Sentenza 25 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/10/2022, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2022
N. 01688/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01512/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2017, proposto da
Consorzio Asi di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe A. Fanelli, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Acciaierie D'Italia Holding S.p.A. (già Am Investco Italy S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria, Francesco Gianni, Ernesto Sticchi Damiani, Elisabetta Gardini, Andrea Sticchi Damiani, Stefano Grassi, Luisa Torchia, Gabriele Sabato, Francesco Grassi, Valerio Turchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Angelo Raffaele Cassano, Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
per l'annullamento
in parte qua , del d.P.C.M. 29.9.2017, recante l’“ approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.3.2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1, del D.L. 4.12.2015, n.191, convertito, con modificazioni, dalla L. 1º.2.2016, n.13 ”, pubblicato nella G.U. n.229 del 30.9.2017 e di tutti gli atti allo stesso presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Acciaierie D'Italia Holding S.p.A. (già Am Investco Italy S.r.l.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro, presenti gli Avvocati di cui al verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- il Consorzio ASI di Taranto ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento, nella parte di interesse, del dPCM 29 settembre 2017, recante l’approvazione delle modifiche al piano di tutela ambientale e sanitaria connesso all’attività dello stabilimento ILVA di Taranto;
- in particolare, parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità del dPCM nella parte in cui “non recependo le precise indicazioni fornite dall’ARPA e dalla sentenza di codesto TAR n. 1187/2012, ha continuato a mantenere i punti di scarico finale alla fine dei Canali 1 e 2 anziché, come sarebbe stato più logico, nei punti in cui le acque provenienti dai singoli scarichi parziali ex ILVA confluiscono nei predetti Canali”; nonché, in subordine, nella parte in cui “non ha espressamente stabilito che, a prescindere da quali controlli siano prescritti per le acque scaricate dallo stabilimento siderurgico, i controlli sugli scarichi dell’area A.S.I., in quanto già adeguatamente operati prima del punto di confluenza con il canale 1, sono sufficienti a garantire il rispetto da parte del Consorzio ricorrente dei valori limite fissati per legge, senza necessità di un loro monitoraggio ha 24”;
Premesso altresì che, con l’atto di intervento ad opponendum , ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse al suo accoglimento, in ragione del fatto che:
- “Il dPCM 29 settembre 2017 non disciplina … i controlli idrici cui è tenuto il Consorzio ASI, che formeranno oggetto delle determinazioni provinciali nell’ambito del relativo provvedimento di autorizzazione; al contrario, lo stesso d.p.c.m. reca unicamente (per quanto di interesse ai fini della presente controversia) l’individuazione degli scarichi finali nel punto di scarico a mare”;
- “la parte ricorrente appare dolersi di un obbligo di esecuzione di controlli “in continuo” nella rete idrica di propria spettanza che non è in alcun modo previsto dal dPCM 29 settembre 2017 e che potrà essere, auspicabilmente, imposto dalla Provincia a conclusione del procedimento di propria pertinenza”;
Rilevato che, con istanza in data 19.09.2022, parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione del ricorso, assumendo che, pur non essendo in possesso della occorrente autorizzazione provinciale allo scarico nel I Canale, “il Consorzio sta mettendo a punto e presenterà a brevissimo un’integrazione progettuale della propria istanza di autorizzazione allo scarico nel I Canale”, sicché su “detta integrazione la Provincia aprirà i lavori di apposita conferenza di servizi”, all’esito della quale “la problematica relativa agli scarichi della rete consortile nel I Canale e la portata e l’intensità dei controlli che la Provincia stabilirà sarà finalmente risolta”;
Considerato che:
- il decreto impugnato disciplina la gestione degli scarichi unicamente in riferimento alla posizione dell’ex ILVA;
- il consorzio ricorrente non è in possesso di alcuna autorizzazione allo scarico nel I Canale;
- di conseguenza, il Consorzio ASI di Taranto avrà titolo a formulare eventuali doglianze soltanto all’esito del rilascio di apposita autorizzazione da parte della provincia ed in riferimento allo specifico contenuto di cui alle relative prescrizioni;
Ritenuto che, rebus sic stantibus , il Consorzio ASI di Taranto non ha interesse a contestare le regole del d.P.C.M. 29.9.2017 nella parte in cui definiscono e disciplinano lo scarico nel I Canale, trattandosi di prescrizioni che non producono effetti diretti sulla sua posizione giuridica;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per rinviare la trattazione della causa, stante l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse al suo accoglimento;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO