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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2024, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 20/10/2022 al n. 6271/2022 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 21/11/1978, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. COPPOLA
ANNUNZIATA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
e da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(RM) il 06/12/1983, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COPPOLA
ANNUNZIATA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/10/2022 dal , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con la in Cicciano Parte_2
(NA), il 19/07/2014, dalla cui unione nasceva il 12/04/2015 la figlia , Persona_1 chiedeva pronunciarsi la separazione, l'affidamento esclusivo della minore, il diritto del
1 padre di tenere la figlia con sé previo accordo preventivo e compatibilmente alle esigenze della minore, determinare a suo carico il mantenimento per la figlia minore per l'importo di euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza presidenziale del 24/03/2023, il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio ed ascoltata la ricorrente, si riservava.
Con ordinanza del 27/03/2023 il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e nominava il Giudice istruttore e rinviava all'udienza del 16/10/2023 ex art. 127 ter c.p.c.
Nelle more, il 21/07/2023 il convenuto si costituiva depositando gli accordi raggiunti tra le parti.
Con decreto del 04/08/2023, letta la costituzione del convenuto, il Giudice confermava il termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione.
Con decreto del 12/10/2023 il Giudice, considerato il carico del ruolo, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c fino al 12/02/2024.
Indi, lette le note congiunte depositate l'08/02/2024, il Giudice rimetteva la causa al
Collegio, previa trasmissione dei patti al PM.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 19/07/2014 in
Cicciano (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo.
Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente
2 accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Appare conforme agli interessi della figlia minore , rispettose delle norme di cui Per_1 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel
2000 (art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione , concordate nel corso dell'istruttoria:
“ 1) Le parti vivranno separati presso i domicili di propria scelta;
2) Le parti sono economicamente autosufficienti, pertanto, viene stabilito solo il mantenimento per la figlia pari a 280,00 che il sig. verserà alla madre, , entro il Per_1 Parte_2 Parte_1 cinque di ogni mese. Tale importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre le spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021 che graveranno su ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno;
3) La minore viene affidata ad entrambi i genitori ma con collocazione preferenziale presso la Per_1 madre mentre il padre può vedere e tenere con sé la minore ogni qualvolta rientri in Italia con preavviso di almeno 10 giorni e comunque non meno di 7 gg durante il periodo estivo, un fine settimana ogni tre mesi e una settimana nel periodo pasquale alternando al periodo natalizio.
4) Ognuno dei coniugi consente che all'altro coniuge sia rilasciato e/o rinnovato il passaporto per l'estero;
5) I coniugi chiedono che si faccia ordine all' di Cicciano, di annotare la Organizzazione_1 separazione a margine dell'atto di matrimonio contratto in Cicciano (NA) nell'anno 2014, trascritto presso l' di Cicciano al n. 21 parte II S.A.; Organizzazione_1
6) Le spese del procedimento di separazione cedono a carico dei coniugi in parti uguali.”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e
[...] C.F._1
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._3
3 06/12/1983, che hanno contratto matrimonio il giorno 19/07/2014 in Cicciano (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 21, Serie A, Parte II,
Anno 2014) alle condizioni di cui all'accordo;
b) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e
1322 cc.
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 16/02/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Lorella Triglione Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 20/10/2022 al n. 6271/2022 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 21/11/1978, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. COPPOLA
ANNUNZIATA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
e da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(RM) il 06/12/1983, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COPPOLA
ANNUNZIATA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/10/2022 dal , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con la in Cicciano Parte_2
(NA), il 19/07/2014, dalla cui unione nasceva il 12/04/2015 la figlia , Persona_1 chiedeva pronunciarsi la separazione, l'affidamento esclusivo della minore, il diritto del
1 padre di tenere la figlia con sé previo accordo preventivo e compatibilmente alle esigenze della minore, determinare a suo carico il mantenimento per la figlia minore per l'importo di euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza presidenziale del 24/03/2023, il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio ed ascoltata la ricorrente, si riservava.
Con ordinanza del 27/03/2023 il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e nominava il Giudice istruttore e rinviava all'udienza del 16/10/2023 ex art. 127 ter c.p.c.
Nelle more, il 21/07/2023 il convenuto si costituiva depositando gli accordi raggiunti tra le parti.
Con decreto del 04/08/2023, letta la costituzione del convenuto, il Giudice confermava il termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione.
Con decreto del 12/10/2023 il Giudice, considerato il carico del ruolo, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c fino al 12/02/2024.
Indi, lette le note congiunte depositate l'08/02/2024, il Giudice rimetteva la causa al
Collegio, previa trasmissione dei patti al PM.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 19/07/2014 in
Cicciano (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo.
Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente
2 accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Appare conforme agli interessi della figlia minore , rispettose delle norme di cui Per_1 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel
2000 (art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione , concordate nel corso dell'istruttoria:
“ 1) Le parti vivranno separati presso i domicili di propria scelta;
2) Le parti sono economicamente autosufficienti, pertanto, viene stabilito solo il mantenimento per la figlia pari a 280,00 che il sig. verserà alla madre, , entro il Per_1 Parte_2 Parte_1 cinque di ogni mese. Tale importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre le spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021 che graveranno su ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno;
3) La minore viene affidata ad entrambi i genitori ma con collocazione preferenziale presso la Per_1 madre mentre il padre può vedere e tenere con sé la minore ogni qualvolta rientri in Italia con preavviso di almeno 10 giorni e comunque non meno di 7 gg durante il periodo estivo, un fine settimana ogni tre mesi e una settimana nel periodo pasquale alternando al periodo natalizio.
4) Ognuno dei coniugi consente che all'altro coniuge sia rilasciato e/o rinnovato il passaporto per l'estero;
5) I coniugi chiedono che si faccia ordine all' di Cicciano, di annotare la Organizzazione_1 separazione a margine dell'atto di matrimonio contratto in Cicciano (NA) nell'anno 2014, trascritto presso l' di Cicciano al n. 21 parte II S.A.; Organizzazione_1
6) Le spese del procedimento di separazione cedono a carico dei coniugi in parti uguali.”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e
[...] C.F._1
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._3
3 06/12/1983, che hanno contratto matrimonio il giorno 19/07/2014 in Cicciano (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 21, Serie A, Parte II,
Anno 2014) alle condizioni di cui all'accordo;
b) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e
1322 cc.
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 16/02/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Lorella Triglione Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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