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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/06/2025, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 509/2022 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 509/2022 VG promossa
DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele CodiceFiscale_1
Sangiorgio;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
; C.F._2
- resistente -
rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Gaetana Angela CP_2
Marchese;
- intervenuto -
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha agito in giudizio nei confronti dell'ex Parte_1
coniuge chiedendo al Tribunale di attribuirle il Controparte_1
40% dell'indennità di fine rapporto maturata dal medesimo in dipendenza del rapporto lavorativo intercorso con l'allora Azienda
Municipale Trasporti, oggi Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta
Catania S.p.A.; per l'effetto, di condannare alla Controparte_1
sua corresponsione in favore della ricorrente, ordinando che il versamento della detta somma venga effettuato direttamente dall'Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A.; nell'ipotesi in cui l'Azienda datrice di lavoro del avesse CP_1
già liquidato le somme a titolo di T.F.R. a , ha Controparte_1 chiesto di condannare quest'ultimo a versare a la Parte_1
somma pari al 40% del T.F.R. maturato in costanza di matrimonio, oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui è stato percepito il
T.F.R. fino al soddisfo.
Non si è costituito , del quale va pertanto Controparte_1
dichiarata la contumacia.
In corso di causa si è spontaneamente costituito l' , nei CP_2 confronti del quale era stata disposta soltanto l'acquisizione a cura della Cancellaria di informazioni in ordine alla durata del rapporto di lavoro ed al T.F.R. maturato.
Ciò premesso, si dà atto che l'attrice ha depositato atto sottoscritto personalmente del 20/01/2025 con cui ha dedotto che è intercorso un accordo transattivo con il sig. e che non ha CP_1
più interesse alla prosecuzione del giudizio;
ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio;
ha chiesto che il Tribunale dichiari l'estinzione del processo “disponendo altresì lo svincolo a favore di
2 delle somme che il terzo datore di lavoro, Controparte_1
Azienda Municipale Trasporti e Sosta Catania S.p.A. trattiene.”
Alla luce di quanto esposto, considerato che è intervenuta rinuncia sottoscritta personalmente dalla parte e che essa non richiede accettazione in quanto il convenuto non si è costituito
(mentre l' assume la posizione di terzo intervenuto costituitosi CP_2
spontaneamente, in assenza di domanda formulata nei suoi riguardi ma solo di un ordine di produzione) va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Infine, con riguardo alla richiesta formulata dalla ricorrente di disporre “lo svincolo a favore di delle somme Controparte_1
che il terzo datore di lavoro, Azienda Municipale Trasporti e Sosta
Catania S.p.A. trattiene”, va osservato che esula dal giudizio un ordine di tale tipo, peraltro nei riguardi di un soggetto mai evocato in causa, e che non risulta neppure se e quali importi siano stati oggetto di “vincolo”.
Resta fermo, in ogni caso, che non è giustificato un eventuale vincolo disposto da parte del datore di lavoro sulle somme di cui al del presente giudizio, oggetto di espressa rinuncia da parte della ricorrente.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n.
509/2022 RGVG;
Dichiara l'estinzione del processo e, per l'effetto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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