi dal marciapiede per evitare l'ingombro e in quel momento mia moglie ha messo il piede in una buca piena di fogliame e si vede la stessa nelle foto cartacee attoree che mi sono esibite e che ho scattato io . E' caduta in avanti e si è protetta con le mani La guardia giurata ci ha soccorso ed è
arrivata anche un'altra persona che ha detto di essere il capo della guardiania e ci ha autorizzato ad entrare con l'auto e mio genero è entrato con l'auto e ha portato mia moglie al padiglione
Palermo e poi è andata al PS del CTO su consiglio del cardiologo. Mia moglie ha subito lesioni al ginocchio, alla caviglia e alle mani . Quando mia moglie è caduta ero di fianco a lei . Scendendo il marciapiede non abbiamo visto la buca del diametro di cm 30 circa Era una giornata soleggiata.
Mia moglie è stata ingessata per le fratture subite alla mano ed ora sta così così . Ho scattato le foto dopo essersi andati al padiglione Palermo e prima di andare al CTO. Non ho chiesto i nomi alla guardia giurata e all'altra persona”( teste ). Testimone_3
All'esito dell'istruttoria e dell'esame anche dei documenti, compresi i rilievi fotografici prodotti dalle parti, emerge, a parere di questo giudice, che risulti provata la caduta della nel Pt_1
mentre percorreva un vialetto all'interno del perimetro dell'ospedale, ed il cui accesso era stato consentito proprio dalla guardia giurata presente al momento dell'entrata dell'istante e dei suoi familiari, così come emerge che effettivamente nel punto della caduta il viale presenta un buca di dimensioni non esigue e piuttosto profonda, con all'interno, per una parte, fogliame degli alberi vicini;
tale buca costituisce sicuramente un pericolo per chi vi poggia il piede camminando lungo i viali dell'ospedale e quindi risulta provato lo stato di manutenzione carente del manto stradale;
né la circostanza che la zona di dissesto fosse visibile prestando la dovuta attenzione esonera l'ente da ogni responsabilità essendo tenuto per legge alla buona manutenzione dei beni di cui è
custode anche se ritiene questo giudice che il comportamento dell'istante abbia inciso , ex art. 1227 cc, sul nesso causale, per il 50% atteso che, è vero che non risulta provata la presenza di cartellonistica di segnalato pericolo, ma è anche vero che il fatto si è verificato in pieno giorno in zona visibile e la buca , tenuto conto che le foto attoree sono state scattate quasi nell'immediatezza del fatto, era ben percepibile se la avesse prestato la dovuta attenzione Pt_1
non risultando coperta in modo completo dalle foglie, tanto più che la restante parte del viale è in buono stato di manutenzione e quindi la zona di pericolo era facilmente evitabile;
va solo evidenziato, da ultimo, che la dichiarazione resa dalla al CTU, di essere sola al momento Pt_1
della caduta , non esclude che il marito fosse lì vicino atteso che la stessa istante all'ausiliario del giudice ha dichiarato di essere stata subito soccorsa dal coniuge al momento del fatto, non escludendo pertanto la sua presenza sul posto lì vicino.
Quanto all'entità delle lesioni riportate dall'attrice e alle voci di danno risarcibili, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C.
ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.)
porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato,
e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03,
sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”. (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018). In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà
sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'istante , gli stessi
Part sono desumibili dalla documentazione allegata (referto , certificati medici), e dalla relazione del C.T.U. sopra indicata che appare corretta e congruamente motivata e, in assenza di prove anche presuntive, è emerso solo un danno alla salute derivante da: “Esiti di trauma policontusivo allo zigomo destro, ginocchio destro e mano destra con frattura del V metacarpo della mano destra , trattata incruentemente”; quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che qui di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute se si considera che nulla è emerso o è stato comprovato che di per sé giustifichi il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria poiché dei postumi e delle difficoltà lamentate dall'istante è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente individuato dal perito .
In definitiva va liquidata , all'attualità, sulla base delle attuali Tabelle di Milano 2024 ed in assenza di un più volte auspicato intervento del legislatore, considerando il 2% di invalidità permanente come da C.T.U. ( i mezzi punti non rivestono alcun valore in campo medico ed il 3% non risulta comprovato) e tenuto conto dell'anno di nascita (14/8/1940) e del tipo di lesioni subite sopra riportate, €1.806,00 (valore base del punto all'attualità e senza alcuna personalizzazione
€1.480,36 e quale demoltiplicatore attesa l'età, 0,610) , a titolo di invalidità temporanea parziale
(25 gg al 75%, 15gg al 50% e 15 gg al 25% ) €2.520,00 per una somma complessiva di €4.326,00
senza alcuna personalizzazione, di cui va riconosciuta a carico dell'ente, la somma di €2.163,00
oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo (a titolo di interessi compensativi, lucro cessante sent
Cass n. 25571/2011 , Cass. n. 3931/2010 e ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero,
sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”). Le spese mediche ricollegabili al sinistro non sono state documentalmente comprovate .
Nessuna altra voce di danno, morale o patrimoniale specifico, è stata comprovata né può essere presunta .
Le spese di C.T.U., liquidate come già liquidate, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' sita in Napoli. Controparte_5
Anche le altre spese di lite , liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 , tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta e ridotto il valore medio dello scaglione fino ad
€5.200,00 stante la non complessità delle questioni affrontate, vanno poste a carico dell'
[...]
, con esclusione delle spese vive non comprovate e con Controparte_5
attribuzione in favore dell'avv.to Raffaele Di Monda.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
In accoglimento della domanda attorea e applicato l'art. 1227 cc, condanna l' Controparte_5
al pagamento, in favore di , della somma di €2.163,00 oltre
[...] Parte_1
interessi legali dall'1/1/2022 al saldo.
Pone le spese di C.T.U. come già liquidate, a carico della convenuta .
Condanna l al pagamento delle altre spese processuali Controparte_5
che si liquidano in complessivi €1.300,00 per compenso, oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Raffaele Di Monda.
Napoli 1/4/2025 IL G.U.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1227 cc una corresponsabilità al 50% in capo alla infortunata ( caso fortuito, inteso in senso ampio come fatto del terzo o dello stesso danneggiato;
cfr ord Cass n. 14228/2023: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non