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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 664/2024 R.G. vertente tra
nato a [...] il giorno 1 marzo 1963, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Francesco Valentino del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore ricorrente
E
, nata in [...] il [...] CP_1
convenuta contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così precisate da parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, con la note scritte depositate il 30 settembre 2024: “voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, attese le causali dedotte in parte narrativa, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 151/2023, pubblicata in data 7 febbraio 2023, in via principale disporre la revoca dell'obbligo gravante sul signor di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e della ex Persona_1 moglie, , con decorrenza dal 24.02.2023, in ragione della sopravvenienza di giustificati CP_1 motivi e del mutamento delle condizioni poste a fondamento dell'accordo di divorzio;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, disporre la riduzione, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne da corrispondere, comunque, direttamente alla medesima, nonché Per_1 dell'assegno divorzile per la ex coniuge. In ogni caso, con vittoria di spese e del compenso professionale del giudizio, oltre oneri fiscali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il giorno 1 marzo 2024 allegava che il Tribunale di Parma, Parte_1 con sentenza n. 151/2023 pubblicata il 7 febbraio 2023, aveva accolto il ricorso congiunto depositato dalle parti, aveva quindi dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto (in Tunisia, in data 8 agosto 2002) con e, per quanto d'interesse, aveva posto a suo carico l'obbligo CP_1 di corrispondere all'ex coniuge un contributo destinato al mantenimento ordinario delle figlie Per_1
e pari alla somma mensile di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascuna figlia), rivalutabile Per_2 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e di versarle altresì l'importo mensile di Euro 200,00, sempre soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, a titolo di assegno (di mantenimento) divorzile.
Lo stesso ricorrente esponeva di essere venuto in seguito a conoscenza, tramite istanza di accesso agli atti presentata in data 21 aprile 2023 all'Agenzia Regionale per il Lavoro, che la figlia diciannovenne e la suddetta prive di occupazione lavorativa al tempo della Per_1 CP_1 sentenza di divorzio, avevano intrapreso altrettanti rapporti di lavoro alle dipendenze dell'impresa di ristorazione denominata “L'Altro Pierre s.r.l.” beneficiando di retribuzioni mensili pari ad Euro 1.200,00 ciascuna.
Deducendo, di conseguenza, la sopravvenienza di giustificati motivi, chiedeva la revisione delle disposizioni in vigore concernenti la determinazione delle contribuzioni economiche, invocando, in via principale, la revoca degli obblighi monetari destinati al mantenimento della ex moglie e della suddetta figlia maggiorenne, ovvero, in via subordinata, la riduzione dell'importo da corrispondersi nell'interesse della stessa con versamento diretto alla medesima interessata. Per_1
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero e depositata da parte ricorrente memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., all'udienza di comparizione delle parti del 18 giugno 2024 era dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio per quanto ritualmente citata, ed era sentito CP_1 personalmente . Parte_1
CP_ L'istruttoria si articolava in seguito nell'acquisizione di documenti presso l' e il Centro per l'Impiego di Parma, nonché mediante produzione di parte di documentazione anche sopravvenuta.
Precisate le conclusioni con le note scritte depositate il 30 settembre 2024 e depositata comparsa conclusionale il 10 ottobre 2024, la causa era infine rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 12 novembre 2024.
*****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre rimarcare che questo Tribunale, con sentenza n. 151/2023 pubblicata il 7 febbraio 2023, aveva accolto il ricorso congiunto depositato dalle parti e aveva effettivamente dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, già separate dall'anno 2020, ponendo a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di corrispondere a CP_1 un contributo destinato al mantenimento ordinario delle figlie e pari alla somma Per_1 Per_2 mensile di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e di versarle altresì l'importo mensile di Euro 200,00, sempre soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, a titolo di assegno (di mantenimento) divorzile.
Dalla documentazione prodotta in atti (cfr., in particolare, estratti lavorativi provenienti dal Centro CP_ per l'Impiego di Parma ed estratti contributivi si evince che, al tempo della suddetta sentenza, e la figlia maggiorenne (nata il [...]) erano entrambe disoccupate. CP_1 Per_1 Dalla medesima documentazione menzionata è emerso che ha lavorato alle CP_1 dipendenze della società “L'Altro Pierre s.r.l.”, con mansioni di lavapiatti, dal 24 febbraio 2023 al giorno 8 marzo 2024, ha beneficiato in tale periodo di una retribuzione pari ad Euro 18.609,00 e ha percepito contributi Naspi per Euro 4.897,00 dal 16 marzo 2024 al 5 luglio 2024. ha svolto, a propria volta, lavorazioni alle dipendenze della stessa società “L'Altro Pierre Persona_1
s.r.l.”, con mansioni di cameriera di sala, dal giorno 1 aprile 2023 fino al giorno 8 marzo 2024, ha conseguito retribuzioni pari ad Euro 13.952,00 e successive provvidenze a titolo di Naspi per Euro 5.438,20.
Per quanto riguarda è stata peraltro documentata in atti la recente (del 14 ottobre CP_1
2024) assunzione a tempo determinato e parziale (per trenta ore settimanali) presso Achi s.r.l.
Gli emolumenti percepiti da quest'ultima – indubbiamente dotata di effettiva capacità lavorativa – in via sostanzialmente continuativa nel corso dell'ultimo biennio seguente alla pronuncia di divorzio rappresentano giustificati motivi per disporre la revoca, fin dalla presentazione del ricorso (1 marzo 2024), dell'obbligo posto a carico di di versarle mensilmente l'importo di Euro Parte_1
200,00 a titolo di mantenimento (divorzile).
Altrettanto è a dirsi, d'altra parte, anche con riferimento alla contribuzione prevista nell'interesse della figlia di anni venti, divenuta indipendente sotto il profilo economico in ragione della Per_1 protratta attività di lavoro retribuito, peraltro seguita dalla percezione delle menzionate provvidenze a titolo di Naspi.
Né è stata dedotta, in senso eventualmente contrario, una ipotetica incongruità per difetto delle suddette lavorazioni e del trattamento retributivo goduto rispetto al percorso di studi e di sviluppo professionale della stessa interessata.
Anzi, a riprova di una condizione di indipendenza economica ormai raggiunta in termini definitivi, va rimarcata la pregressa esperienza lavorativa, quale hostess congressuale, maturata dal 6 luglio al 31 dicembre 2022.
Sempre con decorrenza dal giorno 1 marzo 2024 va quindi revocato l'obbligo posto a carico di
[...]
di versare a contribuzioni a titolo di mantenimento ordinario e Parte_1 CP_1 straordinario della figlia Per_1
Le spese processuali seguono, infine, la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.28 e 473 bis.29 c.p.c., contrariis rejectis e definitivamente decidendo:
1) in parziale revisione della sentenza definitiva n. 151/2023, pubblicata il 7 febbraio 2023, a decorrere dal giorno 1 marzo 2024 revoca l'obbligo posto a carico di di versare Parte_1 mensilmente l'importo di Euro 200,00 per il mantenimento di CP_1
2) in parziale revisione della sentenza definitiva n. 151/2023, pubblicata il 7 febbraio 2023, a decorrere dal giorno 1 marzo 2024 revoca l'obbligo posto a carico di di versare Parte_1 mensilmente a a titolo di mantenimento ordinario e straordinario della Parte_2 figlia Per_1 3) condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali, CP_1 Parte_1 liquidate in Euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 27 novembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 664/2024 R.G. vertente tra
nato a [...] il giorno 1 marzo 1963, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Francesco Valentino del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore ricorrente
E
, nata in [...] il [...] CP_1
convenuta contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così precisate da parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, con la note scritte depositate il 30 settembre 2024: “voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, attese le causali dedotte in parte narrativa, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 151/2023, pubblicata in data 7 febbraio 2023, in via principale disporre la revoca dell'obbligo gravante sul signor di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e della ex Persona_1 moglie, , con decorrenza dal 24.02.2023, in ragione della sopravvenienza di giustificati CP_1 motivi e del mutamento delle condizioni poste a fondamento dell'accordo di divorzio;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, disporre la riduzione, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne da corrispondere, comunque, direttamente alla medesima, nonché Per_1 dell'assegno divorzile per la ex coniuge. In ogni caso, con vittoria di spese e del compenso professionale del giudizio, oltre oneri fiscali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il giorno 1 marzo 2024 allegava che il Tribunale di Parma, Parte_1 con sentenza n. 151/2023 pubblicata il 7 febbraio 2023, aveva accolto il ricorso congiunto depositato dalle parti, aveva quindi dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto (in Tunisia, in data 8 agosto 2002) con e, per quanto d'interesse, aveva posto a suo carico l'obbligo CP_1 di corrispondere all'ex coniuge un contributo destinato al mantenimento ordinario delle figlie Per_1
e pari alla somma mensile di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascuna figlia), rivalutabile Per_2 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e di versarle altresì l'importo mensile di Euro 200,00, sempre soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, a titolo di assegno (di mantenimento) divorzile.
Lo stesso ricorrente esponeva di essere venuto in seguito a conoscenza, tramite istanza di accesso agli atti presentata in data 21 aprile 2023 all'Agenzia Regionale per il Lavoro, che la figlia diciannovenne e la suddetta prive di occupazione lavorativa al tempo della Per_1 CP_1 sentenza di divorzio, avevano intrapreso altrettanti rapporti di lavoro alle dipendenze dell'impresa di ristorazione denominata “L'Altro Pierre s.r.l.” beneficiando di retribuzioni mensili pari ad Euro 1.200,00 ciascuna.
Deducendo, di conseguenza, la sopravvenienza di giustificati motivi, chiedeva la revisione delle disposizioni in vigore concernenti la determinazione delle contribuzioni economiche, invocando, in via principale, la revoca degli obblighi monetari destinati al mantenimento della ex moglie e della suddetta figlia maggiorenne, ovvero, in via subordinata, la riduzione dell'importo da corrispondersi nell'interesse della stessa con versamento diretto alla medesima interessata. Per_1
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero e depositata da parte ricorrente memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., all'udienza di comparizione delle parti del 18 giugno 2024 era dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio per quanto ritualmente citata, ed era sentito CP_1 personalmente . Parte_1
CP_ L'istruttoria si articolava in seguito nell'acquisizione di documenti presso l' e il Centro per l'Impiego di Parma, nonché mediante produzione di parte di documentazione anche sopravvenuta.
Precisate le conclusioni con le note scritte depositate il 30 settembre 2024 e depositata comparsa conclusionale il 10 ottobre 2024, la causa era infine rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 12 novembre 2024.
*****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre rimarcare che questo Tribunale, con sentenza n. 151/2023 pubblicata il 7 febbraio 2023, aveva accolto il ricorso congiunto depositato dalle parti e aveva effettivamente dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, già separate dall'anno 2020, ponendo a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di corrispondere a CP_1 un contributo destinato al mantenimento ordinario delle figlie e pari alla somma Per_1 Per_2 mensile di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e di versarle altresì l'importo mensile di Euro 200,00, sempre soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, a titolo di assegno (di mantenimento) divorzile.
Dalla documentazione prodotta in atti (cfr., in particolare, estratti lavorativi provenienti dal Centro CP_ per l'Impiego di Parma ed estratti contributivi si evince che, al tempo della suddetta sentenza, e la figlia maggiorenne (nata il [...]) erano entrambe disoccupate. CP_1 Per_1 Dalla medesima documentazione menzionata è emerso che ha lavorato alle CP_1 dipendenze della società “L'Altro Pierre s.r.l.”, con mansioni di lavapiatti, dal 24 febbraio 2023 al giorno 8 marzo 2024, ha beneficiato in tale periodo di una retribuzione pari ad Euro 18.609,00 e ha percepito contributi Naspi per Euro 4.897,00 dal 16 marzo 2024 al 5 luglio 2024. ha svolto, a propria volta, lavorazioni alle dipendenze della stessa società “L'Altro Pierre Persona_1
s.r.l.”, con mansioni di cameriera di sala, dal giorno 1 aprile 2023 fino al giorno 8 marzo 2024, ha conseguito retribuzioni pari ad Euro 13.952,00 e successive provvidenze a titolo di Naspi per Euro 5.438,20.
Per quanto riguarda è stata peraltro documentata in atti la recente (del 14 ottobre CP_1
2024) assunzione a tempo determinato e parziale (per trenta ore settimanali) presso Achi s.r.l.
Gli emolumenti percepiti da quest'ultima – indubbiamente dotata di effettiva capacità lavorativa – in via sostanzialmente continuativa nel corso dell'ultimo biennio seguente alla pronuncia di divorzio rappresentano giustificati motivi per disporre la revoca, fin dalla presentazione del ricorso (1 marzo 2024), dell'obbligo posto a carico di di versarle mensilmente l'importo di Euro Parte_1
200,00 a titolo di mantenimento (divorzile).
Altrettanto è a dirsi, d'altra parte, anche con riferimento alla contribuzione prevista nell'interesse della figlia di anni venti, divenuta indipendente sotto il profilo economico in ragione della Per_1 protratta attività di lavoro retribuito, peraltro seguita dalla percezione delle menzionate provvidenze a titolo di Naspi.
Né è stata dedotta, in senso eventualmente contrario, una ipotetica incongruità per difetto delle suddette lavorazioni e del trattamento retributivo goduto rispetto al percorso di studi e di sviluppo professionale della stessa interessata.
Anzi, a riprova di una condizione di indipendenza economica ormai raggiunta in termini definitivi, va rimarcata la pregressa esperienza lavorativa, quale hostess congressuale, maturata dal 6 luglio al 31 dicembre 2022.
Sempre con decorrenza dal giorno 1 marzo 2024 va quindi revocato l'obbligo posto a carico di
[...]
di versare a contribuzioni a titolo di mantenimento ordinario e Parte_1 CP_1 straordinario della figlia Per_1
Le spese processuali seguono, infine, la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.28 e 473 bis.29 c.p.c., contrariis rejectis e definitivamente decidendo:
1) in parziale revisione della sentenza definitiva n. 151/2023, pubblicata il 7 febbraio 2023, a decorrere dal giorno 1 marzo 2024 revoca l'obbligo posto a carico di di versare Parte_1 mensilmente l'importo di Euro 200,00 per il mantenimento di CP_1
2) in parziale revisione della sentenza definitiva n. 151/2023, pubblicata il 7 febbraio 2023, a decorrere dal giorno 1 marzo 2024 revoca l'obbligo posto a carico di di versare Parte_1 mensilmente a a titolo di mantenimento ordinario e straordinario della Parte_2 figlia Per_1 3) condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali, CP_1 Parte_1 liquidate in Euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 27 novembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto